Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 3
- 1. Disconoscimento di paternità: sì al test genetico anche senza prova dell'adulterioAccesso limitatoRaffaele Cirillo · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2006
- 2. Corte Costituzionale: per il disconoscimento di paternità non occorre la prova dell’adulterioFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 luglio 2006
- 3. Corte Costituzionale: Sentenza n.266 del 6 luglio 2006https://www.antonellapedone.com/articoli · 6 luglio 2006
SENTENZA N. 266 ANNO 2006 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, promossi con ordinanze del 5 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 rispettivamente dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Rovigo, e dell'art. 235 del codice civile, promosso con ordinanza del 30 marzo 2005 dalla Corte di appello di Venezia, ordinanze rispettivamente iscritte ai numeri 737 del registro ordinanze 2004, 203 e 327 del registro ordinanze 2005, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2004 e numeri 16 e 26, prima serie speciale, dell'anno …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME LU, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIORGIO DE PILATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT PP;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/1523 proposto da:
TT PP, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROMANO NICCOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ME LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 206/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 05/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, assorbito ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.2.1992 GI LE, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, chiedeva al Presidente del Tribunale di Trento l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo nei confronti di US IC fino alla concorrenza della somma di lire 1.800.000.000 a cautela del suo diritto alla restituzione dell'importo di lire 45.000.000 ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del IC alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso tra le parti con scrittura privata del 15.12.1990.
Il ricorrente assumeva che in base a tale contratto il IC aveva promesso di trasferire un terreno edificabile sito in Predazzo all'esponente che a sua volta si era obbligato a trasferire al primo, quale corrispettivo, due porzioni immobiliari da realizzarsi sul suddetto terreno, oltre al pagamento di un conguaglio di lire 143.270.000, di cui lire 45.000.000 contestualmente versate ed il residuo da corrispondere all'atto del rogito;
secondo le pattuizioni contrattuali il IC si era altresì obbligato a presentare entro il 31.1.1991 alle competenti autorità il progetto esecutivo dell'opera e ad ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, mentre il formale trasferimento del terreno sarebbe avvenuto entro 30 giorni dall'approvazione del progetto;
inoltre tutte le pattuizioni contrattuali erano sottoposte alla condizione risolutiva costituita dalla mancata approvazione del progetto dell'opera entro il 31.12.1991.
Il LE esponeva quindi che il IC era rimasto inadempiente all'obbligo di presentazione del progetto esecutivo suddetto, cosicché l'avveramento della richiamata condizione risolutiva era imputabile a quest'ultimo.
Il Presidente del Tribunale di Trento con decreto del 29.2.1992 autorizzava il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di lire 300.000.000.
In data 19.3.1992 il LE notificava al IC il decreto di sequestro e contestualmente conveniva in giudizio quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento del convenuto e proponendo altresì le conseguenti domande di natura restitutoria e risarcitoria.
Costituitosi in giudizio il IC assumeva che l'obbligo di presentazione del suddetto progetto, così come la sua materiale predisposizione, incombeva al LE;
chiedeva quindi il rigetto delle domande attrici e la condanna della controparte al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della esecuzione del sequestro conservativo.
L'adito Tribunale con sentenza del 26.9.1994 rigettava la domanda di risoluzione contrattuale formulata dal LE, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 1.738.355 e rigettava l'istanza di convalida del suddetto sequestro conservativo.
A seguito di impugnazione da parte del LE cui resisteva il IC, la Corte di Appello di Trieste con sentenza del 5.6.2000, in parziale riforma della decisione del Tribunale, compensava le spese del giudizio di primo grado, nonché quelle del giudizio di secondo grado.
Il giudice di appello premetteva anzitutto che, secondo gli accordi contrattuali assunti dalle parti, sarebbe stato onere del IC non solo procedere all'adempimento degli oneri burocratici relativi alla presentazione del progetto, ma anche di far redigere il progetto esecutivo;
aggiungeva che, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, era emerso che il terreno oggetto del contratto stipulato tra le parti era idoneo ad essere edificato perché alla data del 31.12.1991 esso era ricompreso nelle aree edificabili del Comune di Predazzo.
La Corte territoriale a tal punto rilevava che, se in linea generale il progetto presentava caratteristiche tali da consentire la sua approvazione in base alle prescrizioni urbanistiche vigenti, tuttavia la cubatura che avrebbe dovuto essere realizzata risultava superiore al massimo consentito e pertanto il progetto non avrebbe potuto ottenere l'approvazione delle autorità amministrative, tale circostanza avrebbe comportato una modifica del progetto medesimo di non marginale rilevanza nell'economia del contratto, determinando una riduzione del numero degli appartamenti vendibili da parte del LE e quindi una completa revisione dei calcoli economici concernenti l'affare che non poteva essere assunta unilateralmente dal IC;
in definitiva, quindi, l'omessa esecuzione degli oneri amministrativi incombenti su quest'ultimo non aveva costituito la causa efficiente della mancata approvazione del progetto che, ancorché fosse stato tempestivamente presentato al Comune di Predazzo, per le considerazioni sopra espresse non avrebbe potuto essere approvato.
Per la cassazione di tale sentenza il LE ha proposto un ricorso articolato in tre motivi;
il IC ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì un ricorso incidentale;
il LE ha successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo all'esame del ricorso principale, si rileva che il LE con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1358 - 1375 e 1175 c.c., nonché erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la domanda attrice soltanto perché, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di appello, era stato accertato che la cubatura che avrebbe dovuto essere realizzata in base al progetto allegato al contratto era risultata superiore al massimo consentito, cosicché il progetto medesimo, ove pure fosse stato tempestivamente presentato al Comune di Predazzo, non avrebbe potuto essere approvato;
il ricorrente principale assume che, a prescindere dall'osservare che il consulente tecnico d'ufficio non aveva affermato che la cubatura superava quella consentita, ma si era limitato a dichiarare di non essere in grado di determinarla, comunque la conclusione del giudice di appello contrasta con gli obblighi, pure riconosciuti dalla stessa Corte a carico del IC, di predisporre il progetto esecutivo, di richiedere comunque il rilascio della concessione edilizia, e soprattutto di avvisare il LE, nell'ipotesi che il progetto fosse risultato incompleto, per assumere assieme le più opportune iniziative;
pertanto, qualora il IC avesse fatto predisporre il progetto esecutivo, avrebbe avuto cognizione dell'eventuale eccesso volumetrico, così come, se avesse richiesto tempestivamente la concessione edilizia presentando il progetto già esistente entro il termine contrattualmente previsto del 31.1.1991, il rilievo circa l'eccesso volumetrico sarebbe stato effettuato dal Comune di Predazzo;
in entrambi i casi l'obbligo del IC di avvisare il LE avrebbe consentito alle parti di esaminare ed adottare le modifiche più adeguate.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'obbligo del IC di predisporre il progetto esecutivo era venuto meno perché l'elaborazione del progetto allegato alla convenzione avrebbe dato luogo ad un edificio di cubatura eccessiva e quindi non approvabile. Il LE sostiene l'erroneità di tale assunto sia perché il preteso eccesso di cubatura si configurava come circostanza ignota al IC, come tale inidonea ad elidere il suo comportamento inadempiente, sia perché la Corte territoriale aveva disatteso l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio in ordine alla assoluta impossibilità di accertare se il terzo piano dell'edificio da erigere dovesse essere realizzato per tutto il corpo di fabbrica ovvero solo limitatamente ad alcune parti;
in tale situazione il giudice di appello avrebbe dovuto svolgere ulteriore attività istruttoria, come richiesto dall'appellante, per chiarire la circostanza.
Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sostiene che il calcolo del volume edificabile avrebbe dovuto essere ricavato dalla volontà delle parti come desumibile dal contratto, e non da una superficie del lotto da edificare non esatta, come invece aveva fatto il consulente tecnico d'ufficio; in ogni caso il calcolo dell'esatto volume dell'edificio avrebbe dovuto essere rimandato alla progettazione esecutiva, cosicché erroneamente il giudice di appello aveva verificato la realizzabilità o meno dell'edificio, sotto il profilo della densità edilizia, sulla base di semplici planimetrie di massima. I suddetti motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondati.
Il giudice di appello ha rilevato con un accertamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici che la cubatura dell'edificio che avrebbe dovuto essere realizzato in base al progetto allegato al contratto era risultata superiore al massimo consentito, in tal senso egli si è richiamato alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello, evidenziando poi in particolare che il terzo piano dell'edificio da costruire presentava appartamenti per tutta la sua estensione, e non alternativamente appartamenti e tetti, ed inoltre che la reale cubatura dell'edificio medesimo non risultava dall'unica planimetria oggetto di previsione contrattuale, cosicché il IC, nel presentare il progetto, avrebbe dovuto attenersi al disegno prodotto in giudizio;
conseguentemente la sentenza impugnata ha correttamente indicato gli elementi probatori dai quali ha tratto il suo convincimento in ordine alla ritenuta impossibilità di approvazione del progetto in questione da parte dell'amministrazione comunale competente per effetto del superamento del limite massimo di cubatura. Sulla base di tali premesse in fatto la Corte distrettuale ha rilevato a tal punto che il pur evidenziato inadempimento del IC agli obblighi di presentazione e di redazione del progetto esecutivo e più in generale all'obbligo di provvedere all'assolvimento di tutti gli oneri burocratici connessi non poteva comunque essere configurato come la causa determinante della mancata approvazione del progetto che, per le considerazioni sopra esposte, non era suscettibile di essere approvato.
È pur vero che il giudice di appello, come evidenziato dal ricorrente principale, nella interpretazione delle clausole contrattuali relative ai rispettivi obblighi delle parti, ha chiarito altresì che il IC, nell'ipotesi che il progetto allegato al contratto si fosse rivelato incompleto e dunque insufficiente ai fini del rilascio della concessione edilizia, avrebbe avuto l'onere di avvisare il LE onde adottare di comune accordo le iniziative più opportune al fine di presentare la documentazione occorrente per superare gli impedimenti riscontrati ed ottenere la concessione stessa;
e tuttavia tale circostanza non è idonea a legittimare conclusioni diverse da quelle raggiunte dalla sentenza impugnata, considerato che, come evidenziato dallo stesso giudice di appello con statuizione non specificatamente censurata in questa sede, la modifica del progetto per rimuovere l'impedimento costituito dal superamento del limite massimo di cubatura dell'edificio da realizzare avrebbe rivestito una rilevanza non certo marginale nell'economia del contratto, comportando la riduzione del numero degli appartamenti vendibili da parte del LE e quindi una completa revisione dei termini economici dell'affare oggetto del contratto stipulato dalle parti.
In altri termini l'imprescindibile necessità di ridurre la cubatura dell'edificio come originariamente prevista dalle parti avrebbe inevitabilmente determinato una radicale modifica dell'intero assetto negoziale, posto che la conseguente riduzione del numero degli appartamenti realizzabili da parte del LE, incidendo sull'interesse patrimoniale che egli si riprometteva di conseguire dall'affare oggetto del contratto concluso con il IC, avrebbe comportato una rinegoziazione dei profili economici inerenti al contratto medesimo e dunque un necessario superamento delle originarie pattuizioni;
di qui quindi la conclusione della sentenza impugnata, corretta sul piano logico-giuridico ed immeritevole delle censure in esame, che l'impossibilità di ottenere l'approvazione del progetto secondo le caratteristiche volute dalle parti, e dunque l'oggettiva inidoneità sotto tale profilo del contratto a realizzare i rispettivi interessi patrimoniali perseguiti dai contraenti, aveva comportato che l'omessa esecuzione da parte del IC degli obblighi contrattuali posti a suo carico si era risolta in una circostanza priva di efficacia causale in ordine alla mancata approvazione del progetto medesimo.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Procedendo quindi all'esame del ricorso incidentale si rileva che con il primo motivo il IC, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione,
censura la sentenza impugnata per aver compensato tra le parti integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio pur avendo espressamente riconosciuto fondata una delle eccezioni sollevate dall'esponente.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha proceduto alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio rilevando che soltanto con la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel secondo grado erano emersi elementi idonei ad escludere la possibilità di approvazione del progetto più volte menzionato, mentre invece si erano rivelate infondate le argomentazioni prospettate dal IC a sostegno della sua tesi;
tale statuizioni quindi si sottrae alle doglianze sollevate dal ricorrente incidentale, costituendo orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte l'affermazione che la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in Cassazione. Con il secondo motivo il IC, deducendo violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. e 1375 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assume che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto il comportamento dell'esponente non improntato a correttezza e buona fede;
tale motivo resta assorbito all'esito del rigetto del ricorso principale.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004