Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 15/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 1911/2024 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Michele Di Parte_1
Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torre Annunziata (NA), Corso
Umberto I;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Genovese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli (SA), via G. D'Orso n. 1;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 18.03.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9009938074 000, notificata in data 28.08.2023, limitatamente a:
1) Cartella esattoriale n. 071 2018 0045622576 000 (premi INAIL- anni 2017/18);
2) Cartella esattoriale n. 071 2019 0014050372 000 (nella parte relativa a premi INAIL – anno
2018);
3) Cartella esattoriale n. 071 2019 0102999519 000 (premi INAIL – anni 2018/19);
4) Cartella esattoriale n. 071 2021 0001497257 000 (premi INAIL - anni 2018/19/20);
5) Avviso di addebito n. 371 2018 000547448 000 (contributi - anno 2017); CP_2
6) Avviso di addebito n. 371 2018 0015370677 000 (mod DM10 – anni 2017/18);
7) Avviso di addebito n. 371 2018 0018603138 000 (mod DM10 – anni 2017/18);
8) Avviso di addebito n. 371 2018 0018603239 000 (mod DM10 – anni 2017/18);
9) Avviso di addebito n. 371 2018 0018836446 000 (contributi - anno 2018); CP_2
10) Avviso di addebito n. 371 2019 0000886318 000 (mod. DM10 - anni 2014/15/18/19);
11) Avviso di addebito n. 371 2019 0001260843 000 (mod DM10 –anni 2018/19);
12) Avviso di addebito n. 371 2019 0001308353 000 (mod DM10 –anni 2018/19).
Deduceva la nullità dell'intimazione opposta in ragione dell'omessa notifica degli atti prodromici, nonché l'estinzione del credito per effetto dell'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' , chiedendo di “accertare e dichiarare l'integrale nullità e/o Controparte_1
l'illegittimità dell'atto di cui al n.071 20239009938074, nella parte dei titoli ivi impugnati, notificato in data 28.08.2023 procedendo alla revoca di quest'ultimo e, conseguentemente, di ogni atto in esso contemplato e di eventuali ed ulteriori atti esecutivi da esso derivanti per i motivi di cui in narrativa;
condannare l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_3 spese del presente procedimento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n.
46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n.
15116).
Non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito
(Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
3. Orbene, si rileva che la parte è certamente incorsa in decadenza con riferimento alle censure di carattere formale attinenti alla notifica degli atti presupposto.
Va, difatti, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine di legge, etc.), come tale soggetta al termine decadenziale di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto.
Tenuto conto che l'intimazione è stata notificata in data 28.08.2023 e che il ricorso innanzi al
Tribunale di Napoli, dichiaratosi incompetente, è stato depositato in data 09.10.2023 (cfr. ordinanza di incompetenza) è evidente che le contestazioni di carattere formale sono irrimediabilmente tardive e come tali inammissibili.
4. Quanto all'eccepita prescrizione, l'azione in parte qua va qualificata come azione di merito ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, rispetto alla quale, a mente dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514), sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
È stato, difatti, affermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite e della serialità del contenzioso, dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
3.291,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 15/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno