Sentenza 30 aprile 2019
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi, il concetto di arma deve intendersi limitato alle sole armi proprie e non può essere riferito ad un coltello a serramanico, da considerarsi arma impropria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2019, n. 17877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17877 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2019 |
Testo completo
17877-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 205/2019 ANGELA TARDIO -Presidente - UP 01/03/2019 VINCENZO SIANI R.G.N. 28858/2018 MARCO VANNUCCI LU FABRIZIO MANCUSO ANTONIO CAIRO · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità ricorso. udito il difensore L'avv. ALTIERI Giuseppe Nicola, conclude riportandosi ai motivi di ricorso. li RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17/01/2018, la Corte di appello di Catanzaro riformava We jus la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, emessa il 18/11/2014 con cui Lo NO IO era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, D.L.vo 159/2011 (capo A) in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, contravveniva alle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi e di non detenere e portare armi. Egli era stato trovato, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, con un coltello a serramanico con lama di 7 cm. Era stato condannato, inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 110/75 (capo B). I fatti risultavano commessi in Vibo Marina in data 5/02/2012. La Corte territoriale rilevava, in particolare, l'improcedibilità in ordine al reato di cui al capo B, perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena finale per il reato di cui al capo A) in quella di mesi otto di reclusione.
2. Ricorre per cassazione Lo NO IO, per mezzo del difensore di fiducia e con un unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 75, comma 2, D.L.vo 159/2011 e il vizio di motivazione. Lamenta, nella specie, la contraddittorietà tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di secondo grado. Nella prima era stato condannato ai sensi dell'art. 75, comma 2, D.L.vo 159/2011 per non aver rispettato la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi. Il Tribunale, infatti, aveva dato atto dell'interpretazione restrittiva della giurisprudenza secondo cui nell'ambito della speciale disciplina delle misure di prevenzione il concetto di arma si dovesse intendere in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie. La Corte Territoriale, al contrario, pur premesso che violare la prescrizione del vivere onestamente non costituisse reato, riteneva integrato il reato ex art. 75, comma 2, D.L.vo 159/2011 per l'inosservanza della prescrizione del divieto di portare armi, estendendo l'ipotesi anche al caso di porto di armi improprie.
3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con formula d'insussistenza. Il decreto che ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (del Tribunale di Vibo Valentia del 2/7/2010) ha imposto al ricorrente di "non detenere e non portare armi". L'art. 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1955 (ora art 8, comma 4, D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159) prevede, appunto, che il decreto dispositivo della misura di prevenzione debba prescrivere al suo destinatario di "non detenere e non portare armi". La giurisprudenza di legittimità, in funzione della identificazione dell'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 9, secondo comma, della stessa legge n. 1423, (ora art 75 comma 2 D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159), è ferma nell'interpretare la norma indicata nel senso che la nozione di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie 2 li (art. 585, secondo comma, n. 1), cod. pen.; artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1975) (Sez 1, n. 1104 del 19/11/2009 (dep. 13/1/2010), Gallifuoco, Rv. 245939), con la conseguenza che essa non comprende gli strumenti atti ad offendere (anche, Cass. Sez. 1, n. 1842 del 23 gennaio 1997, Coccone, Rv. 206921); le munizioni di armi (così Sez. 1, n. 1104 del 19 novembre 2009, dep. 2010, Gallifuoco, Rv. 245939). L'interpretazione tracciata si impone alla luce dei precetti rispettivamente recati dagli art. 25, secondo comma, Cost., dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che dagli artt. 1 e 2 cod. pen. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare che un'interpretazione diversa e che dovesse prediligere una lettura estensiva impedirebbe al sorvegliato speciale di tenere presso il domicilio coltelli o attrezzi di comune uso domestico imponendo limitazioni che oltre al profilo d'afflittività risulterebbero contrarie ed estranee alle finalità della norma (Sez 1, n. 1842 del 23/1/1997, Coccone). Da quanto detto deriva che risultando il coltello a serramanico arma impropria (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014 Ud. (dep. 14/05/2014), Teti, Rv. 259539; in ragione della assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, Sez. 1, n. 10979 del 03/12/2014 Ud. (dep. 13/03/2015) Campo, Rv. 262867) la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con formula secondo cui il fatto ascritto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 1 marzo 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Angela Tardio Кипий Обло Angela Tardis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 APR 2019 IL CANCELLIERE FAELLA 3