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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2395/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2395/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PENNATI Parte_1 C.F._1
EMILIO, ZO LE
parte attrice contro
(cod. fisc. e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), contumaci
[...] P.IVA_1
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'attore dalla società convenuta
[...]
per giusta causa ai sensi per gli effetti degli artt. Controparte_2
2285 e 2292 c.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Dichiarare pertanto che
l'attore non è più socio della società convenuta Controparte_2
a far data dalla comunicazione di recesso inviata a mezzo raccomandata in data 16.6.2022 o in altra
data ritenuta dalla documentazione dimessa agli atti del giudizio.
In via subordinata: accertare e dichiarare lo scioglimento della società convenuta per impossibilità
del raggiungimento dell'oggetto sociale ai sensi degli artt. 2272 n. 2 e 2308 c.c. sempre a cagione
delle condotte del sig. indicate nella narrativa che precede. CP_1
Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di
partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c. da determinarsi a mezzo CTU. Condannare i convenuti in
solido al relativo pagamento con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda o, in subordine,
decorsi sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289
c.c..
Ordinare al liquidatore di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del
registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e al fine di ottenere che fosse accertato la Controparte_2 CP_1
legittimità del recesso da socio esercitato dall'attore.
Quest'ultimo in particolare esponeva:
- che in data 21.3.2012 l'attore, di professione geometra, e costituivano una CP_2 società in accomandita semplice denominata: Controparte_2
”;
[...]
- che la durata della società veniva fissata al 31 dicembre 2050 ed aveva come attività
prevalente la costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- che socio accomandatario illimitatamente responsabile della predetta società veniva indentificato in alla quale spettava, mentre il socio accomandante era l'attore; CP_2
- che nell'anno 2014 nascevano i primi contrasti tra i soci, allorquando la sig.ra CP_2
comunicava informalmente al sig. la decisione di cedere le proprie quote al sig. Pt_1 CP_1
suo compagno convivente;
[...]
- che la decisione della sig.ra era unicamente dettata dalla volontà di identificare il CP_2
compagno nullatenente come socio accomandatario della predetta società e non la medesima in quanto avente proprietà immobiliari;
- che su tali presupposti, il sig. nel dicembre 2014 inviava, a ministero dell'avv. Pt_1
Legrenzi, una comunicazione alla sig.ra spiegandole la propria contrarietà alla CP_2
cessione quote al sig. , soprattutto perché lesiva del suo diritto di prelazione CP_1
riconosciuto nell'atto costitutivo. Al contempo segnalava la presenza di prestazioni professionali dal medesimo rese in favore della società, di rilevante valore, al momento non ancora corrisposte sulle quali chiedeva adeguate rassicurazioni;
- che, tuttavia, in data 13.1.2015, la sig.ra in totale spregio degli inviti del sig. CP_2
e del contenuto di patti sociali, cedeva le proprie quote della predetta società al sig. Pt_1
; CP_1
- che da quel momento al sig. veniva inibito l'accesso ai locali della società, Parte_1
nonché la possibilità di consultare la documentazione
- che in tale contesto il sig. decideva in data 16.6.2022 di comunicare alla Parte_1
la propria volontà di recedere dalla carica di socio Controparte_3
accomandante dalla predetta società, volontà che veniva ribadita con lettera raccomandata datata 6.9.2022 inviata presso la residenza del sig. . CP_1
Nessuno si costituiva per i convenuti, i quali, pertanto, all'udienza del 14.9.2023 venivano dichiarati contumaci dal giudice originario assegnatario della controversia, il quale rinviava per la rimessione in decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dell'atto costitutivo della società, ha esercitato il proprio recesso dalla mediante invio in data 28.2.2023 di telegramma in CP_2
tal senso sia alla società stessa che all'altro socio, ossia CP_1
Detto recesso risulta sorretto dalla giusta causa ex art. 2285 c.c., avendo parte attrice documentato le plurime vane richieste inviate alla società e al socio accomandatario di poter visionare la documentazione contabile e il bilancio della CP_2
Dette richieste risultano essere state sempre disattese, non avendo parte convenuta documentatyo il contrario, avendo preferito rimanere contumace nel presente giudizio.
L'esclusione del socio accomandante dalla vita della società e, soprattutto, l'avergli precluso l'accesso alla documentazione sociale, al fine di consentirgli una verifica sulla gestione operata dal socio accomandatario, non solo hanno di fatto impedito all'attore di poter esercitare il proprio diritto di prelazione al momento della cessione delle quote da parte dell'originaria socia accomandataria, ma hanno concretato la giusta causa di recesso ad opera di un socio di fatto estromesso dall'attività sociale
latu sensu.
Per tale ragione, pertanto, l'attore deve ritenersi essere validamente cessato dalla sua qualità di socio accomandante a far data dal 28.8.2023, ossia sei mesi dopo la manifestazione del recesso, così come concordato in sede di atto costitutivo della società.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale porta ad assorbire ogni valutazione sulle domande subordinate articolate dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale dei convenuti in complessivi euro 3.937,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 442,50 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di dichiara la legittimità del recesso Controparte_2 CP_1
dell'attore dalla società convenuta per giusta causa e, per l'effetto, che l'attore non è più socio della società a far data dal 28.8.2023; Controparte_2
- condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.937,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 442,50 per spese generali ed euro
545,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
NC RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2395/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PENNATI Parte_1 C.F._1
EMILIO, ZO LE
parte attrice contro
(cod. fisc. e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), contumaci
[...] P.IVA_1
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'attore dalla società convenuta
[...]
per giusta causa ai sensi per gli effetti degli artt. Controparte_2
2285 e 2292 c.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Dichiarare pertanto che
l'attore non è più socio della società convenuta Controparte_2
a far data dalla comunicazione di recesso inviata a mezzo raccomandata in data 16.6.2022 o in altra
data ritenuta dalla documentazione dimessa agli atti del giudizio.
In via subordinata: accertare e dichiarare lo scioglimento della società convenuta per impossibilità
del raggiungimento dell'oggetto sociale ai sensi degli artt. 2272 n. 2 e 2308 c.c. sempre a cagione
delle condotte del sig. indicate nella narrativa che precede. CP_1
Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di
partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c. da determinarsi a mezzo CTU. Condannare i convenuti in
solido al relativo pagamento con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda o, in subordine,
decorsi sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289
c.c..
Ordinare al liquidatore di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del
registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e al fine di ottenere che fosse accertato la Controparte_2 CP_1
legittimità del recesso da socio esercitato dall'attore.
Quest'ultimo in particolare esponeva:
- che in data 21.3.2012 l'attore, di professione geometra, e costituivano una CP_2 società in accomandita semplice denominata: Controparte_2
”;
[...]
- che la durata della società veniva fissata al 31 dicembre 2050 ed aveva come attività
prevalente la costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- che socio accomandatario illimitatamente responsabile della predetta società veniva indentificato in alla quale spettava, mentre il socio accomandante era l'attore; CP_2
- che nell'anno 2014 nascevano i primi contrasti tra i soci, allorquando la sig.ra CP_2
comunicava informalmente al sig. la decisione di cedere le proprie quote al sig. Pt_1 CP_1
suo compagno convivente;
[...]
- che la decisione della sig.ra era unicamente dettata dalla volontà di identificare il CP_2
compagno nullatenente come socio accomandatario della predetta società e non la medesima in quanto avente proprietà immobiliari;
- che su tali presupposti, il sig. nel dicembre 2014 inviava, a ministero dell'avv. Pt_1
Legrenzi, una comunicazione alla sig.ra spiegandole la propria contrarietà alla CP_2
cessione quote al sig. , soprattutto perché lesiva del suo diritto di prelazione CP_1
riconosciuto nell'atto costitutivo. Al contempo segnalava la presenza di prestazioni professionali dal medesimo rese in favore della società, di rilevante valore, al momento non ancora corrisposte sulle quali chiedeva adeguate rassicurazioni;
- che, tuttavia, in data 13.1.2015, la sig.ra in totale spregio degli inviti del sig. CP_2
e del contenuto di patti sociali, cedeva le proprie quote della predetta società al sig. Pt_1
; CP_1
- che da quel momento al sig. veniva inibito l'accesso ai locali della società, Parte_1
nonché la possibilità di consultare la documentazione
- che in tale contesto il sig. decideva in data 16.6.2022 di comunicare alla Parte_1
la propria volontà di recedere dalla carica di socio Controparte_3
accomandante dalla predetta società, volontà che veniva ribadita con lettera raccomandata datata 6.9.2022 inviata presso la residenza del sig. . CP_1
Nessuno si costituiva per i convenuti, i quali, pertanto, all'udienza del 14.9.2023 venivano dichiarati contumaci dal giudice originario assegnatario della controversia, il quale rinviava per la rimessione in decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dell'atto costitutivo della società, ha esercitato il proprio recesso dalla mediante invio in data 28.2.2023 di telegramma in CP_2
tal senso sia alla società stessa che all'altro socio, ossia CP_1
Detto recesso risulta sorretto dalla giusta causa ex art. 2285 c.c., avendo parte attrice documentato le plurime vane richieste inviate alla società e al socio accomandatario di poter visionare la documentazione contabile e il bilancio della CP_2
Dette richieste risultano essere state sempre disattese, non avendo parte convenuta documentatyo il contrario, avendo preferito rimanere contumace nel presente giudizio.
L'esclusione del socio accomandante dalla vita della società e, soprattutto, l'avergli precluso l'accesso alla documentazione sociale, al fine di consentirgli una verifica sulla gestione operata dal socio accomandatario, non solo hanno di fatto impedito all'attore di poter esercitare il proprio diritto di prelazione al momento della cessione delle quote da parte dell'originaria socia accomandataria, ma hanno concretato la giusta causa di recesso ad opera di un socio di fatto estromesso dall'attività sociale
latu sensu.
Per tale ragione, pertanto, l'attore deve ritenersi essere validamente cessato dalla sua qualità di socio accomandante a far data dal 28.8.2023, ossia sei mesi dopo la manifestazione del recesso, così come concordato in sede di atto costitutivo della società.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale porta ad assorbire ogni valutazione sulle domande subordinate articolate dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale dei convenuti in complessivi euro 3.937,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 442,50 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di dichiara la legittimità del recesso Controparte_2 CP_1
dell'attore dalla società convenuta per giusta causa e, per l'effetto, che l'attore non è più socio della società a far data dal 28.8.2023; Controparte_2
- condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.937,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 442,50 per spese generali ed euro
545,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
NC RR