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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00050088 11 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 15.4.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e depositato il 24.4.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240005008811000, notificata in data 28.2.2024, per la riscossione della complessiva somma di €2.587,78 dovuta per sanzione ed interessi derivante da tardivo pagamento della liquidazione IVA per il primo trimestre dell'anno 2020, a seguito di controllo automatizzato ex art.54bis DPR 633/1972, invocandone l'annullamento per erroneo rifiuto della compensazione effettuata. Affermava infatti di avere tempestivamente presentato telematicamente l'F24 con la compensazione di un credito IVA, nello stesso giorno – 2 ottobre 2023 - della notifica di un avviso bonario con sanzione ridotta al 3%, ma di non aver avuto notizia del rifiuto sino alla notifica della cartella.
Contestava quindi la procedura seguita e chiedeva l'annullamento della cartella ovvero la riduzione della sanzione al 3%, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Avellino e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, evidenziando, la correttezza del proprio operato per avere immediatamente inviato nel cassetto fiscale il rifiuto della compensazione effettuata con F24 il 2.10.2023 indicando come causa la mancata conferma del credito IVA, che avrebbe dovuto avvenire tramite dichiarazione integrativa per l'anno 2020. Assumeva che l'iscrizione a ruolo della sanzione al 30% era avvenuta solo trascorsi 30 giorni dal notificato rifiuto senza alcuna ulteriore attività del Ricorrente_1. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 6.8.2024 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza cautelare e, alla successiva pubblica udienza del 19.11.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che l'opposizione sia infondata, non essendo mai stato confermato il credito
IVA posto a compensazione della sanzione al 3% irrogata con la comunicazione di irregolarità all'esito del controllo automatizzato ex art.54bis DPR 633/1972 sul pagamento tardivo della liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2020. Invero sia la detta comunicazione che la successiva nota di scarto del mod.F24, inviato telematicamente tramite sistema Civis, indicavano chiaramente che il credito IVA doveva essere ancora confermato, ed è ovvio che una tale conferma poteva avvenire solo mediante dichiarazione integrativa per l'anno di competenza del pagamento tardivo. Invece il Ricorrente_1 ha ritenuto sufficiente la presentazione del mod.F24, senza neanche verificare il buon fine dell'operazione di compensazione, così da giustificare l'iscrizione della sanzione al 30% e la successiva notifica della cartella di pagamento. Ora, pure ritenendo la buona fede del ricorrente, non può non rilevarsi che la sanzione non può essere arbitrariamente diminuita in sede di contenzioso, mentre è certo che il credito vantato è ancora esistente e potrà essere utilizzato a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa, così come ribadito dalla
Agenzia opposta.
Consegue il rigetto del ricorso, mentre la formale imprecisione che ha causato la mancata conferma del credito compensabile giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00050088 11 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 15.4.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e depositato il 24.4.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240005008811000, notificata in data 28.2.2024, per la riscossione della complessiva somma di €2.587,78 dovuta per sanzione ed interessi derivante da tardivo pagamento della liquidazione IVA per il primo trimestre dell'anno 2020, a seguito di controllo automatizzato ex art.54bis DPR 633/1972, invocandone l'annullamento per erroneo rifiuto della compensazione effettuata. Affermava infatti di avere tempestivamente presentato telematicamente l'F24 con la compensazione di un credito IVA, nello stesso giorno – 2 ottobre 2023 - della notifica di un avviso bonario con sanzione ridotta al 3%, ma di non aver avuto notizia del rifiuto sino alla notifica della cartella.
Contestava quindi la procedura seguita e chiedeva l'annullamento della cartella ovvero la riduzione della sanzione al 3%, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Avellino e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, evidenziando, la correttezza del proprio operato per avere immediatamente inviato nel cassetto fiscale il rifiuto della compensazione effettuata con F24 il 2.10.2023 indicando come causa la mancata conferma del credito IVA, che avrebbe dovuto avvenire tramite dichiarazione integrativa per l'anno 2020. Assumeva che l'iscrizione a ruolo della sanzione al 30% era avvenuta solo trascorsi 30 giorni dal notificato rifiuto senza alcuna ulteriore attività del Ricorrente_1. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 6.8.2024 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza cautelare e, alla successiva pubblica udienza del 19.11.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che l'opposizione sia infondata, non essendo mai stato confermato il credito
IVA posto a compensazione della sanzione al 3% irrogata con la comunicazione di irregolarità all'esito del controllo automatizzato ex art.54bis DPR 633/1972 sul pagamento tardivo della liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2020. Invero sia la detta comunicazione che la successiva nota di scarto del mod.F24, inviato telematicamente tramite sistema Civis, indicavano chiaramente che il credito IVA doveva essere ancora confermato, ed è ovvio che una tale conferma poteva avvenire solo mediante dichiarazione integrativa per l'anno di competenza del pagamento tardivo. Invece il Ricorrente_1 ha ritenuto sufficiente la presentazione del mod.F24, senza neanche verificare il buon fine dell'operazione di compensazione, così da giustificare l'iscrizione della sanzione al 30% e la successiva notifica della cartella di pagamento. Ora, pure ritenendo la buona fede del ricorrente, non può non rilevarsi che la sanzione non può essere arbitrariamente diminuita in sede di contenzioso, mentre è certo che il credito vantato è ancora esistente e potrà essere utilizzato a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa, così come ribadito dalla
Agenzia opposta.
Consegue il rigetto del ricorso, mentre la formale imprecisione che ha causato la mancata conferma del credito compensabile giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.