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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
MUSCO MARIA ANTONIETTA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4587/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - Piazza Ferraioli 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino SA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259007263004 000 IRPEF-ALTRO 2002
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110019652480000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110060806192000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120007486144000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - Piazza Ferraioli 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino SA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120020990754000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120046340433000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130017908389000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170000788334000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata il 27/07/2025 e recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 76.496,73, derivante da diverse cartelle di pagamento per tributi erariali e locali.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte;
2) la nullità dell'atto per intempestività ex art. 25 D.P.R. 602/73 e decadenza;
3) l'omessa notifica del preventivo avviso bonario;
4) l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73 (notifica diretta a mezzo posta); 5) il difetto di motivazione;
6) l'intervenuta prescrizione (quinquennale) dei tributi azionati. Ha, pertanto, concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Salerno), eccependo l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui censura il merito di cartelle divenute definitive per mancata impugnazione, specificando che i crediti erariali in oggetto derivano da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73
(per i quali non è richiesto avviso bonario) e ribadendo l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando punto per punto le avverse eccezioni. Ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle prodromiche, sottolineando la legittimità della notifica postale diretta ex art. 26 D.P.R. 602/73. Ha inoltre documentato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione (preavvisi di fermo, intimazioni di pagamento e proposte di compensazione regolarmente notificati nel tempo), chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la presunta inesistenza delle stesse per violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. La doglianza è smentita per tabulas. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ritualmente depositato in giudizio le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di pagamento impugnate (notificate negli anni 2011, 2012, 2013,
2017). Per costante giurisprudenza trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, in base al quale l'agente della riscossione è pienamente legittimato ad eseguire la notificazione degli atti anche mediante l'invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione di altri soggetti;
in tali casi la notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.
Accertata la regolarità della notifica degli atti prodromici, ne consegue l'inammissibilità di tutte le censure attinenti al merito della pretesa tributaria sollevate dal ricorrente (quali l'inesistenza del credito, l'intempestività
e decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, e l'omesso avviso bonario). Come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e Ordinanza n. 3005/2020), la mancata impugnazione di una cartella di pagamento nei termini di legge determina l'irretrattabilità del credito. L'intimazione di pagamento successiva ad un atto impositivo divenuto definitivo resta sindacabile in giudizio esclusivamente per vizi propri o per questioni insorte successivamente, quale la prescrizione. Inoltre, per mera completezza, si rileva che per i crediti di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate (derivanti da liquidazione ex art. 36-bis del
D.P.R. 600/73 per somme dichiarate e non versate), non sussisteva alcun obbligo di preventivo avviso bonario, non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. A prescindere dall'inquadramento del termine prescrizionale applicabile (quinquennale per i tributi locali e le sanzioni, o decennale per i tributi erariali come eccepito dall'Ufficio ex art. 2946 c.c.), la pretesa creditoria non risulta estinta. L'AdER ha infatti fornito idonea prova documentale di una sequenza ininterrotta di atti validamente interruttivi della prescrizione, notificati successivamente alle cartelle originarie. Nello specifico, risultano provate le notifiche di: un preavviso di fermo amministrativo nel 2014; precedenti intimazioni di pagamento negli anni 2017, 2022 e 2023; e proposte di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 nel 2022. Tale catena ininterrotta di atti ha reiteratamente interrotto e fatto decorrere ex novo il termine prescrizionale, impedendone la maturazione per alcuno dei crediti azionati. Ad esempio, l'intimazione di pagamento n. 1020219001169754000, relativa, fra le altre, a tutte le cartelle indicate nel ricorso, risulta notificata a mani della moglie del ricorrente, Nominativo_1, il 26/01/2022, con successivo invio della raccomandata informativa, n. 529354413739 in data 07/02/2022
(Cfr. All. 2).
Risulta, infine, infondato il motivo inerente al dedotto difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento impugnata contiene una chiara ed analitica indicazione degli atti presupposti, con la specificazione dei numeri identificativi delle cartelle, date di notifica, enti creditori, anni di riferimento e dettaglio degli importi per sorte capitale, sanzioni e interessi, ponendo il contribuente in condizione di comprendere pienamente l'entità della pretesa ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e vengono liquidate come da dispositivo in favore degli Enti costituiti, tenuto conto del valore della controversia e delle note spese depositate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.531,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno
e Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
MUSCO MARIA ANTONIETTA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4587/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - Piazza Ferraioli 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino SA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259007263004 000 IRPEF-ALTRO 2002
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110019652480000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110060806192000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120007486144000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino - Piazza Ferraioli 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino SA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120020990754000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120046340433000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130017908389000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170000788334000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata il 27/07/2025 e recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 76.496,73, derivante da diverse cartelle di pagamento per tributi erariali e locali.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte;
2) la nullità dell'atto per intempestività ex art. 25 D.P.R. 602/73 e decadenza;
3) l'omessa notifica del preventivo avviso bonario;
4) l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73 (notifica diretta a mezzo posta); 5) il difetto di motivazione;
6) l'intervenuta prescrizione (quinquennale) dei tributi azionati. Ha, pertanto, concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Salerno), eccependo l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui censura il merito di cartelle divenute definitive per mancata impugnazione, specificando che i crediti erariali in oggetto derivano da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73
(per i quali non è richiesto avviso bonario) e ribadendo l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando punto per punto le avverse eccezioni. Ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle prodromiche, sottolineando la legittimità della notifica postale diretta ex art. 26 D.P.R. 602/73. Ha inoltre documentato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione (preavvisi di fermo, intimazioni di pagamento e proposte di compensazione regolarmente notificati nel tempo), chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la presunta inesistenza delle stesse per violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. La doglianza è smentita per tabulas. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ritualmente depositato in giudizio le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di pagamento impugnate (notificate negli anni 2011, 2012, 2013,
2017). Per costante giurisprudenza trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, in base al quale l'agente della riscossione è pienamente legittimato ad eseguire la notificazione degli atti anche mediante l'invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione di altri soggetti;
in tali casi la notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.
Accertata la regolarità della notifica degli atti prodromici, ne consegue l'inammissibilità di tutte le censure attinenti al merito della pretesa tributaria sollevate dal ricorrente (quali l'inesistenza del credito, l'intempestività
e decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, e l'omesso avviso bonario). Come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e Ordinanza n. 3005/2020), la mancata impugnazione di una cartella di pagamento nei termini di legge determina l'irretrattabilità del credito. L'intimazione di pagamento successiva ad un atto impositivo divenuto definitivo resta sindacabile in giudizio esclusivamente per vizi propri o per questioni insorte successivamente, quale la prescrizione. Inoltre, per mera completezza, si rileva che per i crediti di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate (derivanti da liquidazione ex art. 36-bis del
D.P.R. 600/73 per somme dichiarate e non versate), non sussisteva alcun obbligo di preventivo avviso bonario, non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. A prescindere dall'inquadramento del termine prescrizionale applicabile (quinquennale per i tributi locali e le sanzioni, o decennale per i tributi erariali come eccepito dall'Ufficio ex art. 2946 c.c.), la pretesa creditoria non risulta estinta. L'AdER ha infatti fornito idonea prova documentale di una sequenza ininterrotta di atti validamente interruttivi della prescrizione, notificati successivamente alle cartelle originarie. Nello specifico, risultano provate le notifiche di: un preavviso di fermo amministrativo nel 2014; precedenti intimazioni di pagamento negli anni 2017, 2022 e 2023; e proposte di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 nel 2022. Tale catena ininterrotta di atti ha reiteratamente interrotto e fatto decorrere ex novo il termine prescrizionale, impedendone la maturazione per alcuno dei crediti azionati. Ad esempio, l'intimazione di pagamento n. 1020219001169754000, relativa, fra le altre, a tutte le cartelle indicate nel ricorso, risulta notificata a mani della moglie del ricorrente, Nominativo_1, il 26/01/2022, con successivo invio della raccomandata informativa, n. 529354413739 in data 07/02/2022
(Cfr. All. 2).
Risulta, infine, infondato il motivo inerente al dedotto difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento impugnata contiene una chiara ed analitica indicazione degli atti presupposti, con la specificazione dei numeri identificativi delle cartelle, date di notifica, enti creditori, anni di riferimento e dettaglio degli importi per sorte capitale, sanzioni e interessi, ponendo il contribuente in condizione di comprendere pienamente l'entità della pretesa ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e vengono liquidate come da dispositivo in favore degli Enti costituiti, tenuto conto del valore della controversia e delle note spese depositate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.531,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno
e Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre oneri accessori se dovuti.