Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 09/07/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto da
Società Europam s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Bilanci, con domicilio eletto in Aosta, via Cesare Battisti n. 1;
contro
Comune di Gressoney-La-Trinité, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin e Denise Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Denise Zampieri in Aosta, via Monte Solarolo n. 26;
nei confronti
Società Dff s.r.l. a socio unico, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione, dell'atto 12 febbraio 2025 prot. 1386, avente ad oggetto "locazione di un terreno sito in Loc. Edelboden Superiore ad uso distributore di carburanti. Comunicazione esito procedura per l'affidamento della locazione in oggetto", nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, nessuno escluso ed espressamente della nota 12 febbraio 2025 di comunicazione dell'aggiudicazione, del verbale 10 febbraio 2025 prot. 1295, della graduatoria 10 febbraio 2025 prot. 1297 e della nota 12 marzo 2025 di riscontro della richiesta di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, nonché per l'annullamento, per quanto necessario, del Bando di gara nella parte in cui impone il requisito dell'iscrizione alla CCIAA per l'attività di gestione di distributore carburanti se non dovesse essere intesa come attività principale,
con conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni in forma specifica, con la stipula del contratto con Europam s.p.a., previa eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto che fosse stato medio tempore stipulato con la soc. DFF s.r.l. e conseguente subentro della soc. Europam s.p.a., o in subordine al risarcimento dei danni per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gressoney-La-Trinité;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il presidente Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. La società EUROPAM ha realizzato un impianto di distribuzione di carburante nel comune di Gressoney-La-Trinité su un terreno dell’Ente in affitto. Alla scadenza del contratto, il Comune ha indetto una gara per individuare il locatario. Avendo la concorrente società DFF s.r.l. a socio unico offerto una somma maggiore per il canone, è risultata aggiudicataria in data 10 febbraio 2025.
Per contestare tale esito la EUROPAM deduce i seguenti motivi così rubricati:
“1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Bando approvato con deliberazione della Giunta comunale 22 gennaio 2025 n. 8 anche in relazione agli artt. 52 e 100 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Difetto assoluto di presupposto”;
“2) Violazione dei principi in materia di contratti pubblici e di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. Difetto assoluto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Oltre alla domanda di annullamento degli atti impugnati, la ricorrente avanza una pretesa risarcitoria (in forma specifica, con inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato con la soc. DFF s.r.l. e conseguente suo subentro, e, in subordine, per equivalente).
Si è costituito il Comune di Gressoney-La-Trinité chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del giorno 8 luglio 2025.
B.1. Con il primo motivo la deducente società lamenta che l’aggiudicataria, pur possedendo il codice ATECO 47.30.00 (vendita al dettaglio di carburante, ad esempio per stazioni di servizio), richiesto dal bando per l’ammissione alla selezione in alternativa al codice 46.71.00 (commercio all’ingrosso di carburanti), non svolgerebbe la relativa attività in modo prevalente, bensì come attività secondaria. Mancherebbe quindi alla società DFF quella professionalità necessaria per gestire un simile impianto che si trova a 1630 m di altitudine, raggiungibile con difficoltà per la frequente caduta di neve e per l’intenso traffico sul tragitto.
È da registrare che, rispetto a questo specifico punto, l’Amministrazione ha espletato un’apposita istruttoria interloquendo sia con l’Agenzia delle entrate sia con la DFF.
In ogni caso, la censura è infondata, considerato che la pretesa prevalenza della vendita di carburante su qualsiasi altra attività non è prevista nel bando, sicché, nel caso in esame, l’espulsione dalla procedura della DFF non troverebbe giustificazione nella lex specialis .
B.2. Denuncia ancora l’interessata che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe antieconomica. Ne sarebbe significativo indice la modestia del capitale sociale della società a responsabilità limitata (ammontante a € 43.400).
La contestazione è del tutto generica, nonostante il fatto che la ricorrente abbia gestito proprio quell’impianto e sia quindi consapevole dei relativi costi e ricavi, e pertanto inammissibile.
Peraltro non sarebbe neppure condivisibile il ragionamento per il quale i mezzi finanziari di cui dispone la società DFF non sarebbe sufficiente ad affrontare la spesa dell’acquisto dell’impianto dalla stessa EUROPAM ovvero per la sua ricostruzione. Questo profilo invero non è compreso nell’avviso in modo da condizionare la partecipazione alla gara ma rientra nella fase prodromica dell’esecuzione, sicché non influenza l’esito della procedura di selezione.
Nella memoria conclusiva prodotta il 6 giugno 2025, la ricorrente introduce inoltre una nuova censura che fa leva sull’errata qualificazione del rapporto da instaurare, che, secondo la prospettazione di parte, integrerebbe un’ipotesi di concessione di beni. Il rilievo è ovviamente inammissibile; ciò anche prescindendo dalla considerazione che non risulta alcuna smentita dell’affermazione del Comune, secondo la quale in ogni caso il suolo non rientrerebbe tra i beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
C. L’azione di annullamento come proposta è dunque infondata così come, di conseguenza, quella risarcitoria, essendosi rivelato insussistente l’elemento dell’ingiustizia del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Gressoney-La-Trinité nella misura di euro 3000, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO