Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2023, proposto da
TA Individuale SC CO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laterza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato SC Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 16275 del 22.08.2023, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del Dirigente p.t. del Settore Lavori Pubblici- Urbanistica del Comune di Laterza;
di ogni atto, presupposto connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
del verbale della Polizia Locale di Laterza del 31.03.2022, di contenuto sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laterza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa NI SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. SC CO, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, del provvedimento prot. n. 16275 del 22.08.2023, a firma del Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici - Urbanistica del Comune di Laterza, avente ad oggetto “ TA CO SC – Istanza dell’11.10.2022 (prot. n. 20637 del 12.10.2022) - Riscontro - disposizione di non riattivazione della LA del 04/11/2022…già archiviata e dichiarata “inefficace e improduttiva di effetti” .
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza di istruttoria e motivazionale: violazione e falsa applicazione art 6- bis L. n. 380/2001. Violazione del principio del giusto procedimento
2)Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria. Erronea presupposizione in fatto e diritto. Violazione dell’art 21 del Regolamento P.I.P. Violazione del principio del giusto procedimento sotto altro profilo.
Il Comune di Laterza, in data 17.11.2023, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 16.12.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, giova richiamare i tratti salienti della vicenda in esame.
Il sig. SC CO, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, è risultato assegnatario di un lotto all’interno della zona P.I.P. del Comune di Laterza, identificato in Catasto al fg. 85, p.lla n. 1552, sul quale insisteva già un fabbricato artigianale.
Il lotto citato ricade all’interno di un’area caratterizzata da un complesso regime di tutela, a causa della presenza, in parte, di vincoli imposti ex lege (area di notevole interesse pubblico) e, per il resto dovuti alle caratteristiche dell’area medesima (vincolo idrogeologico, area di rispetto boschi, coni visuali, sito di rilevanza naturalistica).
In data 05.10.2017 parte ricorrente, previa acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti alla tutela delle emergenze paesaggistiche e ambientali ivi presenti, ha chiesto ed ottenuto dall’Ente civico il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2/2017, avente ad oggetto “ un intervento di ampliamento del manufatto esistente, da destinare ad attività di assemblaggio di arredi”.
A tale assenso, nell’ottobre del 2019 è seguita una richiesta di variante; variante questa assentita con PAU n. 4 del 03.07.2020, avente ad oggetto “ un progetto di ampliamento di un opificio per l’assemblaggio di arredi – Variante al PAU n. 2 del 5.10.2017”.
In data 04.01.2021, altresì, parte ricorrente ha presentato una LA per “ una diversa distribuzione degli spazi interni e adeguamento degli impianti tecnologici per lo svolgimento dell’attività di palestra in locali già di tipo artigianale mediante fusione di tre (delle otto) unità che compongono l’immobile”.
Con provvedimento del 04.02.2022, il Comune di Laterza ha dichiarato inefficace la sopracitata LA.
Detto provvedimento è stato gravato, dinanzi a questo T.A.R., con ricorso RG n. 396/2022.
Il Tribunale, con la sentenza n. 659 del 2022, nel rilevare che “ l’atto con cui l’amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l’effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego”, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
Il Comune di Laterza, poi, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 917 del 2023 di accoglimento del ricorso (RG n. 1427/2022) proposto dal ricorrente avvero il silenzio serbato sull’istanza di riattivazione della LA in esame, nel rilevare che:
“-Il P.A.U. ha autorizzato la creazione di ambienti finalizzati al ciclo produttivo di assemblaggio di mobili, mentre le successive richieste della TA NT e la stessa C.I.L.A. intendono conseguire il fine di trasformare radicalmente e/o locare a terzi ad uso palestra una porzione dell’opificio, circostanza già ampiamente rappresentata in occasione della prescritta dialettica procedimentale;
-La TA NT SC non ha mai riscontrato la richiesta formalizzata dal S.U.A.P. di questo civico ente tesa a conoscere se la realizzanda palestra sia da intendersi asservita o meno, in qualsiasi maniera, al proprio ciclo produttivo dell'opificio, anche tale circostanza è stata oggetto di formale comunicazione ex art. 10/bis L.241/90 e s.m.i.;
-In data 31.03.2022, in sede di verifica di istituto dei lavori effettuati, la Polizia Locale, nonostante la formale dichiarazione di conformità (chiusura dei lavori/collaudo del direttore dei lavori) delle opere al P.A.U. ha accertato la difformità dal titolo autorizzativo delle opere realizzate in quanto: a) non presentavano tutte le suddivisioni (tramezzature) dichiarate in sede di Fine Lavori, né i servizi igienici ivi previsti; b) presentavano volumi abusivi in luogo di una semplice tettoia;
-La richiesta di riattivazione della C.I.L.A. da parte della TA NT SC è stata formalizzata in assenza della produzione di alcun nuovo elemento, rispetto a quelli già in precedenza valutati negativamente, giudizio che, quindi, qui si conferma e ribadisce anche alla luce delle circostanze accertate nella ispezione del 31/03/2023, rilevando ulteriormente a definitivo chiarimento che:
-se ST TA NT avesse chiesto di edificare o ampliare i propri manufatti nella zona definita “AREA DI RISPETTO BOSCHI” per poterla destinare a qualsiasi uso diverso da quello per contenere il proprio ciclo produttivo non avrebbe potuto ottenere né il primo titolo abilitativo (2017) né il secondo (2020); tant’è “non è ammissibile qualsiasi intervento di nuova edificazione (art. 63 co. 2 punto 2 N.T.A. del P.P.T.R. Puglia)” nell’area di che trattasi, se non “trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché ... finalizzati all’adeguamento strutturale o funzionale degli immobili (art. 63 co. 3 punto b1)”;
- proprio per la ragione che precede il competente SUAP ha richiesto e ottenuto chiarimenti in ordine ai processi produttivi di codesta TA (assemblaggio di arredi), per concedere le agevolazioni edilizie (possibilità di ampliamento del 20%) diversamente non riconoscibili in quella zona;
-nonostante la comprovata leale collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Laterza e la richiedente, codesta TA non ha più realizzato quanto assentito dal 2° P.A.U. (pur avendo attestato falsamente una conforme “chiusura lavori”, circostanza accertata in sede di verifica della Polizia Locale in data 31.03.2022 che ha per questo inoltrato informativa di reato alla competente Procura), viceversa, ha chiesto un nulla osta per affittare ad uso palestra gli ambienti assentiti per altri usi e
alla legittima richiesta da parte del SUAP di specificare se la palestra sarebbe stata utilizzata per i propri dipendenti o data all’esterno (al fine di comprenderne l’effettivo utilizzo ancora nel ciclo produttivo interno o il suo mero sfruttamento economico), codesta TA ha preferito non produrre alcuna istanza di “cambio di destinazione d’uso”, ma risolvere tutto con una semplice C.I.L.A”, ha adottato il gravato diniego.
In considerazione di quanto sopra, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando la condotta assunta dal Comune di Laterza per: 1) eccesso di potere, sotto plurimi profili, concretizzandosi, in tesi, l’intervento proposto, non già, in un cambio di destinazione d’uso (assentibile con permesso di costruire) ma, in una mera modifica delle finalità di utilizzo dell’unità immobiliare all’interno della categoria funzionale originaria, in quanto tale rientrante nel campo applicativo dell’art. 6 bis del DPR n. 380/2001; 2) violazione del Regolamento P.I.P. e del principio del giusto procedimento.
Così inquadrati i fatti della vicenda in esame, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Vanno respinte perché infondate tutte le censure articolate nei motivi di ricorso - che possono esaminarsi congiuntamente per affinità contenutistica delle doglianze prospettate.
Il cambio di destinazione d’uso in materia edilizia, consiste nella modifica delle finalità di utilizzo dell’unità immobiliare; esso è urbanisticamente rilevante allorché l’interessato richieda il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra.
Infatti, ai sensi del 1 comma dell’art. 23- ter del D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380:
“ Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”.
Si è chiarito, poi, condivisibilmente in giurisprudenza che “ l’art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal decreto legge n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014), alla cui stregua deve essere letto anche il successivo art. 32, comma 1, lett. a) in tema di variazioni essenziali al permesso di costruire, così dispone: “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.”;
Ne discende, ai sensi della disposizione in commento, che il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante permesso di costruire sia in presenza che in assenza di opere edilizie, è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico ed influisce, in via conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori accertamenti in concreto, poiché la semplificazione delle attività voluta dal legislatore non si è spinta fino al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono stanzialmente non assimilabili anche in caso di mancato incremento degli standard urbanistici, a conferma della scelta già operata con il decreto ministeriale n. 1444/1968 »; inoltre , « nell’enunciato della disposizione in parola non si rinviene alcun riferimento all’accertamento in concreto dell’aggravio urbanistico, ma semplicemente si ricollega il concetto di rilevanza del mutamento di destinazione d’uso ad una diversa assegnazione della categoria funzionale di appartenenza, la quale di per sé impatterebbe sul carico urbanistico, inteso come rapporto di proporzione quali-quantitativa tra insediamenti e standard per servizi di una determinata zona territoriale ...
Da tale disciplina si desume che, mentre il mutamento di destinazione d’uso senza opere non assume rilevanza giuridica laddove non si verifichi un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, il mutamento di destinazione d’uso (con o senza opere) è sottoposto al regime della denuncia di inizio attività alla duplice condizione che: i) non comporti alcuna trasformazione dell’aspetto esteriore dell’edificio o un aumento dei volumi e delle superfici esistenti; ii) non determini un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione dei diversi carichi urbanistici ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.m. n. 1444/1968 (diversamente, gli interessati sarebbero indotti a chiedere il rilascio di un titolo edilizio che sconta il pagamento di un minor contributo per il basso carico urbanistico, per poi mutare liberamente e gratuitamente la destinazione d’uso originaria senza pagare i maggiori oneri che derivano dal maggior carico urbanistico). Negli altri casi il mutamento di destinazione d’uso è sempre rilevante ed è soggetto al preventivo rilascio del permesso di costruire (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 1° dicembre 2014 n. 6195; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 22 febbraio 2012 n. 885 e 1° dicembre 2011 n. 5612)” (cfr. T.A.R. Campania, II, sent. n. 5964/2018; in termini, T.A.R. Campania, III, sent. n. 3206/2016).
Dal che ne deriva che il cambio di destinazione d’uso giuridicamente rilevante non può essere eseguito liberamente previa LA, ma necessita del rilascio del permesso di costruire.
Nel caso in esame, in relazione al fabbricato di che trattasi, viene in rilievo un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante in quanto con la LA del cui diniego di riattivazione trattasi è stata proposta una modifica dell’originaria destinazione industriale (opificio) in commerciale (attività da destinarsi a palestra).
L’intervento così proposto, costituisce, per espressa qualificazione di legge, un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d’uso, soggetto, in quanto tale, al previo rilascio del permesso di costruire e non già realizzabile mediante presentazione di una LA come preteso dal ricorrente.
Dal che ne deriva l’inadeguatezza dello strumento giuridico adottato (LA) ad ottenere il richiesto mutamento di destinazione d’uso.
Né rileva, in senso contrario, il richiamo attoreo alla “ diversa distribuzione degli ambienti interni mediante la semplice fusione di tre delle otto unità che compongono la struttura e con adeguamento degli impianti tecnologici ” dal momento che tali interventi, per quanto in atti, costituiscono opere sostanzialmente idonee a comportare una oggettiva e duratura variazione dell’originaria destinazione d’uso da industriale assemblaggio arredi - in commerciale (all’interno della quale può collocarsi la destinazione di palestra).
Privo di pregio è anche il richiamo alla nozione di “insediamenti produttivi” di cui all’art. 5 D.M. del 2 aprile del 1968, n. 1444; e ciò in quanto il Comune di Laterza, nella specie, non ha inteso contestare la compatibilità urbanistica dell’attività commerciale (id est. palestra) con la destinazione di zona quanto piuttosto il fatto che attraverso la LA si sia inteso ottenere un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante da opificio - industriale ad attività produttiva di servizi alla persona (palestra) assimilabile, in quanto tale, all’attività commerciale (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 29.02.2024, n. 826).
Tanto basta a respingere il gravame senza che possano avere alcun rilievo le residue doglianze prospettate avverso le ulteriori motivazioni assunte a fondamento del diniego gravato.
E ciò in ossequio al pacifico orientamento secondo il quale in presenza di un atto plurimotivato - quale è quello in esame - è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni che esso contiene per far sì che esso resista all’annullamento in sede giurisdizionale (cfr. Cons di Stato sez. VI, 2.7.2024, n. 5816).
Anche a volerle scrutinare, le doglianze proposte sono tutte generiche e indimostrate, oltre che inidonee a confutare, alla luce delle evenienze documentali in atti, le determinazioni assunte dal Comune di Laterza.
In conclusione, il ricorso, per quanto esposto, è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese, stante la peculiarità della questione esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SI | NT SC |
IL SEGRETARIO