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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2974 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Lara FERRARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la
separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898 del 1°
dicembre 1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime
condizioni stabilite per la separazione (ovvero alle diverse condizioni se necessario),
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
3) La casa coniugale, ubicata in TO VI (VI), Viale Stati Uniti n. 56, in comproprietà
delle parti, rimane nella disponibilità della Sig.ra che vi vivrà unitamente Controparte_2
al figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con tutti gli arredi Persona_1
e corredi;
il Sig. ha già lasciato la casa coniugale e provvederà a prelevare Controparte_1
i suoi effetti personali;
4) La Sig.ra provvederà ad accollarsi il pagamento del mutuo ipotecario Controparte_2
contratto contestualmente all'acquisto dell'immobile, avendo i coniugi definito tale aspetto
patrimoniale separatamente;
5) Darsi atto che i coniugi sono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che,
pertanto, nulla risulta dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
6) Darsi atto che i coniugi hanno regolato ogni altra questione economica non menzionata nel
presente ricorso e che gli stessi null'altro avranno a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia
titolo o ragione;
7) Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in TO VI (VI) in data 2/10/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno dichiarato non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, uniti in matrimonio in TO VI (VI) in data 02/10/2004 con atto trascritto al
[...] n. 10, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUINTO VICENTINO (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2974 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Lara FERRARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la
separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898 del 1°
dicembre 1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime
condizioni stabilite per la separazione (ovvero alle diverse condizioni se necessario),
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
3) La casa coniugale, ubicata in TO VI (VI), Viale Stati Uniti n. 56, in comproprietà
delle parti, rimane nella disponibilità della Sig.ra che vi vivrà unitamente Controparte_2
al figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con tutti gli arredi Persona_1
e corredi;
il Sig. ha già lasciato la casa coniugale e provvederà a prelevare Controparte_1
i suoi effetti personali;
4) La Sig.ra provvederà ad accollarsi il pagamento del mutuo ipotecario Controparte_2
contratto contestualmente all'acquisto dell'immobile, avendo i coniugi definito tale aspetto
patrimoniale separatamente;
5) Darsi atto che i coniugi sono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che,
pertanto, nulla risulta dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
6) Darsi atto che i coniugi hanno regolato ogni altra questione economica non menzionata nel
presente ricorso e che gli stessi null'altro avranno a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia
titolo o ragione;
7) Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in TO VI (VI) in data 2/10/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno dichiarato non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, uniti in matrimonio in TO VI (VI) in data 02/10/2004 con atto trascritto al
[...] n. 10, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUINTO VICENTINO (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo