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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6147/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6147/2017 promossa da:
, in qualità di figlio ed erede di con il patrocinio dell'avv.to CP_1 Persona_1
LOMBARDI MICHELANGELO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to PLACENTINO GIUSEPPE, giusta Controparte_2
procura in atti;
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'avv. MERLA GIUSEPPE, giusta procura in atti;
CP_3
CONVENUTO
; CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16 dicembre
2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 19.07.2017, la sig.ra conveniva in giudizio i propri Persona_1
fratelli e per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_2 CP_3
di alcuni beni immobili siti in San Giovanni Rotondo, compiutamente indicati in atti, caduti in successione e in comproprietà tra tutte le parti a seguito del decesso dei genitori. Si costituiva , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_2
domanda e la sospensione della divisione e, nel merito, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria tramite assegnazione diretta dello stabile allo stesso ovvero, in subordine, tramite assegnazione delle quote tra i coeredi.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di divisione. CP_3
Nelle more del giudizio, l'attrice, decedeva, lasciando come eredi il marito, Persona_1
e il figlio, , il quale, a seguito di dichiarazione di interruzione, CP_4 CP_1
riassumeva la causa.
All'esito della prima udienza il Giudice, dato atto che non erano stati richiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ritenuto che non potesse procedersi alla richiesta C.t.u., attesa l'assenza di documentazione necessaria per procedere all'espletamento delle operazioni peritali (cfr. ordinanza del 17.01.2022), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.12.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, si richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all' art. 183 c.p.c. , fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall' art. 115
c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (Cass., sez. III, 26/06/2018, n. 16800).
3. Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è infondata e va pertanto rigettata, per i motivi che seguono.
Deve premettersi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n. 6202/1982). Pertanto, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale;
prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia,
l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., n. 11115/1997).
Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui, l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio.
Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali (quale la comunione legale dei coniugi).
Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione (e di conseguenza tutte le ulteriori domande ad esse relative), la quale va, pertanto, respinta.
Rileva, invero, il Tribunale che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili indicati in citazione in capo ai de cuius al momento della morte, è stato prodotto dalle parti, tutte concordanti nella richiesta di divisione.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza ai de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo ai de cuius è stato, infatti, prodotto: né il titolo di provenienza (id est il titolo d'acquisto dei beni in capo ai defunti, neppure mai indicato negli atti di causa) né le ispezioni della conservatoria dei RR.II. In atti sono stati allegati, infatti, solo lo stato di famiglia e le visure catastali, e null'altro hanno prodotto al fine di provare la proprietà dei beni.
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, il titolo di provenienza in favore dei de cuius, degli immobili indicati in citazione.
In definitiva, la mancanza della documentazione sopra indicata importa, nel caso in esame, che alcuna divisione può essere disposta, non avendo il Tribunale alcuna contezza della titolarità dei beni indicati in citazione in capo, dapprima, ai de cuius e, poi, alle odierne parti in causa. A tali carenze probatorie neppure si può sopperire mediante la sola Consulenza Tecnica
d'Ufficio. È noto, infatti, che a tali carenze probatorie non possa ovviarsi con una Consulenza
Tecnica d'Ufficio che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., ord. n. 30218/2017; Cass., ord. n.
3130/2011). In tal senso, la c.t.u. può essere disposta esclusivamente per la conoscenza di fatti che, richiedendo una particolare e specifica preparazione specialistica, richiedono l'intervento di un tecnico a condizione, però, che si tratti di fatti debitamente allegati, poiché questo mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'allegazione e dalla prova delle circostanze che assume (così Cass., n. 9522/2012; Cass., n. 3191/2006).
In conclusione, va fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti di scioglimento di comunioni, ordinarie o ereditarie, sulle parti ricade l'onere di produrre i titoli di acquisto dei beni, idonei quindi a comprovare che i beni siano ancora nella loro titolarità alla data di proposizione della domanda.
Ciò sul presupposto che la titolarità del bene dividendo si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, sicché le parti hanno il preciso onere di fornire una prova rigorosa del diritto dominicale, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva e finanche dalla mancata contestazione delle parti sul punto, giacché la controversia in ordine alla proprietà, in un giudizio di scioglimento di comunione, non può prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari (così Trib. S.M. Capua V., 18/05/2018, n.
1711). E' stato al riguardo limpidamente affermato che “chi intenda promuovere un giudizio di divisione debba assicurarsi di depositare la documentazione volta a dimostrare la titolarità dei beni in capo al dante causa dei condividenti;
l'omesso adempimento di tale onere probatorio, risolvendosi nel difetto di prova di un fatto costitutivo della domanda di divisione (ossia: la titolarità del bene in capo al defunto, e dunque la sua appartenenza all'asse ereditario), impone il rigetto della domanda, alla stessa maniera per cui, in un qualsiasi giudizio, la mancata produzione del titolo del diritto fatto valere conduce al rigetto della domanda” (così Trib. Palermo,
29/03/2017), sul presupposto – di cui si è ampiamente dato conto in precedenza – secondo cui la mancata produzione del titolo di proprietà dei beni in capo ai condividenti o al loro dante causa impedisce di accertare la contitolarità dei beni comuni, ed impone il rigetto della domanda, salva l'ipotesi in cui il titolo costitutivo della proprietà venga individuato nell'usucapione, e cioè in un acquisito a titolo originario che prescinda da un atto avente i requisiti formali di cui all'art. 1350 c.c. Detta impostazione è peraltro pienamente coerente con la tesi della natura costitutivo- traslativa dell'atto divisionale, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite,
7.10.2019, n. 25021 e, prima ancora, dalla più autorevole dottrina.
La tesi, ormai superata, della natura dichiarativa e retroattiva della divisione, traeva spunto dal dettato normativo di cui all'art. 757 c.c., secondo cui ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita (da ultimo, si v. Cass., n. 26351/2017 e Cass., n. 17061/2011): aderendo a questa tesi, l'atto divisionale dovrebbe essere qualificato come un negozio di accertamento diretto a chiarire - appunto ad accertare - le quote dei singoli condividenti, senza alcuna funzione innovativa.
Tale orientamento, come anticipato, è stato ormai definitivamente superato dalle Sezioni
Unite, secondo cui “è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa”, ciò sull'evidente presupposto che “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà”.
Le Sezioni Unite hanno quindi definitivamente aderito alla tesi della natura costitutivo- traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), ritenendo, in particolare, che con l'atto divisorio si verifica un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente assolutamente coerente con la sua natura costitutiva e comunque logicamente precedente ed indipendente rispetto all'effetto retroattivo. Ed invero, l'art. 757 c.c., lungi dall'implicare una visione dichiarativa, si limita a prevedere una “fictio legis” in forza della quale il condividente si considera unico proprietario sin dal momento dell'apertura della successione. In questo modo, al fine di assicurare l'immediata successione dei condividenti al comune autore, il legislatore fa retroagire l'efficacia costitutiva della divisione al momento dell'apertura della successione, con conseguente soppressione della situazione intermedia. E' dunque lo stesso art. 757 c.c. che lega l'efficacia retroattiva ad atti tipicamente di natura costitutivo-traslativa: in tal senso, afferma la detta pronunzia che “l'art. 757 c.c. - laddove prevede che l'efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede "anche per acquisto all'incanto" - attribuisce espressamente
l'efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l'acquisto dei beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all'incanto (artt. 719 e 720 c.c.)”.
Alla tesi della natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, sia esso giudiziale o convenzionale, consegue inevitabilmente il rafforzamento degli oneri probatori posti in capo alle parti in merito alla titolarità dei beni dividendi.
Questo giudice non ignora il precedente di legittimità rappresentato dall'ordinanza n.
10067/2020 della Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita”.
Pur tuttavia, si rileva come, in primo luogo, il pronunciamento di legittimità appena menzionato desti forti perplessità laddove muove dalla premessa teorica della natura dichiarativa dell'atto di divisione ereditaria, abbracciando così un orientamento oramai superato dall'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25021/2019, che, come detto, aderendo alla tesi della natura costitutivo-traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), implicitamente quanto inevitabilmente rafforza gli oneri probatori in capo a coloro che richiedano lo scioglimento di una comunione ereditaria (effetto opposto rispetto a quello che, invece, nella pronuncia in esame, deriva dall'affermata natura dichiarativa della divisione ereditaria).
Ad ogni modo, al di là del pur rilevantissimo profilo appena evidenziato, l'ordinanza in oggetto entra nel merito ed approfondisce la sola questione della fondatezza della tesi per cui la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), “a prescindere della prova della comproprietà”, impedisca la verifica del contraddittorio in rapporto all'eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione giudiziale ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. (per giungere alla conclusione che “In ogni caso è infondata la tesi, talvolta proposta nella giurisprudenza di merito, che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda”).
Quanto alla prova della proprietà dei beni immobili ereditari – che è ciò che qui più interessa
– invece, premessa necessaria del ragionamento dei giudici di legittimità, anche nell'arresto pretorio in esame, è che “In linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà”.
A riprova di tanto, i giudici di legittimità, nel decidere il motivo di ricorso che aveva ad oggetto la parte della pronuncia impugnata in cui la corte aveva ordinato la divisione dell'immobile nonostante la mancata produzione del titolo di provenienza in capo alla defunta e la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), hanno dovuto premettere che la corte d'appello aveva accolto la domanda di divisione dei convenuti “accertando la proprietà comune del fondo per titolo ereditario: quindi la proprietà della comune dante causa”. Sullo specifico tema della necessità di produrre in giudizio il titolo di provenienza del bene immobile, a ben vedere, la Corte si è quindi limitata a condividere quanto affermato dalla corte d'appello, secondo cui, in presenza di sentenza che aveva statuito positivamente sulla comproprietà del fondo e sul diritto alla divisione, non fossero consentite ulteriori discussioni al riguardo (in applicazione del principio secondo cui “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate in sede di impugnazione, non con la sentenza definitiva resa successivamente dal medesimo giudice”; cfr.
Cass. n. 2570/1981).
Ragion per cui, da un lato, il precedente di legittimità citato non si ritiene pienamente condivisibile, per i motivi esposti, nelle sue premesse teoriche, e, dall'altro, è parzialmente inconferente rispetto al caso di specie, in cui non è stata fornita la prova della proprietà del bene ereditario in capo ai de cuius e, conseguentemente, ai suoi eredi, non essendosi limitate le parti ad omettere la produzione in atti del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio
(ovvero della certificazione notarile sostitutiva), ma non avendo ella neppure fornito alcuna prova utile della titolarità degli immobili (mediante, innanzitutto, la produzione del relativo titolo di acquisto).
In definitiva, in applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c.c., in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, con conseguente integrale rigetto, per tutte le esposte ragioni, della formulata domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nel corso del giudizio.
3. In ordine alle spese di lite, alla luce della natura del procedimento di divisione giudiziale nonché della reciproca integrale soccombenza delle parti, le quali, pur concordando sullo scioglimento della comunione, non hanno depositato i titoli a sostegno della loro pretesa, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le stesse si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, in data 26/03/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6147/2017 promossa da:
, in qualità di figlio ed erede di con il patrocinio dell'avv.to CP_1 Persona_1
LOMBARDI MICHELANGELO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to PLACENTINO GIUSEPPE, giusta Controparte_2
procura in atti;
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'avv. MERLA GIUSEPPE, giusta procura in atti;
CP_3
CONVENUTO
; CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16 dicembre
2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 19.07.2017, la sig.ra conveniva in giudizio i propri Persona_1
fratelli e per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_2 CP_3
di alcuni beni immobili siti in San Giovanni Rotondo, compiutamente indicati in atti, caduti in successione e in comproprietà tra tutte le parti a seguito del decesso dei genitori. Si costituiva , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_2
domanda e la sospensione della divisione e, nel merito, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria tramite assegnazione diretta dello stabile allo stesso ovvero, in subordine, tramite assegnazione delle quote tra i coeredi.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di divisione. CP_3
Nelle more del giudizio, l'attrice, decedeva, lasciando come eredi il marito, Persona_1
e il figlio, , il quale, a seguito di dichiarazione di interruzione, CP_4 CP_1
riassumeva la causa.
All'esito della prima udienza il Giudice, dato atto che non erano stati richiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ritenuto che non potesse procedersi alla richiesta C.t.u., attesa l'assenza di documentazione necessaria per procedere all'espletamento delle operazioni peritali (cfr. ordinanza del 17.01.2022), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.12.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, si richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all' art. 183 c.p.c. , fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall' art. 115
c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (Cass., sez. III, 26/06/2018, n. 16800).
3. Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è infondata e va pertanto rigettata, per i motivi che seguono.
Deve premettersi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n. 6202/1982). Pertanto, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale;
prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia,
l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., n. 11115/1997).
Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui, l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio.
Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali (quale la comunione legale dei coniugi).
Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione (e di conseguenza tutte le ulteriori domande ad esse relative), la quale va, pertanto, respinta.
Rileva, invero, il Tribunale che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili indicati in citazione in capo ai de cuius al momento della morte, è stato prodotto dalle parti, tutte concordanti nella richiesta di divisione.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza ai de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo ai de cuius è stato, infatti, prodotto: né il titolo di provenienza (id est il titolo d'acquisto dei beni in capo ai defunti, neppure mai indicato negli atti di causa) né le ispezioni della conservatoria dei RR.II. In atti sono stati allegati, infatti, solo lo stato di famiglia e le visure catastali, e null'altro hanno prodotto al fine di provare la proprietà dei beni.
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, il titolo di provenienza in favore dei de cuius, degli immobili indicati in citazione.
In definitiva, la mancanza della documentazione sopra indicata importa, nel caso in esame, che alcuna divisione può essere disposta, non avendo il Tribunale alcuna contezza della titolarità dei beni indicati in citazione in capo, dapprima, ai de cuius e, poi, alle odierne parti in causa. A tali carenze probatorie neppure si può sopperire mediante la sola Consulenza Tecnica
d'Ufficio. È noto, infatti, che a tali carenze probatorie non possa ovviarsi con una Consulenza
Tecnica d'Ufficio che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., ord. n. 30218/2017; Cass., ord. n.
3130/2011). In tal senso, la c.t.u. può essere disposta esclusivamente per la conoscenza di fatti che, richiedendo una particolare e specifica preparazione specialistica, richiedono l'intervento di un tecnico a condizione, però, che si tratti di fatti debitamente allegati, poiché questo mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'allegazione e dalla prova delle circostanze che assume (così Cass., n. 9522/2012; Cass., n. 3191/2006).
In conclusione, va fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti di scioglimento di comunioni, ordinarie o ereditarie, sulle parti ricade l'onere di produrre i titoli di acquisto dei beni, idonei quindi a comprovare che i beni siano ancora nella loro titolarità alla data di proposizione della domanda.
Ciò sul presupposto che la titolarità del bene dividendo si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, sicché le parti hanno il preciso onere di fornire una prova rigorosa del diritto dominicale, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva e finanche dalla mancata contestazione delle parti sul punto, giacché la controversia in ordine alla proprietà, in un giudizio di scioglimento di comunione, non può prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari (così Trib. S.M. Capua V., 18/05/2018, n.
1711). E' stato al riguardo limpidamente affermato che “chi intenda promuovere un giudizio di divisione debba assicurarsi di depositare la documentazione volta a dimostrare la titolarità dei beni in capo al dante causa dei condividenti;
l'omesso adempimento di tale onere probatorio, risolvendosi nel difetto di prova di un fatto costitutivo della domanda di divisione (ossia: la titolarità del bene in capo al defunto, e dunque la sua appartenenza all'asse ereditario), impone il rigetto della domanda, alla stessa maniera per cui, in un qualsiasi giudizio, la mancata produzione del titolo del diritto fatto valere conduce al rigetto della domanda” (così Trib. Palermo,
29/03/2017), sul presupposto – di cui si è ampiamente dato conto in precedenza – secondo cui la mancata produzione del titolo di proprietà dei beni in capo ai condividenti o al loro dante causa impedisce di accertare la contitolarità dei beni comuni, ed impone il rigetto della domanda, salva l'ipotesi in cui il titolo costitutivo della proprietà venga individuato nell'usucapione, e cioè in un acquisito a titolo originario che prescinda da un atto avente i requisiti formali di cui all'art. 1350 c.c. Detta impostazione è peraltro pienamente coerente con la tesi della natura costitutivo- traslativa dell'atto divisionale, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite,
7.10.2019, n. 25021 e, prima ancora, dalla più autorevole dottrina.
La tesi, ormai superata, della natura dichiarativa e retroattiva della divisione, traeva spunto dal dettato normativo di cui all'art. 757 c.c., secondo cui ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita (da ultimo, si v. Cass., n. 26351/2017 e Cass., n. 17061/2011): aderendo a questa tesi, l'atto divisionale dovrebbe essere qualificato come un negozio di accertamento diretto a chiarire - appunto ad accertare - le quote dei singoli condividenti, senza alcuna funzione innovativa.
Tale orientamento, come anticipato, è stato ormai definitivamente superato dalle Sezioni
Unite, secondo cui “è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa”, ciò sull'evidente presupposto che “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà”.
Le Sezioni Unite hanno quindi definitivamente aderito alla tesi della natura costitutivo- traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), ritenendo, in particolare, che con l'atto divisorio si verifica un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente assolutamente coerente con la sua natura costitutiva e comunque logicamente precedente ed indipendente rispetto all'effetto retroattivo. Ed invero, l'art. 757 c.c., lungi dall'implicare una visione dichiarativa, si limita a prevedere una “fictio legis” in forza della quale il condividente si considera unico proprietario sin dal momento dell'apertura della successione. In questo modo, al fine di assicurare l'immediata successione dei condividenti al comune autore, il legislatore fa retroagire l'efficacia costitutiva della divisione al momento dell'apertura della successione, con conseguente soppressione della situazione intermedia. E' dunque lo stesso art. 757 c.c. che lega l'efficacia retroattiva ad atti tipicamente di natura costitutivo-traslativa: in tal senso, afferma la detta pronunzia che “l'art. 757 c.c. - laddove prevede che l'efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede "anche per acquisto all'incanto" - attribuisce espressamente
l'efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l'acquisto dei beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all'incanto (artt. 719 e 720 c.c.)”.
Alla tesi della natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, sia esso giudiziale o convenzionale, consegue inevitabilmente il rafforzamento degli oneri probatori posti in capo alle parti in merito alla titolarità dei beni dividendi.
Questo giudice non ignora il precedente di legittimità rappresentato dall'ordinanza n.
10067/2020 della Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita”.
Pur tuttavia, si rileva come, in primo luogo, il pronunciamento di legittimità appena menzionato desti forti perplessità laddove muove dalla premessa teorica della natura dichiarativa dell'atto di divisione ereditaria, abbracciando così un orientamento oramai superato dall'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25021/2019, che, come detto, aderendo alla tesi della natura costitutivo-traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), implicitamente quanto inevitabilmente rafforza gli oneri probatori in capo a coloro che richiedano lo scioglimento di una comunione ereditaria (effetto opposto rispetto a quello che, invece, nella pronuncia in esame, deriva dall'affermata natura dichiarativa della divisione ereditaria).
Ad ogni modo, al di là del pur rilevantissimo profilo appena evidenziato, l'ordinanza in oggetto entra nel merito ed approfondisce la sola questione della fondatezza della tesi per cui la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), “a prescindere della prova della comproprietà”, impedisca la verifica del contraddittorio in rapporto all'eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione giudiziale ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. (per giungere alla conclusione che “In ogni caso è infondata la tesi, talvolta proposta nella giurisprudenza di merito, che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda”).
Quanto alla prova della proprietà dei beni immobili ereditari – che è ciò che qui più interessa
– invece, premessa necessaria del ragionamento dei giudici di legittimità, anche nell'arresto pretorio in esame, è che “In linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà”.
A riprova di tanto, i giudici di legittimità, nel decidere il motivo di ricorso che aveva ad oggetto la parte della pronuncia impugnata in cui la corte aveva ordinato la divisione dell'immobile nonostante la mancata produzione del titolo di provenienza in capo alla defunta e la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), hanno dovuto premettere che la corte d'appello aveva accolto la domanda di divisione dei convenuti “accertando la proprietà comune del fondo per titolo ereditario: quindi la proprietà della comune dante causa”. Sullo specifico tema della necessità di produrre in giudizio il titolo di provenienza del bene immobile, a ben vedere, la Corte si è quindi limitata a condividere quanto affermato dalla corte d'appello, secondo cui, in presenza di sentenza che aveva statuito positivamente sulla comproprietà del fondo e sul diritto alla divisione, non fossero consentite ulteriori discussioni al riguardo (in applicazione del principio secondo cui “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate in sede di impugnazione, non con la sentenza definitiva resa successivamente dal medesimo giudice”; cfr.
Cass. n. 2570/1981).
Ragion per cui, da un lato, il precedente di legittimità citato non si ritiene pienamente condivisibile, per i motivi esposti, nelle sue premesse teoriche, e, dall'altro, è parzialmente inconferente rispetto al caso di specie, in cui non è stata fornita la prova della proprietà del bene ereditario in capo ai de cuius e, conseguentemente, ai suoi eredi, non essendosi limitate le parti ad omettere la produzione in atti del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio
(ovvero della certificazione notarile sostitutiva), ma non avendo ella neppure fornito alcuna prova utile della titolarità degli immobili (mediante, innanzitutto, la produzione del relativo titolo di acquisto).
In definitiva, in applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c.c., in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, con conseguente integrale rigetto, per tutte le esposte ragioni, della formulata domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nel corso del giudizio.
3. In ordine alle spese di lite, alla luce della natura del procedimento di divisione giudiziale nonché della reciproca integrale soccombenza delle parti, le quali, pur concordando sullo scioglimento della comunione, non hanno depositato i titoli a sostegno della loro pretesa, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le stesse si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, in data 26/03/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura