Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a L. 7.660.000 a carico delle disponibilita' del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; quanto a L. 7.660.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi del pari prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; e quanto a L. 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.
All'onere derivante per l'anno finanziario 1975, valutato in L. 10.000.000, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a L. 7.660.000 a carico delle disponibilita' del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; quanto a L. 7.660.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi del pari prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; e quanto a L. 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.
All'onere derivante per l'anno finanziario 1975, valutato in L. 10.000.000, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.