Decreto cautelare 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Decreto cautelare 12 settembre 2022
Decreto cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/05/2026, n. 8446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8446 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08993/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8993 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
della Lega Italiana Calcio Professionistico, della Fermana Football Club S.r.l., della U.S. Grosseto 1912 Ssd A r.l., della F.C. Legnago Salus S.r.l., della Paganese Calcio 1926 S.r.l. e della S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
della Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;
della Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cossu e Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del dispositivo Prot. n. 00850/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con la decisione n. 52 del 25 luglio 2022 Pot. N. 0093/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare:
della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 7/A di pari data;
della decisione Co.Vi.So.C. del 1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022
anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F) nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso;
nonché per l'accertamento del titolo/diritto della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato e
per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente alle competizioni sportive organizzate dalla FIGC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.S. Teramo Calcio S.r.l. il 9/9/2022:
per l'annullamento di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente;
del provvedimento non conosciuto e mai comunicato con cui la IG ha deciso di non inserire nel campionato di Serie D alcun club;
del provvedimento del 29 agosto 2022 prot. n. 4661/Presidenza con cui la FIGC ha comunicato al Comune di Teramo di non voler avviare la procedura prevista dall'art. 52 comma 10 NOIF per il Campionato Serie D;
del Comunicato Ufficiale della FIGC numero 35 del 26 agosto 2022 - svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA' DI TERAMO S.R.L.;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l'attività sportiva prevista dall'oggetto sociale;
con richiesta di risarcimento dei danni derivati dagli atti impugnati nella misura che sarà determinata in corso di causa e per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e di ogni ulteriore conseguenza come effetto automatico o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I, della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D. e della Torres S.r.l.;
Vista la memoria del 12 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. UI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- successivamente alla assegnazione del ricorso al relatore, disposta con decreti del 11 dicembre 2025 e del 28 gennaio 2026, con istanza del 6 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti come in epigrafe proposti;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL TA, Presidente FF
Antonietta Giudice, Primo Referendario
UI GA, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| UI GA | CL TA |
IL SEGRETARIO