Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4698/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna C.F._1
Impellizzeri e Dario Mori;
CONTRO
(C.F.: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Perez;
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare il Parte_1 [...]
– convenuto in qualità “di custode dell'area demaniale in CP_1 questione e quindi tenuto alla sua manutenzione” – a corrisponderle una somma indicativamente pari ad euro 11.893,00, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sub specie di danno biologico) patito in conseguenza di un sinistro occorso nel territorio del CP_1
1
25 febbraio 2017, alle ore 16:30 circa, si trovava a transitare, quale pedone, sul marciapiede in prossimità dell'intersezione tra via Asiago e via Vecchia
Ognina; in tali circostanze di tempo e di luogo, giunta all'angolo tra le predette vie, a causa della presenza di una depressione dell'asfalto del marciapiede in prossimità di un tombino, “subiva la frattura del polso sinistro ed escoriazioni del ginocchio sinistro”.
A sostegno della domanda, la sig.ra ha prodotto ampia Pt_1
documentazione, comprensiva di certificazioni mediche, rappresentazioni fotografiche dei luoghi e relazione medico-legale redatta dal c. t. p. dott.
[...]
Per_
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'avversa Controparte_1
domanda.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decindendum e del thema probandum, l'attrice, con la memoria ex art 183, co. 6, n. 1 c. p. c., ha insistito in domanda senza tuttavia prospettare ulteriori circostanze atte a meglio descrivere e dettagliare la dinamica del sinistro.
E' stato escusso il teste sig. , marito della sig.ra , il Testimone_1 Pt_1
quale ha asseverato gli articoli di prova di cui al libello introduttivo e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c. p. c. di parte attrice. In particolare, in ordine alla dinamica del sinistro, il teste ha così deposto: “E' caduta perché
è inciampata sul tombino ed è arrivata sulla strada puntando le mani a terra per proteggersi”.
All'udienza del 10 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità, sì come avallate nel 2022 dalle SS. UU. della
S. c. (sent. del 30 giugno 2022, n. 20943):
2 I. “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con-figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso for-tuito, senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode”;
II. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche del-la prima”;
III. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
IV. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intender-si però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
V. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo
3 anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
VI. “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Da quanto (del tutto condivisibilmente) indicato dal Supremo Collegio, su colui il quale promuova un giudizio risarcitorio invocando a proprio suffragio la previsione di cui all'art. 2051 cit. incombe essenzialmente l'onere di operare una compiuta prospettazione del nesso eziologico;
adempiuto tale onere egli beneficia della natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, competendo piuttosto al custode convenuto offrire la cd. prova liberatoria.
Orbene, è evidente che, dinanzi ad un quadro siffatto, l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e adeguato;
egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico: fino a quando la prospettazione operata dall'attore non consenta realmente di ricostruire “come” la “cosa” abbia cagionato il danno, tale prospettazione risulterà insufficiente.
Una prospettazione precisa e adeguata si rende tanto più necessaria in quanto la “cosa” indicata quale “causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa;
inoltre una prospettazione precisa e adeguata è la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
4 ***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice va rigettata per insufficiente prospettazione del nesso eziologico tra la res ed il danno.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere il convenuto delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00), con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte attrice.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere il delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in Euro 2.540,00, oltre c. p. c. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Spese di c. t. u. come da parte motiva.
Catania, 17 marzo 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
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