CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCOLARI SAURO nato a [...] il [...] OL SO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. RIESAME di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1 giugno 2022 depositata in data 17 giugno 2022, il Tribunale di Pordenone, sezione del Riesame, ha confermato il provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro probatorio di iniziativa della Polizia Giudiziaria emesso dal PM presso il Tribunale di Pordenone in data 10 maggio 2022, sequestro probatorio nei confronti dei ricorrenti SC e OL avente ad oggetto numerosi esemplari vivi di specie di uccelli unitamente a strumenti per eseguire la cruenta pratica del "sessaggio", in relazione ai reati di cui agli artt. 544 ter, 471 cod. pen., art 30 1.157/92. 2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso SC e OL con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico articolato motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, già presente nel decreto di convalida del PM in violazione degli artt. 125 e 247 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2271 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/12/2022 cod. proc. pen. che prescrivono specifica motivazione sui presupposti che legittimano l'attività ablatoria. In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevano sottolineato la assenza di motivazione del decreto di convalida del PM che rinviava integralmente al decreto di perquisizione e sequestro operato dalla polizia giudiziaria e riteneva che oggetto di sequestro fosse corpo di reato sussistendo inoltre un vincolo diretto tra i beni e l'illecito contestato al fine di proseguire le indagini. Sullo specifico punto il Tribunale del Riesame si è limitato a motivare che il fumus commíssi delicti sussiste anche in relazione ai 99 esemplari di uccelli rinvenuti muniti di anello identificativo e ha ritenuto che la motivazione contenuta nel provvedimento di convalida del Pubblico Ministero possa considerarsi sufficiente anche in ragione dell'espresso rinvio operato alla perquisizione e sequestro effettuato dalla Polizia Giudiziaria. Lamenta la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, a seguito del principio fissato dalle Sezioni Unite 19 aprile 2018 n.36072, il sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione in ordine alla relazione esistente tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato. Seppure il PM avesse operato una motivazione per relationem, anche dal decreto di perquisizione e sequestro della PG non è dato comprendere la connessione tra vincolo e reato dal momento che la pratica del sessaggio era svolta solo su due volatili. Gli altri volatili erano regolarmente inanellati, né la loro provenienza risultava di provenienza illecita. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla necessità del vincolo al fine di prosecuzione delle indagini (nella parte in cui chiarisce quali siano le ragioni necessarie per proseguire le indagini p.3) risulta illegittimamente integrativa delle carenze del provvedimento di convalida del PM (Sez. 2, n.49536 del 22/11/2019, RV.277989). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Occorre preliminarmente evidenziare che, come correttamente indicato nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Accanto a siffatto principio che sancisce dunque l'obbligo motivazionale anche in relazione alle ipotesi di sequestro probatorio, va egualmente considerato il 2 principio fissato sempre dalle Sezioni unite, secondo il quale nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789). Dunque, anche nell'ipotesi di provvedimenti di sequestro non è riconosciuto al Tribunale del Riesame il potere di integrare motivazioni carenti o mancanti del provvedimento genetico. 2.0perate queste premesse, che rappresentano dunque le coordinate ermeneutiche da osservare nell'esame del ricorso, può ritenersi che il provvedimento impugnato si presenti immune da censure avuto riguardo al suo profilo motivazionale. Ed invero, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata (p.2) il provvedimento del PM ricostruisce analiticamente la vicenda "[..] attraverso l'espresso e diretto richiamo al provvedimento di perquisizione e sequestro allegato al decreto di convalida quale parte integrante del medesimo ed in esso recepito[..]. Dunque, il provvedimento di convalida opera un rinvio per relationem ai contenuti del provvedimento di iniziativa della Polizia giudiziaria, rinvio per relationem riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte purché sussistano determinate condizioni (S.U. n.17 del 21/06/2000, Rv. 216664), condizioni nel caso di specie rispettate. In particolare, occorre che: - il provvedimento faccia riferimento recettizio o di semplice rinvio ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto alla esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la decisione;
- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto all'interessato o quanto meno ostensibile quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di critica ed eventualmente di gravame. 3 2.1.Infondate dunque risultano le censure riferite alla sostanziale mancanza di motivazione della convalida del decreto di sequestro, in ragione dell'operato rinvio come correttamente evidenziato nella ordinanza impugnata la quale ha argomentato che dalla lettura unitaria del provvedimento di convalida e di quello convalidato emerge "[..] la fattispecie incriminatrice ipotizzata, la pertinenzialità dei beni appresi dal vincolo cautelare rispetto alla condotta e la concreta esigenza cautelare che giustifica la misura in oggetto non risultando la misura meramente esplorativa di ipotetici reati, ma concretamente funzionale ad acquisire elementi utili ad inquadrare esattamente i fatti criminosi..[..]" Nel provvedimento del PM dunque vi è l'indicazione che quanto oggetto di sequestro è corpo di reato ( cose per le quali e mediante le quali il reato è stato commesso ) e vi è vincolo diretto tra il bene e l'illecito a fini probatori per la necessità di proseguire le indagini, indicazione che trova il suo perfezionamento motivazionale nel provvedimento di iniziativa richiamato e allegato laddove il rinvenimento di ampia strumentazione utilizzabile per la pratica del "sessaggio", il rinvenimento di uccelli privi di dati identificativi e il rinvenimento di una serie di anelli identificativi non corrispondenti a quelli dell'allevamento di provenienza apposti comunque su alcuni degli uccelli ceduti al ricorrente SC necessitano di un approfondimento investigativo particolarmente complesso e di non breve durata. Del resto la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che <<in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata un'intera categoria beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il non assuma una valenza meramente esplorativa e pubblico ministero adotti motivazione espliciti le ragioni per cui necessario disporre un esteso onnicomprensivo, in ragione tipo reato si procede, condotta ruolo attribuiti persona titolare dei difficoltà individuare "ex ante" l'oggetto>> (Sez.6, n.34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.279949). Il principio esposto è il precipitato delle motivazioni e delle indicazioni fornite dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Si è precisato come "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con 4 adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato". Il principio di proporzionalità, affermato dalle fonti dell'Unione (Carta dei diritti fondamentali), dal sistema della CEDU e dalla Corte costituzionale, sicuramente applicabile alla vicenda cautelare personale, travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario anche, in sede di provvedimenti ablativi, di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. Con particolare riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati, il principio di proporzionalità fissa il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali può ritenersi legittima. Ne deriva che la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa un requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli) ed al principio di proporzione. 2.2. L'ordinanza impugnata, alla luce delle considerazioni in precedenza e espresse e al legittimo rinvio per relationem al provvedimento convalidato, nel suo percorso motivazionale ha correttamente applicato i principi suindicati. 3.1 ricorsi vanno respinti con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 Il Consiglier stensore Il Presidente
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1 giugno 2022 depositata in data 17 giugno 2022, il Tribunale di Pordenone, sezione del Riesame, ha confermato il provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro probatorio di iniziativa della Polizia Giudiziaria emesso dal PM presso il Tribunale di Pordenone in data 10 maggio 2022, sequestro probatorio nei confronti dei ricorrenti SC e OL avente ad oggetto numerosi esemplari vivi di specie di uccelli unitamente a strumenti per eseguire la cruenta pratica del "sessaggio", in relazione ai reati di cui agli artt. 544 ter, 471 cod. pen., art 30 1.157/92. 2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso SC e OL con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico articolato motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, già presente nel decreto di convalida del PM in violazione degli artt. 125 e 247 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2271 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/12/2022 cod. proc. pen. che prescrivono specifica motivazione sui presupposti che legittimano l'attività ablatoria. In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevano sottolineato la assenza di motivazione del decreto di convalida del PM che rinviava integralmente al decreto di perquisizione e sequestro operato dalla polizia giudiziaria e riteneva che oggetto di sequestro fosse corpo di reato sussistendo inoltre un vincolo diretto tra i beni e l'illecito contestato al fine di proseguire le indagini. Sullo specifico punto il Tribunale del Riesame si è limitato a motivare che il fumus commíssi delicti sussiste anche in relazione ai 99 esemplari di uccelli rinvenuti muniti di anello identificativo e ha ritenuto che la motivazione contenuta nel provvedimento di convalida del Pubblico Ministero possa considerarsi sufficiente anche in ragione dell'espresso rinvio operato alla perquisizione e sequestro effettuato dalla Polizia Giudiziaria. Lamenta la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, a seguito del principio fissato dalle Sezioni Unite 19 aprile 2018 n.36072, il sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione in ordine alla relazione esistente tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato. Seppure il PM avesse operato una motivazione per relationem, anche dal decreto di perquisizione e sequestro della PG non è dato comprendere la connessione tra vincolo e reato dal momento che la pratica del sessaggio era svolta solo su due volatili. Gli altri volatili erano regolarmente inanellati, né la loro provenienza risultava di provenienza illecita. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla necessità del vincolo al fine di prosecuzione delle indagini (nella parte in cui chiarisce quali siano le ragioni necessarie per proseguire le indagini p.3) risulta illegittimamente integrativa delle carenze del provvedimento di convalida del PM (Sez. 2, n.49536 del 22/11/2019, RV.277989). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Occorre preliminarmente evidenziare che, come correttamente indicato nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Accanto a siffatto principio che sancisce dunque l'obbligo motivazionale anche in relazione alle ipotesi di sequestro probatorio, va egualmente considerato il 2 principio fissato sempre dalle Sezioni unite, secondo il quale nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789). Dunque, anche nell'ipotesi di provvedimenti di sequestro non è riconosciuto al Tribunale del Riesame il potere di integrare motivazioni carenti o mancanti del provvedimento genetico. 2.0perate queste premesse, che rappresentano dunque le coordinate ermeneutiche da osservare nell'esame del ricorso, può ritenersi che il provvedimento impugnato si presenti immune da censure avuto riguardo al suo profilo motivazionale. Ed invero, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata (p.2) il provvedimento del PM ricostruisce analiticamente la vicenda "[..] attraverso l'espresso e diretto richiamo al provvedimento di perquisizione e sequestro allegato al decreto di convalida quale parte integrante del medesimo ed in esso recepito[..]. Dunque, il provvedimento di convalida opera un rinvio per relationem ai contenuti del provvedimento di iniziativa della Polizia giudiziaria, rinvio per relationem riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte purché sussistano determinate condizioni (S.U. n.17 del 21/06/2000, Rv. 216664), condizioni nel caso di specie rispettate. In particolare, occorre che: - il provvedimento faccia riferimento recettizio o di semplice rinvio ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto alla esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la decisione;
- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto all'interessato o quanto meno ostensibile quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di critica ed eventualmente di gravame. 3 2.1.Infondate dunque risultano le censure riferite alla sostanziale mancanza di motivazione della convalida del decreto di sequestro, in ragione dell'operato rinvio come correttamente evidenziato nella ordinanza impugnata la quale ha argomentato che dalla lettura unitaria del provvedimento di convalida e di quello convalidato emerge "[..] la fattispecie incriminatrice ipotizzata, la pertinenzialità dei beni appresi dal vincolo cautelare rispetto alla condotta e la concreta esigenza cautelare che giustifica la misura in oggetto non risultando la misura meramente esplorativa di ipotetici reati, ma concretamente funzionale ad acquisire elementi utili ad inquadrare esattamente i fatti criminosi..[..]" Nel provvedimento del PM dunque vi è l'indicazione che quanto oggetto di sequestro è corpo di reato ( cose per le quali e mediante le quali il reato è stato commesso ) e vi è vincolo diretto tra il bene e l'illecito a fini probatori per la necessità di proseguire le indagini, indicazione che trova il suo perfezionamento motivazionale nel provvedimento di iniziativa richiamato e allegato laddove il rinvenimento di ampia strumentazione utilizzabile per la pratica del "sessaggio", il rinvenimento di uccelli privi di dati identificativi e il rinvenimento di una serie di anelli identificativi non corrispondenti a quelli dell'allevamento di provenienza apposti comunque su alcuni degli uccelli ceduti al ricorrente SC necessitano di un approfondimento investigativo particolarmente complesso e di non breve durata. Del resto la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che <<in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata un'intera categoria beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il non assuma una valenza meramente esplorativa e pubblico ministero adotti motivazione espliciti le ragioni per cui necessario disporre un esteso onnicomprensivo, in ragione tipo reato si procede, condotta ruolo attribuiti persona titolare dei difficoltà individuare "ex ante" l'oggetto>> (Sez.6, n.34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.279949). Il principio esposto è il precipitato delle motivazioni e delle indicazioni fornite dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Si è precisato come "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con 4 adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato". Il principio di proporzionalità, affermato dalle fonti dell'Unione (Carta dei diritti fondamentali), dal sistema della CEDU e dalla Corte costituzionale, sicuramente applicabile alla vicenda cautelare personale, travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario anche, in sede di provvedimenti ablativi, di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. Con particolare riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati, il principio di proporzionalità fissa il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali può ritenersi legittima. Ne deriva che la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa un requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli) ed al principio di proporzione. 2.2. L'ordinanza impugnata, alla luce delle considerazioni in precedenza e espresse e al legittimo rinvio per relationem al provvedimento convalidato, nel suo percorso motivazionale ha correttamente applicato i principi suindicati. 3.1 ricorsi vanno respinti con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 Il Consiglier stensore Il Presidente