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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1991/2016 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado promosso da:
Parte_1
p. iva , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero Berardi ed
[...] P.IVA_1
Alessandra Berardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a La Spezia
Piazza S. Agostino n. 10,
-attore-
Contro
, p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Negro ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via dei Fondachi n. 36,
-convenuto-
p. iva , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pennacchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR (Massa AR) Corso Rosselli n. 27,
-convenuto-
p. iva , soggetto non costituito in giudizio, Controparte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 31 -convenuto-
p. iva , soggetto non costituito in giudizio, CP_4 P.IVA_5
-convenuto-
, p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_6
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La Spezia Controparte_6
Via Giacomo Doria n. 3,
-terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_7 C.F._1
Pennacchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR Corso
Rosselli n. 27,
-terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pennacchi ed CP_8 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR Corso Rosselli n. 27,
-terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_9 C.F._3
Alberto Valdellora ed Enrico Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a La Spezia Viale Italia n. 269,
-terzo chiamato-
, p. iva , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Valdellora ed CP_10 P.IVA_7
Enrico Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a La Spezia Viale
Italia n. 269,
-terzo chiamato-
cf rappresentato e difeso dall'avv. Alberto CP_11 C.F._4
Lavaggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Marina di AR
(Massa AR) Via Ingolstadt n. 12,
pagina 2 di 31 -terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pasquini CP_12 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR Piazza G. Matteotti n. 24,
-terzo chiamato-
cf rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_13 C.F._6
Avvenente ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Viale Italia
n. 13,
-terzo chiamato-
, cf , soggetto non costituito in giudizio, CP_14 C.F._7
-terzo chiamato-
cf soggetto non costituito in giudizio, CP_15 C.F._8
-terzo chiamato-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore E DOTT.SSA Parte_1
ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“1) ACCERTARE la presenza dei vizi e/o delle difformità così come meglio dedotto nel ricorso
introduttivo e già riscontrati ed accertati in sede di ATP dal nominato CTU Ing. Persona_1
nonchè DETERMINARE la relativa quantificazione dei costi per il rispristino delle opere
viziate e/o di quelle difformi e, per l'effetto, CONDANNARE i convenuti ed i terzi chiamati che
verranno individuati come responsabili nel corso della espletanda istruttoria, in solido tra loro,
al pagamento in favore del ricorrente di € 48.907,61 ovvero della somma, maggiore o minore
che dovesse emergere all'esito della espletanda istruttoria, determinata anche in via
equitativa, oltre rivalutazione e interessi maturati dal dì del dovuto al dì di effettivo soddisfo.
pagina 3 di 31 2) ACCERTARE E DICHIARARE, così come emerge nel dettaglio nell'elaborato peritale a
firma dell'Arch. in atti, l'applicazione nei confronti del ricorrente di prezzi Persona_2
non dovuti ovvero di prezzi non congrui con i prezzi medi di mercato per un importo
complessivo pari ad € 113.084,00 e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi convenuti e/o i
terzi chiamati che verranno individuati come responsabili nel corso della espletanda
istruttoria, in solido tra loro, a versare in favore del ricorrente detta somma ovvero la somma,
maggiore o minore che dovesse emergere all'esito della espletanda istruttoria, determinata
anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi maturati dal di del dovuto al dì di effettivo
soddisfo.
3) CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, a rimborasare in favore del ricorrente i costi
dal medesimo sostenuti in sede di ATP per l'attività professionale svolta dal proprio legale
Avv. Ruggero Berardi nonchè dal CTU Ing. rispettivamente pari ad € 4.837,01 Persona_1
ed € 5.378,65;
4) RESPINGERE le eccezioni e le domande tutte svolte dalle controparti.
In ogni caso con vittoria di compenso professionale, spese generali, CPA e IVA come per
legge, oltre spese vive”.
*Per il convenuto come nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc: CP_1
“NEL MERITO, Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare le domande di parte attrice;
-per quanto attiene quella rubricata al punto 1) Confermare e/o dichiarare la presenza dei vizi
sulla base dell'elaborato peritale emesso dal CTU, se ne chiede il rigetto poiché infondata in
fatto e in diritto;
-per quanto attiene quella rubricata al punto 2) accertare e/o dichiarare così come emerge in
dettaglio dall'elaborato peritale dell'arch. omissis…, se ne richiede il rigetto poiché Per_3
infondata in fatto e in diritto, poiché riguardante danni non dimostrati e/o comunque facenti
parte di una valutazione di parte non coperta da contraddittorio, inoltre, tal fatta domanda non
pagina 4 di 31 è inerente al giudizio sommario radicato, bensì ad un eventuale giudizio ordinario, per cui se
ne richiede il rigetto sia in punto di rito, che nel merito;
-in ogni caso, e per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande intentate
dal ricorrente , disporre che sia tenuta a Parte_1 Controparte_5
manlevare lo Controparte_16
nella persona dell'Arch. per ogni
[...] Controparte_16
addebito eventualmente ad esso ascritto;
-il tutto con vittoria di spese di lite, sia della fase d'istruzione preventiva, che della successiva
e pedissequa fase di merito”.
*Per il convenuto ome Controparte_2
nel foglio di precisazione delle conclusioni:
“In via principale
• accertare la carenza di legittimazione passiva dello Controparte_2
e conseguentemente dichiararne l'estromissione dal presente procedimento
[...]
In subordine
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse estromettere lo
[...]
dal presente giudizio Voglia Controparte_2
• dichiarare prescritto il diritto di azione nei confronti dell'esponente ai sensi dell'art.1667 c.c.
e dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda;
• Rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e
comunque non provate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione Controparte_5
delle conclusioni:
pagina 5 di 31 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa rimessione della causa in istruttoria al fine
di licenziare supplemento di CTU finalizzato ad accertare che il fatto dannoso dedotto in lite
dai ricorrenti è il medesimo già dedotto ed oggetto di perizia nel giudizio R.G. n.
10008405/2011 del Tribunale della Spezia, in via pregiudiziale, dato atto che la sentenza n.
185/2021 del Tribunale della Spezia emessa nel giudizio R.G. n. 10008405/2011 è divenuta
definitiva per il passaggio in giudicato della sentenza di appello n. 1014/2024 della Corte di
Appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado (si deposita pec relativa alla
notifica della sentenza di appello ricevuta dallo scrivente ad istanza dell'Avv. Di Negro in data
22.07.2024), accertare e dichiarare che la domanda di garanzia e manleva formulata nei
confronti di dallo è inammissibile per Controparte_17 Controparte_18
violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito in via principale, respingere la domanda
di garanzia e manleva contrattuale proposta nei confronti di da Controparte_17 CP_18
trattandosi di domanda di garanzia già esercitata nel giudizio R.G.
[...] CP_16
10008405/2011 Tribunale della Spezia avente ad oggetto il medesimo fatto dedotto nel
presente giudizio;
in subordine respingere in ogni caso la domanda di manleva contrattuale
proposta nei confronti di per inoperatività della garanzia assicurativa e Controparte_19
comunque perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in ulteriore ed estremo
subordine accertare, dichiarare e graduare le eventuali responsabilità di tutti i soggetti
coinvolti nella realizzazione dell'immobile per cui è causa e nella produzione dei vizi, difetti e
danni lamentati dai ricorrenti e la quota di risarcimento a carico di ciascuno di essi e, per
l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta nei
confronti dell'Arch. e dello e di accertata operatività della garanzia CP_16 CP_1
assicurativa prestata da con Polizza Multirischi del Professionista prodotta in Controparte_17
atti, dichiarare tenuta ad indennizzare l'assicurato entro massimali e Controparte_17
previsioni di polizza e quindi entro e non oltre il limite della quota di responsabilità e di danno
pagina 6 di 31 direttamente e personalmente imputabile al medesimo con applicazione di
scoperto/franchigie di € 5.000,00. Vinte le spese e competenze di lite”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra espresse
• Accertare e dichiarare l'intervenuta maturazione del termine di decadenza e prescrizione ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 c.c. per tutte le motivazioni esposte.
• accertare la carenza di legittimazione passiva del Geom e conseguentemente CP_2
dichiararne l'estromissione dal presente procedimento
• Dichiarare l'inopponibilità e/o inutilizzabilità nei confronti del Geom. della perizia CP_2
depositata dall'Ing. per violazione del contraddittorio. Per_1
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse accogliere le
domande sopra formulate, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_8
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra espresse
• Accertare e dichiarare l'intervenuta maturazione del termine di decadenza e prescrizione ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 c.c. per tutte le motivazioni esposte.
• accertare la carenza di legittimazione passiva del Geom e conseguentemente CP_2
dichiararne l'estromissione dal presente procedimento
• Dichiarare l'inopponibilità e/o inutilizzabilità nei confronti del Geom. della perizia CP_2
depositata dall'Ing. per violazione del contraddittorio. Per_1
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse accogliere le
domande sopra formulate, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
pagina 7 di 31 Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione delle Controparte_9
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-dichiarare nel rito l'inammissibilità della chiamata in causa dello scrivente con ogni
conseguente provvedimento compresa la sua estromissione dal giudizio;
-nel merito, in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione
spiegata nei confronti dello scrivente e del relativo diritto, con ogni conseguente
provvedimento di rigetto della domanda;
-sempre nel merito, rigettare e respingere ogni domanda nei confronti del concludente perché
infondata in fatto e in diritto per le causali di cui all'espositiva.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-dichiarare nel rito l'inammissibilità della chiamata in causa dello scrivente con ogni
conseguente provvedimento compresa la sua estromissione dal giudizio;
CP_1
-sempre in rito dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente con ogni
conseguente provvedimento compresa la sua estromissione dal giudizio;
-nel merito, in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione
spiegata nei confronti dello scrivente e del relativo diritto, con ogni conseguente
provvedimento di rigetto della domanda;
-sempre nel merito, rigettare e respingere ogni domanda nei confronti della concludente
perché infondata in fatto e in diritto per le causali di cui all'espositiva.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_11
pagina 8 di 31 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare le domande ex adverso formnulate nei
confronti del sig. , in ogni sua qualità, in quanto infondate sotto tutti i profili e CP_11
non provate”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_12
“-in rito, dichiarare la inammissibilità della chiamata in causa del Geom. in quanto CP_12
tardiva e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio;
dichiarare la nullità ex art. 164 cpc
per mancanza e/o indeterminatezza della causa petendi e comunque l'inammissibilità per
carenza di interesse della chiamata in causa del Geom. CP_12
Parte
- nel merito, rigettare tutte le domande giudiziali formulate da ed eventualmente da altri
soggetti giuridici nei confronti del Geom. in quanto manifestamente infondate in CP_12
fatto ed in diritto e comunque relative a diritti di credito prescritti;
Parte
- condannare in ogni caso al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, stante la natura
temeraria delle domande introdotte nei confronti del Geom. da liquidarsi in via CP_12
equitativa;
Parte
- condannare e/o chi di ragione al pagamento, in favore del Geom. delle CP_12
spese e dei compensi di avvocato relativi al presente giudizio, oltre al 15% sul compenso,
I.V.A. e C.N.P.A., come per legge”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione delle Controparte_13
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, rigettare
le domande di parte attrice perché, inammissibili, nonché, infondate in fatto in fatto, in diritto e
non provate.
Conseguentemente condannare lo e Dott.ssa Parte_1
in presona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
pagina 9 di 31 Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*STUDIO Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia ,
[...] CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
[...] CP_4
L'attore esponeva in fatto quanto segue.
In data 14.07.2009 (venditore) e RE NO SP (acquirente) CP_4
sottoscrivevano contratto di vendita di complesso immobiliare costituito dal locale ad uso clinica veterinaria e pertinenze ubicato a Santo Stefano di Magra (La Spezia) Località Prelli
Via L. RA snc.
RE NO SP dichiarava di acquistare l'immobile al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società (poi divenuta CP_20 [...]
, e per tale motivo Parte_1
partecipava direttamente all'atto di compravendita quale utilizzatrice dell'immobile. CP_20
Le parti pattuivano il prezzo di Euro 1.200.000,00.
In pari data 14.07.2009 RE NO SP e sottoscrivevano contratto di CP_20
locazione finanziaria con oggetto l'immobile (di proprietà di RE NO SP ed appunto concesso in locazione finanziaria a . CP_20
Parte_1
verificava, con riferimento ai lavori eseguiti sull'immobile in esecuzione del
[...]
pagina 10 di 31 permesso di costruire n. 2/2007 e successive varianti (tutti intestati a , che gli CP_4
stessi presentavano vizi e che gli importi versati quale corrispettivo erano eccessivi.
Parte_1 Pt_1 Parte_1
proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso per accertamento tecnico
[...]
preventivo ex art. 696 cpc. Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 1036/2014 RG del
Tribunale di La Spezia (con parti in causa Parte_1
,
[...] CP_1 Pt_1 [...]
Controparte_2 CP_4 Controparte_3
allora ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 [...]
, ), ed il consulente tecnico d'ufficio ing. Controparte_5 CP_23 Persona_1
depositava in data 18.06.2015 la propria perizia nella quale evidenziava in particolare che i lavori eseguiti sull'immobile presentavano vizi da eliminarsi con opere aventi un costo complessivo di Euro 48.907,61.
Parte_1
onveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia nel presente procedimento
[...]
(progettista e direttore dei lavori), CP_1 [...]
(responsabile del cantiere), Controparte_2 Controparte_3
(esecutore materiale di alcune opere), (venditore), chiedendone la
[...] CP_4
condanna al pagamento di Euro 48.907,61 a titolo di risarcimento dei danni per l'erronea esecuzione dei lavori sull'immobile (c.d. domanda risarcitoria) nonché la condanna alla restituzione di Euro 113.084,00 quali corrispettivi versati in eccesso per l'esecuzione dei lavori sull'immobile (c.d. domanda restitutoria) oltre infine alla condanna alla rifusione a proprio favore delle spese processuali ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
pagina 11 di 31 *Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2
[...]
(denominazione completa CP_1 Controparte_16
geom. e dell'arch. quale società semplice
[...] CP_24 Controparte_16
disciolta prima dell'instaurazione del processo ed infatti rappresentata in giudizio dal precedente legale rappresentante arch. chiedeva preliminarmente Controparte_16
l'autorizzazione alla chiamata in causa a manleva della propria compagnia assicurativa
. Controparte_5
Tutti i convenuti contestavano le difese attoree e chiedevano il rigetto delle relative domande,
oltre alla condanna di parte attrice alla rifusione a proprio favore delle spese processuali del presente procedimento.
chiedeva anche la condanna di parte attrice alla rifusione a proprio favore CP_1
delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 1036/2014 RG, e formulava infine domanda subordinata per la condanna di Controparte_5
a manlevare rispetto a tutte le somme che avrebbe dovuto CP_1 CP_1
versare in esecuzione della sentenza che ipoteticamente avesse accolto le domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 02.11.2016 dichiarava la contumacia di
[...]
Controparte_3
*Il Giudice, con provvedimento del 02.02.2017 autorizzava alla chiamata in CP_1
causa di . Controparte_5
*La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio, Controparte_5
chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti oltre alla condanna dei soccombenti alla rifusione a proprio favore delle spese processuali.
pagina 12 di 31 *All'udienza del 29.06.2017 Parte_1
tenuto conto delle difese avversarie, chiedeva di essere
[...]
autorizzato alla chiamata in giudizio di e (indicati Controparte_9 CP_10
dalle difese e CP_1 Controparte_2
come incaricati della progettazione esecutiva strutturale e della Direzione dei
[...]
Lavori strutturale), di (indicato dalla difesa come Controparte_13 CP_1
responsabile della progettazione esecutiva architettonica), di e CP_8 CP_7
quali componenti dello
[...] Controparte_2
iste le eccezioni sollevate dalla relativa difesa circa la legittimazione dello studio
[...]
associato), di , CP_15 CP_12 Controparte_14 CP_11
(indicati come incaricati della direzione di cantiere nelle produzioni documentali di
[...]
Controparte_2
Il Giudice autorizzava E Parte_1 Parte_1
lla chiamata in causa dei terzi. Parte_1
, Controparte_9 CP_10 Controparte_13 CP_8
i costituivano in giudizio chiedendo Controparte_7 CP_12 CP_11
il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti, oltre alla condanna dei soccombenti alla rifusione a proprio favore delle spese processuali.
e chiedevano altresì la condanna di Controparte_13 CP_12 [...]
E per Parte_1 Parte_1 Parte_1
responsabilità c.d. da lite temeraria ex art. 96 cpc.
*Il Giudice, con provvedimento del 25.01.2018, dichiarava la contumacia di CP_15
*Il Giudice, con provvedimento del 07.08.2018, dichiarava la contumacia di e CP_4
. CP_14
pagina 13 di 31 *Il Giudice, con provvedimento del 29.07.2021, rilevata l'inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento n. 1036/2014 RG del Tribunale di La Spezia
(consulente tecnico d'ufficio Ing. rispetto alle parti del presente giudizio Persona_1
estranee al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio formulando il seguente quesito peritale:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, presa visione dello
stato dei luoghi, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
1. Ripeta l'individuazione dei vizi, la descrizione delle opere necessarie per l'eliminazione dei
vizi, la quantificazione del costo delle opere di riparazione, relativi agli immobili assunti in
locazione finanziaria dall'attore ed ubicati a Santo Stefano di Magra Località RA (locale
ad uso clinica veterinaria al piano terreno censito al foglio 8 particella 1335 subalterno 117,
locale ad uso tolettatura al piano terreno censito al foglio 8 particella 1335 subalterno 116,
locale ad uso cantina al piano primo interrato censito al foglio 8 particella 1335 subalterno 53,
n. 17 posti auto al piano terreno censiti al foglio 8 particella 1335 subalterni 39, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 101, 102, 103, 104), già contenuti nella consulenza tecnica
preventiva dell'Ing. (documento n. 5 attore), confermando o modificando le Persona_1
conclusioni del precedente consulente tecnico d'ufficio.
2. Descriva la specifica attività svolta da ognuno dei soggetti convenuti o terzi chiamati (ad
eccezione della compagnia assicurativa) con riferimento agli immobili già citati al punto 1.
3. Individui per ognuno dei vizi di cui al punto 1 il soggetto od i soggetti responsabili di essi
alla luce delle attività svolte di cui al punto 2, in particolare nell'ipotesi di pluralità di soggetti
responsabili precisando le diverse percentuali di responsabilità nei rapporti interni tra i vari
responsabili.
4. Individui l'importo effettivamente corrisposto dall'attore a o ad altri soggetti CP_4
per le opere descritte nella relazione di parte dell'arch. per totali Euro Persona_2
pagina 14 di 31 113.084,00 (documento n. 4 parte attrice, pagine 29-31), individui quali delle predette opere
risultano effettivamente svolte, individui il prezzo delle opere svolte in base agli indicatori di
mercato”.
Il Giudice, con provvedimento del 14.09.2021, nominava quale consulente tecnico d'ufficio l'arch. Persona_4
La perizia veniva depositata in data 07.06.2023.
Il Giudice, con provvedimento del 16.07.2023, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio arch. Euro 2.802,89 oltre accessori a titolo di onorari, Persona_4
provvisoriamente ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito, ed a carico esclusivo di e in solido tra loro nei rapporti interni tra le CP_4 CP_1
parti (con ulteriore ripartizione al 50% nei rapporti tra e ). CP_4 CP_1
*In sede di udienze del 09.01.2024 e del 16.01.2025 Controparte_5
esponeva quanto segue: in riferimento alle domande pendenti tra
[...]
e trattasi di domande che erano gravate da Controparte_5 CP_1
litispendenza rispetto al procedimento n. 10008405/2011 conclusosi in primo grado con sentenza n. 185/2021 del Tribunale di La Spezia poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di
Genova; il passaggio in giudicato della sentenza n. 185/2021 del Tribunale di La Spezia
(come confermata dalla sentenza n. 1014/2024 della Corte di Appello di Genova non oggetto di ulteriore impugnazione nei termini di Legge) dovrebbe rendere inammissibile la domanda dello in ragione del principio del ne bis in idem. CP_1
All'udienza del 16.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente evidenziare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'arch. in data 07.06.2023. Persona_4
pagina 15 di 31 **Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato l'attività svolta da tutti i soggetti convenuti o terzi chiamati, in esecuzione del permesso di costruire n. 2/2007 del Comune di Santo Stefano di
Magra, rispetto all'immobile oggetto di causa costituito dal locale ad uso clinica veterinaria e pertinenze ubicato a Santo Stefano di Magra Località Prelli Via L. RA snc (con estremi catastali individuati al quesito n. 1 di cui al provvedimento del 29.07.2021).
Viene riportato quanto segue alle pagine 25 e 26 della perizia:
“In riferimento al EN , nella figura dell'architetto il CP_1 Controparte_16
CTU riferisce che il professionista risultava progettista e direttore dei lavori delle opere
architettoniche.
• In riferimento al EN STUDIO TECNICO E Controparte_2
dentificabile nei terzi chiamati E il CTU CP_2 Controparte_7 CP_8
riferisce che i professionisti abbiano avuto un ruolo operativo in cantiere in quanto incaricati
dall'appaltatore quali tecnici designati alle attività di direzione cantiere e CP_4
“referenti” di cantiere.
• In riferimento al EN nella persona del Sig. Controparte_3
il CTU riferisce che l'impresa risultava esecutrice degli impianti idrici, CP_11
termici e sanitari, progettati dall'Ing. ed eseguiti sotto la direzione dei Controparte_13
lavori dell'architetto Controparte_16
• In riferimento al EN il CTU riferisce che la società risultava CP_4
committente (in quanto proprietaria dell'area oggetto d'intervento e dei titoli edilizi ottenuti per
la sua realizzazione) e stazione appaltante dei lavori nel suo complesso. Dalla
documentazione agli atti non è stato possibile di quali opere la sia stata anche CP_4
esecutrice diretta.
• In riferimento al terzo chiamato il CTU riferisce che il Signor risultava CP_12 CP_12
legale rappresentante della ditta BONI COSTRUZIONI SRL, tale impresa risultava esecutrice
pagina 16 di 31 delle opere di asfaltatura e non meglio specificate opere di sistemazione esterna progettati ed
eseguiti sotto la direzione dei lavori dell'architetto . Controparte_16
• In riferimento al terzo chiamato Ing. il CTU riferisce che il Controparte_13
professionista veniva incaricato della progettazione degli impianti termici e sanitari.
N.B. L'ing. ha dichiarato che a differenza di quanto riportato dal precedente CTU ing. CP_13
il suo incarico non era esteso alla progettazione degli impianti elettrici. Il CTu accetta Per_1
tale osservazione e precisazione anche in quanto nella fattispecie nessuna contestazione
viene mossa relativamente alla progettazione di detto impianto.
CP_1
• In riferimento ai terzi chiamati E il CTU riferisce che il Controparte_9
professionista veniva incaricato della progettazione e direttore dei lavori delle opere
strutturali.
• In riferimento al terzo chiamato Ing. il CTU riferisce che egli veniva indicato CP_15
dalla uale direttore di cantiere relativamente all'appalto con FOCUS srl per la CP_4
realizzazione degli impianti elettrici.
• In riferimento al terzo chiamato Sig. il CTU riferisce che egli veniva CP_14
indicato dalla uale direttore di cantiere relativamente all'appalto con P.R.A.M srl CP_4
per la realizzazione opere strutturali e murature”.
**Il consulente tecnico d'ufficio, alle pagine 12-25 della perizia, ha descritto i vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile (afferenti la pavimentazione, i rivestimenti, le pareti in cartongesso, le porte interne, la posa di alcuni componenti dell'impianto elettrico, il piazzale esterno, la presenza di infiltrazioni di acqua piovana nella cantina), ed ha descritto altresì le opere di riparazione quantificandone il costo in totali Euro 50.000,00.
Viene riportato alle pagine 24 e 25 della perizia:
“Il CTU pur consapevole che una valutazione puntuale del costo di ripristino di ogni vizio
potrebbe rappresentare una più precisa stima dei danni subiti e subendi dalla proprietà,
pagina 17 di 31 concorda e fa sua la scelta del precedente CTU e cioè che tale valutazione rischierebbe di
risultare non applicabile visto il tempo ormai trascorso dall'epoca degli eventi (realizzazione
dell'opera), visto l'impossibilità di reperire materiale simile all'esistente, visto che comunque i
vizi riscontrati non hanno impedito lo svolgersi dell'attività in tutti questi anni, vista la vetustà
di alcune finiture e vista la difficile quantificazione del danno indiretto che la proprietà si
troverebbe a subire nel dover chiudere l'attività per lungo tempo, attività che ha la
caratteristica rendere un servizio h.24 per tutti i giorni dell'anno.
Il CTU, pertanto, è concorde con quanto dedotto dal precedente Consulente Tecnico Ing.
nel procedere ad una valutazione da calcolarsi in percentuale sul prezzo di acquisto Per_1
del bene (inteso come clinica veterinaria, locale toelettatura al pino terra, cantina al piano
interrato e n° 17 posti auto nel piazzale antistante). Tale percentuale risultante, alla stregua di
riduzione del prezzo di acquisto sarà da considerarsi quale risarcimento forfettario per i vizi
riscontrati.
Il prezzo viene dedotto dalla documentazione agli atti (atto Notaio in Roma del Persona_5
14/07/2009) e risulta di €. 1.000.000,00 al netto dell'iva.
Visti i vizi riscontrati il sottoscritto CTU ritiene che, se è pur vero che essi non sono risultati di
gravità tali dall'aver impedito o pregiudicato in maniera totale lo svolgimento dell'attività, fatto
salvo per l'uso del magazzino al piano seminterrato, senza dubbio essi hanno ridotto il valore
di mercato dell'immobile che qualora dovesse essere alienato o concesso in locazione a terzi
sconterebbe una riduzione del prezzo dovuta proprio ai difetti, ai vizi ed alla scarsa qualità di
materiali e forniture in opera.
Il CTU ritiene che in proporzione al costo pagato all'epoca (€. 1.000.000,00) si debba
applicare una riduzione del prezzo del 5% per i vizi palesatesi e testimoniati compresi anche
quelle opere ed interventi ad oggi non visibili ma già accertati dal precedente CTU in ordine ai
problemi e vizi dell'impianto di condizionamento poi sostituito dai proprietari.
pagina 18 di 31 La stima che scaturisce da ciò comprende altresì la perdita economica dovuta al mancato
utilizzo del magazzino al piano interrato con conseguente riduzione della destinazione d'uso
del locale toilettatura al piano terra necessariamente utilizzato a deposito in luogo del
magazzino e pertanto superficie non produttiva di reddito come da aspettative in fase di
acquisto.
Si calcola: €. 1.000.000,00 x 5% = €. 50.000,00
L'importo così stimato rappresenta pertanto a parere dello scrivente l'equo risarcimento del
danno in riferimento a tutti i vizi riscontrati di cui al punto 1”.
**Il consulente tecnico d'ufficio, alle pagine 26-28 della perizia, ha individuato quali soggetti responsabili dei vizi (committente dei lavori sull'immobile successivamente CP_4
venduto nel 2009) e (direttore dei lavori), nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Viene riportato alle pagine 26-28 della perizia:
“Il CTU, valutati e descritti i vizi riscontrati negli immobili adibiti a clinica veterinaria e locale
toelettatura al piano terra, locale cantina al piano interrato e parcheggi esterni nel piazzale
antistante il fabbricato, ritiene che i soggetti responsabili, alla luce delle loro attività svolte così
come identificate al quesito 2 siano così individuabili:
1. Soc. quale committente ed appaltatrice dell'intervento nonché esecutrice in CP_4
quanto e comunque, responsabile dell'operato di eventuali subappaltatori.
2. HI ( ) in qualità di direttore dei lavori delle opere tutte Controparte_16 CP_1
a cui fanno capo i vizi imputati in riferimento a: pavimenti, rivestimenti, murature e finiture
interne, piazzali esterni e cantina al piano interrato.
[…]
In buona sostanza il direttore lavori si ritiene responsabile in solido di eventuali vizi dell'opera,
a meno che questi non siano non identificabili secondo normale diligenza (e non è questo il
pagina 19 di 31 caso) in quanto per contratto ha l'obbligo di controllare e impartire all'impresa disposizioni atte
a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti.
Dalla presente valutazione di responsabilità si escludono gli esecutori degli impianti termici e
di conseguenza la ditta nella persona del Sig. Controparte_3 CP_11
n quanto il CTU non ha potuto verificarne eventuali vizi perché nel frattempo tali
[...]
impianti sono stati sostituiti.
Il CTU ritiene altresì di escludere da dette responsabilità:
- lo Studio tecnico associato geometri e e di conseguenza i terzi chiamati CP_2 CP_2
e titolari dello studio tecnico di cui sopra in quanto incaricati Controparte_7 CP_8
dalla Soc. CEREUS srl di ruoli operativi in cantiere (direttori di cantiere) ma non del ruolo di
Direttori dei Lavori (in capo all'arch. e pertanto di fatto non gravati della CP_16
responsabilità nei confronti del committente ( di controllo e verifica di CP_4
rispondenza delle opere eseguite ai progetti ed alle buone regole dell'arte. Detto ruolo e
relative responsabilità, infatti, spettano sempre e comunque al direttore dei lavori, mansioni
da cui il medesimo non può essere mallevato sino a quando non gli venga revocato l'incarico
o non si dimetta (ciò vale naturalmente per le opere non ancora eseguite). Solo il direttore dei
lavori può a sua volta suddividere le proprie responsabilità con il proprio ufficio indicando altri
collaboratori alle sue dipendenze o da lui direttamente coinvolti. In questo caso si parla di
Ufficio di Direzione dei Lavori che può avere per esempio negli appalti pubblici anche una
sorta di forma giuridica. Il direttore dei lavori infatti è il garante nei confronti del committente
ed in particolare ha il compito di seguire l'esecuzione dei lavori, valutandone la corretta
realizzazione, informando costantemente la committente, di correggere i progetti in relazione
alle emergenze verificatesi in corso d'opera in vista del raggiungimento dell'obiettivo della
buona riuscita delle opere commissionate e realizzate. - l'ing. in quanto Controparte_13
pagina 20 di 31 solo progettista degli impianti idraulici e termici e pertanto figura tecnica a cui non sono
imputabili alcuni dei vizi riscontrati dal CTU.
- l'ing. in quanto solo progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali Controparte_9
non oggetto di accertamento da parte del CTU, in quanto la scala di accesso al piano
interrato è stata oggetto di nuovo intervento da parte di e accordo transattivo con CP_4
l'attore e quindi non oggetto delle valutazioni dello scrivente.
- il terzo chiamato in qualità di titolare della ditta BONI COSTRUZIONI SRL, in CP_12
quanto dalla documentazione agli atti non è stato possibile comprendere quali opere siano
state realmente realizzate da detta impresa poiché il contratto agli atti (tra e ditta CP_4
Boni Costruzioni srl) si riferisce ad opere di asfaltatura e sistemazioni esterne ma non fa
preciso riferimento al parcheggio in oggetto che peraltro non è in asfalto. L'appalto infatti
contemplava opere di viabilità e asfaltatura che coinvolgevano il vicino immobile occupato
dalla società Decathon. Il CTP del terzo chiamato ha dichiarato che il proprio cliente non ha
eseguito alcun intervento negli ambiti di cui ai vizi accertati. (Cfr. verbale 2 – Allegato “A”)
In riferimento alle diverse percentuali di responsabilità nei rapporti interni tra le figure
individuate lo scrivente CTU ritiene esse vadano così suddivise:
Il 50% alla soc. in qualità titolare e committente dell'intervento e soggetto CP_4
attuatore dello stesso, sebbene anche attraverso subappalti di cui comunque ne è
responsabile salvo rivalsa verso gli stessi.
Peri il 50% allo nella persona dell'architetto in qualità di CP_1 Controparte_16
direttore dei lavori di tutte le lavorazioni in cui sono stati riscontrati i vizi nonché anche
progettista e responsabile anche in fase preliminare della scelta e soprattutto accettazione dei
materiali da utilizzare in ordine alle loro caratteristiche tecniche e rispondenze prestazionali”.
pagina 21 di 31 **Il consulente tecnico d'ufficio, alle pagine 29-31, ha quantificato in Euro 67.250,00 i corrispettivi versati in eccesso per l'esecuzione dei lavori (rectius corrispettivi versati in eccesso da alle varie ditte esecutrici dei lavori). CP_4
Viene riportato alle pagine 30 e 31 della perizia:
“In conclusione, e con certezza, si può altresì affermare che:
- le opere relative alla costruzione delle pareti in cartongesso per un importo di €. 12.750,00
non avrebbero dovuto essere computate salvo eventuale conguaglio qualora il capitolato
prevedesse altro tipo di partizione più economica, visto che l'immobile doveva essere
consegnato finito e quindi anche con divisori interni;
- il costo addebitato di €. 50.000,00 per varianti sull'impianto elettrico appare un importo
assolutamente non comprensibile perché ben superiore all'intero costo necessario per
realizzare l'intero impianto che doveva essere realizzato da contratto.
- che il costo del cancello esterno valutato in €. 10.000,00 appare un costo quantomeno
doppio rispetto al costo attuale per la fornitura e posa di quanto eseguito e se rapportato ai
prezzi correnti del 2009 ancora più eccessivo”.
*Questo Giudice deve decidere la causa come segue.
**I lavori eseguiti sull'immobile in forza del permesso di costruire n. 2/2007 del Comune di
Santo Stefano di Magra presentano vizi per la cui eliminazione è necessario realizzare opere di riparazione con un costo di Euro 50.000,00.
I vizi sono stati causati da negligenze imputabili a (committente dei lavori) e CP_4
(direttore dei lavori). CP_1
Questo Giudice deve conseguentemente condannare e in CP_4 CP_25
solido tra loro (con ripartizione nella misura del 50% cadauno per quanto riguarda i loro rapporti interni) al pagamento di Euro 50.000,00 (oltre interessi legali dal 14.07.2009 sino al saldo, costituendo in particolare la data del 14.07.2009 quella in cui avvenuta la sottoscrizione pagina 22 di 31 del contratto di vendita e del contratto di locazione finanziaria) a favore di
[...]
E (in Parte_1 Pt_1 Parte_1
forza delle norme sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 ss cc per quanto riguarda il rapporto tra e CP_4 Parte_1
n quanto entrambi parti del contratto di vendita immobiliare
[...]
del 14.07.2009 ed in forza dell'art. 2043 cc in punto di responsabilità extracontrattuale per quanto riguarda i rapporti tra e CP_1 Parte_1 Parte_1
E costituendo appunto lo
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
il Parte_1
soggetto che ha subito in via definitiva il danno trattandosi dell'utilizzatore dell'immobile viziato (tramite contratto di locazione finanziaria, anche al fine del successivo acquisto dell'immobile).
deve essere manlevato da , nel senso CP_1 Controparte_5
che deve tenere indenne rispetto alle Controparte_5 CP_1
somme che dovrà versare in esecuzione della presente sentenza. CP_1
Si consideri che ha sottoscritto con le CP_1 Controparte_5
polizze nn. 6/10576/122/82487135, 10576/122/73316373 e 21490563 a copertura assicurativa della propria responsabilità professionale (tutte le polizze sono state prodotte in allegato alla comparsa di costituzione di in data 16.01.2017). CP_1
Si consideri altresì che non si verifica alcuna violazione del principio del ne bis in idem
rispetto alle risultanze del procedimento n. 10008405/2011 del Tribunale di La Spezia
conclusosi con la sentenza n. 185/2021 (prodotta da in Controparte_5
allegato alla comparsa conclusionale del 06.04.2021) poi confermata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Genova n. 1014/2024 (prodotta in data 15.01.2025 da
[...]
in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni, e non oggetto di Controparte_5
pagina 23 di 31 impugnazione, con passaggio in giudicato della sentenza n. 185/2021 del Tribunale di La
Spezia), poiché come emerge in particolare dalla sentenza n. 1014/2024 della Corte di
Appello di Genova trattasi di procedimento vertente sui rapporti tra e CP_4 CP_1
rispetto al quale (a manleva dei danni cagionati da a i
[...] CP_1 CP_4
Giudici hanno ritenuto operativa la polizza assicurativa rilasciata da
[...]
a trattandosi di polizza riferita a tutti i danni cagionati Controparte_5 CP_1
da nell'esercizio della propria attività professionale ad eccezione dei danni CP_1
cagionati dolosamente (mentre quel procedimento non verteva sulla copertura assicurativa da prestarsi da parte di a favore di per i danni Controparte_5 CP_1
cagionati da a CP_1 Parte_1
E non costituendo neppure Pt_1 Parte_1 Parte_1
E DOTT.SSA parte di quel
[...] Parte_1 Parte_1
procedimento).
Questo Giudice deve condannare a tenere indenne Controparte_5
rispetto alle somme che dovrà versare in esecuzione della CP_1 CP_1
presente sentenza.
**I corrispettivi versati in eccesso da per l'esecuzione dei lavori ammontano ad CP_4
67.250,00.
La condotta colposa di ha cagionato un danno a CP_4 [...]
pari ad Euro Parte_1
67.250,00, trattandosi di somma necessariamente ricompresa nel computo del prezzo (Euro
1.200.000,00) versato da RE NO SP a in sede di atto di CP_4
acquisto del 14.07.2009 (a cui ha partecipato anche
[...]
, e quindi posto definitivamente a Parte_1
carico di Parte_1
pagina 24 di 31 in sede di contratto di locazione finanziaria (anche ai fini del Parte_1
successivo acquisto dell'immobile da parte del soggetto finanziato) concluso in pari data
14.07.2009 tra RE NO SP e
[...]
il contratto di acquisto ed il contratto Parte_1
di locazione finanziaria sono stati prodotti come documenti nn. 1 e 2
[...]
. Parte_1
Questo Giudice deve conseguentemente condannare al pagamento di Euro CP_4
67.250,00 (oltre interessi legali dal 14.07.2009 sino al saldo, costituendo in particolare la data del 14.07.2009 quella in cui avvenuta la sottoscrizione del contratto di vendita e del contratto di locazione finanziaria) a favore di Parte_1
(in forza delle norme sulla responsabilità
[...] Parte_1
contrattuale ex art. 1218 ss cc).
*Il regime delle spese processuali deve essere disciplinato come segue.
**Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra
[...]
e Parte_1 CP_4
. CP_1
***Gli onorari della difesa di E Parte_1 Parte_1
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. Parte_1
1036/2014 RG vengono quantificati in Euro 3.056,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 48.907,61, pari al costo delle opere di riparazione dei vizi come accertate nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo), del tipo di procedimento (cautelare),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria).
pagina 25 di 31 Gli esborsi della difesa di Parte_1
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
[...]
1036/2014 RG vengono quantificati in Euro 2.739,16, come da fattura n. 11/2015 emessa dal consulente tecnico d'ufficio (dell'accertamento tecnico preventivo) ing. nei Persona_1
confronti dello Parte_1
(documento n. 8
[...] Parte_1
a comprova delle somme versate dal
[...] Parte_1
medesimo E DOTT.SSA Parte_1
n esecuzione del provvedimento di liquidazione del Giudice. Parte_1
Gli onorari e gli esborsi della difesa di Parte_1 [...]
di cui al procedimento di accertamento Parte_1 Parte_1
tecnico preventivo n. 1036/2014 RG vengono solidalmente posti a carico di e CP_1
(con ripartizione al 50% nei rapporti interni). CP_4
***Gli onorari della difesa di E Parte_1
per il presente procedimento n. 1991/2016 RG vengono Parte_1
quantificati in Euro 11.810,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 117.250,00, pari al credito in linea capitale riconosciuto a favore di parte attrice), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), e tenuto conto dell'importo indicato (rectius
richiesto) a titolo di onorari da parte attrice nella nota spese depositata in data 06.04.2021
(appunto Euro 11.810,00 oltre accessori).
Gli onorari della difesa di Parte_1
i cui al presente procedimento n. 1991/2016 RG vengono
[...]
posti per 1/3 a carico di e per 2/3 a carico di tenuto conto che CP_1 CP_4
pagina 26 di 31 il credito di Euro 117.250,00 di Parte_1
(pari al valore della causa a cui è rapportata la
[...]
liquidazione degli onorari) si compone di un credito di Euro 50.000,00 a carico solidale di e di nonché di un credito di Euro 67.250,00 a carico esclusivo CP_1 CP_4
di CP_4
**Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra
[...]
Parte_1 [...]
Controparte_2 CP_8 Controparte_7
La consulenza tecnica d'ufficio ha escluso qualsiasi responsabilità dello
[...]
(e conseguentemente di e Controparte_2 CP_8
rispetto ai vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile oggetto di Controparte_7
causa, poiché trattasi di soggetti che non hanno svolto le funzioni di direttore dei lavori e che pertanto non avevano alcuno onere di controllo e verifica della rispondenza delle opere eseguite ai progetti ed alle regole dell'arte.
La domanda risarcitoria promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
e Controparte_2 CP_8 Controparte_7
deve essere rigettata.
Gli onorari della difesa di Controparte_2
e a carico dello
[...] CP_8 Controparte_7 [...]
vengono Parte_1
quantificati in Euro 7.616,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria rigettata (Euro 50.000,00, pari al valore delle opere di riparazione dei vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile), del tipo di pagina 27 di 31 procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Gli onorari vengono liquidati cumulativamente in modo unico per le posizioni dello
[...]
e Controparte_2 CP_8 CP_7
trattandosi tutte di posizioni identiche con mandato conferito al medesimo
[...]
difensore.
**In riferimento alla posizione di i osserva quanto segue. Controparte_13
In base a quanto emerge dal verbale d'udienza del 29.06.2017, è Controparte_13
stato chiamato in causa ad istanza di Parte_1
(con estensione nei suoi confronti delle
[...]
domande risarcitorie introduttive del giudizio) in quanto indicato da come CP_1
responsabile della progettazione esecutiva architettonica.
Il consulente tecnico d'ufficio ha invece verificato che ha svolto Controparte_13
esclusivamente l'attività di progettista degli impianti idraulici e termini (pagine 26 e 28 della perizia), conseguendone che non può essere ritenuto responsabile dei vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile.
La partecipazione al giudizio di è imputabile alle erronee difese in Controparte_13
fatto di (nel senso quindi che è soccombente rispetto a CP_1 CP_1
conseguendone che le spese processuali di Controparte_13 CP_13
evono essere poste a carico di .
[...] CP_1
Gli onorari della difesa di (a carico di ) vengono Controparte_13 CP_1
quantificati in Euro 7.616,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria rigettata (Euro 50.000,00, pari al valore delle opere di riparazione dei vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile), del tipo di pagina 28 di 31 procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
**In riferimento alle posizioni di , Controparte_9 CP_10 CP_12
le spese processuali devono essere compensate tra tutte le parti non CP_11
potendosi ravvisarsi ulteriori soccombenze in quanto il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto comprendere quali opere siano state realizzate dagli stessi o non ha potuto verificare le opere eseguite dagli stessi in quanto sostituite da altre, emergendo conseguentemente l'impossibilità di valutare la loro posizione rispetto alle domande attoree (pagine 27 e 28 della perizia), senza che siano accertabili responsabilità (rectius responsabilità colpose) a carico di uno o più delle parti in causa per l'accadimento degli eventi che non hanno reso possibile l'accertamento e senza pertanto che la loro partecipazione (rectius la partecipazione al giudizio di , possa Controparte_9 CP_10 CP_12 CP_11
ritenersi erronea per le scelte processuali di uno o più delle parti del giudizio.
**Le spese processuali di non devono essere poste a carico di CP_1 CP_5
ex art. 92 co. 1 cpc, poiché sono spese che ha dovuto Controparte_5 CP_1
necessariamente affrontare per ottenere già in sentenza la declaratoria della manleva rispetto alle somme da versare in esecuzione della sentenza medesima (indipendentemente da ogni contestazione di circa l'operatività della polizza). Controparte_5
**Le posizioni di in CP_15 Controparte_3 CP_14
punto di spese processuali non sono oggetto di ulteriori valutazioni in quanto parti contumaci.
**Le domande di per la condanna ai sensi dell'art. 96 CP_12 Controparte_13
cpc di Parte_1
devono essere rigettate, non emergendo che parte attrice abbia agito
[...]
in giudizio con mala fede o colpa grave (anzi, le domande di parte attrice sono state accolte nei termini descritti in motivazione e riportati nel dispositivo).
pagina 29 di 31 **Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Giudice con provvedimento del 16.07.2023, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito, ed a carico esclusivo di e in solido tra loro nei CP_4 CP_1
rapporti interni tra le parti (con ulteriore ripartizione al 50% nei rapporti interni tra CP_4
e ).
[...] CP_1
***
P.Q.M.
A) Condanna e in solido tra loro (con ripartizione nella misura CP_4 CP_1
del 50% cadauno per quanto riguarda i loro rapporti interni) al pagamento di Euro 50.000,00
(oltre interessi legali dal 14.07.2009 sino al saldo) a favore di
[...]
Parte_1
B) Condanna al pagamento di Euro 67.250,00 (oltre interessi legali dal CP_4
14.07.2009 sino al saldo) a favore di Parte_1
[...]
C) Condanna e (in solido tra loro, con ripartizione al 50% nei CP_1 CP_4
rapporti interni) alla rifusione a favore dello Parte_1
delle spese processuali di cui al
[...]
procedimento n. 1036/2014 RG del Tribunale di La Spezia, liquidandole in Euro 2.739,16 per esborsi ed Euro 3.056,00 oltre accessori per onorari.
D) Condanna e (rispettivamente nella misura di 1/3 della CP_1 CP_4
somma complessiva e di 2/3 della somma complessiva) alla rifusione a favore delle
[...]
Parte_1
delle spese processuali di cui al presente procedimento n. 1991/2016 RG, liquidandole in
Euro 11.810,00 oltre accessori per onorari.
pagina 30 di 31 E) Condanna Parte_1
lla rifusione a favore di
[...] Controparte_2
e elle spese processuali del
[...] CP_8 Controparte_7
presente procedimento n. 1991/2016 RG, liquidandole in Euro 7.616,00 oltre accessori per onorari.
F) Condanna alla rifusione a favore di delle spese CP_1 Controparte_13
processuali del presente procedimento n. 1991/2016 RG, liquidandole in Euro 7.616,00 oltre accessori per onorari.
G) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito, ed a carico esclusivo di e CP_4 CP_1
in solido tra loro nei rapporti interni tra le parti (con ulteriore ripartizione al 50% nei
[...]
rapporti interni tra e ). CP_4 CP_1
H) Compensa tra le parti tutte le altre spese processuali.
I) Condanna a tenere indenne rispetto alle Controparte_5 CP_1
somme che dovrà versare in esecuzione della presente sentenza. CP_1
L) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 28.07.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado promosso da:
Parte_1
p. iva , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero Berardi ed
[...] P.IVA_1
Alessandra Berardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a La Spezia
Piazza S. Agostino n. 10,
-attore-
Contro
, p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Negro ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via dei Fondachi n. 36,
-convenuto-
p. iva , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pennacchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR (Massa AR) Corso Rosselli n. 27,
-convenuto-
p. iva , soggetto non costituito in giudizio, Controparte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 31 -convenuto-
p. iva , soggetto non costituito in giudizio, CP_4 P.IVA_5
-convenuto-
, p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_6
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La Spezia Controparte_6
Via Giacomo Doria n. 3,
-terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_7 C.F._1
Pennacchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR Corso
Rosselli n. 27,
-terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pennacchi ed CP_8 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR Corso Rosselli n. 27,
-terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_9 C.F._3
Alberto Valdellora ed Enrico Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a La Spezia Viale Italia n. 269,
-terzo chiamato-
, p. iva , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Valdellora ed CP_10 P.IVA_7
Enrico Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a La Spezia Viale
Italia n. 269,
-terzo chiamato-
cf rappresentato e difeso dall'avv. Alberto CP_11 C.F._4
Lavaggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Marina di AR
(Massa AR) Via Ingolstadt n. 12,
pagina 2 di 31 -terzo chiamato-
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pasquini CP_12 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AR Piazza G. Matteotti n. 24,
-terzo chiamato-
cf rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_13 C.F._6
Avvenente ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Viale Italia
n. 13,
-terzo chiamato-
, cf , soggetto non costituito in giudizio, CP_14 C.F._7
-terzo chiamato-
cf soggetto non costituito in giudizio, CP_15 C.F._8
-terzo chiamato-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore E DOTT.SSA Parte_1
ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“1) ACCERTARE la presenza dei vizi e/o delle difformità così come meglio dedotto nel ricorso
introduttivo e già riscontrati ed accertati in sede di ATP dal nominato CTU Ing. Persona_1
nonchè DETERMINARE la relativa quantificazione dei costi per il rispristino delle opere
viziate e/o di quelle difformi e, per l'effetto, CONDANNARE i convenuti ed i terzi chiamati che
verranno individuati come responsabili nel corso della espletanda istruttoria, in solido tra loro,
al pagamento in favore del ricorrente di € 48.907,61 ovvero della somma, maggiore o minore
che dovesse emergere all'esito della espletanda istruttoria, determinata anche in via
equitativa, oltre rivalutazione e interessi maturati dal dì del dovuto al dì di effettivo soddisfo.
pagina 3 di 31 2) ACCERTARE E DICHIARARE, così come emerge nel dettaglio nell'elaborato peritale a
firma dell'Arch. in atti, l'applicazione nei confronti del ricorrente di prezzi Persona_2
non dovuti ovvero di prezzi non congrui con i prezzi medi di mercato per un importo
complessivo pari ad € 113.084,00 e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi convenuti e/o i
terzi chiamati che verranno individuati come responsabili nel corso della espletanda
istruttoria, in solido tra loro, a versare in favore del ricorrente detta somma ovvero la somma,
maggiore o minore che dovesse emergere all'esito della espletanda istruttoria, determinata
anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi maturati dal di del dovuto al dì di effettivo
soddisfo.
3) CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, a rimborasare in favore del ricorrente i costi
dal medesimo sostenuti in sede di ATP per l'attività professionale svolta dal proprio legale
Avv. Ruggero Berardi nonchè dal CTU Ing. rispettivamente pari ad € 4.837,01 Persona_1
ed € 5.378,65;
4) RESPINGERE le eccezioni e le domande tutte svolte dalle controparti.
In ogni caso con vittoria di compenso professionale, spese generali, CPA e IVA come per
legge, oltre spese vive”.
*Per il convenuto come nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc: CP_1
“NEL MERITO, Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare le domande di parte attrice;
-per quanto attiene quella rubricata al punto 1) Confermare e/o dichiarare la presenza dei vizi
sulla base dell'elaborato peritale emesso dal CTU, se ne chiede il rigetto poiché infondata in
fatto e in diritto;
-per quanto attiene quella rubricata al punto 2) accertare e/o dichiarare così come emerge in
dettaglio dall'elaborato peritale dell'arch. omissis…, se ne richiede il rigetto poiché Per_3
infondata in fatto e in diritto, poiché riguardante danni non dimostrati e/o comunque facenti
parte di una valutazione di parte non coperta da contraddittorio, inoltre, tal fatta domanda non
pagina 4 di 31 è inerente al giudizio sommario radicato, bensì ad un eventuale giudizio ordinario, per cui se
ne richiede il rigetto sia in punto di rito, che nel merito;
-in ogni caso, e per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande intentate
dal ricorrente , disporre che sia tenuta a Parte_1 Controparte_5
manlevare lo Controparte_16
nella persona dell'Arch. per ogni
[...] Controparte_16
addebito eventualmente ad esso ascritto;
-il tutto con vittoria di spese di lite, sia della fase d'istruzione preventiva, che della successiva
e pedissequa fase di merito”.
*Per il convenuto ome Controparte_2
nel foglio di precisazione delle conclusioni:
“In via principale
• accertare la carenza di legittimazione passiva dello Controparte_2
e conseguentemente dichiararne l'estromissione dal presente procedimento
[...]
In subordine
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse estromettere lo
[...]
dal presente giudizio Voglia Controparte_2
• dichiarare prescritto il diritto di azione nei confronti dell'esponente ai sensi dell'art.1667 c.c.
e dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda;
• Rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e
comunque non provate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione Controparte_5
delle conclusioni:
pagina 5 di 31 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa rimessione della causa in istruttoria al fine
di licenziare supplemento di CTU finalizzato ad accertare che il fatto dannoso dedotto in lite
dai ricorrenti è il medesimo già dedotto ed oggetto di perizia nel giudizio R.G. n.
10008405/2011 del Tribunale della Spezia, in via pregiudiziale, dato atto che la sentenza n.
185/2021 del Tribunale della Spezia emessa nel giudizio R.G. n. 10008405/2011 è divenuta
definitiva per il passaggio in giudicato della sentenza di appello n. 1014/2024 della Corte di
Appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado (si deposita pec relativa alla
notifica della sentenza di appello ricevuta dallo scrivente ad istanza dell'Avv. Di Negro in data
22.07.2024), accertare e dichiarare che la domanda di garanzia e manleva formulata nei
confronti di dallo è inammissibile per Controparte_17 Controparte_18
violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito in via principale, respingere la domanda
di garanzia e manleva contrattuale proposta nei confronti di da Controparte_17 CP_18
trattandosi di domanda di garanzia già esercitata nel giudizio R.G.
[...] CP_16
10008405/2011 Tribunale della Spezia avente ad oggetto il medesimo fatto dedotto nel
presente giudizio;
in subordine respingere in ogni caso la domanda di manleva contrattuale
proposta nei confronti di per inoperatività della garanzia assicurativa e Controparte_19
comunque perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in ulteriore ed estremo
subordine accertare, dichiarare e graduare le eventuali responsabilità di tutti i soggetti
coinvolti nella realizzazione dell'immobile per cui è causa e nella produzione dei vizi, difetti e
danni lamentati dai ricorrenti e la quota di risarcimento a carico di ciascuno di essi e, per
l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta nei
confronti dell'Arch. e dello e di accertata operatività della garanzia CP_16 CP_1
assicurativa prestata da con Polizza Multirischi del Professionista prodotta in Controparte_17
atti, dichiarare tenuta ad indennizzare l'assicurato entro massimali e Controparte_17
previsioni di polizza e quindi entro e non oltre il limite della quota di responsabilità e di danno
pagina 6 di 31 direttamente e personalmente imputabile al medesimo con applicazione di
scoperto/franchigie di € 5.000,00. Vinte le spese e competenze di lite”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra espresse
• Accertare e dichiarare l'intervenuta maturazione del termine di decadenza e prescrizione ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 c.c. per tutte le motivazioni esposte.
• accertare la carenza di legittimazione passiva del Geom e conseguentemente CP_2
dichiararne l'estromissione dal presente procedimento
• Dichiarare l'inopponibilità e/o inutilizzabilità nei confronti del Geom. della perizia CP_2
depositata dall'Ing. per violazione del contraddittorio. Per_1
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse accogliere le
domande sopra formulate, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_8
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra espresse
• Accertare e dichiarare l'intervenuta maturazione del termine di decadenza e prescrizione ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 c.c. per tutte le motivazioni esposte.
• accertare la carenza di legittimazione passiva del Geom e conseguentemente CP_2
dichiararne l'estromissione dal presente procedimento
• Dichiarare l'inopponibilità e/o inutilizzabilità nei confronti del Geom. della perizia CP_2
depositata dall'Ing. per violazione del contraddittorio. Per_1
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse accogliere le
domande sopra formulate, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
pagina 7 di 31 Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione delle Controparte_9
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-dichiarare nel rito l'inammissibilità della chiamata in causa dello scrivente con ogni
conseguente provvedimento compresa la sua estromissione dal giudizio;
-nel merito, in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione
spiegata nei confronti dello scrivente e del relativo diritto, con ogni conseguente
provvedimento di rigetto della domanda;
-sempre nel merito, rigettare e respingere ogni domanda nei confronti del concludente perché
infondata in fatto e in diritto per le causali di cui all'espositiva.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-dichiarare nel rito l'inammissibilità della chiamata in causa dello scrivente con ogni
conseguente provvedimento compresa la sua estromissione dal giudizio;
CP_1
-sempre in rito dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente con ogni
conseguente provvedimento compresa la sua estromissione dal giudizio;
-nel merito, in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione
spiegata nei confronti dello scrivente e del relativo diritto, con ogni conseguente
provvedimento di rigetto della domanda;
-sempre nel merito, rigettare e respingere ogni domanda nei confronti della concludente
perché infondata in fatto e in diritto per le causali di cui all'espositiva.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_11
pagina 8 di 31 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare le domande ex adverso formnulate nei
confronti del sig. , in ogni sua qualità, in quanto infondate sotto tutti i profili e CP_11
non provate”.
*Per il terzo chiamato ome nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_12
“-in rito, dichiarare la inammissibilità della chiamata in causa del Geom. in quanto CP_12
tardiva e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio;
dichiarare la nullità ex art. 164 cpc
per mancanza e/o indeterminatezza della causa petendi e comunque l'inammissibilità per
carenza di interesse della chiamata in causa del Geom. CP_12
Parte
- nel merito, rigettare tutte le domande giudiziali formulate da ed eventualmente da altri
soggetti giuridici nei confronti del Geom. in quanto manifestamente infondate in CP_12
fatto ed in diritto e comunque relative a diritti di credito prescritti;
Parte
- condannare in ogni caso al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, stante la natura
temeraria delle domande introdotte nei confronti del Geom. da liquidarsi in via CP_12
equitativa;
Parte
- condannare e/o chi di ragione al pagamento, in favore del Geom. delle CP_12
spese e dei compensi di avvocato relativi al presente giudizio, oltre al 15% sul compenso,
I.V.A. e C.N.P.A., come per legge”.
*Per il terzo chiamato come nel foglio di precisazione delle Controparte_13
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, rigettare
le domande di parte attrice perché, inammissibili, nonché, infondate in fatto in fatto, in diritto e
non provate.
Conseguentemente condannare lo e Dott.ssa Parte_1
in presona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
pagina 9 di 31 Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*STUDIO Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia ,
[...] CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
[...] CP_4
L'attore esponeva in fatto quanto segue.
In data 14.07.2009 (venditore) e RE NO SP (acquirente) CP_4
sottoscrivevano contratto di vendita di complesso immobiliare costituito dal locale ad uso clinica veterinaria e pertinenze ubicato a Santo Stefano di Magra (La Spezia) Località Prelli
Via L. RA snc.
RE NO SP dichiarava di acquistare l'immobile al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società (poi divenuta CP_20 [...]
, e per tale motivo Parte_1
partecipava direttamente all'atto di compravendita quale utilizzatrice dell'immobile. CP_20
Le parti pattuivano il prezzo di Euro 1.200.000,00.
In pari data 14.07.2009 RE NO SP e sottoscrivevano contratto di CP_20
locazione finanziaria con oggetto l'immobile (di proprietà di RE NO SP ed appunto concesso in locazione finanziaria a . CP_20
Parte_1
verificava, con riferimento ai lavori eseguiti sull'immobile in esecuzione del
[...]
pagina 10 di 31 permesso di costruire n. 2/2007 e successive varianti (tutti intestati a , che gli CP_4
stessi presentavano vizi e che gli importi versati quale corrispettivo erano eccessivi.
Parte_1 Pt_1 Parte_1
proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso per accertamento tecnico
[...]
preventivo ex art. 696 cpc. Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 1036/2014 RG del
Tribunale di La Spezia (con parti in causa Parte_1
,
[...] CP_1 Pt_1 [...]
Controparte_2 CP_4 Controparte_3
allora ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 [...]
, ), ed il consulente tecnico d'ufficio ing. Controparte_5 CP_23 Persona_1
depositava in data 18.06.2015 la propria perizia nella quale evidenziava in particolare che i lavori eseguiti sull'immobile presentavano vizi da eliminarsi con opere aventi un costo complessivo di Euro 48.907,61.
Parte_1
onveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia nel presente procedimento
[...]
(progettista e direttore dei lavori), CP_1 [...]
(responsabile del cantiere), Controparte_2 Controparte_3
(esecutore materiale di alcune opere), (venditore), chiedendone la
[...] CP_4
condanna al pagamento di Euro 48.907,61 a titolo di risarcimento dei danni per l'erronea esecuzione dei lavori sull'immobile (c.d. domanda risarcitoria) nonché la condanna alla restituzione di Euro 113.084,00 quali corrispettivi versati in eccesso per l'esecuzione dei lavori sull'immobile (c.d. domanda restitutoria) oltre infine alla condanna alla rifusione a proprio favore delle spese processuali ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
pagina 11 di 31 *Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2
[...]
(denominazione completa CP_1 Controparte_16
geom. e dell'arch. quale società semplice
[...] CP_24 Controparte_16
disciolta prima dell'instaurazione del processo ed infatti rappresentata in giudizio dal precedente legale rappresentante arch. chiedeva preliminarmente Controparte_16
l'autorizzazione alla chiamata in causa a manleva della propria compagnia assicurativa
. Controparte_5
Tutti i convenuti contestavano le difese attoree e chiedevano il rigetto delle relative domande,
oltre alla condanna di parte attrice alla rifusione a proprio favore delle spese processuali del presente procedimento.
chiedeva anche la condanna di parte attrice alla rifusione a proprio favore CP_1
delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 1036/2014 RG, e formulava infine domanda subordinata per la condanna di Controparte_5
a manlevare rispetto a tutte le somme che avrebbe dovuto CP_1 CP_1
versare in esecuzione della sentenza che ipoteticamente avesse accolto le domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 02.11.2016 dichiarava la contumacia di
[...]
Controparte_3
*Il Giudice, con provvedimento del 02.02.2017 autorizzava alla chiamata in CP_1
causa di . Controparte_5
*La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio, Controparte_5
chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti oltre alla condanna dei soccombenti alla rifusione a proprio favore delle spese processuali.
pagina 12 di 31 *All'udienza del 29.06.2017 Parte_1
tenuto conto delle difese avversarie, chiedeva di essere
[...]
autorizzato alla chiamata in giudizio di e (indicati Controparte_9 CP_10
dalle difese e CP_1 Controparte_2
come incaricati della progettazione esecutiva strutturale e della Direzione dei
[...]
Lavori strutturale), di (indicato dalla difesa come Controparte_13 CP_1
responsabile della progettazione esecutiva architettonica), di e CP_8 CP_7
quali componenti dello
[...] Controparte_2
iste le eccezioni sollevate dalla relativa difesa circa la legittimazione dello studio
[...]
associato), di , CP_15 CP_12 Controparte_14 CP_11
(indicati come incaricati della direzione di cantiere nelle produzioni documentali di
[...]
Controparte_2
Il Giudice autorizzava E Parte_1 Parte_1
lla chiamata in causa dei terzi. Parte_1
, Controparte_9 CP_10 Controparte_13 CP_8
i costituivano in giudizio chiedendo Controparte_7 CP_12 CP_11
il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti, oltre alla condanna dei soccombenti alla rifusione a proprio favore delle spese processuali.
e chiedevano altresì la condanna di Controparte_13 CP_12 [...]
E per Parte_1 Parte_1 Parte_1
responsabilità c.d. da lite temeraria ex art. 96 cpc.
*Il Giudice, con provvedimento del 25.01.2018, dichiarava la contumacia di CP_15
*Il Giudice, con provvedimento del 07.08.2018, dichiarava la contumacia di e CP_4
. CP_14
pagina 13 di 31 *Il Giudice, con provvedimento del 29.07.2021, rilevata l'inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento n. 1036/2014 RG del Tribunale di La Spezia
(consulente tecnico d'ufficio Ing. rispetto alle parti del presente giudizio Persona_1
estranee al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio formulando il seguente quesito peritale:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, presa visione dello
stato dei luoghi, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
1. Ripeta l'individuazione dei vizi, la descrizione delle opere necessarie per l'eliminazione dei
vizi, la quantificazione del costo delle opere di riparazione, relativi agli immobili assunti in
locazione finanziaria dall'attore ed ubicati a Santo Stefano di Magra Località RA (locale
ad uso clinica veterinaria al piano terreno censito al foglio 8 particella 1335 subalterno 117,
locale ad uso tolettatura al piano terreno censito al foglio 8 particella 1335 subalterno 116,
locale ad uso cantina al piano primo interrato censito al foglio 8 particella 1335 subalterno 53,
n. 17 posti auto al piano terreno censiti al foglio 8 particella 1335 subalterni 39, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 101, 102, 103, 104), già contenuti nella consulenza tecnica
preventiva dell'Ing. (documento n. 5 attore), confermando o modificando le Persona_1
conclusioni del precedente consulente tecnico d'ufficio.
2. Descriva la specifica attività svolta da ognuno dei soggetti convenuti o terzi chiamati (ad
eccezione della compagnia assicurativa) con riferimento agli immobili già citati al punto 1.
3. Individui per ognuno dei vizi di cui al punto 1 il soggetto od i soggetti responsabili di essi
alla luce delle attività svolte di cui al punto 2, in particolare nell'ipotesi di pluralità di soggetti
responsabili precisando le diverse percentuali di responsabilità nei rapporti interni tra i vari
responsabili.
4. Individui l'importo effettivamente corrisposto dall'attore a o ad altri soggetti CP_4
per le opere descritte nella relazione di parte dell'arch. per totali Euro Persona_2
pagina 14 di 31 113.084,00 (documento n. 4 parte attrice, pagine 29-31), individui quali delle predette opere
risultano effettivamente svolte, individui il prezzo delle opere svolte in base agli indicatori di
mercato”.
Il Giudice, con provvedimento del 14.09.2021, nominava quale consulente tecnico d'ufficio l'arch. Persona_4
La perizia veniva depositata in data 07.06.2023.
Il Giudice, con provvedimento del 16.07.2023, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio arch. Euro 2.802,89 oltre accessori a titolo di onorari, Persona_4
provvisoriamente ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito, ed a carico esclusivo di e in solido tra loro nei rapporti interni tra le CP_4 CP_1
parti (con ulteriore ripartizione al 50% nei rapporti tra e ). CP_4 CP_1
*In sede di udienze del 09.01.2024 e del 16.01.2025 Controparte_5
esponeva quanto segue: in riferimento alle domande pendenti tra
[...]
e trattasi di domande che erano gravate da Controparte_5 CP_1
litispendenza rispetto al procedimento n. 10008405/2011 conclusosi in primo grado con sentenza n. 185/2021 del Tribunale di La Spezia poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di
Genova; il passaggio in giudicato della sentenza n. 185/2021 del Tribunale di La Spezia
(come confermata dalla sentenza n. 1014/2024 della Corte di Appello di Genova non oggetto di ulteriore impugnazione nei termini di Legge) dovrebbe rendere inammissibile la domanda dello in ragione del principio del ne bis in idem. CP_1
All'udienza del 16.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente evidenziare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'arch. in data 07.06.2023. Persona_4
pagina 15 di 31 **Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato l'attività svolta da tutti i soggetti convenuti o terzi chiamati, in esecuzione del permesso di costruire n. 2/2007 del Comune di Santo Stefano di
Magra, rispetto all'immobile oggetto di causa costituito dal locale ad uso clinica veterinaria e pertinenze ubicato a Santo Stefano di Magra Località Prelli Via L. RA snc (con estremi catastali individuati al quesito n. 1 di cui al provvedimento del 29.07.2021).
Viene riportato quanto segue alle pagine 25 e 26 della perizia:
“In riferimento al EN , nella figura dell'architetto il CP_1 Controparte_16
CTU riferisce che il professionista risultava progettista e direttore dei lavori delle opere
architettoniche.
• In riferimento al EN STUDIO TECNICO E Controparte_2
dentificabile nei terzi chiamati E il CTU CP_2 Controparte_7 CP_8
riferisce che i professionisti abbiano avuto un ruolo operativo in cantiere in quanto incaricati
dall'appaltatore quali tecnici designati alle attività di direzione cantiere e CP_4
“referenti” di cantiere.
• In riferimento al EN nella persona del Sig. Controparte_3
il CTU riferisce che l'impresa risultava esecutrice degli impianti idrici, CP_11
termici e sanitari, progettati dall'Ing. ed eseguiti sotto la direzione dei Controparte_13
lavori dell'architetto Controparte_16
• In riferimento al EN il CTU riferisce che la società risultava CP_4
committente (in quanto proprietaria dell'area oggetto d'intervento e dei titoli edilizi ottenuti per
la sua realizzazione) e stazione appaltante dei lavori nel suo complesso. Dalla
documentazione agli atti non è stato possibile di quali opere la sia stata anche CP_4
esecutrice diretta.
• In riferimento al terzo chiamato il CTU riferisce che il Signor risultava CP_12 CP_12
legale rappresentante della ditta BONI COSTRUZIONI SRL, tale impresa risultava esecutrice
pagina 16 di 31 delle opere di asfaltatura e non meglio specificate opere di sistemazione esterna progettati ed
eseguiti sotto la direzione dei lavori dell'architetto . Controparte_16
• In riferimento al terzo chiamato Ing. il CTU riferisce che il Controparte_13
professionista veniva incaricato della progettazione degli impianti termici e sanitari.
N.B. L'ing. ha dichiarato che a differenza di quanto riportato dal precedente CTU ing. CP_13
il suo incarico non era esteso alla progettazione degli impianti elettrici. Il CTu accetta Per_1
tale osservazione e precisazione anche in quanto nella fattispecie nessuna contestazione
viene mossa relativamente alla progettazione di detto impianto.
CP_1
• In riferimento ai terzi chiamati E il CTU riferisce che il Controparte_9
professionista veniva incaricato della progettazione e direttore dei lavori delle opere
strutturali.
• In riferimento al terzo chiamato Ing. il CTU riferisce che egli veniva indicato CP_15
dalla uale direttore di cantiere relativamente all'appalto con FOCUS srl per la CP_4
realizzazione degli impianti elettrici.
• In riferimento al terzo chiamato Sig. il CTU riferisce che egli veniva CP_14
indicato dalla uale direttore di cantiere relativamente all'appalto con P.R.A.M srl CP_4
per la realizzazione opere strutturali e murature”.
**Il consulente tecnico d'ufficio, alle pagine 12-25 della perizia, ha descritto i vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile (afferenti la pavimentazione, i rivestimenti, le pareti in cartongesso, le porte interne, la posa di alcuni componenti dell'impianto elettrico, il piazzale esterno, la presenza di infiltrazioni di acqua piovana nella cantina), ed ha descritto altresì le opere di riparazione quantificandone il costo in totali Euro 50.000,00.
Viene riportato alle pagine 24 e 25 della perizia:
“Il CTU pur consapevole che una valutazione puntuale del costo di ripristino di ogni vizio
potrebbe rappresentare una più precisa stima dei danni subiti e subendi dalla proprietà,
pagina 17 di 31 concorda e fa sua la scelta del precedente CTU e cioè che tale valutazione rischierebbe di
risultare non applicabile visto il tempo ormai trascorso dall'epoca degli eventi (realizzazione
dell'opera), visto l'impossibilità di reperire materiale simile all'esistente, visto che comunque i
vizi riscontrati non hanno impedito lo svolgersi dell'attività in tutti questi anni, vista la vetustà
di alcune finiture e vista la difficile quantificazione del danno indiretto che la proprietà si
troverebbe a subire nel dover chiudere l'attività per lungo tempo, attività che ha la
caratteristica rendere un servizio h.24 per tutti i giorni dell'anno.
Il CTU, pertanto, è concorde con quanto dedotto dal precedente Consulente Tecnico Ing.
nel procedere ad una valutazione da calcolarsi in percentuale sul prezzo di acquisto Per_1
del bene (inteso come clinica veterinaria, locale toelettatura al pino terra, cantina al piano
interrato e n° 17 posti auto nel piazzale antistante). Tale percentuale risultante, alla stregua di
riduzione del prezzo di acquisto sarà da considerarsi quale risarcimento forfettario per i vizi
riscontrati.
Il prezzo viene dedotto dalla documentazione agli atti (atto Notaio in Roma del Persona_5
14/07/2009) e risulta di €. 1.000.000,00 al netto dell'iva.
Visti i vizi riscontrati il sottoscritto CTU ritiene che, se è pur vero che essi non sono risultati di
gravità tali dall'aver impedito o pregiudicato in maniera totale lo svolgimento dell'attività, fatto
salvo per l'uso del magazzino al piano seminterrato, senza dubbio essi hanno ridotto il valore
di mercato dell'immobile che qualora dovesse essere alienato o concesso in locazione a terzi
sconterebbe una riduzione del prezzo dovuta proprio ai difetti, ai vizi ed alla scarsa qualità di
materiali e forniture in opera.
Il CTU ritiene che in proporzione al costo pagato all'epoca (€. 1.000.000,00) si debba
applicare una riduzione del prezzo del 5% per i vizi palesatesi e testimoniati compresi anche
quelle opere ed interventi ad oggi non visibili ma già accertati dal precedente CTU in ordine ai
problemi e vizi dell'impianto di condizionamento poi sostituito dai proprietari.
pagina 18 di 31 La stima che scaturisce da ciò comprende altresì la perdita economica dovuta al mancato
utilizzo del magazzino al piano interrato con conseguente riduzione della destinazione d'uso
del locale toilettatura al piano terra necessariamente utilizzato a deposito in luogo del
magazzino e pertanto superficie non produttiva di reddito come da aspettative in fase di
acquisto.
Si calcola: €. 1.000.000,00 x 5% = €. 50.000,00
L'importo così stimato rappresenta pertanto a parere dello scrivente l'equo risarcimento del
danno in riferimento a tutti i vizi riscontrati di cui al punto 1”.
**Il consulente tecnico d'ufficio, alle pagine 26-28 della perizia, ha individuato quali soggetti responsabili dei vizi (committente dei lavori sull'immobile successivamente CP_4
venduto nel 2009) e (direttore dei lavori), nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Viene riportato alle pagine 26-28 della perizia:
“Il CTU, valutati e descritti i vizi riscontrati negli immobili adibiti a clinica veterinaria e locale
toelettatura al piano terra, locale cantina al piano interrato e parcheggi esterni nel piazzale
antistante il fabbricato, ritiene che i soggetti responsabili, alla luce delle loro attività svolte così
come identificate al quesito 2 siano così individuabili:
1. Soc. quale committente ed appaltatrice dell'intervento nonché esecutrice in CP_4
quanto e comunque, responsabile dell'operato di eventuali subappaltatori.
2. HI ( ) in qualità di direttore dei lavori delle opere tutte Controparte_16 CP_1
a cui fanno capo i vizi imputati in riferimento a: pavimenti, rivestimenti, murature e finiture
interne, piazzali esterni e cantina al piano interrato.
[…]
In buona sostanza il direttore lavori si ritiene responsabile in solido di eventuali vizi dell'opera,
a meno che questi non siano non identificabili secondo normale diligenza (e non è questo il
pagina 19 di 31 caso) in quanto per contratto ha l'obbligo di controllare e impartire all'impresa disposizioni atte
a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti.
Dalla presente valutazione di responsabilità si escludono gli esecutori degli impianti termici e
di conseguenza la ditta nella persona del Sig. Controparte_3 CP_11
n quanto il CTU non ha potuto verificarne eventuali vizi perché nel frattempo tali
[...]
impianti sono stati sostituiti.
Il CTU ritiene altresì di escludere da dette responsabilità:
- lo Studio tecnico associato geometri e e di conseguenza i terzi chiamati CP_2 CP_2
e titolari dello studio tecnico di cui sopra in quanto incaricati Controparte_7 CP_8
dalla Soc. CEREUS srl di ruoli operativi in cantiere (direttori di cantiere) ma non del ruolo di
Direttori dei Lavori (in capo all'arch. e pertanto di fatto non gravati della CP_16
responsabilità nei confronti del committente ( di controllo e verifica di CP_4
rispondenza delle opere eseguite ai progetti ed alle buone regole dell'arte. Detto ruolo e
relative responsabilità, infatti, spettano sempre e comunque al direttore dei lavori, mansioni
da cui il medesimo non può essere mallevato sino a quando non gli venga revocato l'incarico
o non si dimetta (ciò vale naturalmente per le opere non ancora eseguite). Solo il direttore dei
lavori può a sua volta suddividere le proprie responsabilità con il proprio ufficio indicando altri
collaboratori alle sue dipendenze o da lui direttamente coinvolti. In questo caso si parla di
Ufficio di Direzione dei Lavori che può avere per esempio negli appalti pubblici anche una
sorta di forma giuridica. Il direttore dei lavori infatti è il garante nei confronti del committente
ed in particolare ha il compito di seguire l'esecuzione dei lavori, valutandone la corretta
realizzazione, informando costantemente la committente, di correggere i progetti in relazione
alle emergenze verificatesi in corso d'opera in vista del raggiungimento dell'obiettivo della
buona riuscita delle opere commissionate e realizzate. - l'ing. in quanto Controparte_13
pagina 20 di 31 solo progettista degli impianti idraulici e termici e pertanto figura tecnica a cui non sono
imputabili alcuni dei vizi riscontrati dal CTU.
- l'ing. in quanto solo progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali Controparte_9
non oggetto di accertamento da parte del CTU, in quanto la scala di accesso al piano
interrato è stata oggetto di nuovo intervento da parte di e accordo transattivo con CP_4
l'attore e quindi non oggetto delle valutazioni dello scrivente.
- il terzo chiamato in qualità di titolare della ditta BONI COSTRUZIONI SRL, in CP_12
quanto dalla documentazione agli atti non è stato possibile comprendere quali opere siano
state realmente realizzate da detta impresa poiché il contratto agli atti (tra e ditta CP_4
Boni Costruzioni srl) si riferisce ad opere di asfaltatura e sistemazioni esterne ma non fa
preciso riferimento al parcheggio in oggetto che peraltro non è in asfalto. L'appalto infatti
contemplava opere di viabilità e asfaltatura che coinvolgevano il vicino immobile occupato
dalla società Decathon. Il CTP del terzo chiamato ha dichiarato che il proprio cliente non ha
eseguito alcun intervento negli ambiti di cui ai vizi accertati. (Cfr. verbale 2 – Allegato “A”)
In riferimento alle diverse percentuali di responsabilità nei rapporti interni tra le figure
individuate lo scrivente CTU ritiene esse vadano così suddivise:
Il 50% alla soc. in qualità titolare e committente dell'intervento e soggetto CP_4
attuatore dello stesso, sebbene anche attraverso subappalti di cui comunque ne è
responsabile salvo rivalsa verso gli stessi.
Peri il 50% allo nella persona dell'architetto in qualità di CP_1 Controparte_16
direttore dei lavori di tutte le lavorazioni in cui sono stati riscontrati i vizi nonché anche
progettista e responsabile anche in fase preliminare della scelta e soprattutto accettazione dei
materiali da utilizzare in ordine alle loro caratteristiche tecniche e rispondenze prestazionali”.
pagina 21 di 31 **Il consulente tecnico d'ufficio, alle pagine 29-31, ha quantificato in Euro 67.250,00 i corrispettivi versati in eccesso per l'esecuzione dei lavori (rectius corrispettivi versati in eccesso da alle varie ditte esecutrici dei lavori). CP_4
Viene riportato alle pagine 30 e 31 della perizia:
“In conclusione, e con certezza, si può altresì affermare che:
- le opere relative alla costruzione delle pareti in cartongesso per un importo di €. 12.750,00
non avrebbero dovuto essere computate salvo eventuale conguaglio qualora il capitolato
prevedesse altro tipo di partizione più economica, visto che l'immobile doveva essere
consegnato finito e quindi anche con divisori interni;
- il costo addebitato di €. 50.000,00 per varianti sull'impianto elettrico appare un importo
assolutamente non comprensibile perché ben superiore all'intero costo necessario per
realizzare l'intero impianto che doveva essere realizzato da contratto.
- che il costo del cancello esterno valutato in €. 10.000,00 appare un costo quantomeno
doppio rispetto al costo attuale per la fornitura e posa di quanto eseguito e se rapportato ai
prezzi correnti del 2009 ancora più eccessivo”.
*Questo Giudice deve decidere la causa come segue.
**I lavori eseguiti sull'immobile in forza del permesso di costruire n. 2/2007 del Comune di
Santo Stefano di Magra presentano vizi per la cui eliminazione è necessario realizzare opere di riparazione con un costo di Euro 50.000,00.
I vizi sono stati causati da negligenze imputabili a (committente dei lavori) e CP_4
(direttore dei lavori). CP_1
Questo Giudice deve conseguentemente condannare e in CP_4 CP_25
solido tra loro (con ripartizione nella misura del 50% cadauno per quanto riguarda i loro rapporti interni) al pagamento di Euro 50.000,00 (oltre interessi legali dal 14.07.2009 sino al saldo, costituendo in particolare la data del 14.07.2009 quella in cui avvenuta la sottoscrizione pagina 22 di 31 del contratto di vendita e del contratto di locazione finanziaria) a favore di
[...]
E (in Parte_1 Pt_1 Parte_1
forza delle norme sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 ss cc per quanto riguarda il rapporto tra e CP_4 Parte_1
n quanto entrambi parti del contratto di vendita immobiliare
[...]
del 14.07.2009 ed in forza dell'art. 2043 cc in punto di responsabilità extracontrattuale per quanto riguarda i rapporti tra e CP_1 Parte_1 Parte_1
E costituendo appunto lo
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
il Parte_1
soggetto che ha subito in via definitiva il danno trattandosi dell'utilizzatore dell'immobile viziato (tramite contratto di locazione finanziaria, anche al fine del successivo acquisto dell'immobile).
deve essere manlevato da , nel senso CP_1 Controparte_5
che deve tenere indenne rispetto alle Controparte_5 CP_1
somme che dovrà versare in esecuzione della presente sentenza. CP_1
Si consideri che ha sottoscritto con le CP_1 Controparte_5
polizze nn. 6/10576/122/82487135, 10576/122/73316373 e 21490563 a copertura assicurativa della propria responsabilità professionale (tutte le polizze sono state prodotte in allegato alla comparsa di costituzione di in data 16.01.2017). CP_1
Si consideri altresì che non si verifica alcuna violazione del principio del ne bis in idem
rispetto alle risultanze del procedimento n. 10008405/2011 del Tribunale di La Spezia
conclusosi con la sentenza n. 185/2021 (prodotta da in Controparte_5
allegato alla comparsa conclusionale del 06.04.2021) poi confermata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Genova n. 1014/2024 (prodotta in data 15.01.2025 da
[...]
in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni, e non oggetto di Controparte_5
pagina 23 di 31 impugnazione, con passaggio in giudicato della sentenza n. 185/2021 del Tribunale di La
Spezia), poiché come emerge in particolare dalla sentenza n. 1014/2024 della Corte di
Appello di Genova trattasi di procedimento vertente sui rapporti tra e CP_4 CP_1
rispetto al quale (a manleva dei danni cagionati da a i
[...] CP_1 CP_4
Giudici hanno ritenuto operativa la polizza assicurativa rilasciata da
[...]
a trattandosi di polizza riferita a tutti i danni cagionati Controparte_5 CP_1
da nell'esercizio della propria attività professionale ad eccezione dei danni CP_1
cagionati dolosamente (mentre quel procedimento non verteva sulla copertura assicurativa da prestarsi da parte di a favore di per i danni Controparte_5 CP_1
cagionati da a CP_1 Parte_1
E non costituendo neppure Pt_1 Parte_1 Parte_1
E DOTT.SSA parte di quel
[...] Parte_1 Parte_1
procedimento).
Questo Giudice deve condannare a tenere indenne Controparte_5
rispetto alle somme che dovrà versare in esecuzione della CP_1 CP_1
presente sentenza.
**I corrispettivi versati in eccesso da per l'esecuzione dei lavori ammontano ad CP_4
67.250,00.
La condotta colposa di ha cagionato un danno a CP_4 [...]
pari ad Euro Parte_1
67.250,00, trattandosi di somma necessariamente ricompresa nel computo del prezzo (Euro
1.200.000,00) versato da RE NO SP a in sede di atto di CP_4
acquisto del 14.07.2009 (a cui ha partecipato anche
[...]
, e quindi posto definitivamente a Parte_1
carico di Parte_1
pagina 24 di 31 in sede di contratto di locazione finanziaria (anche ai fini del Parte_1
successivo acquisto dell'immobile da parte del soggetto finanziato) concluso in pari data
14.07.2009 tra RE NO SP e
[...]
il contratto di acquisto ed il contratto Parte_1
di locazione finanziaria sono stati prodotti come documenti nn. 1 e 2
[...]
. Parte_1
Questo Giudice deve conseguentemente condannare al pagamento di Euro CP_4
67.250,00 (oltre interessi legali dal 14.07.2009 sino al saldo, costituendo in particolare la data del 14.07.2009 quella in cui avvenuta la sottoscrizione del contratto di vendita e del contratto di locazione finanziaria) a favore di Parte_1
(in forza delle norme sulla responsabilità
[...] Parte_1
contrattuale ex art. 1218 ss cc).
*Il regime delle spese processuali deve essere disciplinato come segue.
**Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra
[...]
e Parte_1 CP_4
. CP_1
***Gli onorari della difesa di E Parte_1 Parte_1
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. Parte_1
1036/2014 RG vengono quantificati in Euro 3.056,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 48.907,61, pari al costo delle opere di riparazione dei vizi come accertate nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo), del tipo di procedimento (cautelare),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria).
pagina 25 di 31 Gli esborsi della difesa di Parte_1
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
[...]
1036/2014 RG vengono quantificati in Euro 2.739,16, come da fattura n. 11/2015 emessa dal consulente tecnico d'ufficio (dell'accertamento tecnico preventivo) ing. nei Persona_1
confronti dello Parte_1
(documento n. 8
[...] Parte_1
a comprova delle somme versate dal
[...] Parte_1
medesimo E DOTT.SSA Parte_1
n esecuzione del provvedimento di liquidazione del Giudice. Parte_1
Gli onorari e gli esborsi della difesa di Parte_1 [...]
di cui al procedimento di accertamento Parte_1 Parte_1
tecnico preventivo n. 1036/2014 RG vengono solidalmente posti a carico di e CP_1
(con ripartizione al 50% nei rapporti interni). CP_4
***Gli onorari della difesa di E Parte_1
per il presente procedimento n. 1991/2016 RG vengono Parte_1
quantificati in Euro 11.810,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 117.250,00, pari al credito in linea capitale riconosciuto a favore di parte attrice), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), e tenuto conto dell'importo indicato (rectius
richiesto) a titolo di onorari da parte attrice nella nota spese depositata in data 06.04.2021
(appunto Euro 11.810,00 oltre accessori).
Gli onorari della difesa di Parte_1
i cui al presente procedimento n. 1991/2016 RG vengono
[...]
posti per 1/3 a carico di e per 2/3 a carico di tenuto conto che CP_1 CP_4
pagina 26 di 31 il credito di Euro 117.250,00 di Parte_1
(pari al valore della causa a cui è rapportata la
[...]
liquidazione degli onorari) si compone di un credito di Euro 50.000,00 a carico solidale di e di nonché di un credito di Euro 67.250,00 a carico esclusivo CP_1 CP_4
di CP_4
**Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra
[...]
Parte_1 [...]
Controparte_2 CP_8 Controparte_7
La consulenza tecnica d'ufficio ha escluso qualsiasi responsabilità dello
[...]
(e conseguentemente di e Controparte_2 CP_8
rispetto ai vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile oggetto di Controparte_7
causa, poiché trattasi di soggetti che non hanno svolto le funzioni di direttore dei lavori e che pertanto non avevano alcuno onere di controllo e verifica della rispondenza delle opere eseguite ai progetti ed alle regole dell'arte.
La domanda risarcitoria promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
e Controparte_2 CP_8 Controparte_7
deve essere rigettata.
Gli onorari della difesa di Controparte_2
e a carico dello
[...] CP_8 Controparte_7 [...]
vengono Parte_1
quantificati in Euro 7.616,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria rigettata (Euro 50.000,00, pari al valore delle opere di riparazione dei vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile), del tipo di pagina 27 di 31 procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Gli onorari vengono liquidati cumulativamente in modo unico per le posizioni dello
[...]
e Controparte_2 CP_8 CP_7
trattandosi tutte di posizioni identiche con mandato conferito al medesimo
[...]
difensore.
**In riferimento alla posizione di i osserva quanto segue. Controparte_13
In base a quanto emerge dal verbale d'udienza del 29.06.2017, è Controparte_13
stato chiamato in causa ad istanza di Parte_1
(con estensione nei suoi confronti delle
[...]
domande risarcitorie introduttive del giudizio) in quanto indicato da come CP_1
responsabile della progettazione esecutiva architettonica.
Il consulente tecnico d'ufficio ha invece verificato che ha svolto Controparte_13
esclusivamente l'attività di progettista degli impianti idraulici e termini (pagine 26 e 28 della perizia), conseguendone che non può essere ritenuto responsabile dei vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile.
La partecipazione al giudizio di è imputabile alle erronee difese in Controparte_13
fatto di (nel senso quindi che è soccombente rispetto a CP_1 CP_1
conseguendone che le spese processuali di Controparte_13 CP_13
evono essere poste a carico di .
[...] CP_1
Gli onorari della difesa di (a carico di ) vengono Controparte_13 CP_1
quantificati in Euro 7.616,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria rigettata (Euro 50.000,00, pari al valore delle opere di riparazione dei vizi presenti nei lavori eseguiti sull'immobile), del tipo di pagina 28 di 31 procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
**In riferimento alle posizioni di , Controparte_9 CP_10 CP_12
le spese processuali devono essere compensate tra tutte le parti non CP_11
potendosi ravvisarsi ulteriori soccombenze in quanto il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto comprendere quali opere siano state realizzate dagli stessi o non ha potuto verificare le opere eseguite dagli stessi in quanto sostituite da altre, emergendo conseguentemente l'impossibilità di valutare la loro posizione rispetto alle domande attoree (pagine 27 e 28 della perizia), senza che siano accertabili responsabilità (rectius responsabilità colpose) a carico di uno o più delle parti in causa per l'accadimento degli eventi che non hanno reso possibile l'accertamento e senza pertanto che la loro partecipazione (rectius la partecipazione al giudizio di , possa Controparte_9 CP_10 CP_12 CP_11
ritenersi erronea per le scelte processuali di uno o più delle parti del giudizio.
**Le spese processuali di non devono essere poste a carico di CP_1 CP_5
ex art. 92 co. 1 cpc, poiché sono spese che ha dovuto Controparte_5 CP_1
necessariamente affrontare per ottenere già in sentenza la declaratoria della manleva rispetto alle somme da versare in esecuzione della sentenza medesima (indipendentemente da ogni contestazione di circa l'operatività della polizza). Controparte_5
**Le posizioni di in CP_15 Controparte_3 CP_14
punto di spese processuali non sono oggetto di ulteriori valutazioni in quanto parti contumaci.
**Le domande di per la condanna ai sensi dell'art. 96 CP_12 Controparte_13
cpc di Parte_1
devono essere rigettate, non emergendo che parte attrice abbia agito
[...]
in giudizio con mala fede o colpa grave (anzi, le domande di parte attrice sono state accolte nei termini descritti in motivazione e riportati nel dispositivo).
pagina 29 di 31 **Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Giudice con provvedimento del 16.07.2023, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito, ed a carico esclusivo di e in solido tra loro nei CP_4 CP_1
rapporti interni tra le parti (con ulteriore ripartizione al 50% nei rapporti interni tra CP_4
e ).
[...] CP_1
***
P.Q.M.
A) Condanna e in solido tra loro (con ripartizione nella misura CP_4 CP_1
del 50% cadauno per quanto riguarda i loro rapporti interni) al pagamento di Euro 50.000,00
(oltre interessi legali dal 14.07.2009 sino al saldo) a favore di
[...]
Parte_1
B) Condanna al pagamento di Euro 67.250,00 (oltre interessi legali dal CP_4
14.07.2009 sino al saldo) a favore di Parte_1
[...]
C) Condanna e (in solido tra loro, con ripartizione al 50% nei CP_1 CP_4
rapporti interni) alla rifusione a favore dello Parte_1
delle spese processuali di cui al
[...]
procedimento n. 1036/2014 RG del Tribunale di La Spezia, liquidandole in Euro 2.739,16 per esborsi ed Euro 3.056,00 oltre accessori per onorari.
D) Condanna e (rispettivamente nella misura di 1/3 della CP_1 CP_4
somma complessiva e di 2/3 della somma complessiva) alla rifusione a favore delle
[...]
Parte_1
delle spese processuali di cui al presente procedimento n. 1991/2016 RG, liquidandole in
Euro 11.810,00 oltre accessori per onorari.
pagina 30 di 31 E) Condanna Parte_1
lla rifusione a favore di
[...] Controparte_2
e elle spese processuali del
[...] CP_8 Controparte_7
presente procedimento n. 1991/2016 RG, liquidandole in Euro 7.616,00 oltre accessori per onorari.
F) Condanna alla rifusione a favore di delle spese CP_1 Controparte_13
processuali del presente procedimento n. 1991/2016 RG, liquidandole in Euro 7.616,00 oltre accessori per onorari.
G) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il perito, ed a carico esclusivo di e CP_4 CP_1
in solido tra loro nei rapporti interni tra le parti (con ulteriore ripartizione al 50% nei
[...]
rapporti interni tra e ). CP_4 CP_1
H) Compensa tra le parti tutte le altre spese processuali.
I) Condanna a tenere indenne rispetto alle Controparte_5 CP_1
somme che dovrà versare in esecuzione della presente sentenza. CP_1
L) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 28.07.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina 31 di 31