Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FR IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
Later Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza dirigenziale n. 257 del 21.03.2012 del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze avente ad oggetto “Dichiarazione di inefficacia della variante finale Art. 142 L.R. n. 1/05 al progetto Busta n. 628/05 presentata il 13.11.2008 prot. n. 61940 per la realizzazione di opere consistenti in modifiche interne e esterne. Ubicazione Via San Jacopino n. 5. Proprietario Later Costruzioni S.r.l.”;
- del provvedimento di “Diniego di Accertamento di conformità n. 70/2020” (pratica n. 2763/2012) in data 11.02.2020 adottata dallo stesso Dirigente quanto a istanze di sanatoria paesaggistica e edilizia presentate in data 20.04.2012 dalla Later Costruzioni S.r.l. per l'immobile sopra indicato;
- degli atti tutti a quelli di cui sopra comunque presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare dei pareri tutti richiamati;
- nonché per quanto ocorrer possa dei capitoli 22 e 23 del Regolamento Edilizio 2008.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IN SC il 5.01.2021 :
- della nota prot. GP n. 282240/2020 – Pratica n. 2763/2012 del 26/10/2020, del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, avente ad oggetto “Pratica n. 2763/2012 – Richiesta parere ai sensi dell'art. 33 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 (immobile ubicato in zona omogenea “A” ai sensi del D.M. n. 1444/1968)”;
- nonché di ogni altro alla stessa comunque connesso, presupposto o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IN SC il 23\5\2025:
del provvedimento di Archiviazione n. 378/2025, protocollo n. 117015 del 19 marzo 2025 (Progetto n. 2763/2012) del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze avente ad oggetto “annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e della richiesta di accertamento di conformità” relativo all’edificio posto in Firenze, Via S. Jacopino n. 5, nonché di ogni altro atto allo stesso comunque connesso, presupposto o conseguenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, premesso: 1) di aver acquistato dalla Società Later Costruzioni S.r.l. una unità immobiliare ad uso residenziale posta nell’edificio condominiale di Via San Jacopino n. 3/C a Firenze; 2) di aver appreso a seguito della notifica da parte del Comune del diniego di una istanza di accertamento di conformità presentata dalla sua dante causa che l’Ente con ordinanza dirigenziale n. 257 del 21 marzo 2012 aveva dichiarato l’inefficacia della variante finale ex art. 142 della Legge Regionale n. 1/2005 presentata in data 13 novembre 2008 determinando così la natura abusiva delle opere mediante essa realizzate.
Tutto ciò premesso con il ricorso principale la ricorrente impugna l’annullamento della variante finale e il diniego della istanza di accertamento di conformità delle opere che ne erano oggetto.
Nel corso del giudizio il Comune, ritenendo necessario, alla luce delle censure formulate, acquisire il parere della locale Soprintendenza ne ha fatto richiesta e, successivamente, ha altresì provveduto ad annullare in via di autotutela il diniego impugnato sostituendolo con un nuovo provvedimento negativo denominato “archiviazione”.
La richiesta di parere è stata impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti e avverso la “archiviazione” è stato proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso principale nella parte in cui viene gravato il provvedimento di dichiarazione di inefficacia della variante finale deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
Con comunicazioni del 6 e del 16 dicembre 2019, inviata anche a nome dalla ricorrente, l’Amministratore del condominio di via San Jacopino n. 3/C richiese al comune di Firenze di essere informato degli esiti del procedimento di sanatoria apertosi con la istanza presentata dalla Later costruzioni.
Dalle predette comunicazioni si evince che l’Amministratore del condominio, il quale agiva anche a nome dei condomini, era a conoscenza della non conformità edilizia di alcune parti dello stabile la quale traeva origine proprio dalla declaratoria di inefficacia della variante finale.
Le stesse costituiscono, quindi, elementi obiettivi dai quali può essere logicamente desunta la previa conoscenza dell’atto di annullamento della variante finale da parte dei condomini i quali, per loro scelta, hanno ritenuto più aderente ai propri interessi attendere l’esito della istanza di accertamento presentata dalla Società costruttrice piuttosto che impugnare immediatamente l’atto da cui traeva origine la situazione di irregolarità edilizia che la stessa era volta a sanare.
Il ricorso principale deve essere, invece, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte riguardante il diniego di sanatoria atteso che tale atto è stato annullato in via officiosa dal comune di Firenze.
Il ricorrente afferma di avere ancora interesse all’esame delle censure svolte con il ricorso principale in funzione di un effetto conformativo più esteso sulla futura riedizione del potere di riesame della istanza di accertamento di conformità.
Il Collegio non condivide tale tesi atteso che: a) il ricorrente non ha specificato quali siano i più ampi profili di conformazione che deriverebbero dall’accoglimento del ricorso principale; 2) se tali profili dovessero riguardare i capi della motivazione contenuti nel primo provvedimento di diniego e non riprodotti nel successivo atto di archiviazione (gravato da motivi aggiunti) occorre rilevare come non possa sussistere alcun interesse all’esame di censure afferenti ragioni di diniego che, non essendo state riprodotte nel nuovo atto di archiviazione, devono ritenersi abbandonate e superate dalla stessa Amministrazione.
Il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse in quanto avente ad oggetto un atto interlocutorio privo di portata immediatamente lesiva.
Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti il sopravvenuto provvedimento di archiviazione viene impugnato per illegittimità derivata rispetto al diniego impugnato con il ricorso principale.
La censura è inammissibile in quanto, come già detto, non sussiste alcun interesse nemmeno derivato all’esame delle censure svolte nel ricorso principale avverso il primo atto di diniego oramai eliminato dalla realtà giuridica.
Con i motivi rubricati ai punti 14.1, e 14.2 e 15 del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui si afferma che le opere realizzate in base alla variante finale dichiarata inefficace, avrebbero determinato un aumento della altezza dell’edificio pari a 24 cm., ed un conseguente incremento volumetrico che ne precluderebbe la sanatoria paesaggistica giusto il disposto dell’art. 167 del D.Lgs 42/2004.
Secondo la ricorrente, infatti, l'incremento dell'altezza rientrerebbe ai fini edilizi e paesaggistici nei margini di tolleranza (2%) previsti dall'art. 198 della L.R. n. 65/2014 e dal punto A.31 del D.P.R. n. 31/2017, i quali se rapportati ad un edificio di quasi 14 metri di altezza opererebbero fino alla soglia dei 27 centimetri.
La censura è fondata.
Il Comune di Firenze non ha disconosciuto i dati dimensionali forniti dalla ricorrente limitandosi ad affermare (peraltro solo nella relazione istruttoria depositata in giudizio) che l’art. 198 della L.R.T. 65/2014 sarebbe norma entrata in vigore successivamente alla realizzazione delle opere abusive la cui operatività non consentirebbe di superare il vaglio della doppia conformità.
L’osservazione è senza fondamento.
La norma di riferimento da applicare al caso di specie è l’art. 34 bis del D.P.R. 380 de 2001 alla luce del quale anche la disciplina regionale deve essere intesa.
In base al comma 1 bis del predetto articolo la tolleranza costruttiva del 2% risulta applicabile retroattivamente a tutti gli edifici realizzati entro il 24/05/2024 e della stessa deve quindi tenersi conto anche ai fini della valutazione della doppia conformità rispetto a difformità poste in essere anche prima della sua entrata in vigore.
Peraltro l’aumento di altezza dell’edificio risulta essere altresì irrilevante sotto il profilo paesaggistico rientrando nel novero delle difformità che ai sensi del punto A.31 del D.P.R. 31/2017 non richiedono alcuna autorizzazione.
La censura rubricata al punto n. 16 del secondo ricorso per motivi aggiunti investe il capo della motivazione del provvedimento di archiviazione con il quale il Comune ha accertato che l’accesso ad alcuni appartamenti dell’edificio sarebbe ostacolato da scalinate costituenti barriere architettoniche vietate dalla L. 13/89.
La ricorrente deduce che il superamento di tali barriere sarebbe stato assicurato dal “servo scala” la cui installazione era prevista già dai titoli originari antecedenti la variante finale dichiarata inefficace.
Il motivo è fondato.
La idoneità del servo scala al superamento delle barriere architettoniche indicate dal Comune era già stata positivamente vagliata con il rilascio dei titoli edilizi precedenti alla variante finale e non può quindi essere rimessa in discussione in sede di esame della istanza di accertamento di conformità.
Il fatto che il servo scala non sia stato installato come afferma (senza darne prova) l’Amministrazione non vale di per sé a rendere retroattivamente abusive le scalinate di accesso agli appartamenti ma costituisce un eventuale inadempimento alle previsioni progetto originariamente presentato che possono essere coercitivamente attuate mediante appositi strumenti sanzionatori.
L’accoglimento di tali censure ha carattere assorbente rispetto ai rilievi altri rilievi di ordine procedimentale mossi avverso l’atto impugnato.
L’esame del motivo rubricato al n. 17 del secondo ricorso per motivi aggiunti può essere omesso atteso che la censura è stata formulata in via subordinata in caso di rigetto dei motivi formulati ai punti precedenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: 1) dichiara in parte irricevibile e in parte improcedibile il ricorso principale; 2) dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti; 3) accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato; 4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER IA CH |
IL SEGRETARIO