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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 327 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residente in [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), residente in [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo De Cesaris del Foro di Grosseto, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Grosseto, via Trento n. 86;
ATTORI
E DA
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Grosseto, Loc. La Parte_4 P.IVA_1
Canova
ATTORE CONTUMACE
CONTRO
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in , via IT n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di CP_2
giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata per il presente CP_2 giudizio presso e nel suo studio in , via Nazario Sauro n. 2; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale dell'udienza del 10.9.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in pagina1 di 11 vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
A seguito di comparsa in riassunzione ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. tempestivamente depositata e ritualmente notificata, la in persona del l.r.p.t. ed i sig.ri e Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3 hanno rappresentato di aver concluso con la in data 7.5.2008, “[…] una complessa Controparte_2 operazione finanziaria inquadrabile sotto la figura del cosiddetto “lease-back”. Infatti, – proprietario – Parte_3 vendeva alla un fondo sito in Grosseto, via Monte Labro n. 3RSTU, piano terra, per il prezzo di euro CP_2
230.000,00; mentre – nudo proprietario – e – usufruttuario – vendevano alla Parte_1 Parte_2 CP_2 il fondo commerciale ubicato sempre in Grosseto, via Monte Labro n. 3PQ, piano terra, per il prezzo di euro
[...]
170.000,00. La vendita aveva quale scopo la concessione di questi fondi in locazione finanziaria alla società Pt_4
dei quali i signori , e erano soci. Contestualmente, quindi, la
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2 concedeva i fondi in questione con contratto di locazione finanziaria in uso ad (cfr. pag. 2 e CP_2 Parte_4 doc. 1 e 2 comparsa riassunzione).
E, assunto il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di leasing, relativamente a quest'ultimo hanno denunciato la sussistenza dei seguenti profili d'illegittimità: 1) nullità del contratto per violazione della normativa sulla trasparenza, non essendo inserito nel contratto il documento di sintesi e per mancata indicazione dell'ISC o del TAEG 2) nullità totale e/o parziale del contratto in relazione alle clausole relative agli interessi: i. per invalidità del parametro Euribor, per indeterminatezza Pa e violazione della normativa antitrust;
ii. per difformità tra l' dichiarato e convenuto in contratto e quello effettivamente applicato;
iii. per mancata pubblicizzazione della cd. clausola floor nel documento Pa di sintesi e mancato inserimento nell' ; iv. per superamento del tasso soglia usura, dovendosi considerare nel TEG negoziale anche gli interessi di mora e la penale di estinzione anticipata;
3) applicazione di interessi ultralegali e spese non dovuti;
4) quanto alle fideiussioni prestate dai sig.ri Pt_1
e : i. la nullità delle stesse per violazione della normativa antitrust in quanto Pt_2 Parte_3 redatte in conformità al Modello ABI 2002; ii. l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.. In ragione di ciò, gli attori hanno, quindi, formulato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo, quindi, legittima la sospensione del pagamento dei canoni.
Inoltre, stante il collegamento negoziale, dalla nullità del contratto di leasing – nei termini anzidetti – conseguirebbe altresì la nullità del contratto di compravendita con conseguente obbligo di restituzione degli immobili che ne hanno costituito l'oggetto.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (ora ha Controparte_2 Controparte_1 specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto, precisando in punto di fatto quanto segue:
- che la ha sottoscritto in data 7.5.2008 con la il contratto di locazione Parte_4 CP_2 CP_2 finanziaria di beni immobili contraddistinto dal n. 91795 ed il relativo documento di sintesi e condizioni generali (doc. 1 comparsa), per un corrispettivo complessivo di €. 660.652,50 oltre ad IVA, da corrispondersi con un versamento iniziale di €.88.000,00 oltre ad IVA alla firma del contratto e l'obbligo di corrispondere n. 215 canoni mensili pari ad €.2.663,50 ciascuno oltre IVA;
pagina2 di 11 - che la sempre in data 7.5.2008 ha acquistato il bene immobile oggetto del ridetto Controparte_2 contratto dai sig.ri , e in forza di atto a rogito del Parte_2 Parte_3 Parte_1
Notaio (Rep. n. 34626 - Racc. n. 20421) (cfr. doc. 2 comparsa); Persona_1
- che in data 7.5.2008 la ha sottoscritto il verbale di presa in consegna e di collaudo del bene Parte_4 de quo (cfr. doc. 3 comparsa);
- che ancora in data 7.5.2008, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di locazione finanziaria per cui è causa, i sig.ri , e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_1 prestato garanzie personali per la somma complessiva di €. 440.000,00 ciascuno (cfr. doc. 4 comparsa);
- che, a seguito delle richieste della società utilizzatrice, le parti hanno sottoscritto le modifiche delle condizioni contrattuali, prima, in data 2.4.2015 e, poi, in data 17.10.2016 (cfr. doc.
5-8 comparsa);
- che, dal mese di ottobre 2017 la società utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e, conseguentemente, in data 15.6.2018, la ha inviato alla lettera di Controparte_2 Parte_4 risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 917950, richiedendo la restituzione del bene entro 5 giorni ed il pagamento della somma di €. 26.087,21 a titolo di canoni scaduti e non pagati, oltre interessi di mora maturati alla data di risoluzione (cfr. doc. 9 comparsa).
In ragione di ciò, la società convenuta ha, quindi, proposto domande riconvenzionali volte, per un verso, alla dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing per cui è causa per inadempimento della società utilizzatrice e, per altro verso, alla condanna alla restituzione degli immobili oggetto di locazione finanziaria e al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni scaduti e non pagati oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
Tutto ciò premesso, tutte le domande proposte dagli attori non risultano meritevoli di accoglimento.
In apertura di motivazione occorre, innanzitutto, chiarire la natura giuridica del contratto per cui è causa: trattasi, infatti e diversamente da quanto ritenuto dalla difesa degli attori, di un contratto di leasing finanziario.
Come è noto, tale tipologia di leasing è strutturata secondo uno schema negoziale che prevede la partecipazione di tre soggetti: il concedente finanziatore, il fornitore e l'utilizzatore finale del bene.
Quest'ultimo, interessato a disporre nell'immediato di un determinato bene ma non volendone sostenere gli oneri dell'acquisto, incarica il concedente di provvedervi, previa indicazione del fornitore da cui approvvigionarsi e delle caratteristiche del bene da acquistare. Il concedente, una volta perfezionato l'acquisto con il fornitore, cede in godimento all'utilizzatore il bene – di cui mantiene formalmente la proprietà – in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito, e con la previsione della facoltà per quest'ultimo di acquistarne la proprietà, alla scadenza del contratto, a fronte del versamento di un ulteriore importo.
Con il leasing finanziario, quindi, si attua un doppio trasferimento di beni finalizzato al soddisfacimento di due diverse esigenze: da un lato, la società di leasing che, in cambio della concessione del bene in godimento all'utilizzatore, incassa con cadenza regolare un corrispettivo (che consiste nel rimborso della somma anticipata maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale investito) e, conservandone la proprietà, si “pone al riparo” da eventuali insolvenze;
dall'altro lato, l'utilizzatore che,
pagina3 di 11 con un minimo sforzo economico protratto nel tempo, ha la possibilità di disporre immediatamente del bene desiderato e di riservare alla scadenza del contratto con il concedente la scelta se acquistarne o meno la proprietà (cd. opzione di riscatto).
Tale operazione è ricostruita oggi dalla giurisprudenza pacifica e consolidata in termini di collegamento negoziale tra il contratto di vendita (bilaterale tra concedente e fornitore) e il contratto di locazione
(bilaterale tra concedente ed utilizzatore), poiché la vendita è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore/concedente si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario/utilizzatore. Ciò, tuttavia, non esclude che i due contratti in questione mantengano la propria autonomia (considerato che l'utilizzatore è terzo rispetto al contratto di vendita e il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione), pur nell'interdipendenza di talune prestazioni, manifestata da alcune specifiche clausole contenute nei due contratti in questione e volta all'attuazione della complessiva operazione economica ad essi sottesa.
Infatti, come definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19785 del 2015, non ricorre, in tal caso, un collegamento negoziale in senso tecnico, ossia caratterizzato tanto dal requisito oggettivo del nesso eziologico tra i negozi, quanto dal requisito soggettivo del comune intento pratico delle parti.
Più precisamente e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che nell'ipotesi di leasing finanziario i due contratti anzidetti sono sì legati da un nesso obiettivo, economico e teleologico, ma non dal nesso soggettivo: il fornitore, infatti, non si determina certo alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. E' suo interesse la vendita del bene, tanto che la causa che regge il contratto da lui stipulato con il concedente è quella tipica del contratto di compravendita e, una volta consegnato il bene all'utilizzatore, egli “esce di scena” assolutamente disinteressandosi alla vicenda della locazione.
Ritiene, infatti, il Supremo Consesso che: “le circostanze che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna”.
Mancando, quindi, il collegamento negoziale in senso tecnico, deve escludersi che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro, con conseguente infondatezza delle domande in tal senso proposte dagli attori.
Ciò precisato, anche le doglianze mosse al contratto di leasing sono da ritenersi del tutto infondate.
In primo luogo, ad avviso di chi scrive, non corrisponde all'evidenza documentale in atti e, in particolare, al contenuto stesso del contratto, la denunciata mancanza ivi del documento di sintesi: se si esamina, infatti, il documento n. 1 compiegato alla comparsa di costituzione della società di leasing nel contratto, in esso è riportata la seguente dicitura: “Per le altre condizioni economiche non espressamente indicate, si rimanda al documento di sintesi allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale”.
Inoltre, è la stessa società utilizzatrice a dichiarare di non essersi voluta avvalere del diritto di “[…] avere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale”; di seguito, poi, ulteriormente pagina4 di 11 dichiarando di aver “[…] ricevuto l'Avviso contenente le Principali norme di Trasparenza, il Foglio Informativo e il
Documento di Sintesi del presente contratto, che sono stati messi a sua disposizione dal Concedente e/o dai suoi incaricati”: trattasi, in entrambi i casi, di dichiarazioni specificamente sottoscritte dal legale rappresentate della società utilizzatrice, con sottoscrizioni non disconosciute.
Quanto, poi, all'asserita mancata indicazione tanto nel contratto quanto nel documento di sintesi Pa (assunto, quindi, come esistente contrariamente a quanto eccepito in precedenza) dell' e/o del
TAEG, deve osservarsi che, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire, condividendone le ragioni giuridiche sottese (cfr. Trib. Bologna, 17.12.2018 n. 21058; Trib.
Milano, 26.2.2019, n. 1897 e 10.1.2020, n. 130), detta indicazione nei contratti di leasing non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa, fatta eccezione per l'art. 125 bis T.U.B. qualora si tratti di un contratto stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, così come prescritto dalle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'IT (nono aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999). In particolare, le predette Istruzioni al Titolo X - Capitolo I - Sez. III Contratti - par. 3, stabiliscono che: “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Il testo del contratto riporta le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”, precisando però, con riferimento ai contratti di leasing che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non risultano invece applicabili ai contratti di leasing le previsioni di cui alla sezione II par. 9 delle
Istruzioni citate laddove prescrivono: “Il contratto e il «documento di sintesi» di cui al par. 8 della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti”. E' pacifico, infatti, che il leasing non sia riconducibile alle fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture in conto corrente, così come deve escludersi che esso rientri all'interno della categoria residuale degli «altri finanziamenti», considerato che proprio la richiamata delibera CICR, nell'allegato, distingue chiaramente il leasing dagli altri finanziamenti.
Da quanto sopra consegue, quindi, che la società di leasing non era tenuta ad indicare il TAEG nel contratto per cui è causa, neppure in forza di quanto prescritto dall'art. 125bis T.U.B. sopra richiamato, avendo l'utilizzatore natura giuridica di società per azioni, che ha stipulato il contratto per cui è causa per finalità – evidentemente – correlate all'attività d'impresa svolta.
Come visto, nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore ciò che deve essere indicato è il cd. tasso leasing;
questo nel contratto per cui è causa è certamente presente ed è pari al 5,909%. Pertanto, al riguardo non viene certamente in rilievo un'ipotesi di mancata indicazione. Pa Dall'accertata non obbligatorietà dell'indicazione nel contratto per cui è causa dell' e/o del TAEG deriva l'assorbimento delle ulteriori eccezioni di nullità mosse dagli attori alla clausola relativa agli pagina5 di 11 Pa interessi e conseguenti: i. alla “palese differenza tra (che equivale al TAEG) dichiarato e convenuto nel contratto e quello effettivamente applicato”; ii. alla “mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel calcolo dell'ISC o
TAEG”, nonché della clausola floor (cfr. pag. 11 e 14 comparsa riassunzione).
Con riferimento, poi, alle ulteriori eccezioni di nullità delle clausole relative agli interessi tanto corrispettivi quanto moratori, si osserva quanto segue:
a) quanto all'eccepita nullità della clausola sugli interessi corrispettivi perché il relativo tasso “[…] è ancorato sull'indice Euribor” (cfr. pag. 11 comparsa riassunzione), che risulta violativo della normativa antitrust, la stessa non può essere accolta in quanto palesemente infondata.
La società attrice, infatti, non ha specificamente né allegato, né provato, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., la tipologia di accordo cui afferirebbe il cartello in relazione al contratto oggetto di causa, nonché i riflessi che detto accordo avrebbe avuto, in concreto, per il contratto di leasing in questione: in altri termini e con maggior impegno motivazionale, difetta ogni allegazione e prova in ordine al nesso eziologico tra l'accordo anticoncorrenziale (asseritamente presupposto come esistente) e la pretesa nullità del contratto “a valle”.
Al riguardo, non può sottacersi, infatti, che la normativa Antitrust (sia nazionale che comunitaria) non prevede in realtà, quale ulteriore sanzione per i soggetti partecipanti al cartello, la caducazione di tutti i contratti conclusi nel periodo di vigenza dello stesso;
in altri termini, l'applicazione in contratto del tasso eventualmente generatosi in virtù della distorsione, concretizzatasi per l'operare dell'intesa anticoncorrenziale, non produce effetti sugli elementi genetici del negozio. Ciò in ragione del fatto che il bene tutelato in via primaria è il mercato inteso come ordine pubblico economico generale, la cui protezione crea una maggior affidabilità e benessere e non, invece, gli interessi dei singoli solo indirettamente protetti. Pertanto, dall'eventuale intesa anticoncorrenziale non si può dedurre come conseguenza automatica la nullità del contratto per violazione di norme imperative di diritto interno, ma
– se del caso – unicamente un'ipotesi di responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'intesa illecita con conseguente obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se e nella misura in cui il tasso Euribor – malgrado le cautele adottate – abbia subito uno scostamento artificioso.
In definitiva, quindi, non solo gli attori non hanno fornito la prova nei termini anzidetti – che appare certamente indispensabile anche per la dimostrazione dello specifico e concreto interesse e legittimazione ad agire ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità proposta – ma neppure hanno domandato il risarcimento del danno conseguente;
b) quanto all'asserita mancata pubblicizzazione della clausola cd. floor, tale affermazione è smentita dallo stesso testo contrattuale, nel quale essa risulta chiaramente prevista (“Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere: 1,000”);
c) infine, assolutamente generica e del tutto sfornita di qualsivoglia principio di allegazione, prima ancora che di prova è l'eccepita natura usuraria degli interessi pattuiti, giacché: “Il tasso se si include la mora
e la penalità per l'estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura” (cfr. pag. 14 comparsa riassunzione). Gli attori, infatti, hanno omesso di allegare ed indicare specificamente, con riferimento al contratto di pagina6 di 11 leasing per cui è causa, i modi, i tempi e la misura dell'asserito superamento del tasso soglia in relazione al periodo di riferimento, nonché di precisare i singoli tassi di interesse contestati (sub specie, in particolare, di TEG negoziale e TSU di comparazione) con riferimento a tale determinato periodo.
Deve, quindi, concludersi per la piena validità del contratto di leasing finanziario per cui è causa.
Con riferimento, poi, alle garanzie personali prestate dagli attori, i sig.ri e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 trattasi evidentemente di fideiussioni specifiche, in quanto volte a garantire esclusivamente il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sorte a carico della società utilizzatrice in forza del contratto di leasing finanziario n. 91795 del 7.5.2008 (cfr. doc. 4 comparsa).
Relativamente ad esse risulta assolutamente infondata l'eccepita nullità per violazione della normativa antitrust.
In considerazione del tenore delle argomentazioni poste a sostegno di tale eccezione, pare corretto ritenere – in assenza di una esplicita qualificazione da parte degli attori – che la stessa riguardi le fideiussioni nella loro integralità; pertanto, già sotto tale profilo, detta eccezione deve essere disattesa in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n.
41994 del 30.12.2021, per cui: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata
e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale
(ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far cadere l'intero regolamento negoziale ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che gli attori non hanno né allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive delle clausole indicate come nulle. Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso
– che la società di leasing avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della s.r.l. e – per altro verso – che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia anche pagina7 di 11 senza le clausole anzidette, in quanto portatori di un interesse economico alla conclusione del contratto de quo.
Ad abundantiam, ove anche fosse stata eccepita la nullità parziale delle sole clausole conformi al ridetto
Modello ABI, deve darsi continuità al prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “la nullità delle clausole riportate [in tali fideiussioni] non può dedursi automaticamente […] dalla mera riproduzione delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI ritenute dalla Banca d'IT contrarie alla normativa anticoncorrenziale, attesa la riferibilità del provvedimento 55/2005 alle fideiussioni c.d. omnibus” (in tal senso Corte d'Appello Milano, sent. n. 3083 del 4.10.2022; conf. ex multis Trib. Bologna, sent. n. 64 del
13.1.2022; Trib. Milano, sent. n. 718 del 28.1.2022; Trib. Milano, sent. n. 5481 del 21.6.2022). Se, infatti, si esamina detto provvedimento ci si avvede che, innanzitutto, al punto due si fa espresso riferimento allo schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e al successivo punto nove si legge: “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente
e futura, del debitore di una banca”.
Appare, pertanto, corretto concludere – come fatto dalla giurisprudenza di merito citata – che il provvedimento della Banca d'IT faccia esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema di fideiussione caratterizzato dalla cd. clausola omnibus.
Inoltre, come puntualmente osservato, l'accertamento contenuto in tale provvedimento “non è neppure estensibile automaticamente alle fideiussioni specifiche, attesa proprio la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future” (cfr. Corte d'Appello Milano, cit.).
Pertanto, rispetto alle fideiussioni specifiche di cui si sta trattando non è possibile riscontrare nel merito la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un eventuale censura d'invalidità delle clausole ivi contenute nei termini dedotti dagli attori.
Infine, assolutamente inconferente è il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1956 c.c. e, quindi, all'intervenuta liberazione dei fideiussori, non ravvisandosene nel caso di specie alcuno degli elementi costitutivi: in particolare, non solo – come detto – non si ha a che fare con fideiussori “per un'obbligazione futura”, ma neppure viene in considerazione la concessione di ulteriore “credito” al debitore garantito.
Deve, quindi, concludersi per la piena validità ed efficacia altresì delle fideiussioni prestate dai sig.ri e relativamente al corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni Pt_1 Pt_2 Parte_3 sorte a carico della società utilizzatrice in forza del contratto di leasing finanziario n. 91795 del 7.5.2008
(cfr. doc. 4 comparsa).
Dall'integrale rigetto di tutte le doglianze sopra esaminate e poste dagli attori a fondamento dell'asserita legittimità della propria eccezione d'inadempimento consegue l'infondatezza anche di quest'ultima e, quindi, l'imputabilità alla società utilizzatrice del mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto per cui è causa.
pagina8 di 11 Venendo, quindi, all'esame delle domande proposte in via riconvenzionale dalla società convenuta, le stesse risultano, viceversa, fondate e meritevoli di accoglimento
In primo luogo, la convenuta ha richiesto rendersi pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione ope legis del contratto di locazione finanziaria immobiliare concluso tra le parti, stante il richiamo all'esercizio del relativo diritto potestativo da parte della convenuta medesima.
A tale proposito basti ricordare che, in termini generali, la clausola risolutiva disciplinata dall'art.1456
c.c. attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, con la conseguenza che la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara all'altra parte di volersene avvalere (ex multis Cass., sent. n. 20854 del 2.10.2014; Cass., sent. n. 16993 dell'1.8. 2007). Il
Giudice, quindi, è chiamato a svolgere un triplice accertamento: 1) se la pattuizione configuri effettivamente una clausola risolutiva espressa;
2) se, in caso positivo, si sia verificato l'inadempimento da essa previsto;
3) e se il creditore della prestazione inadempiuta abbia esercitato, mediante dichiarazione di volersi valere della clausola, il diritto potestativo di provocare la risoluzione del rapporto (cfr. in tal senso Cass., sent. n.7178 del 16.5.2002).
Ciò precisato, anzitutto si osserva che la clausola contenuta all'art. 17, co. 1 delle condizioni generali, che attribuisce al concedente la facoltà di “risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. […] qualora l' si renda inadempiente, anche parzialmente, ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con il presente Parte_6 contratto, e specificamente agli obblighi indicati nei seguenti articoli: […] art. 5 (corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5”, è senz'altro idonea ad integrare la clausola risolutiva espressa di cui alla citata norma codicistica, in quanto la stessa individua esattamente l'obbligazione (id est il pagamento nei termini del canone della locazione finanziaria) il cui inadempimento genera ipso iure la risoluzione del contratto (cfr. Cass., sent. n.11055 del
26.7.2002; Cass., sent. n.5147 del 6.4.2001).
Quanto all'inadempimento, ovvero l'omesso pagamento dei canoni alla scadenza così come risultanti dalle seguenti fatture: 1) n. 5161246/05 del 01.10.2017 parzialmente impagata per €. 883,29; 2) n.
5178642/05 del 01.11.2017 per un totale di €. 3.150,49; 3) n. 5196136/05 del 01.12.2017 dell'importo di
€ 3.150,49; 4) n. 5000127/05 del 01.01.2018 dell'importo di € 3.150,49; 5) n. 5018206/05 del 01.02.2018 dell'importo di € 3.150,49; 6) n. 5036235/05 del 01.03.2018 dell'importo di € 3.150,49; 7) n.
5056389/05 del 01.04.2018 dell'importo di € 3.150,49; 8) n. 5074857/05 del 01.05.2018 dell'importo di
€ 3.150,49; 9) n. 5093452/05 del 01.06.2018 dell'importo di € 3.150,49 (cfr. doc. 10 e 11 comparsa), per un importo complessivo di €. 26.087,21, oltre interessi di mora al tasso convenzionale;
rispetto ad esso la società convenuta, in qualità di creditrice, ha adempiuto all'onere di allegazione posto a suo carico, conformemente all'insegnamento consolidato della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Altrettanto non può dirsi con riguardo alla società attrice, sulla quale grava l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi e/o modificativi del diritto di credito azionato. Come sopra evidenziato, infatti, sussiste piuttosto la prova dell'inadempimento.
pagina9 di 11 Infine, sempre la convenuta ha altresì provato documentalmente di aver inviato sia alla società utilizzatrice che ai garanti, la missiva contenente la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa in esame, domandando, altresì, la riconsegna dell'immobile oggetto di contratto ed il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, oltre interessi come da contratto (cfr. doc. 9 comparsa).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, sussistono tutti gli elementi della fattispecie risolutiva richiesti dall'art.1456 c.c., con la conseguenza che, nel caso in esame, opera la risoluzione di diritto di cui all'art.17 delle condizioni generali del contratto di leasing per inadempimento della società utilizzatrice, con conseguente condanna di quest'ultima all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di contratto e al pagamento, in solido con i garanti, i sig.ri e , dei canoni scaduti e non Pt_1 Pt_2 Parte_3 pagati, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
Con riferimento alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto in base al criterio del cd. decisum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del l.r.p.t. e dai sig.ri e , così provvede: Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3
- rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
- accoglie le domande riconvenzionali proposte da già Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. e, quindi:
[...]
a) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 91975 del
7.5.2008;
b) condanna la in persona del l.r.p.t. all'immediato rilascio e conseguente restituzione del Parte_4 bene oggetto di contratto, ovverosia:
[...]
Parte_7
, il tutto censito al Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Grosseto al foglio 70, particella 45, subalterno 71, cat. C/1, classe 3, consistenza 72 metri quadrati, rendita euro 1.933,61; al foglio 70, particella 45, subalterno 25, cat. C/6, classe 3, consistenza
49 metri quadrati, rendita euro 169,55 e foglio 70, particella 45, subalterno 72, cat. C/1, classe 3, consistenza 69 metri quadrati, rendita euro 1.853,05;
c) condanna la in persona del l.r.p.t. ed i sig.ri e al Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pagamento, in solido tra loro e nei confronti di (già in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., dell'importo di €. 26.087,21, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
pagina10 di 11 - condanna la in persona del l.r.p.t. ed i sig.ri e al pagamento, Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3 in solido tra loro e nei confronti di (già in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 6.713,00 (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.
2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
Biella, 8.5.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 327 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residente in [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), residente in [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo De Cesaris del Foro di Grosseto, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Grosseto, via Trento n. 86;
ATTORI
E DA
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Grosseto, Loc. La Parte_4 P.IVA_1
Canova
ATTORE CONTUMACE
CONTRO
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in , via IT n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di CP_2
giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata per il presente CP_2 giudizio presso e nel suo studio in , via Nazario Sauro n. 2; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale dell'udienza del 10.9.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in pagina1 di 11 vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
A seguito di comparsa in riassunzione ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. tempestivamente depositata e ritualmente notificata, la in persona del l.r.p.t. ed i sig.ri e Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3 hanno rappresentato di aver concluso con la in data 7.5.2008, “[…] una complessa Controparte_2 operazione finanziaria inquadrabile sotto la figura del cosiddetto “lease-back”. Infatti, – proprietario – Parte_3 vendeva alla un fondo sito in Grosseto, via Monte Labro n. 3RSTU, piano terra, per il prezzo di euro CP_2
230.000,00; mentre – nudo proprietario – e – usufruttuario – vendevano alla Parte_1 Parte_2 CP_2 il fondo commerciale ubicato sempre in Grosseto, via Monte Labro n. 3PQ, piano terra, per il prezzo di euro
[...]
170.000,00. La vendita aveva quale scopo la concessione di questi fondi in locazione finanziaria alla società Pt_4
dei quali i signori , e erano soci. Contestualmente, quindi, la
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2 concedeva i fondi in questione con contratto di locazione finanziaria in uso ad (cfr. pag. 2 e CP_2 Parte_4 doc. 1 e 2 comparsa riassunzione).
E, assunto il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di leasing, relativamente a quest'ultimo hanno denunciato la sussistenza dei seguenti profili d'illegittimità: 1) nullità del contratto per violazione della normativa sulla trasparenza, non essendo inserito nel contratto il documento di sintesi e per mancata indicazione dell'ISC o del TAEG 2) nullità totale e/o parziale del contratto in relazione alle clausole relative agli interessi: i. per invalidità del parametro Euribor, per indeterminatezza Pa e violazione della normativa antitrust;
ii. per difformità tra l' dichiarato e convenuto in contratto e quello effettivamente applicato;
iii. per mancata pubblicizzazione della cd. clausola floor nel documento Pa di sintesi e mancato inserimento nell' ; iv. per superamento del tasso soglia usura, dovendosi considerare nel TEG negoziale anche gli interessi di mora e la penale di estinzione anticipata;
3) applicazione di interessi ultralegali e spese non dovuti;
4) quanto alle fideiussioni prestate dai sig.ri Pt_1
e : i. la nullità delle stesse per violazione della normativa antitrust in quanto Pt_2 Parte_3 redatte in conformità al Modello ABI 2002; ii. l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.. In ragione di ciò, gli attori hanno, quindi, formulato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo, quindi, legittima la sospensione del pagamento dei canoni.
Inoltre, stante il collegamento negoziale, dalla nullità del contratto di leasing – nei termini anzidetti – conseguirebbe altresì la nullità del contratto di compravendita con conseguente obbligo di restituzione degli immobili che ne hanno costituito l'oggetto.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (ora ha Controparte_2 Controparte_1 specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto, precisando in punto di fatto quanto segue:
- che la ha sottoscritto in data 7.5.2008 con la il contratto di locazione Parte_4 CP_2 CP_2 finanziaria di beni immobili contraddistinto dal n. 91795 ed il relativo documento di sintesi e condizioni generali (doc. 1 comparsa), per un corrispettivo complessivo di €. 660.652,50 oltre ad IVA, da corrispondersi con un versamento iniziale di €.88.000,00 oltre ad IVA alla firma del contratto e l'obbligo di corrispondere n. 215 canoni mensili pari ad €.2.663,50 ciascuno oltre IVA;
pagina2 di 11 - che la sempre in data 7.5.2008 ha acquistato il bene immobile oggetto del ridetto Controparte_2 contratto dai sig.ri , e in forza di atto a rogito del Parte_2 Parte_3 Parte_1
Notaio (Rep. n. 34626 - Racc. n. 20421) (cfr. doc. 2 comparsa); Persona_1
- che in data 7.5.2008 la ha sottoscritto il verbale di presa in consegna e di collaudo del bene Parte_4 de quo (cfr. doc. 3 comparsa);
- che ancora in data 7.5.2008, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di locazione finanziaria per cui è causa, i sig.ri , e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_1 prestato garanzie personali per la somma complessiva di €. 440.000,00 ciascuno (cfr. doc. 4 comparsa);
- che, a seguito delle richieste della società utilizzatrice, le parti hanno sottoscritto le modifiche delle condizioni contrattuali, prima, in data 2.4.2015 e, poi, in data 17.10.2016 (cfr. doc.
5-8 comparsa);
- che, dal mese di ottobre 2017 la società utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e, conseguentemente, in data 15.6.2018, la ha inviato alla lettera di Controparte_2 Parte_4 risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 917950, richiedendo la restituzione del bene entro 5 giorni ed il pagamento della somma di €. 26.087,21 a titolo di canoni scaduti e non pagati, oltre interessi di mora maturati alla data di risoluzione (cfr. doc. 9 comparsa).
In ragione di ciò, la società convenuta ha, quindi, proposto domande riconvenzionali volte, per un verso, alla dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing per cui è causa per inadempimento della società utilizzatrice e, per altro verso, alla condanna alla restituzione degli immobili oggetto di locazione finanziaria e al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni scaduti e non pagati oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
Tutto ciò premesso, tutte le domande proposte dagli attori non risultano meritevoli di accoglimento.
In apertura di motivazione occorre, innanzitutto, chiarire la natura giuridica del contratto per cui è causa: trattasi, infatti e diversamente da quanto ritenuto dalla difesa degli attori, di un contratto di leasing finanziario.
Come è noto, tale tipologia di leasing è strutturata secondo uno schema negoziale che prevede la partecipazione di tre soggetti: il concedente finanziatore, il fornitore e l'utilizzatore finale del bene.
Quest'ultimo, interessato a disporre nell'immediato di un determinato bene ma non volendone sostenere gli oneri dell'acquisto, incarica il concedente di provvedervi, previa indicazione del fornitore da cui approvvigionarsi e delle caratteristiche del bene da acquistare. Il concedente, una volta perfezionato l'acquisto con il fornitore, cede in godimento all'utilizzatore il bene – di cui mantiene formalmente la proprietà – in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito, e con la previsione della facoltà per quest'ultimo di acquistarne la proprietà, alla scadenza del contratto, a fronte del versamento di un ulteriore importo.
Con il leasing finanziario, quindi, si attua un doppio trasferimento di beni finalizzato al soddisfacimento di due diverse esigenze: da un lato, la società di leasing che, in cambio della concessione del bene in godimento all'utilizzatore, incassa con cadenza regolare un corrispettivo (che consiste nel rimborso della somma anticipata maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale investito) e, conservandone la proprietà, si “pone al riparo” da eventuali insolvenze;
dall'altro lato, l'utilizzatore che,
pagina3 di 11 con un minimo sforzo economico protratto nel tempo, ha la possibilità di disporre immediatamente del bene desiderato e di riservare alla scadenza del contratto con il concedente la scelta se acquistarne o meno la proprietà (cd. opzione di riscatto).
Tale operazione è ricostruita oggi dalla giurisprudenza pacifica e consolidata in termini di collegamento negoziale tra il contratto di vendita (bilaterale tra concedente e fornitore) e il contratto di locazione
(bilaterale tra concedente ed utilizzatore), poiché la vendita è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore/concedente si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario/utilizzatore. Ciò, tuttavia, non esclude che i due contratti in questione mantengano la propria autonomia (considerato che l'utilizzatore è terzo rispetto al contratto di vendita e il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione), pur nell'interdipendenza di talune prestazioni, manifestata da alcune specifiche clausole contenute nei due contratti in questione e volta all'attuazione della complessiva operazione economica ad essi sottesa.
Infatti, come definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19785 del 2015, non ricorre, in tal caso, un collegamento negoziale in senso tecnico, ossia caratterizzato tanto dal requisito oggettivo del nesso eziologico tra i negozi, quanto dal requisito soggettivo del comune intento pratico delle parti.
Più precisamente e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che nell'ipotesi di leasing finanziario i due contratti anzidetti sono sì legati da un nesso obiettivo, economico e teleologico, ma non dal nesso soggettivo: il fornitore, infatti, non si determina certo alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. E' suo interesse la vendita del bene, tanto che la causa che regge il contratto da lui stipulato con il concedente è quella tipica del contratto di compravendita e, una volta consegnato il bene all'utilizzatore, egli “esce di scena” assolutamente disinteressandosi alla vicenda della locazione.
Ritiene, infatti, il Supremo Consesso che: “le circostanze che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna”.
Mancando, quindi, il collegamento negoziale in senso tecnico, deve escludersi che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro, con conseguente infondatezza delle domande in tal senso proposte dagli attori.
Ciò precisato, anche le doglianze mosse al contratto di leasing sono da ritenersi del tutto infondate.
In primo luogo, ad avviso di chi scrive, non corrisponde all'evidenza documentale in atti e, in particolare, al contenuto stesso del contratto, la denunciata mancanza ivi del documento di sintesi: se si esamina, infatti, il documento n. 1 compiegato alla comparsa di costituzione della società di leasing nel contratto, in esso è riportata la seguente dicitura: “Per le altre condizioni economiche non espressamente indicate, si rimanda al documento di sintesi allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale”.
Inoltre, è la stessa società utilizzatrice a dichiarare di non essersi voluta avvalere del diritto di “[…] avere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale”; di seguito, poi, ulteriormente pagina4 di 11 dichiarando di aver “[…] ricevuto l'Avviso contenente le Principali norme di Trasparenza, il Foglio Informativo e il
Documento di Sintesi del presente contratto, che sono stati messi a sua disposizione dal Concedente e/o dai suoi incaricati”: trattasi, in entrambi i casi, di dichiarazioni specificamente sottoscritte dal legale rappresentate della società utilizzatrice, con sottoscrizioni non disconosciute.
Quanto, poi, all'asserita mancata indicazione tanto nel contratto quanto nel documento di sintesi Pa (assunto, quindi, come esistente contrariamente a quanto eccepito in precedenza) dell' e/o del
TAEG, deve osservarsi che, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire, condividendone le ragioni giuridiche sottese (cfr. Trib. Bologna, 17.12.2018 n. 21058; Trib.
Milano, 26.2.2019, n. 1897 e 10.1.2020, n. 130), detta indicazione nei contratti di leasing non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa, fatta eccezione per l'art. 125 bis T.U.B. qualora si tratti di un contratto stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, così come prescritto dalle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'IT (nono aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999). In particolare, le predette Istruzioni al Titolo X - Capitolo I - Sez. III Contratti - par. 3, stabiliscono che: “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Il testo del contratto riporta le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”, precisando però, con riferimento ai contratti di leasing che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non risultano invece applicabili ai contratti di leasing le previsioni di cui alla sezione II par. 9 delle
Istruzioni citate laddove prescrivono: “Il contratto e il «documento di sintesi» di cui al par. 8 della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti”. E' pacifico, infatti, che il leasing non sia riconducibile alle fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture in conto corrente, così come deve escludersi che esso rientri all'interno della categoria residuale degli «altri finanziamenti», considerato che proprio la richiamata delibera CICR, nell'allegato, distingue chiaramente il leasing dagli altri finanziamenti.
Da quanto sopra consegue, quindi, che la società di leasing non era tenuta ad indicare il TAEG nel contratto per cui è causa, neppure in forza di quanto prescritto dall'art. 125bis T.U.B. sopra richiamato, avendo l'utilizzatore natura giuridica di società per azioni, che ha stipulato il contratto per cui è causa per finalità – evidentemente – correlate all'attività d'impresa svolta.
Come visto, nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore ciò che deve essere indicato è il cd. tasso leasing;
questo nel contratto per cui è causa è certamente presente ed è pari al 5,909%. Pertanto, al riguardo non viene certamente in rilievo un'ipotesi di mancata indicazione. Pa Dall'accertata non obbligatorietà dell'indicazione nel contratto per cui è causa dell' e/o del TAEG deriva l'assorbimento delle ulteriori eccezioni di nullità mosse dagli attori alla clausola relativa agli pagina5 di 11 Pa interessi e conseguenti: i. alla “palese differenza tra (che equivale al TAEG) dichiarato e convenuto nel contratto e quello effettivamente applicato”; ii. alla “mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel calcolo dell'ISC o
TAEG”, nonché della clausola floor (cfr. pag. 11 e 14 comparsa riassunzione).
Con riferimento, poi, alle ulteriori eccezioni di nullità delle clausole relative agli interessi tanto corrispettivi quanto moratori, si osserva quanto segue:
a) quanto all'eccepita nullità della clausola sugli interessi corrispettivi perché il relativo tasso “[…] è ancorato sull'indice Euribor” (cfr. pag. 11 comparsa riassunzione), che risulta violativo della normativa antitrust, la stessa non può essere accolta in quanto palesemente infondata.
La società attrice, infatti, non ha specificamente né allegato, né provato, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., la tipologia di accordo cui afferirebbe il cartello in relazione al contratto oggetto di causa, nonché i riflessi che detto accordo avrebbe avuto, in concreto, per il contratto di leasing in questione: in altri termini e con maggior impegno motivazionale, difetta ogni allegazione e prova in ordine al nesso eziologico tra l'accordo anticoncorrenziale (asseritamente presupposto come esistente) e la pretesa nullità del contratto “a valle”.
Al riguardo, non può sottacersi, infatti, che la normativa Antitrust (sia nazionale che comunitaria) non prevede in realtà, quale ulteriore sanzione per i soggetti partecipanti al cartello, la caducazione di tutti i contratti conclusi nel periodo di vigenza dello stesso;
in altri termini, l'applicazione in contratto del tasso eventualmente generatosi in virtù della distorsione, concretizzatasi per l'operare dell'intesa anticoncorrenziale, non produce effetti sugli elementi genetici del negozio. Ciò in ragione del fatto che il bene tutelato in via primaria è il mercato inteso come ordine pubblico economico generale, la cui protezione crea una maggior affidabilità e benessere e non, invece, gli interessi dei singoli solo indirettamente protetti. Pertanto, dall'eventuale intesa anticoncorrenziale non si può dedurre come conseguenza automatica la nullità del contratto per violazione di norme imperative di diritto interno, ma
– se del caso – unicamente un'ipotesi di responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'intesa illecita con conseguente obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se e nella misura in cui il tasso Euribor – malgrado le cautele adottate – abbia subito uno scostamento artificioso.
In definitiva, quindi, non solo gli attori non hanno fornito la prova nei termini anzidetti – che appare certamente indispensabile anche per la dimostrazione dello specifico e concreto interesse e legittimazione ad agire ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità proposta – ma neppure hanno domandato il risarcimento del danno conseguente;
b) quanto all'asserita mancata pubblicizzazione della clausola cd. floor, tale affermazione è smentita dallo stesso testo contrattuale, nel quale essa risulta chiaramente prevista (“Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere: 1,000”);
c) infine, assolutamente generica e del tutto sfornita di qualsivoglia principio di allegazione, prima ancora che di prova è l'eccepita natura usuraria degli interessi pattuiti, giacché: “Il tasso se si include la mora
e la penalità per l'estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura” (cfr. pag. 14 comparsa riassunzione). Gli attori, infatti, hanno omesso di allegare ed indicare specificamente, con riferimento al contratto di pagina6 di 11 leasing per cui è causa, i modi, i tempi e la misura dell'asserito superamento del tasso soglia in relazione al periodo di riferimento, nonché di precisare i singoli tassi di interesse contestati (sub specie, in particolare, di TEG negoziale e TSU di comparazione) con riferimento a tale determinato periodo.
Deve, quindi, concludersi per la piena validità del contratto di leasing finanziario per cui è causa.
Con riferimento, poi, alle garanzie personali prestate dagli attori, i sig.ri e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 trattasi evidentemente di fideiussioni specifiche, in quanto volte a garantire esclusivamente il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sorte a carico della società utilizzatrice in forza del contratto di leasing finanziario n. 91795 del 7.5.2008 (cfr. doc. 4 comparsa).
Relativamente ad esse risulta assolutamente infondata l'eccepita nullità per violazione della normativa antitrust.
In considerazione del tenore delle argomentazioni poste a sostegno di tale eccezione, pare corretto ritenere – in assenza di una esplicita qualificazione da parte degli attori – che la stessa riguardi le fideiussioni nella loro integralità; pertanto, già sotto tale profilo, detta eccezione deve essere disattesa in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n.
41994 del 30.12.2021, per cui: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata
e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale
(ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far cadere l'intero regolamento negoziale ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che gli attori non hanno né allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive delle clausole indicate come nulle. Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso
– che la società di leasing avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della s.r.l. e – per altro verso – che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia anche pagina7 di 11 senza le clausole anzidette, in quanto portatori di un interesse economico alla conclusione del contratto de quo.
Ad abundantiam, ove anche fosse stata eccepita la nullità parziale delle sole clausole conformi al ridetto
Modello ABI, deve darsi continuità al prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “la nullità delle clausole riportate [in tali fideiussioni] non può dedursi automaticamente […] dalla mera riproduzione delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI ritenute dalla Banca d'IT contrarie alla normativa anticoncorrenziale, attesa la riferibilità del provvedimento 55/2005 alle fideiussioni c.d. omnibus” (in tal senso Corte d'Appello Milano, sent. n. 3083 del 4.10.2022; conf. ex multis Trib. Bologna, sent. n. 64 del
13.1.2022; Trib. Milano, sent. n. 718 del 28.1.2022; Trib. Milano, sent. n. 5481 del 21.6.2022). Se, infatti, si esamina detto provvedimento ci si avvede che, innanzitutto, al punto due si fa espresso riferimento allo schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e al successivo punto nove si legge: “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente
e futura, del debitore di una banca”.
Appare, pertanto, corretto concludere – come fatto dalla giurisprudenza di merito citata – che il provvedimento della Banca d'IT faccia esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema di fideiussione caratterizzato dalla cd. clausola omnibus.
Inoltre, come puntualmente osservato, l'accertamento contenuto in tale provvedimento “non è neppure estensibile automaticamente alle fideiussioni specifiche, attesa proprio la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future” (cfr. Corte d'Appello Milano, cit.).
Pertanto, rispetto alle fideiussioni specifiche di cui si sta trattando non è possibile riscontrare nel merito la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un eventuale censura d'invalidità delle clausole ivi contenute nei termini dedotti dagli attori.
Infine, assolutamente inconferente è il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1956 c.c. e, quindi, all'intervenuta liberazione dei fideiussori, non ravvisandosene nel caso di specie alcuno degli elementi costitutivi: in particolare, non solo – come detto – non si ha a che fare con fideiussori “per un'obbligazione futura”, ma neppure viene in considerazione la concessione di ulteriore “credito” al debitore garantito.
Deve, quindi, concludersi per la piena validità ed efficacia altresì delle fideiussioni prestate dai sig.ri e relativamente al corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni Pt_1 Pt_2 Parte_3 sorte a carico della società utilizzatrice in forza del contratto di leasing finanziario n. 91795 del 7.5.2008
(cfr. doc. 4 comparsa).
Dall'integrale rigetto di tutte le doglianze sopra esaminate e poste dagli attori a fondamento dell'asserita legittimità della propria eccezione d'inadempimento consegue l'infondatezza anche di quest'ultima e, quindi, l'imputabilità alla società utilizzatrice del mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto per cui è causa.
pagina8 di 11 Venendo, quindi, all'esame delle domande proposte in via riconvenzionale dalla società convenuta, le stesse risultano, viceversa, fondate e meritevoli di accoglimento
In primo luogo, la convenuta ha richiesto rendersi pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione ope legis del contratto di locazione finanziaria immobiliare concluso tra le parti, stante il richiamo all'esercizio del relativo diritto potestativo da parte della convenuta medesima.
A tale proposito basti ricordare che, in termini generali, la clausola risolutiva disciplinata dall'art.1456
c.c. attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, con la conseguenza che la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara all'altra parte di volersene avvalere (ex multis Cass., sent. n. 20854 del 2.10.2014; Cass., sent. n. 16993 dell'1.8. 2007). Il
Giudice, quindi, è chiamato a svolgere un triplice accertamento: 1) se la pattuizione configuri effettivamente una clausola risolutiva espressa;
2) se, in caso positivo, si sia verificato l'inadempimento da essa previsto;
3) e se il creditore della prestazione inadempiuta abbia esercitato, mediante dichiarazione di volersi valere della clausola, il diritto potestativo di provocare la risoluzione del rapporto (cfr. in tal senso Cass., sent. n.7178 del 16.5.2002).
Ciò precisato, anzitutto si osserva che la clausola contenuta all'art. 17, co. 1 delle condizioni generali, che attribuisce al concedente la facoltà di “risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. […] qualora l' si renda inadempiente, anche parzialmente, ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con il presente Parte_6 contratto, e specificamente agli obblighi indicati nei seguenti articoli: […] art. 5 (corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5”, è senz'altro idonea ad integrare la clausola risolutiva espressa di cui alla citata norma codicistica, in quanto la stessa individua esattamente l'obbligazione (id est il pagamento nei termini del canone della locazione finanziaria) il cui inadempimento genera ipso iure la risoluzione del contratto (cfr. Cass., sent. n.11055 del
26.7.2002; Cass., sent. n.5147 del 6.4.2001).
Quanto all'inadempimento, ovvero l'omesso pagamento dei canoni alla scadenza così come risultanti dalle seguenti fatture: 1) n. 5161246/05 del 01.10.2017 parzialmente impagata per €. 883,29; 2) n.
5178642/05 del 01.11.2017 per un totale di €. 3.150,49; 3) n. 5196136/05 del 01.12.2017 dell'importo di
€ 3.150,49; 4) n. 5000127/05 del 01.01.2018 dell'importo di € 3.150,49; 5) n. 5018206/05 del 01.02.2018 dell'importo di € 3.150,49; 6) n. 5036235/05 del 01.03.2018 dell'importo di € 3.150,49; 7) n.
5056389/05 del 01.04.2018 dell'importo di € 3.150,49; 8) n. 5074857/05 del 01.05.2018 dell'importo di
€ 3.150,49; 9) n. 5093452/05 del 01.06.2018 dell'importo di € 3.150,49 (cfr. doc. 10 e 11 comparsa), per un importo complessivo di €. 26.087,21, oltre interessi di mora al tasso convenzionale;
rispetto ad esso la società convenuta, in qualità di creditrice, ha adempiuto all'onere di allegazione posto a suo carico, conformemente all'insegnamento consolidato della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Altrettanto non può dirsi con riguardo alla società attrice, sulla quale grava l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi e/o modificativi del diritto di credito azionato. Come sopra evidenziato, infatti, sussiste piuttosto la prova dell'inadempimento.
pagina9 di 11 Infine, sempre la convenuta ha altresì provato documentalmente di aver inviato sia alla società utilizzatrice che ai garanti, la missiva contenente la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa in esame, domandando, altresì, la riconsegna dell'immobile oggetto di contratto ed il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, oltre interessi come da contratto (cfr. doc. 9 comparsa).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, sussistono tutti gli elementi della fattispecie risolutiva richiesti dall'art.1456 c.c., con la conseguenza che, nel caso in esame, opera la risoluzione di diritto di cui all'art.17 delle condizioni generali del contratto di leasing per inadempimento della società utilizzatrice, con conseguente condanna di quest'ultima all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di contratto e al pagamento, in solido con i garanti, i sig.ri e , dei canoni scaduti e non Pt_1 Pt_2 Parte_3 pagati, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
Con riferimento alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto in base al criterio del cd. decisum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del l.r.p.t. e dai sig.ri e , così provvede: Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3
- rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
- accoglie le domande riconvenzionali proposte da già Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. e, quindi:
[...]
a) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 91975 del
7.5.2008;
b) condanna la in persona del l.r.p.t. all'immediato rilascio e conseguente restituzione del Parte_4 bene oggetto di contratto, ovverosia:
[...]
Parte_7
, il tutto censito al Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Grosseto al foglio 70, particella 45, subalterno 71, cat. C/1, classe 3, consistenza 72 metri quadrati, rendita euro 1.933,61; al foglio 70, particella 45, subalterno 25, cat. C/6, classe 3, consistenza
49 metri quadrati, rendita euro 169,55 e foglio 70, particella 45, subalterno 72, cat. C/1, classe 3, consistenza 69 metri quadrati, rendita euro 1.853,05;
c) condanna la in persona del l.r.p.t. ed i sig.ri e al Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pagamento, in solido tra loro e nei confronti di (già in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., dell'importo di €. 26.087,21, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
pagina10 di 11 - condanna la in persona del l.r.p.t. ed i sig.ri e al pagamento, Parte_4 Pt_1 Pt_2 Parte_3 in solido tra loro e nei confronti di (già in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 6.713,00 (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.
2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
Biella, 8.5.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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