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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11790 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN AS, all'udienza del 18 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 29478/2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Occhione giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_1 giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22/3/2024 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso e memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 2/5/8/2025 si è rivolta a questo Tribunale, in funzione Parte_1 di Giudice del lavoro, e - premesso di aver presentato istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento della persistenza della condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, legge n. 104/1992, negata in sede di visita di revisione del 27/8/2024, di aver contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva escluso la sussistenza di detta condizione, con dichiarazione di dissenso depositata il 19/8/2025 -ha dedotto che il ctu aveva erroneamente valutato le condizioni psico-fisiche e l'incidenza della patologie da cui era affetta e, in particolare, di quelle a carico dell'apparato neuropsichico, che non si esaurivano in una mera sindrome depressiva, ma integravano una “depressione maggiore ricorrente grave”; che il ctu non aveva inoltre tenuto conto delle finalità della legge n. 104, rappresentate “non soltanto d dal rispondere a speciali esigenze di alcune persone, ma anche sancirne il pieno diritto a realizzarsi e autodeterminarsi, con libertà ed indipedenza”.
1 Si è costituito l' , che ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto privo di specifici motivi CP_1 di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP;
nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c., contestualmente depositata in via telematica.
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorso in esame, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 bis, comma 6,.c.p.c. è tempestivo in quanto depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso ex comma 4, avvenuta il 19/8/2025, la quale, a sua volta, risulta formulata entro il termine fissato dal giudice.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni formulate dal ctu nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c..
Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico.
3.1. Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”, necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata dapprima con l'art. 54 d.l.
22.6.2012, n. 63, convertito con legge n. 134/2012 e, quindi, con l'art. 3 del D.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 143.
3.2..Ne consegue che anche in questa sede può trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale
(v., tra le altre, Cass. 24.2.2003 n. 2797 e Cass. 30.8.2004 n. 17318).
3.3.Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u., dott. specialista in medicina legale, ha Persona_2 espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, tenendo conto dei criteri di valutazione dettati dall'art. 3 legge n. 104/1992, da cui si desume che lo stato di handicap
(e di handicap grave) non è rapportato direttamente alle patologie, ma al grado di svantaggio sociale
2 o di emarginazione ad esse conseguenti, non fornendo, d'altro canto, la legge tabelle o esemplificazioni per l'individuazione e la ponderazione dello stato di handicap nel caso concreto, sicchè la condizione di handicap grave presuppone la presenza di patologie tali da comportare difficoltà rilevanti ad una delle tre categorie ( fisica, psichica e sensoriale) di attività tutelate e tali da esitare in una riduzione dell'autonomia personale con severe ripercussioni sulla sfera individuale o in quella di relazione.
Tali criteri risultano aderenti alla lettera ed alla ratio delle disposizioni della legge, atteso che per l'accertamento della condizione di handicap deve essere effettuata una "valutazione medico-sociale della personalità e delle esigenze del soggetto portatore di handicap", nell'ottica "dell'inserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 30.10.1993), sicchè giudizio "non si esaurisce in un giudizio di natura medico-legale e non consiste solo in un accertamento medico delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto, ma deve accertare nei suoi vari ambiti l'handicap che la minorazione produce, ossia la natura e l'entità dello svantaggio sociale e gli interventi necessari alla sua diminuzione" per individuare lo "strumento idoneo a consentire la realizzazione di un'assistenza integrata completa, nell'ottica più ampia del reinserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 6.4.1994).
3.4.In tal modo risulta accertato che , la quale svolte attività lavorativa in qualità di Parte_1 cameriera in una struttura alberghiera, è affetta da una serie di patologie, tra cui alcune a carico dell'apparato osteo-articolare a lieve-medio impegno funzionale, oltre che da patologia a carico dell'apparato neuropsichico, che il ctu ha accertato concretarsi in una sindrome depressiva in attuale sufficiente compenso farmacologico, pur avendo preso in esame la certificazione neuropsichiatrica risalente al 6/5/2023 invocata dalla ricorrente.
L'ausiliare, dopo aver accuratamente esaminato l'evoluzione di ciascuna patologia e la relativa incidenza invalidante, ha concluso nel senso che il complesso patologico accertato non implicava la necessità di un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” come richiesto dalla legge, e pertanto non ricorreva lo stato di handicap grave.
La correttezza di tale conclusione risulta confermata da quanto rilevato in sede di esame obiettivo, ove la ricorrente è apparsa con psiche lucida, sensorio integro, r.i.t. presenti e simmetrici, coordinata sotto il profilo motorio, disponibile al colloquio, con mimica e gestualità congrui con i temi del discorso, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, priva di deficit mnesici e con un tono dell'umore solo “moderatamente deflesso”.
3.5..Con il ricorso proposto non sono stati forniti concreti elementi atti a far ritenere sussistente la condizione di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, atteso che la ricorrente si è , in sostanza, limitata ad una generica contestazione delle conclusioni del ctu.
3 Non ha, tuttavia, evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal ctu, nè indicato eventuali patologie non esaminate, né offerto alcuna indicazione sui criteri medico- legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, né ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né ha prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
Le critiche del ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Spese di lite non ripetibili, sussistendo i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) ) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025 Il Giudice
AN AS
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN AS, all'udienza del 18 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 29478/2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Occhione giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_1 giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22/3/2024 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso e memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 2/5/8/2025 si è rivolta a questo Tribunale, in funzione Parte_1 di Giudice del lavoro, e - premesso di aver presentato istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento della persistenza della condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, legge n. 104/1992, negata in sede di visita di revisione del 27/8/2024, di aver contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva escluso la sussistenza di detta condizione, con dichiarazione di dissenso depositata il 19/8/2025 -ha dedotto che il ctu aveva erroneamente valutato le condizioni psico-fisiche e l'incidenza della patologie da cui era affetta e, in particolare, di quelle a carico dell'apparato neuropsichico, che non si esaurivano in una mera sindrome depressiva, ma integravano una “depressione maggiore ricorrente grave”; che il ctu non aveva inoltre tenuto conto delle finalità della legge n. 104, rappresentate “non soltanto d dal rispondere a speciali esigenze di alcune persone, ma anche sancirne il pieno diritto a realizzarsi e autodeterminarsi, con libertà ed indipedenza”.
1 Si è costituito l' , che ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto privo di specifici motivi CP_1 di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP;
nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c., contestualmente depositata in via telematica.
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorso in esame, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 bis, comma 6,.c.p.c. è tempestivo in quanto depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso ex comma 4, avvenuta il 19/8/2025, la quale, a sua volta, risulta formulata entro il termine fissato dal giudice.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni formulate dal ctu nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c..
Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico.
3.1. Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”, necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata dapprima con l'art. 54 d.l.
22.6.2012, n. 63, convertito con legge n. 134/2012 e, quindi, con l'art. 3 del D.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 143.
3.2..Ne consegue che anche in questa sede può trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale
(v., tra le altre, Cass. 24.2.2003 n. 2797 e Cass. 30.8.2004 n. 17318).
3.3.Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u., dott. specialista in medicina legale, ha Persona_2 espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, tenendo conto dei criteri di valutazione dettati dall'art. 3 legge n. 104/1992, da cui si desume che lo stato di handicap
(e di handicap grave) non è rapportato direttamente alle patologie, ma al grado di svantaggio sociale
2 o di emarginazione ad esse conseguenti, non fornendo, d'altro canto, la legge tabelle o esemplificazioni per l'individuazione e la ponderazione dello stato di handicap nel caso concreto, sicchè la condizione di handicap grave presuppone la presenza di patologie tali da comportare difficoltà rilevanti ad una delle tre categorie ( fisica, psichica e sensoriale) di attività tutelate e tali da esitare in una riduzione dell'autonomia personale con severe ripercussioni sulla sfera individuale o in quella di relazione.
Tali criteri risultano aderenti alla lettera ed alla ratio delle disposizioni della legge, atteso che per l'accertamento della condizione di handicap deve essere effettuata una "valutazione medico-sociale della personalità e delle esigenze del soggetto portatore di handicap", nell'ottica "dell'inserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 30.10.1993), sicchè giudizio "non si esaurisce in un giudizio di natura medico-legale e non consiste solo in un accertamento medico delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto, ma deve accertare nei suoi vari ambiti l'handicap che la minorazione produce, ossia la natura e l'entità dello svantaggio sociale e gli interventi necessari alla sua diminuzione" per individuare lo "strumento idoneo a consentire la realizzazione di un'assistenza integrata completa, nell'ottica più ampia del reinserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 6.4.1994).
3.4.In tal modo risulta accertato che , la quale svolte attività lavorativa in qualità di Parte_1 cameriera in una struttura alberghiera, è affetta da una serie di patologie, tra cui alcune a carico dell'apparato osteo-articolare a lieve-medio impegno funzionale, oltre che da patologia a carico dell'apparato neuropsichico, che il ctu ha accertato concretarsi in una sindrome depressiva in attuale sufficiente compenso farmacologico, pur avendo preso in esame la certificazione neuropsichiatrica risalente al 6/5/2023 invocata dalla ricorrente.
L'ausiliare, dopo aver accuratamente esaminato l'evoluzione di ciascuna patologia e la relativa incidenza invalidante, ha concluso nel senso che il complesso patologico accertato non implicava la necessità di un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” come richiesto dalla legge, e pertanto non ricorreva lo stato di handicap grave.
La correttezza di tale conclusione risulta confermata da quanto rilevato in sede di esame obiettivo, ove la ricorrente è apparsa con psiche lucida, sensorio integro, r.i.t. presenti e simmetrici, coordinata sotto il profilo motorio, disponibile al colloquio, con mimica e gestualità congrui con i temi del discorso, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, priva di deficit mnesici e con un tono dell'umore solo “moderatamente deflesso”.
3.5..Con il ricorso proposto non sono stati forniti concreti elementi atti a far ritenere sussistente la condizione di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, atteso che la ricorrente si è , in sostanza, limitata ad una generica contestazione delle conclusioni del ctu.
3 Non ha, tuttavia, evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal ctu, nè indicato eventuali patologie non esaminate, né offerto alcuna indicazione sui criteri medico- legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, né ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né ha prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
Le critiche del ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Spese di lite non ripetibili, sussistendo i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) ) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025 Il Giudice
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