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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10377/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTUSO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE, 38 00192 ROMA presso il difensore avv. GATTUSO MARCO Opponente Contro
rapp.to e difeso dall'avv. Renato Sardi e dall'avv. Silvia Fossati Controparte_1 Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2093/2023 emesso dal Tribunale di Firenze e con cui le è ingiunto il pagamento della somma di eur 14.117,30 oltre interessi e spese processuali a favore della CP_1
in virtù di contratto di cessione del credito sottoscritto in data 21 novembre 2020 tra Citicorp
[...]
Finanziaria S.p.A. e Gerba Finance S.r.l. (poi Leo e comprendente anche quello Controparte_2 relativo alla posizione dell'opponente . vale a dire il contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 maggio 2006 con la Citicorp Finanziaria SpA
pagina 1 di 4 Assume parte opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria e quindi chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare e nel merito: sospendere il decreto ingiuntivo e accertare e dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2093/2023 emesso in data 26 maggio 2023 dal Tribunale di Firenze in persona del Giudice, Dott. Carlo Carvisiglia all'esito del procedimento monitorio rubricato al RGN. 6442/2023 per i motivi esposti in premessa. - In via principale e nel merito: sospendere preliminarmente il decreto ingiuntivo n°2093/2023 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, ovvero
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata nei confronti della signora e per Pt_1
l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo con condanna della società opposta al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.. Condannare, infine, la società opposta al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituisce la che contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di procedura.
Depositate le memorie ex art 171 ter cpc , esperito inutilmente il procedimento di mediazione, precisate le conclusioni la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025.
Nel merito l'opposizione merita accoglimento
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). In tal senso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale e recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass.
Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia.
pagina 2 di 4 Preliminarmente, dovendo decidere sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente di ritiene che la stessa merita accoglimento posto che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» ( Cass. Civile . ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025).
Nel procedimento in esame parte opposta non ha offerto tale prova documentale .
Inoltre in presenza della cessione di un credito per effetto della cessione c.d. in blocco la giurisprudenza dominante afferma che “ la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria ha l'oneri di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco , in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a me che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( Cass. N. 4116/2016).
Nel caso de quo ha espressamente disconosciuto la legittimazione della società opposta.
Inoltre dovendo accertare la titolarità effettiva del rapporto controverso in ordine a tutte le sue vicende ivi compresa quella traslativa del credito controverso si osserva che parte opposta non ha depositato alcun documento comprovante la cessione in blocco in tal senso l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. n. 9412 del 5 aprile 2023) rileva che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), ma non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare.
Non può costituire, inoltre, prova della titolarità del credito l'elenco parziale dei crediti ceduti prodotto da parte opposta come allegato alla comparsa di costituzione costituendo tale documento un mero allegato del contratto tra l'altro non esaminabile perché non redatto in lingua italiana e, comunque, appare essere documento privo di un collegamento certo con il contratto medesimo ( Tribunale di
Cosenza Sentenza n. 1469/2023).
Pertanto non potendosi verificare, sulla base della documentazione in atti la sussistenza della pretesa creditoria reclamata da parte opposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto ed assorbita ogni ulteriore domanda le spese seguono la soccombenza come da dispositivo pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede
1) accoglie l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 2093/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 145,50 per spese esenti oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10377/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTUSO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE, 38 00192 ROMA presso il difensore avv. GATTUSO MARCO Opponente Contro
rapp.to e difeso dall'avv. Renato Sardi e dall'avv. Silvia Fossati Controparte_1 Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2093/2023 emesso dal Tribunale di Firenze e con cui le è ingiunto il pagamento della somma di eur 14.117,30 oltre interessi e spese processuali a favore della CP_1
in virtù di contratto di cessione del credito sottoscritto in data 21 novembre 2020 tra Citicorp
[...]
Finanziaria S.p.A. e Gerba Finance S.r.l. (poi Leo e comprendente anche quello Controparte_2 relativo alla posizione dell'opponente . vale a dire il contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 maggio 2006 con la Citicorp Finanziaria SpA
pagina 1 di 4 Assume parte opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria e quindi chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare e nel merito: sospendere il decreto ingiuntivo e accertare e dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2093/2023 emesso in data 26 maggio 2023 dal Tribunale di Firenze in persona del Giudice, Dott. Carlo Carvisiglia all'esito del procedimento monitorio rubricato al RGN. 6442/2023 per i motivi esposti in premessa. - In via principale e nel merito: sospendere preliminarmente il decreto ingiuntivo n°2093/2023 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, ovvero
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata nei confronti della signora e per Pt_1
l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo con condanna della società opposta al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.. Condannare, infine, la società opposta al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituisce la che contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di procedura.
Depositate le memorie ex art 171 ter cpc , esperito inutilmente il procedimento di mediazione, precisate le conclusioni la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025.
Nel merito l'opposizione merita accoglimento
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). In tal senso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale e recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass.
Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia.
pagina 2 di 4 Preliminarmente, dovendo decidere sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente di ritiene che la stessa merita accoglimento posto che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» ( Cass. Civile . ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025).
Nel procedimento in esame parte opposta non ha offerto tale prova documentale .
Inoltre in presenza della cessione di un credito per effetto della cessione c.d. in blocco la giurisprudenza dominante afferma che “ la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria ha l'oneri di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco , in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a me che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( Cass. N. 4116/2016).
Nel caso de quo ha espressamente disconosciuto la legittimazione della società opposta.
Inoltre dovendo accertare la titolarità effettiva del rapporto controverso in ordine a tutte le sue vicende ivi compresa quella traslativa del credito controverso si osserva che parte opposta non ha depositato alcun documento comprovante la cessione in blocco in tal senso l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. n. 9412 del 5 aprile 2023) rileva che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), ma non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare.
Non può costituire, inoltre, prova della titolarità del credito l'elenco parziale dei crediti ceduti prodotto da parte opposta come allegato alla comparsa di costituzione costituendo tale documento un mero allegato del contratto tra l'altro non esaminabile perché non redatto in lingua italiana e, comunque, appare essere documento privo di un collegamento certo con il contratto medesimo ( Tribunale di
Cosenza Sentenza n. 1469/2023).
Pertanto non potendosi verificare, sulla base della documentazione in atti la sussistenza della pretesa creditoria reclamata da parte opposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto ed assorbita ogni ulteriore domanda le spese seguono la soccombenza come da dispositivo pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede
1) accoglie l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 2093/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 145,50 per spese esenti oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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