TRIBACQUE
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 03/12/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:
dott. Antonio Pietro M. LAMORGESE - Presidente
dott. Mauro CRISCUOLO - Cons. di Cassazione- Rel.
dott.ssa Rossana GIANNACCARI - Cons. di Cassazione
dott.ssa Cecilia ALTAVISTA - Cons. di Stato
dott. Ing. Francesco NAPOLITANO - Esperto
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta sul ricorso 215 del Ruolo Generale dell'anno
2024,
TRA:
(P.I. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avvocati GIOVANNI SORDILLO, GRAZIELLA ANGELA
LO, RT US e LI NI US,
giusta procura in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avvocato ALFREDO ANTONIO GRASSO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
(CF , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avvocato MARIAFEDERICA DI LIBERO,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
(CF ), rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dagli avvocati MATTEO CERRETTI, ROBERTO USAI e
EA BO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Controparte_4
(CF ), rappresentato
[...] P.IVA_5
e difeso dall'avvocato EA FEO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
( , rappresentata e difesa dagli Controparte_5 P.IVA_6
avvocati FABRIZIO NICEFORO e ROSANNA PANARIELLO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- APPELLATI -
OGGETTO: risarcimento danni;
appello avverso la sentenza n. 2956/2024
del TRAP presso CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il
28/06/2024;
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. ha riassunto, a seguito di declaratoria di Parte_1
incompetenza del giudice adito, dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello
di Napoli il giudizio inizialmente introdotto dinanzi al Tribunale di
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -2- Benevento, nel quale aveva chiesto la condanna della
[...]
del , della Controparte_6 Controparte_4 CP_1
e della dei danni subiti a seguito
[...] Controparte_5
dell'esondazione del fiume in data 15 ottobre 2015. CP_7
Nell'atto introduttivo aveva dedotto che era un'azienda leader nel settore
Cont sementiero e che il proprio stabilimento era collocato nella zona di
, contrada San Valentino, stabilimento che era stato invaso dalle CP_1
acque del fiume che era esondato a seguito delle forti CP_7
precipitazioni nella giornata del 15 ottobre 2015, e che aveva cagionato ingenti danni al manufatto, ai macchinari ed ai prodotti custoditi nel complesso industriale. Aveva altresì specificato che il sito produttivo era ubicato nella zona sottoposta alla gestione del , e Controparte_4
precisamente a monte della confluenza dei fiumi e RE, nel CP_7
tratto in cui il fiume è interessato dall'attraversamento di tre CP_7
Cont ponti, di cui uno di viabilità due di CP_6
Aggiunse che il danno subito ammontava ad oltre 10 milioni di euro e che le cause dell'evento erano da ascriversi, in parte, all'omessa manutenzione del corso d'acqua, ed in altra parte alla mancata demolizione di uno dei due
Cont ponti di proprietà di le cui condizioni avevano impedito il normale
Cont deflusso delle acque. La responsabilità di era da ascrivere alla omessa demolizione, quella della e della all'omessa CP_5 CP_1
manutenzione del corso d'acqua e quella del in ragione della CP_4
proprietà dell'area su cui sorgeva lo stabilimento e del terzo ponte che aveva concorso a cagionare il danno.
La chiamava in garanzia la Lloyd's Insurance S.A. Controparte_1
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -3- al fine di essere manlevata per effetto della polizza per la responsabilità
civile contratta con la terza chiamata.
Tutti i convenuti, oltre a contestare la personale responsabilità, assumendo che la stessa andava ascritta ad altro convenuto, eccepirono in primo luogo la sussistenza di un caso fortuito atteso il carattere eccezionale delle piogge,
che avevano quindi escluso la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il TRAP adito, con la sentenza n. 2956 del 28 giugno 2024, ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al rimborso delle spese di lite.
Rilevò che nella fattispecie era stato accertato che in data 15 ottobre 2015 il era stato interessato da intense precipitazioni Controparte_8
atmosferiche che avevano provocato l'esondazione del fiume ed CP_7
in conseguenza delle quali era stata anche decretato lo stato di emergenza con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015.
Come emergeva dai dati pluviometrici acquisiti, l'evento meteorologico doveva essere qualificato come del tutto eccezionale, atteso che le altezze idrometriche registrate erano ampiamente superiori ai massimi storici rilevati, per le stazioni di RE RP a Ponte Valentino, a CP_7
DU e RE RP a Solopaca, non avendo mai registrato tali stazioni valori analoghi.
I dati idrometrici erano stati sottoposti alla valutazione del CTU nominato,
il quale aveva confermato il carattere eccezionale dell'evento, evidenziando che le piogge avevano un tempo di ritorno di almeno 300 anni. In replica alle osservazioni tecniche dell'attrice, l'ausiliario d'ufficio aveva anche evidenziato che, per la stazione di Pago Veiano, le precipitazioni avvenute
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -4- nelle 24 ore avevano un tempo di ritorno di quasi di 4000 anni. Ciò
imponeva di affermare il carattere eccezionale dell'evento atmosferico,
idoneo quindi a recidere il nesso di casualità tra il danno e la cosa in custodia, trattandosi di un fattore causale autonomo che, in quanto sottratto ad ogni possibilità di controllo, interrompeva il nesso eziologico tra il sinistro e la manutenzione dell'alveo.
Quanto all'argomento della società, secondo cui la presenza dei tre ponti avrebbe determinato il mancato deflusso delle acque o comunque avrebbe favorito fenomeni di rigurgito delle acque del la sentenza CP_7
osservò che proprio per effetto del carattere eccezionale dell'evento atmosferico, era da escludersi l'ascrivibilità soggettiva dei danni agli enti convenuti, in quanto responsabili della tenuta dei corsi d'acqua, ed a coloro che vantavano la proprietà dei ponti.
Il rigetto della domanda per siffatta ragione rendeva perciò superflua la disamina delle varie questioni che erano poste dalle difese dei convenuti, a favore dei quali andavano liquidate le spese come specificato in dispositivo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società attrice, cui hanno resistito tutti gli appellati, insistendo per il rigetto del gravame.
L'appellante e la hanno depositato comparse Controparte_1
conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da per l'asserita Controparte_9
inesistenza della notificazione dell'appello nei suoi confronti in quanto compiuta dalla società attrice all'indirizzo pec del difensore della compagnia nominato dinanzi al Tribunale e che era stato sostituito nel
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -5- giudizio riassunto dinanzi al TSAP.
Rileva a tal fine quanto precisato da Cass. S.U. n. 24707/2015, che ha configurato in termini di litisconsorzio necessario la situazione determinata per effetto della chiamata in garanzia del proprio assicuratore per la responsabilità civile da parte del convenuto.
Per l'effetto è stato altresì chiarito che la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c.,
sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante (Cass. n.
25822/2017; Cass. n. 9013/2022).
Ne consegue che, ove anche la notifica dell'atto di appello sia da reputarsi invalida in quanto affetta da giuridica inesistenza, in ogni caso si imporrebbe l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia
(e non anche la possibilità di dichiarare inammissibile l'appello),
integrazione che nella specie appare superflua per effetto dell'avvenuta spontanea costituzione in giudizio della terza chiamata.
3. Il primo motivo di appello, richiamati i principi che la giurisprudenza di legittimità ha espresso in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., nella sostanza contesta la valutazione del giudice di primo grado che ha invece ravvisato nelle piogge, che hanno favorito l'esondazione del corso d'acqua,
un evento di tale intensità da porsi alla stregua di un caso fortuito.
Il motivo è però destituito di fondamento, ritenendo il Collegio che sia del tutto condivisibile, alla luce del materiale probatorio in atti, e specificamente delle risultanze della CTU, la valutazione di eccezionalità
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -6- dell'evento meteorologico, tale da elidere il nesso causale sul quale si sorregge la stessa applicazione dell'art. 2051 c.c., qui invocato da parte appellante.
La soluzione del giudice di primo grado deve essere confermata, ritenendo questo giudice di dover dare continuità alla propria giurisprudenza più
recente (TSAP n. 31/2024), che ha delineato i termini nei quali all'evento atmosferico possa assegnarsi il carattere di fortuito, tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (si veda da ultimo anche TSAP n. 132 del 10
luglio 2025 che ha riconosciuto, come nel caso qui in esame, il carattere del fortuito a precipitazioni atmosferiche con tempi di ritorno di circa 550 anni,
simili a quelli che hanno connotato l'episodio meteorologico oggetto di causa).
E' nota la regola di prova secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto giuridico naturale, oppure della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato,
caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c., o delle condotte di terzi,
comunque connotate da oggettive imprevedibilità e inevitabilità, senza che abbia alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Sez.
Unite, n. 20943 del 2022).
Così che se deve escludersi che la causa naturale atmosferica possa avere valore di caso fortuito tale da recidere il nesso di casualità materiale tra la
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -7- cosa in custodia della convenuta ed il danno patito dagli attori, in presenza di piogge intense o persistenti, specialmente in epoche, come quelle attuali,
in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore (Cass. n.
5877/2016; Cass. n. 18856/2017), tale effetto va invece ascritto alle ipotesi in cui l'evento meteorologico abbia i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22 novembre 2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2018, n. 2482; Cass. 28 luglio 2017,
n. 18856).
La statuizione del giudice di primo grado è conforme ai principi di diritto espressi da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, essendo stato da sempre affermato che le precipitazioni costituiscono caso fortuito solo quando viene fornita prova che le stesse abbiano assunto i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo e riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res”, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (da ultimo, tra le altre, Cass. n.
22702/2025; Cass. ordinanza del 23.11.2023, n. 32643, Cass. ord.
11.02.2022 n. 4588, Cass. n. 5422/2021, Cass. n. 15574/2021, Cass. 22
novembre 2019 n. 30521, Cass. civ. SS.UU. 616/2019, Cass. Civ. n.
2482/2018, e numerose analoghe precedenti),
Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11 maggio 1991, n. 5267; Cass. n.
2482/2018, sicché l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -8- stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, "va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento", mentre l'eccezionalità è da
"identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". "In tale ottica, dunque,
l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici)
riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia"
(Cass. n. 2482 del 2018, cit.; Cass. n. 30521/2019). Ma questo Tribunale
superiore ha già avuto modo di affermare che in tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale — idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi — a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni (cfr.
TSAP n. 265/2016).
Facendo, quindi, riferimento ai precedenti di legittimità ed al dato esperienziale di cui è espressione il precedente del TSAP da ultimo richiamato, deve reputarsi che alle piogge verificatesi nella giornata del 15
ottobre 2015 debba attribuirsi il carattere di eccezionalità tale da assurgere al rango di caso fortuito, così che alcuna intrinseca contraddittorietà o illogicità è dato cogliere nella motivazione del giudice di primo grado.
Va altresì richiamato, quanto di recente specificato da Cass. n. 14667/2025,
secondo cui una volta accertato, sulla base di quanto affermato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito di puntuali indagini scientifiche pluviometriche (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -9- 01/02/2018), che le precipitazioni atmosferiche siano di carattere del tutto eccezionale ed oggettivamente imprevedibili (con tempi di ritorno addirittura eccedenti i cento anni, il che comporta trattarsi di evento eccezionale ed estremo), tali da integrare certamente, in astratto, l'ipotesi del caso fortuito, come tale di per sé idoneo a determinare l'evento dannoso, non può darsi rilievo ad astratte ipotesi di cd. “caso fortuito concorrente”, in virtù di una serie di condotte colpose omissive ascrivibili,
nella tesi difensiva dell'appellante, ai vari convenuti.
Trattasi di assunto che si discosta dai consolidati principi di diritto affermati dal giudice di legittimità, secondo i quali «le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso)» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022;
conf. Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanza n.
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -10- 15447 del 31/05/2023).
Tali principi comportano che, in linea generale, non può attribuirsi rilievo idoneo ad escludere l'esimente del fortuito - la quale opera in via puramente oggettiva laddove ne sussistano tutti i presupposti - alle eventuali condotte colpose omissive del custode in ordine alle misure di prevenzione dallo stesso reputate esigibili.
In termini analoghi Cass. n. 4588/2022 ha ribadito che, nel caso in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche ed al medesimo si assegni la qualifica di caso fortuito, secondo le indicazioni sopra fornite, rimangono estranei all'accertamento della responsabilità profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo.
Nel caso in esame all'evento naturale che però, come detto, trattandosi di fenomeno meteorico è, per definizione, inevitabile, la verifica si esaurisce nel riscontro della eccezionalità e imprevedibilità dell'evento naturale: da operarsi, come ricordato, sulla base di dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni – e non limitato all'angusto intervallo preso in considerazione.
Né può onerarsi il (preteso) ente custode della prova della assoluta inidoneità delle misure di protezione da lui esigibili ad evitare, almeno in
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -11- parte, l'evento dannoso. Al contrario, trattandosi, appunto, di condotte colpose (e non di responsabilità oggettiva), devono applicarsi, a tal fine, i principi che regolano la responsabilità per condotta colposa di cui all'art. 2043 c.c., onde sarebbe stata, eventualmente, la parte danneggiata a dover
CP_ provare il nesso di causa tra la condotta colposamente omessa dall'
convenuto (anche quale custode) e l'evento dannoso e, quindi, che l'adozione, da parte dei convenuti delle misure di protezione dovute ed in concreto esigibili sarebbe stata idonea ad impedire, almeno in parte,
l'evento dannoso.
4. Poste tali premesse in punto di diritto, il motivo di appello, oltre che risolversi in numerose pagine in una critica alle osservazioni del perito della
Cont anche nella parte in cui mira ad attingere le valutazioni del CTU non appare idoneo a confutare la assoluta coerenza e logicità delle conclusioni del perito d'ufficio, che appaiono supportate da inconfutabili dati di carattere oggettivo relativi alla intensità ed insistenza delle precipitazioni atmosferiche, tali da connotare l'evento, come detto, in termini di assoluta eccezionalità.
L'ing. in risposta al primo quesito conferito, ha Persona_1
reperito e riportato in perizia i dati pluviometrici relativi all'evento de quo,
rilevando che per il , ove è ubicato lo stabilimento Controparte_8
dell'attrice, i tempi di ritorno delle precipitazioni riferite al tempo di un'ora,
erano pari a oltre 300 anni, aumentando a oltre 4000 anni in relazione alla durata di tre ore, per addivenire al dato di addirittura 36.000 anni avuto riguardo ad una durata delle piogge di 6 ore, conclusioni queste che,
proprio alla luce dei precedenti sia di legittimità che di questo Tribunale
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -12- Superiore, non possono che condurre alla qualificazione dell'evento in termini di eccezionalità, ed alla sua qualificazione quale caso fortuito.
Nel motivo di appello peraltro si ritorna sull'incidenza causale che avrebbe avuto sull'evento dannoso la condizione di manutenzione in cui versava
Cont uno dei ponti di e precisamente quello già all'epoca in disuso, e solo successivamente demolito, sottolineandosi che le indagini del CTU avevano
Cont Cont permesso di riscontrare che, mentre il ponte e quello di in uso risultavano verificati in relazione al calcolo della portata massima
Cont transitabile, con tempi di ritorno ampiamente soddisfacenti, il ponte in disuso invece rendeva un valore insoddisfacente, essendo stato realizzato per un tempo di ritorno delle precipitazioni inferiore alla normativa vigente all'epoca dei fatti di causa.
Tuttavia, anche a voler superare il richiamo alla esaustività del riscontro del caso fortuito per elidere il nesso causale, e per escludere la necessità di appurare la diligenza del preteso danneggiante, la censura dell'appellante omette però di attribuire adeguato rilievo alla risposta data dal CTU al quinto quesito.
Infatti, l'ausiliario, chiamato a verificare se ed in quale misura la presenza del ponte non verificato avesse inciso causalmente sull'evento dannoso, ha effettuato delle simulazione fondate su un modello numerico idraulico del sito di interesse, avuto riguardo all'intensità delle piogge, e sulla base dei modelli idraulici implementati è pervenuto alla conclusione che, pur tenendo conto dell'incidenza del ponte poi abbattuto, ed elisa in via ipotetica la presenza dello stesso ponte, l'esondazione del fiume sarebbe comunque avvenuta, risultando solo inferiore il livello idrico raggiunto che,
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -13- per lo stabilimento oggetto di causa, a fronte di un livello effettivamente raggiunto pari ad un'altezza oscillante tra i 4 metri e mezzo ed i cinque metri, sarebbe stato inferiore di circa mezzo metro – un metro.
Trattasi però di un dato che conferma l'ineluttabilità dell'esondazione e dell'invasione delle acque e con modalità tali che avrebbero determinato, in ragione della stessa tipologia di danni lamentati, il medesimo pregiudizio che si è verificato, pur con la presenza del ponte in disuso.
Una volta quindi reputata irrilevante la verifica della diligenza dell'attività
manutentiva in capo agli enti custodi del corso d'acqua e dell'area di ubicazione del sito, alla luce delle conclusioni del CTU, che non sono adeguatamente confutate dal motivo di impugnazione, si palesa anche l'irrilevanza causale, ai fini della genesi del danno, della res (ponte in disuso), di cui non è stata riscontrata la conformità alle prescrizioni all'epoca vigenti.
Ciò rende altresì privo di rilievo ai fini della decisione tutto quanto riferito dalla appellante circa l'intervenuta demolizione postuma del ponte,
trattandosi di intervento che, ove anche reputato doveroso, ha interessato un bene per il quale è stata esclusa l'incidenza causale sul fatto dannoso.
Le contestazioni mosse dall'appellante in sostanza sono tutte dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU nominato in primo grado, alle cui conclusioni il ha motivatamente aderito, indicando le Pt_2
fonti del suo convincimento, mediante verifica della correttezza dei criteri d'indagine e analisi degli elementi di valutazione.
La sentenza impugnata ha fornito adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base della consulenza, i problemi tecnici connessi alla
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -14- valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Le deduzioni circa la conformazione strutturale del ponte in disuso non scalfiscono la prova liberatoria del caso fortuito, restando dimostrate l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche, tali da porsi del tutto al di fuori della sfera di controllo dei convenuti, come causa autonoma o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, e perciò dotata di efficacia eziologica esclusiva nella produzione del fatto lesivo.
In definitiva, il motivo deve essere rigettato, trovando conferma il rigetto della domanda avanzata nei confronti dei convenuti, con conseguente assorbimento sia delle questioni che gli stessi hanno posto in ordine all'individuazione del soggetto responsabile, per l'ipotesi di accertamento del nesso di causalità, sia per quanto attiene ai limiti di operatività della copertura assicurativa nel rapporto tra terza chiamata e CP_1
.
[...]
5. Il secondo motivo di appello lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto all'intervenuta condanna della società
appellante al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti.
Si invoca nella sostanza l'esercizio del potere di compensazione delle spese di lite, sul presupposto che nella fattispecie lo stesso sarebbe esercitabile alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018, che consente la compensazione, oltre che nelle ipotesi specificamente individuate dall'art. 92 c.p.c. a seguito della novella di cui al d.l. n. 132/2014, anche qualora sussistano altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni.
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -15- Il motivo è solo in parte fondato.
Avuto riguardo all'eccezionalità dell'evento, per la cui verifica è stato necessario anche disporre una consulenza tecnica d'ufficio, e considerata altresì la potenziale incidenza della presenza di un ponte del quale era stata verificata la non conformità alle norme ora vigenti, pur pervenendosi al rigetto della domanda attorea, tuttavia ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che inducono ad una compensazione parziale delle spese di lite del primo grado in misura pari al 50 %.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese del giudizio di primo grado vanno compensate per la metà, ponendo la residua parte, come liquidata dal a carico di parte appellante. Pt_2
6. La parziale riforma della sentenza appellata, con il parziale accoglimento del secondo motivo di appello legittima altresì la compensazione parziale dele spese del presente grado, nella medesima percentuale operata per il primo grado, con la liquidazione della residua parte a carico dell'appellante,
come da dispositivo che segue.
PQM
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Rigetta il primo motivo di appello ed accoglie in parte il secondo motivo e per l'effetto compensa per la metà le spese del primo grado, come liquidate in dispositivo nella sentenza appellata, e condanna l'appellante al pagamento in favore delle controparti della residua parte;
compensa per la metà le spese del giudizio di appello e condanna l'appellante al rimborso della restante parte che liquida, in tale ridotta misura, per ognuno degli appellati, in complessivi € 3.600,00 (di cui €
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -16- 100,00 per esborsi), oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Antonio Alfredo Grasso,
per la Provincia di;
CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
dr. Mauro Criscuolo dr. Antonio Pietro M. Lamorgese
Proc. n. 215/2024 RG - ud. 26-11-2025 -17-