TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2280 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: azione revocatoria ex artt. 165 CCII - in- debito oggettivo ex art. 2033 c.c.
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore dott. , rappresentata e di- P.IVA_1 Parte_2
fesa dall'Avv. Massimo Brunetti (c.f. ) C.F._1 ATTRICE
E
(c.f. , rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._2
so dall'avv. Adele Di Lorenzo (c.f. ) C.F._3
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Liquidazione giudiziale ha citato in giudizio espo- Parte_1 Controparte_1
nendo quanto segue.
A) Con sentenza n. 68 del 6 giugno 2024 il Tribunale di Napoli nord dichiara- va l'apertura della liquidazione giudiziale della “ , Parte_1 di cui erano soci, con quote paritarie del 50% ciascuno, i germani
[...]
e Controparte_1 Persona_1
B) dall'esame degli estratti conto di Intesa SA OL – istituto bancario con cui la “ aveva intrattenuto rapporti bancari – era Parte_1
emerso che, rispettivamente in data 13 ottobre 2021 e 4 febbraio 2022, la società oggi in liquidazione aveva effettuato due bonifici, entrambi di euro
50.000,00, in favore di con le causali “restitu- Controparte_1
zione socio finanziamento infruttifero anni precedenti” (bonifico del
13.10.2021) e “anticipo servizi finanziari socio” (bonifico del 4.02.2022);
C) nell'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2021, e in quello prece- dente (2020), tuttavia, non risultavano annotati finanziamenti del socio e, in ogni caso, risultavano iscritti debiti fiscali rimasti insoluti.
La parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) ac- certata la sussistenza dei presupposti della revoca ex art.165 CCII, od in alternativa quelli della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., condannare il convenuto al pagamento in fa- vore della Liquidazione Giudiziale della dell'importo di € Parte_1
100.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ogni pagamento alla effettiva redibizione;
B) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2025, si è costituito in giudizio contestando l'efficacia probatoria della do- Controparte_1
cumentazione posta a fondamento delle richieste avanzate da parte attorea e af- fermando la piena legittimità delle operazioni effettuate a suo favore dalla
[...]
Parte_1
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la tardività della domanda, in quanto le ope- razioni contestate risultano effettuate negli anni 2020 e 2021, quindi ben oltre il
2
R.g.a.c.c. 2280/2025 periodo temporale massimo di due anni dalla data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, secondo la prospettazione di parte convenuta, la circostanza che dal bilan- cio al 31.12.2021 non risultino annotati finanziamenti pregressi a qualunque tito- lo effettuati dal socio non esclude la loro esistenza, Controparte_1
come, del resto, dimostrato dalle annotazioni in bilancio di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per euro 316.941,00 (nei quali rientrerebbero presuntivamen- te anche i debiti per finanziamenti dei soci). Infine, secondo parte convenuta, al tempo dei bonifici effettuati in suo favore la società deteneva comunque un cospi- cuo patrimonio e ingente liquidità. Ha, pertanto, concluso per il rigetto delle do- mande spiegate da parte attrice.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 189, comma 1, nn.
1, 2 e 3, c.p.c.
4. Giova preliminarmente precisare, anche a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto circa una carenza di legittimatio ad processum, che parte attrice ha depo- sitato in data 3 giugno 2025 l'autorizzazione a stare in giudizio del Giudice delega- to, secondo quanto specificamente richiesto con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del
3 giugno 2025.
5. Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Deve innanzitutto evidenziarsi che parte attrice formula domanda revocatoria or- dinaria ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 165 CC.II e, in alternativa, domanda di ripe- tizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Orbene, nel caso in cui due azioni, pur diverse per contenuto e finalità, siano proposte in via alternativa nello stesso giudizio, l'attore rimette al potere discrezio- nale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris
3
R.g.a.c.c. 2280/2025 piuttosto che l'altra, mentre, qualora le due azioni siano proposte in via subordi- nata, il giudice deve prima valutare la possibilità di accogliere una domanda e, so- lo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esa- minare l'altra (cfr., Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 7121/2024, che, sebbene riferita al cumulo alternativo tra simulazione e revocatoria, enuncia un principio applica- bile anche al caso di specie).
Valutate, pertanto, le domande proposte in via alternativa dalla curatela, merita accoglimento quella restitutoria ex art. 2033 c.c., per i seguenti motivi.
Ai fini della risoluzione della controversia, risulta prioritario verificare se ed in che misura vi siano stati dei pagamenti effettuati dalla società in favore di
[...]
quale socio della stessa, per poi accertare se tali pagamenti fossero CP_1
– seguendo la dizione letterale dell'art. 2033 c.c. – non dovuti, e cioè sprovvisti di una giustificazione causale.
In quest'ottica l'attore ha l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustifi- cativo del pagamento, mentre il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vici- nanza della prova, dovrà dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. Civ. Sez. III 6.10.2015 n. 19902).
Parte attrice ha prodotto, a sostegno della propria domanda, la seguente docu- mentazione: bilanci relativi agli anni 2019, 2020 e 2021; la domanda di ammis- sione al passivo dell' (per € 59.521,51, relativa anche a debiti anni 2016, 2019, Contr
2020); lo stato passivo della liquidazione DE l'estratto rela- Controparte_3
tivo ai bonifici effettuati a favore di ha, inoltre, de- Controparte_1
dotto l'inesistenza di un precedente finanziamento del socio a favore della società.
Facendo applicazione del sopra richiamato principio giurisprudenziale, costituiva onere del convenuto, a fronte delle allegazioni attoree in ordine alla mancanza di un titolo giustificativo dei pagamenti effettuati a suo beneficio, fornire adeguata
4
R.g.a.c.c. 2280/2025 dimostrazione della giustificazione causale degli esborsi, ammontanti a complessi- vi euro 100.000,00; viceversa, lo stesso si è limitato a sostenere che la mancata an- notazione in bilancio di finanziamenti pregressi a qualunque titolo la lui effettuati non esclude la loro esistenza, in quanto nei debiti esigibili oltre l'esercizio succes- sivo rientrerebbero presuntivamente anche i debiti per finanziamenti dei soci (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 3).
Non risulta acquisito in giudizio alcun elemento probatorio, sia pure di valenza indiziaria, da cui desumere che i versamenti effettuati dalla società ancora in bonis
a favore del socio siano avvenuti in forza di uno speci- Controparte_1
fico titolo causale.
Anzi, sussistono in atti elementi di segno sicuramente contrario, tali da far ritene- re l'assenza di titolo giustificativo (mancata annotazione nei bilanci, mancanza del titolo giustificativo).
Nelle annotazioni in “passivo” del bilancio, infatti, deve essere prevista la voce
“debiti verso soci per finanziamenti” (art. 2424 c.c.) e la nota integrativa deve indicare
“i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata in- dicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori” (art. 2427 n.
19 bis c.c.).
Ne consegue che, in mancanza di evidenze contrarie, tutti i pagamenti oggetto del- la domanda di ripetizione devono ritenersi privi di una causa debendi idonea a giu- stificare gli esborsi in favore di parte convenuta e devono, pertanto, essere inte- gralmente restituiti.
Sussistono, quindi, i presupposti per accogliere la domanda di ripetizione del pa- gamento delle somme indebitamente corrisposte in favore di Controparte_1
il quale va condannato a restituire alla procedura di liquidazione giudiziale
[...]
della la somma di euro 100.000,00, oltre interessi nella Contr Controparte_3
5
R.g.a.c.c. 2280/2025 misura del saggio legale dalla conclusione di tali indebiti pagamenti all'effettivo soddisfo.
Si rileva, infatti, che la posizione del convenuto quale socio della società Contr [...]
è un elemento che induce ad escludere la buona fede Controparte_3
dell'accipiens, non potendosi dubitare della piena consapevolezza dell'insussistenza del titolo giustificativo del pagamento.
6. Per mera completezza, infine, si rileva che, anche qualora fosse stata raggiunta la prova della sussistenza dell'obbligazione restitutoria della società, ciò non avrebbe comunque evitato la soccombenza del convenuto, poiché l'atto dispositivo oggetto di contestazione avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. per i motivi che seguono.
Innanzitutto, l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non mo- difica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un at- to in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (cfr.
Cass. n. 36033/2021; cfr. anche Cass. n. 1414/2020).
Ciò posto, si osserva che i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. sono:
a) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debi- tore;
nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coin- cide con i crediti ammessi al passivo fallimentare;
la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, come sopra rilevato, sostitutiva di quella dei creditori (cfr. Cass. Civ. n. 11763/2006);
6
R.g.a.c.c. 2280/2025 b) l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patri- moniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
c) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
d) in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (par- tecipatio fraudis) (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle S.U. Cass.
1898/2025) e la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione
è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis).
In relazione al presupposto oggettivo dell'eventus damni, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocato- ria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da:
a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei con- fronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pre- giudizievole (solo se ricorre questo presupposto, infatti, può ritenersi sussi- stente un interesse ad agire, posto che, in caso contrario, non sarebbe con- figurabile alcun pregiudizio concreto ed attuale alle ragioni creditorie, salvo il caso di dolosa preordinazione dell'atto dispositivo);
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per ef- fetto di tale atto.
Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi do- vesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata
7
R.g.a.c.c. 2280/2025 la sussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 36033 del
22/11/2021; nonché Cass. civ., n. 18847/2012).
Ovviamente il credito dell'attore (curatore fallimentare), che deve esistere al mo- mento del compimento dell'atto dispositivo “incriminato”, è da intendersi come credito dei creditori (poi) ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo, agendo il curatore per ricostituire il patrimonio del fallito a vantaggio della massa dei creditori (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9092 del 1998).
Pertanto, è necessario accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito sia stato successivamente ammesso allo stato passivo della procedura. Inoltre, se dopo il compimento dell'atto residuano beni che siano suf- ficienti a coprire l'intero valore del credito e non rendono più difficoltosa al credi- tore l'attuazione coattiva del suo diritto, il pregiudizio in questione devesi ritenere inesistente (cfr. Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 2004).
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria (c.d. scientia damni e consilium fraudis), tale elemento psico- logico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cass.
21/9/2001 n. 11916; Cass. 2007 n. 966).
Orbene, tornando al caso di specie, le domande dei creditori ammessi al passivo fallimentare dimostrano che vi erano debiti, risalenti agli anni precedenti ai boni- fici effettuati a favore del socio oggi convenuto, rimasti impagati;
inoltre, dall'esame del bilancio al 2021 della presente in atti, Parte_1
emerge che l'anno 2021 si è chiuso con un utile pari ad € 139.725,00, un patri- monio netto pari ad € 285.503,00 e debiti per € 1.089.584,00 (di cui 772.643,00
8
R.g.a.c.c. 2280/2025 esigibili entro l'esercizio successivo). Pertanto, il curatore ha allegato la sussistenza di un ingente credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito (che si è poi esponenzialmente incrementato contribuendo a determinarne la relativa liquidazione giudiziale) e la preesistenza di alcuni di essi rispetto alle di- sposizioni che si assumono pregiudizievoli.
Non potrebbe dubitarsi, infine, della sussistenza della prova dell'elemento sogget- tivo, costituito dalla semplice consapevolezza del debitore di assottigliare, median- te la disposizione patrimoniale, la garanzia costituita dai suoi beni, in quanto il convenuto alla data dei pagamenti controversi era, ovviamente, pienamente con- sapevole delle consistenti e plurime ragioni di debito della società, di cui era socio paritario unitamente al germano nonché delle gravi diffi- Persona_1
coltà economiche in cui versava la società.
Pertanto, procedendo in via meramente ipotetica, qualora fosse stata data prova della sussistenza di una causa giustificatrice sottesa agli spostamenti patrimoniali oggetto del presente giudizio e ritenendo il pagamento in esame eseguito in rela- zione a debito non scaduto (in mancanza di prova della relativa scadenza), anche la domanda revocatoria, proposta dalla curatela, per quanto fin qui esaminato, avrebbe trovato sicuro accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e, per l'effetto, con- danna a pagare alla liquidazione giudiziale della Controparte_1
le somme di: a) euro 50.000,00, oltre interessi nella Parte_1
misura del saggio legale dal 13.10.2021 fino all'effettivo soddisfo;
b) euro
9
R.g.a.c.c. 2280/2025 50.000,00 euro, oltre interessi nella misura del saggio legale dal 4.02.2022 fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del curatore, liquidandole in 786,00 per contributo unificato, 12,80 € per spese di notifica, 10.000,00 € per compensi e 1.500,00 € per rimborso spese forfettarie, ol- tre Cpa e Iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 24 novembre 2025.
Il
Giudice
Dr. Michelangelo Petruzziello
10
R.g.a.c.c. 2280/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2280 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: azione revocatoria ex artt. 165 CCII - in- debito oggettivo ex art. 2033 c.c.
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore dott. , rappresentata e di- P.IVA_1 Parte_2
fesa dall'Avv. Massimo Brunetti (c.f. ) C.F._1 ATTRICE
E
(c.f. , rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._2
so dall'avv. Adele Di Lorenzo (c.f. ) C.F._3
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Liquidazione giudiziale ha citato in giudizio espo- Parte_1 Controparte_1
nendo quanto segue.
A) Con sentenza n. 68 del 6 giugno 2024 il Tribunale di Napoli nord dichiara- va l'apertura della liquidazione giudiziale della “ , Parte_1 di cui erano soci, con quote paritarie del 50% ciascuno, i germani
[...]
e Controparte_1 Persona_1
B) dall'esame degli estratti conto di Intesa SA OL – istituto bancario con cui la “ aveva intrattenuto rapporti bancari – era Parte_1
emerso che, rispettivamente in data 13 ottobre 2021 e 4 febbraio 2022, la società oggi in liquidazione aveva effettuato due bonifici, entrambi di euro
50.000,00, in favore di con le causali “restitu- Controparte_1
zione socio finanziamento infruttifero anni precedenti” (bonifico del
13.10.2021) e “anticipo servizi finanziari socio” (bonifico del 4.02.2022);
C) nell'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2021, e in quello prece- dente (2020), tuttavia, non risultavano annotati finanziamenti del socio e, in ogni caso, risultavano iscritti debiti fiscali rimasti insoluti.
La parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) ac- certata la sussistenza dei presupposti della revoca ex art.165 CCII, od in alternativa quelli della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., condannare il convenuto al pagamento in fa- vore della Liquidazione Giudiziale della dell'importo di € Parte_1
100.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ogni pagamento alla effettiva redibizione;
B) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2025, si è costituito in giudizio contestando l'efficacia probatoria della do- Controparte_1
cumentazione posta a fondamento delle richieste avanzate da parte attorea e af- fermando la piena legittimità delle operazioni effettuate a suo favore dalla
[...]
Parte_1
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la tardività della domanda, in quanto le ope- razioni contestate risultano effettuate negli anni 2020 e 2021, quindi ben oltre il
2
R.g.a.c.c. 2280/2025 periodo temporale massimo di due anni dalla data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, secondo la prospettazione di parte convenuta, la circostanza che dal bilan- cio al 31.12.2021 non risultino annotati finanziamenti pregressi a qualunque tito- lo effettuati dal socio non esclude la loro esistenza, Controparte_1
come, del resto, dimostrato dalle annotazioni in bilancio di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per euro 316.941,00 (nei quali rientrerebbero presuntivamen- te anche i debiti per finanziamenti dei soci). Infine, secondo parte convenuta, al tempo dei bonifici effettuati in suo favore la società deteneva comunque un cospi- cuo patrimonio e ingente liquidità. Ha, pertanto, concluso per il rigetto delle do- mande spiegate da parte attrice.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 189, comma 1, nn.
1, 2 e 3, c.p.c.
4. Giova preliminarmente precisare, anche a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto circa una carenza di legittimatio ad processum, che parte attrice ha depo- sitato in data 3 giugno 2025 l'autorizzazione a stare in giudizio del Giudice delega- to, secondo quanto specificamente richiesto con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del
3 giugno 2025.
5. Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Deve innanzitutto evidenziarsi che parte attrice formula domanda revocatoria or- dinaria ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 165 CC.II e, in alternativa, domanda di ripe- tizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Orbene, nel caso in cui due azioni, pur diverse per contenuto e finalità, siano proposte in via alternativa nello stesso giudizio, l'attore rimette al potere discrezio- nale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris
3
R.g.a.c.c. 2280/2025 piuttosto che l'altra, mentre, qualora le due azioni siano proposte in via subordi- nata, il giudice deve prima valutare la possibilità di accogliere una domanda e, so- lo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esa- minare l'altra (cfr., Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 7121/2024, che, sebbene riferita al cumulo alternativo tra simulazione e revocatoria, enuncia un principio applica- bile anche al caso di specie).
Valutate, pertanto, le domande proposte in via alternativa dalla curatela, merita accoglimento quella restitutoria ex art. 2033 c.c., per i seguenti motivi.
Ai fini della risoluzione della controversia, risulta prioritario verificare se ed in che misura vi siano stati dei pagamenti effettuati dalla società in favore di
[...]
quale socio della stessa, per poi accertare se tali pagamenti fossero CP_1
– seguendo la dizione letterale dell'art. 2033 c.c. – non dovuti, e cioè sprovvisti di una giustificazione causale.
In quest'ottica l'attore ha l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustifi- cativo del pagamento, mentre il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vici- nanza della prova, dovrà dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. Civ. Sez. III 6.10.2015 n. 19902).
Parte attrice ha prodotto, a sostegno della propria domanda, la seguente docu- mentazione: bilanci relativi agli anni 2019, 2020 e 2021; la domanda di ammis- sione al passivo dell' (per € 59.521,51, relativa anche a debiti anni 2016, 2019, Contr
2020); lo stato passivo della liquidazione DE l'estratto rela- Controparte_3
tivo ai bonifici effettuati a favore di ha, inoltre, de- Controparte_1
dotto l'inesistenza di un precedente finanziamento del socio a favore della società.
Facendo applicazione del sopra richiamato principio giurisprudenziale, costituiva onere del convenuto, a fronte delle allegazioni attoree in ordine alla mancanza di un titolo giustificativo dei pagamenti effettuati a suo beneficio, fornire adeguata
4
R.g.a.c.c. 2280/2025 dimostrazione della giustificazione causale degli esborsi, ammontanti a complessi- vi euro 100.000,00; viceversa, lo stesso si è limitato a sostenere che la mancata an- notazione in bilancio di finanziamenti pregressi a qualunque titolo la lui effettuati non esclude la loro esistenza, in quanto nei debiti esigibili oltre l'esercizio succes- sivo rientrerebbero presuntivamente anche i debiti per finanziamenti dei soci (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 3).
Non risulta acquisito in giudizio alcun elemento probatorio, sia pure di valenza indiziaria, da cui desumere che i versamenti effettuati dalla società ancora in bonis
a favore del socio siano avvenuti in forza di uno speci- Controparte_1
fico titolo causale.
Anzi, sussistono in atti elementi di segno sicuramente contrario, tali da far ritene- re l'assenza di titolo giustificativo (mancata annotazione nei bilanci, mancanza del titolo giustificativo).
Nelle annotazioni in “passivo” del bilancio, infatti, deve essere prevista la voce
“debiti verso soci per finanziamenti” (art. 2424 c.c.) e la nota integrativa deve indicare
“i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata in- dicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori” (art. 2427 n.
19 bis c.c.).
Ne consegue che, in mancanza di evidenze contrarie, tutti i pagamenti oggetto del- la domanda di ripetizione devono ritenersi privi di una causa debendi idonea a giu- stificare gli esborsi in favore di parte convenuta e devono, pertanto, essere inte- gralmente restituiti.
Sussistono, quindi, i presupposti per accogliere la domanda di ripetizione del pa- gamento delle somme indebitamente corrisposte in favore di Controparte_1
il quale va condannato a restituire alla procedura di liquidazione giudiziale
[...]
della la somma di euro 100.000,00, oltre interessi nella Contr Controparte_3
5
R.g.a.c.c. 2280/2025 misura del saggio legale dalla conclusione di tali indebiti pagamenti all'effettivo soddisfo.
Si rileva, infatti, che la posizione del convenuto quale socio della società Contr [...]
è un elemento che induce ad escludere la buona fede Controparte_3
dell'accipiens, non potendosi dubitare della piena consapevolezza dell'insussistenza del titolo giustificativo del pagamento.
6. Per mera completezza, infine, si rileva che, anche qualora fosse stata raggiunta la prova della sussistenza dell'obbligazione restitutoria della società, ciò non avrebbe comunque evitato la soccombenza del convenuto, poiché l'atto dispositivo oggetto di contestazione avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. per i motivi che seguono.
Innanzitutto, l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non mo- difica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un at- to in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (cfr.
Cass. n. 36033/2021; cfr. anche Cass. n. 1414/2020).
Ciò posto, si osserva che i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. sono:
a) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debi- tore;
nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coin- cide con i crediti ammessi al passivo fallimentare;
la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, come sopra rilevato, sostitutiva di quella dei creditori (cfr. Cass. Civ. n. 11763/2006);
6
R.g.a.c.c. 2280/2025 b) l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patri- moniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
c) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
d) in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (par- tecipatio fraudis) (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle S.U. Cass.
1898/2025) e la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione
è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis).
In relazione al presupposto oggettivo dell'eventus damni, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocato- ria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da:
a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei con- fronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pre- giudizievole (solo se ricorre questo presupposto, infatti, può ritenersi sussi- stente un interesse ad agire, posto che, in caso contrario, non sarebbe con- figurabile alcun pregiudizio concreto ed attuale alle ragioni creditorie, salvo il caso di dolosa preordinazione dell'atto dispositivo);
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per ef- fetto di tale atto.
Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi do- vesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata
7
R.g.a.c.c. 2280/2025 la sussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 36033 del
22/11/2021; nonché Cass. civ., n. 18847/2012).
Ovviamente il credito dell'attore (curatore fallimentare), che deve esistere al mo- mento del compimento dell'atto dispositivo “incriminato”, è da intendersi come credito dei creditori (poi) ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo, agendo il curatore per ricostituire il patrimonio del fallito a vantaggio della massa dei creditori (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9092 del 1998).
Pertanto, è necessario accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito sia stato successivamente ammesso allo stato passivo della procedura. Inoltre, se dopo il compimento dell'atto residuano beni che siano suf- ficienti a coprire l'intero valore del credito e non rendono più difficoltosa al credi- tore l'attuazione coattiva del suo diritto, il pregiudizio in questione devesi ritenere inesistente (cfr. Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 2004).
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria (c.d. scientia damni e consilium fraudis), tale elemento psico- logico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cass.
21/9/2001 n. 11916; Cass. 2007 n. 966).
Orbene, tornando al caso di specie, le domande dei creditori ammessi al passivo fallimentare dimostrano che vi erano debiti, risalenti agli anni precedenti ai boni- fici effettuati a favore del socio oggi convenuto, rimasti impagati;
inoltre, dall'esame del bilancio al 2021 della presente in atti, Parte_1
emerge che l'anno 2021 si è chiuso con un utile pari ad € 139.725,00, un patri- monio netto pari ad € 285.503,00 e debiti per € 1.089.584,00 (di cui 772.643,00
8
R.g.a.c.c. 2280/2025 esigibili entro l'esercizio successivo). Pertanto, il curatore ha allegato la sussistenza di un ingente credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito (che si è poi esponenzialmente incrementato contribuendo a determinarne la relativa liquidazione giudiziale) e la preesistenza di alcuni di essi rispetto alle di- sposizioni che si assumono pregiudizievoli.
Non potrebbe dubitarsi, infine, della sussistenza della prova dell'elemento sogget- tivo, costituito dalla semplice consapevolezza del debitore di assottigliare, median- te la disposizione patrimoniale, la garanzia costituita dai suoi beni, in quanto il convenuto alla data dei pagamenti controversi era, ovviamente, pienamente con- sapevole delle consistenti e plurime ragioni di debito della società, di cui era socio paritario unitamente al germano nonché delle gravi diffi- Persona_1
coltà economiche in cui versava la società.
Pertanto, procedendo in via meramente ipotetica, qualora fosse stata data prova della sussistenza di una causa giustificatrice sottesa agli spostamenti patrimoniali oggetto del presente giudizio e ritenendo il pagamento in esame eseguito in rela- zione a debito non scaduto (in mancanza di prova della relativa scadenza), anche la domanda revocatoria, proposta dalla curatela, per quanto fin qui esaminato, avrebbe trovato sicuro accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e, per l'effetto, con- danna a pagare alla liquidazione giudiziale della Controparte_1
le somme di: a) euro 50.000,00, oltre interessi nella Parte_1
misura del saggio legale dal 13.10.2021 fino all'effettivo soddisfo;
b) euro
9
R.g.a.c.c. 2280/2025 50.000,00 euro, oltre interessi nella misura del saggio legale dal 4.02.2022 fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del curatore, liquidandole in 786,00 per contributo unificato, 12,80 € per spese di notifica, 10.000,00 € per compensi e 1.500,00 € per rimborso spese forfettarie, ol- tre Cpa e Iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 24 novembre 2025.
Il
Giudice
Dr. Michelangelo Petruzziello
10
R.g.a.c.c. 2280/2025