Articolo 11 della Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 gennaio 1989
Art. 11. 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 18 gennaio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente