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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2923/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in P.zza Denina n. 6, in Saluzzo (CN) presso il difensore Avv.
NI ME
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Controparte_1
esponevano: Controparte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in LO (CN) il 2.9.2000, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, Parte II, Serie A, dell'anno 2000; che dal matrimonio sono nati i figli a Savigliano (CN) il 29.12.2005, e Persona_1 Persona_2
a Savigliano (CN) l'11.7.2010; che la convivenza era intollerabile.
Le parti hanno chiesto quindi emettersi sentenza di separazione e, al ricorrere dei presupposti di legge, anche sentenza di scioglimento del matrimonio.
È stata pronunciata il 22.5.2025 e pubblicata il 17.7.2025 dall'intestato Tribunale sentenza di omologa della separazione (n. 302/2025) alle condizioni concordate nel ricorso.
Risulta che sin dal termine assegnato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 5.5.2025, la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa.
Dopo l'emissione della sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 30.11.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, che qui di seguito si riportano integralmente:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LO il 02/09/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LO anno 2000, parte II, serie A, n.
12 tra la sig.ra c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente a [...] ed il sig. c.f. Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Campagnole n.16, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni, trascrizioni ed incombenze di legge.
2) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in LO (CN), Via Spina n. 5, identificata
a catasto fabbricati del Comune di LO (CN) al foglio 34 part 355 sub 6 unitamente ai mobili e arredi a favore della sig.ra che né è proprietaria. Controparte_1
3) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_2
del medesimo e della sorella presso la casa coniugale in LO (CN), via Spina n. 5 e Per_1
collocamento paritario di con la madre ed il padre ed esercizio separato della Per_2
responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Quanto alla regolamentazione dei diritti di visita e frequentazione del figlio con il Per_2
padre e con la madre, confermare che gli incontri avvengano secondo il seguente calendario già sperimentato e modulato a settimane alterne:
Prima settimana
-lunedì dall'uscita della scuola sino al mercoledì mattina con la madre che lo accompagna a scuola;
-il mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina con il padre che lo accompagna a scuola.
-il venerdì dall'uscita della scuola fino al sabato mattina prima di pranzo con la madre.
-da sabato a pranzo a lunedì mattina con il padre che lo accompagna a scuola.
Seconda settimana
-lunedì dall'uscita della scuola sino al martedì mattina con la madre che lo accompagna a scuola,
-martedì dall'uscita della scuola fino a giovedì mattina con il padre che lo accompagna a scuola.
-giovedì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina con la madre che lo accompagna a scuola.
-venerdì dall'uscita della scuola fino a sabato all'ora di pranzo con il padre;
- da sabato a pranzo sino a lunedì mattina con la madre che lo accompagna a scuola.
E con la stessa alternanza le settimane a seguire.
5) Confermare che il figlio trascorra le vacanze natalizie e pasquali in egual misura con Per_2
ciascun genitore, da concordarsi anticipatamente;
anche nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annua;
6) Confermare, in considerazione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore
con ciascun genitore, il mantenimento diretto del figlio a carico di ciascun Per_2 Per_2
genitore nei periodi di rispettiva permanenza con gli stessi;
7) Confermare che l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre Per_2
e pertanto il sig. rinuncia alla quota di sua spettanza;
Controparte_2
8) Confermare a carico di entrambi i genitori, in egual misura, il mantenimento diretto a favore della figlia fino a quando questa non sarà economicamente indipendente;
Per_1
9) Confermare che le spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, quelle scolastiche e universitarie, quelle ludico-sportivo-ricreative e per vacanze e quelle straordinarie per i figli saranno
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere concordate, se non necessarie e sempre documentate e dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta fatta dal genitore che le ha anticipate e comunque entro e non oltre la fine del mese nel quale sono state anticipate;
10) Confermare che i coniugi consentono reciprocamente al rilascio e rinnovo del passaporto del figlio minore e/o del documento -equipollente- valido per l'espatrio Per_2
11) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere economico e di non avere più alcunché reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.” Il P.M. è intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 17.7.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio , nato a [...] l'[...], di cui Persona_2
conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. Inoltre, per la figlia
, nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
indipendente, sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento. Infine, tutti gli altri patti e condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
2.9.2000 in LO (CN) da: , nata a [...] il [...], e da Controparte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri Controparte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di LO al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 2.12.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2923/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in P.zza Denina n. 6, in Saluzzo (CN) presso il difensore Avv.
NI ME
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Controparte_1
esponevano: Controparte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in LO (CN) il 2.9.2000, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, Parte II, Serie A, dell'anno 2000; che dal matrimonio sono nati i figli a Savigliano (CN) il 29.12.2005, e Persona_1 Persona_2
a Savigliano (CN) l'11.7.2010; che la convivenza era intollerabile.
Le parti hanno chiesto quindi emettersi sentenza di separazione e, al ricorrere dei presupposti di legge, anche sentenza di scioglimento del matrimonio.
È stata pronunciata il 22.5.2025 e pubblicata il 17.7.2025 dall'intestato Tribunale sentenza di omologa della separazione (n. 302/2025) alle condizioni concordate nel ricorso.
Risulta che sin dal termine assegnato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 5.5.2025, la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa.
Dopo l'emissione della sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 30.11.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, che qui di seguito si riportano integralmente:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LO il 02/09/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LO anno 2000, parte II, serie A, n.
12 tra la sig.ra c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente a [...] ed il sig. c.f. Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Campagnole n.16, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni, trascrizioni ed incombenze di legge.
2) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in LO (CN), Via Spina n. 5, identificata
a catasto fabbricati del Comune di LO (CN) al foglio 34 part 355 sub 6 unitamente ai mobili e arredi a favore della sig.ra che né è proprietaria. Controparte_1
3) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_2
del medesimo e della sorella presso la casa coniugale in LO (CN), via Spina n. 5 e Per_1
collocamento paritario di con la madre ed il padre ed esercizio separato della Per_2
responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Quanto alla regolamentazione dei diritti di visita e frequentazione del figlio con il Per_2
padre e con la madre, confermare che gli incontri avvengano secondo il seguente calendario già sperimentato e modulato a settimane alterne:
Prima settimana
-lunedì dall'uscita della scuola sino al mercoledì mattina con la madre che lo accompagna a scuola;
-il mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina con il padre che lo accompagna a scuola.
-il venerdì dall'uscita della scuola fino al sabato mattina prima di pranzo con la madre.
-da sabato a pranzo a lunedì mattina con il padre che lo accompagna a scuola.
Seconda settimana
-lunedì dall'uscita della scuola sino al martedì mattina con la madre che lo accompagna a scuola,
-martedì dall'uscita della scuola fino a giovedì mattina con il padre che lo accompagna a scuola.
-giovedì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina con la madre che lo accompagna a scuola.
-venerdì dall'uscita della scuola fino a sabato all'ora di pranzo con il padre;
- da sabato a pranzo sino a lunedì mattina con la madre che lo accompagna a scuola.
E con la stessa alternanza le settimane a seguire.
5) Confermare che il figlio trascorra le vacanze natalizie e pasquali in egual misura con Per_2
ciascun genitore, da concordarsi anticipatamente;
anche nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annua;
6) Confermare, in considerazione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore
con ciascun genitore, il mantenimento diretto del figlio a carico di ciascun Per_2 Per_2
genitore nei periodi di rispettiva permanenza con gli stessi;
7) Confermare che l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre Per_2
e pertanto il sig. rinuncia alla quota di sua spettanza;
Controparte_2
8) Confermare a carico di entrambi i genitori, in egual misura, il mantenimento diretto a favore della figlia fino a quando questa non sarà economicamente indipendente;
Per_1
9) Confermare che le spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, quelle scolastiche e universitarie, quelle ludico-sportivo-ricreative e per vacanze e quelle straordinarie per i figli saranno
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere concordate, se non necessarie e sempre documentate e dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta fatta dal genitore che le ha anticipate e comunque entro e non oltre la fine del mese nel quale sono state anticipate;
10) Confermare che i coniugi consentono reciprocamente al rilascio e rinnovo del passaporto del figlio minore e/o del documento -equipollente- valido per l'espatrio Per_2
11) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere economico e di non avere più alcunché reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.” Il P.M. è intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 17.7.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio , nato a [...] l'[...], di cui Persona_2
conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. Inoltre, per la figlia
, nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
indipendente, sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento. Infine, tutti gli altri patti e condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
2.9.2000 in LO (CN) da: , nata a [...] il [...], e da Controparte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri Controparte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di LO al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 2.12.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi