TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 21
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza di istruttoria e motivazionale. Violazione art. 6-bis L. n. 380/2001. Violazione del principio del giusto procedimento.

    Il Tribunale ha ritenuto che il cambio di destinazione d'uso da industriale (opificio) a commerciale (palestra) sia urbanisticamente rilevante e soggetto a permesso di costruire, non potendo essere realizzato tramite una LA. Le modifiche interne, come la fusione di unità e l'adeguamento degli impianti, sono considerate opere idonee a comportare una variazione duratura dell'originaria destinazione d'uso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria. Erronea presupposizione in fatto e diritto. Violazione dell’art 21 del Regolamento P.I.P. Violazione del principio del giusto procedimento.

    Il Tribunale ha ritenuto che, essendo una delle motivazioni del diniego (il cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante) sufficiente a sorreggere l'atto, le residue doglianze, generiche e indimostrate, non inficiano la legittimità del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 21
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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