TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co.
10, del D. Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 12 dicembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5804, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. UVA SAVERIO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con gli avv.ti BANCHERO ENRICO, DEL GUERRA ENRICO, VITELLA
SC e OZ UE,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 14.11.2022 la odierna parte ricorrente ha chiamato in giudizio la odierna parte convenuta Parte_1
e, premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha CP_1 presentato le conclusioni di cui alle pagg. 34-35 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia al Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata la propria competenza:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'attuale legittimazione passiva in capo a
quale successore di a seguito di fusione per incorporazione;
CP_1 Controparte_2
2. In via principale, accertare e dichiarare e confermare, come già statuito da Codesto
Tribunale e dalla Cda di Roma sez. Lavoro (sent. 3245/2002), l'effettiva sussistenza, dal
22.9.2009 al 5.7.2017, di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato e a tempo pieno tra il ricorrente e l'attuale controparte per lo svolgimento di mansioni di autista addetto specializzato al trasporto e alla consegna di prodotti lattiero-caseari/piazzista (tra l'altro sostitutore);
3. Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'applicabilità al rapporto di lavoro tra le parti, nell'intero periodo di lavoro, del CCNL Industrie alimentari del 22.09.2009 e ss.mm.ii., modifiche e integrazioni, con inquadramento quantomeno al IV livello (come già indicato da Codesto Tribunale e dalla CDA di Roma nella sentenza 3245/2022, in occasione del licenziamento patito dal ricorrente) (se non III Livello del medesimo CCNL) del predetto contratto o del diverso contratto collettivo e inquadramento ritenuti di giustizia;
4. In via principale, all'esito di quanto domandato, accertare il diritto del ricorrente alla maturazione e all'accantonamento del TF, così come sopra descritto e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., all'accantonamento Controparte_1
e al versamento in favore del ricorrente del TF maturato e dovuto, per la complessiva somma pari ad euro 28.360,25 (calcolato prudenzialmente svolto sul IV Livello contrattuale Industrie Alimentari, periodo 22.9.2009 – 5.7.2017), oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati al presente ricorso, da ritenersi un tutt'uno col presente atto, o, in subordine, nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, in ragione
2 di quanto vorrà decidere e valutare l'intestata EC.mo Giudicante (con detrazione di quanto eventualmente già versato);
5. In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la restituzione delle somme spese indebitamente per anticipazione e rifornimento gasolio, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (o in subordine e/o in alternativa ex art. 2041 c.c., o a titolo di prestito), così come sopra meglio descritto, e per l'effetto condannare l'attuale controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla predetta restituzione (e/o risarcimento) delle somme indebitamente trattenute quali addebito spese carburante, a torto corrisposte, per la somma totale di euro 77.310,25 (periodo 09/2009 – 07/2017: euro 60.596,35; oltre rivalutazione euro 12.743,64 e interessi euro 3.970,26); oltre ad ulteriori maturazioni sino al saldo o nella maggiore o minore misura ritenuta equa e/o di giustizia, in ragione di quanto vorrà decidere e valutare l'intestata EC.mo Giudicante;
6. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere le dovute spettanze per differenze retributive - non pagate adeguatamente dalla parte datoriale - e per l'effetto condannare controparte al pagamento delle stesse per la globale somma di euro 155.395,47, oltre interessi euro 8.060,55 e rivalutazione euro 31.076,56 per un totale di euro
194.532,58 per differenze retributive dovute, conteggiate sul IV livello contrattuale, periodo dal 22.9.2009 al 5.7.2017, oltre ad ulteriori maturazioni sino al saldo, come da conteggi acclusi in atti, o per la maggiore o minore somma che questo Giudicante riterrà più equa ed utile ai fini di giustizia (qualora ad esempio dovesse ritenersi applicabile il III livello
CCNL Industrie Alimentari).
7. Ricapitolando, si richiede la condanna dell'avversaria al pagamento di: differenze retributive: totale euro 194.532,58 + TF: totale euro 28.360,25 = totale euro
222.892,83 (come da conteggi IV livello CCNL Industrie Alimentari), oltre spese carburante totale euro 77.310,25 (come da conteggi e documenti); per un totale globale di euro 303.203,08 o per quella somma maggiore o minore ritenuta equa e/o di giustizia.
8. In via subordinata, nel caso in cui non dovesse risultare esatto il calcolo delle voci richieste superiormente e sempre nel caso in cui vorrà darsi corso all'applicazione del principio dell'assorbimento, rispetto al caso concreto - anche all'esito di un'eventuale CTU, volta
3 all'accertamento delle differenze retributive e quindi delle partite dare-avere afferenti al rapporto di lavoro svolto nel periodo dedotto di cui al presente processo - voglia il Tribunale adito condannare controparte in persona del l.r.p.t. (in proprio e quale Controparte_1 successore di in ragione della suddetta fusione per incorporazione), alla Controparte_2 somma che risulterà dall'eventuale consulenza tecnica - oltre interessi e rivalutazione a far data dall'inizio del rapporto sino al saldo - tenendo presente sia le somme anticipate dal ricorrente per il rifornimento di gasolio, come sopra evidenziato (maggiorate degli interessi e della rivalutazione), sia le effettive spettanze lavorative da calcolarsi sulle concrete mansioni svolte dal ricorrente, in relazione: al livello (IV o III del CCNL Industrie Alimentari o altro da individuarsi da parte del Tribunale), agli straordinari effettuati (60/72 ore lavorate
a settimana, 6 gg su 7), ai permessi (Rol) non concessi, alle ferie non godute (venivano accordati 7/15 giorni a malapena l'anno e nemmeno tutti gli anni), al lavoro notturno svolto per almeno 2/3 ore al dì (visto che il ricorrente si recava sul luogo di lavoro alle ore 3-4 del mattino per rimanervi almeno fino alle 15/16 di pomeriggio), al maneggio di denaro.
9. Con vittoria di competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione per il procuratore antistatario.
Nel dettaglio, la odierna parte ricorrente ha dedotto – a fondamento delle suddette conclusioni – (a) di avere svolto nel periodo dal 22.09.2009 al
5.07.2017, dapprima in favore della odierna parte convenuta CP_1
e poi in favore di (a seguito di cessione di ramo
[...] Controparte_2 di azienda), attività di trasporto, di promozione e di tentata vendita di prodotti della preponente, (b) che il predetto rapporto di lavoro era stato qualificato dalle parti in termini di fittizio rapporto di agenzia (rectius: di sostituzione di agente), pur essendosi svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, (c) che il medesimo rapporto di lavoro è terminato in data
5.07.2017 a causa del recesso datoriale, (d) che tale recesso datoriale è stato ritualmente impugnato, (e) che, all'esito del giudizio di primo grado avente per oggetto il recesso in parola, è stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro menzionato ed è stata dichiarata l'invalidità del medesimo recesso
4 (riqualificato in termini di licenziamento), (f) che il giudizio di appello relativo all'impugnazione del licenziamento ha confermato la decisione di primo grado in punto di natura subordinata del rapporto di lavoro di cui sopra, ritenendo che le mansioni di fatto svolte dalla odierna parte ricorrente fossero riconducibili al 4° livello del CCNL industrie alimentari, (g) di avere svolto, di fatto, 10 o 12 ore di lavoro giornaliere e 60 o 72 ore di lavoro settimanali, (h) di avere goduto, al massimo, di 15 giorni di ferie all'anno, (i) di avere anticipato le spese per il carburante e di non avere ricevuto il rimborso integrale di tali spese, (l) che la odierna parte convenuta e CP_1 hanno sempre costituito un unico centro di Controparte_2 imputazioni di interessi e, di riflesso, di imputazione del suddetto rapporto di lavoro, (m) che è stata in seguito incorporata dalla Controparte_2 odierna parte convenuta e che quest'ultima risponde, CP_1 anche per tale ulteriore ragione, delle obbligazioni gravanti sull'altra.
Si è costituita in giudizio la odierna parte convenuta, contestando le affermazioni della odierna parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La odierna parte convenuta – difendendosi sia in proprio sia in qualità di soggetto che ha incorporato – ha dedotto, tra l'altro, Controparte_2
(1) che l'esistenza della propria legittimazione passiva, rispetto alle domande attoree, è pacifica, (2) che la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e il correlato livello di inquadramento da attribuirsi alla odierna parte ricorrente non costituiscono questioni coperte dal giudicato, pendendo ancora il giudizio di cassazione su tali punti, (3) che l'esistenza di un controcredito di euro 1.441,28 della odierna parte convenuta nei confronti della odierna parte ricorrente a titolo di omessa retrocessione di incassi deve ritenersi ormai accertata con efficacia di giudicato in ragione dell'omessa impugnazione in parte qua, nel menzionato giudizio di cassazione, della pronuncia resa dal giudice di secondo grado in materia di impugnazione di licenziamento, e che pertanto la odierna parte convenuta vanta un credito
5 complessivo, nei confronti della odierna parte ricorrente di euro 34.249,23
(ovverosia euro 28,174,90 più euro 1.079,86 più euro 1.933,33 più i già menzionati euro 1441.1,28 a titolo di omessa retrocessione di incassi) derivante, tra l'altro, dagli effetti restitutori correlati all'avvenuta parziale riforma, in secondo grado, delle pronunce di primo grado rispettivamente rese nel giudizio a cognizione sommaria e nel giudizio a cognizione piena di impugnazione del licenziamento, (4) che la odierna parte ricorrente ha già agito in sede monitoria per ottenere il pagamento del TF (all. 19 al fascicolo di parte convenuta), che il decreto ingiuntivo in tal modo ottenuto dalla odierna parte ricorrente è stato ritualmente opposto dalla odierna parte convenuta (all. 20 al fascicolo di parte convenuta), che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancora in corso, la odierna parte convenuta ha fatto valere uno dei controcredito sopra citati (quello pari a euro 28.174,90: all. 20 al fascicolo di parte convenuta) e che la domanda attorea avente per oggetto il TF, (ri)proposta in questa sede, violerebbe il principio del ne bis in idem, (5) che la domanda di restituzione e/o di rimborso di somme anticipate non è qualificabile in termini di azione di ripetizione di indebito, che pertanto la stessa non è assoggettata al termine decennale di prescrizione ex artt. 2033 e 2946 c.c. e che il diritto ad ottenere il rimborso è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, con conseguente assorbimento della azione (subordinata) di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., (6) che, in ogni caso, la odierna parte ricorrente ha espressamente ammesso, nella fase sommaria di impugnazione del licenziamento, che i sostitutori degli agenti, a differenza degli agenti e/o subagenti da essi sostituiti, non anticipavano le spese per il carburante (all. 1 al fascicolo di parte convenuta, pag. 8; all. 13 al fascicolo di parte convenuta, pag. 28), come peraltro confermato dai testimoni ( e escussi negli Tes_1 Tes_2 altri giudizi intercorsi tra le odierne parti in causa (all. 13 al fascicolo di parte convenuta, pag. 19; all. 32 al fascicolo di parte convenuta); (7) che il diritto attoreo al pagamento di differenze retributive è in ogni caso estinto per intervenuta
6 prescrizione quinquennale ex art. 2984 n. 4 c.c., essendo il rapporto di lavoro cessato in data 5.07.2017 ed avendo la odierna parte ricorrente esercitato il suddetto diritto soltanto in sede giudiziale, con ricorso depositato in data
14.11.2022 e notificato in data 1.02.2023.
La causa – riassegnata allo scrivente magistrato in data 19.06.2024 – è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Va premesso che la odierna parte convenuta riveste pacificamente la qualità di soggetto legittimato passivo in relazione alle domande attoree costituenti oggetto del presente giudizio, sia in qualità di originario preponente e/o di originario datore di lavoro della odierna parte ricorrente sia in qualità di soggetto che risponde comunque (a seguito di fusione per incorporazione) delle obbligazioni sorte in capo a nel periodo in cui Controparte_2 anche quest'ultima aveva rivestito la qualità di preponente e/o di datore di lavoro della odierna parte ricorrente.
Occorre altresì precisare che la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dapprima tra la odierna parte ricorrente e la odierna parte convenuta e poi tra la odierna parte ricorrente e ( Controparte_2 complessivamente nel periodo dal 22.9.2009 al 5.07.2017), da un lato, e l'avvenuto svolgimento, per opera della prima, di mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL industrie alimentari, dall'altro, costituiscono circostanze ormai definitivamente accertate a seguito della ordinanza n. 18291/2024 pronunciata dalla Suprema Corte in data 4.07.2024 sul ricorso per cassazione presentato dalla odierna parte convenuta avverso la decisione resa dalla Corte
7 d'appello di Roma in relazione all'impugnazione del licenziamento precedentemente menzionato (all. A alle note di parte ricorrente del 15.07.2025).
Tanto posto, la domanda attorea riguardante l'accertamento del diritto al pagamento del TF è inammissibile, essendo fondata l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sollevata dalla odierna parte convenuta.
La giurisprudenza di merito ha chiarito, in linea generale, che “Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del "ne bis in idem", in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Tale principio, affermato dagli artt. 39 e 395 c.p.c e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonchè a garantire la stabilità delle decisioni
(nella specie è stato deciso che è parimenti precluso un nuovo esame della controversia anche quando il successivo giudizio abbia finalità diverse riguardo al "petitum" da quelle poste con il giudizio preventivamente instaurato, poichè il giudicato copre il dedotto e il deducibile)”
(Tribunale Bari sez. III 27 febbraio 2014 n. 1064) e che “In tema di procedimento civile, in applicazione del principio del ne bis in idem, sempre eccepibile anche per la prima volta in grado di appello e comunque rilevabile anche di ufficio, deve ritenersi
l'inammissibilità della domanda risarcitoria, avente petitum e causa petendi identici rispetto alla domanda risarcitoria già proposta nell'ambito di altra causa la cui decisione sia coperta da giudicato” (Tribunale Grosseto 08 maggio 2018 n. 495).
In aggiunta a ciò, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 28/10/2011, n. 22520;
Cassazione civile sez. lav. 16 agosto 2012 n. 14535; in argomento, inoltre, cfr.
Cassazione civile, sez. un., 28/11/2007, n. 24664).
8 Dalla documentazione in atti risulta che la odierna parte ricorrente aveva già agito in giudizio, in sede monitoria, per ottenere dalla odierna parte convenuta il pagamento del TF, e che è tuttora pendente tra le suddette parti
(con udienza attualmente fissata al 17.03.2026) il giudizio di gravame incardinato dalla odierna parte ricorrente innanzi alla Corte d'appello di Roma avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, in data 11.06.2023 all'esito del correlato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Non è quindi ammissibile, in concreto, la (ri)proposizione, per opera della odierna parte ricorrente, di una domanda volta ad ottenere il pagamento del TF per i medesimi titoli (causali) già azionati in altro precedente giudizio: lo stesso vale per gli eventuali ulteriori titoli che la odierna parte ricorrente avrebbero potuto far valere già nel suddetto precedente giudizio, in quanto correlati a eventi materiali verificatisi prima dell'avvio del giudizio in parola.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità della domanda in esame.
* * *
La domanda attorea di accertamento del diritto alla restituzione di somme anticipate, in costanza di rapporto di lavoro, a titolo di spese di carburante va rigettata, risultando fondata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla odierna parte convenuta.
La odierna parte ricorrente ha dedotto di avere anticipato, nel corso dell'intero rapporto di lavoro (e dunque nel periodo dal 22.9.2009 al
5.07.2017), le spese per l'acquisito del carburante utilizzato per svolgere la propria attività lavorativa itinerante e di avere diritto al rimborso delle somme in questione.
L'art. 2934 c.c. stabilisce che “(1) Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. (2) Non sono soggetti
a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
9 L'art. 2935 c.c. dispone che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In base all'art. 2948 n. 4 c.c. – nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità avvenuta per opera della sentenza della C. Cost. n. 63/1966
(vd. anche gli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.) – la prescrizione quinquennale relativa ai crediti da lavoro decorre, durante il rapporto di lavoro, esclusivamente laddove quest'ultimo sia assistito da “stabilità reale”, cioè garantito dalla tutela reintegratoria, e non anche laddove il rapporto di lavoro sia assistito soltanto dalla tutela obbligatoria: in quest'ultimo caso la prescrizione rimane sospesa durante il rapporto di lavoro e inizia a decorrere soltanto dopo la fine di esso.
La giurisprudenza di legittimità più recente – tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia di licenziamenti e della nuova conformazione che ha assunto, di riflesso, la stabilità reale del rapporto di lavoro a fronte del recesso datoriale illegittimo – ha innovato profondamente le regole anzidette, stabilendo che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n. 26246).
La L. n. 92/2012 è entrata in vigore, nella parte recante modificazioni all'art. 18 della L. n. 300/1970, in data 18 luglio 2012; pertanto:
(A) il (nuovo) dies a quo di decorrenza originaria della prescrizione individuato dalla giurisprudenza più recente si applica a tutti i diritti di credito del lavoratore che sono sorti, nel periodo decorrente dal 18 luglio 2007, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (al quale si è poi venuto ad
10 applicare il nuovo art. 18 della L. n. 300/1970, per come modificato dalla L. n.
92/2012) e che sono rimasti insoddisfatti;
(B) i diritti di credito sorti in capo a un lavoratore nel periodo precedente al 18 luglio 2007 e nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato assistito dalla stabilità reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970, nella versione anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla L. n. 92/2012, rimangono assoggettati alla regola della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto: pertanto, laddove il suddetto lavoratore creditore non abbia esercitato tali diritti entro il relativo termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., essi sono irrimediabilmente prescritti.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro intercorso tra le odierne parti in causa (e/o tra la parte ricorrente e è cessato in data Controparte_2
5.07.2017: dalla documentazione in atti risulta che il primo atto, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con il quale la odierna parte ricorrente ha rivendicato il diritto al rimborso di somme anticipate per l'acquisito di carburante – nonché il diritto al pagamento di ulteriori somme a titolo di differenze retributive – è costituito dalla lettera di diffida e messa in mora del
15.12.2022 (all. H alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023).
Non vi è traccia della rivendicazione dei diritti suddetti nella lettera di impugnativa del licenziamento del 7.08.2017 (non potendo essere qualificata in tal modo una generica dichiarazione di riservarsi l'esercizio di eventuali e ulteriori azioni, in futuro, a tutela dei propri diritti: all. C alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023) e neppure negli atti processuali relativi ai giudizi di impugnazione del licenziamento (all.ti E, G, alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023), né nel ricorso monitorio relativo al TF (nel quale è nuovamente presente una generica dichiarazione di riservarsi l'esercizio di eventuali e ulteriori azioni, in futuro, a tutela dei propri diritti: all. F alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023).
11 Inoltre risulta inutilizzabile, a fini probatori, la corrispondenza riservata intercorsa tra i procuratori delle parti in data 7.05.2018 in punto di trattative per il bonario componimento della controversia relativa al licenziamento (all.
D alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023): a tale proposito va evidenziato, peraltro, che la missiva inviata in tale data dal procuratore della odierna parte ricorrente al procuratore della odierna parte convenuta era indirizzata esclusivamente a quest'ultimo – cioè a un soggetto diverso dal debitore – e non anche direttamente alla odierna parte convenuta, e che pertanto la missiva in questione non soltanto è inutilizzabile ex se, in quanto costituente corrispondenza riservata tra avvocati, ma è comunque inidonea a interrompere il decorso della prescrizione nei confronti del debitore.
In ragione di quanto sopra illustrato e argomentato, il diritto della odierna parte ricorrente a ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisito di carburante risulta estinto per prescrizione (quinquennale) maturata in data 5.07.2022, dunque prima dell'invio della lettera di diffida e messa in mora del 15.12.2022 (all. H alla nota di deposito di parte ricorrente del
11.09.2023).
E' appena il caso di evidenziare, a tale proposito, che il diritto in parola non è assoggettato alla disciplina della ripetizione dell'indebito e al correlato termine decennale di prescrizione, poiché essa riguarda la (diversa) ipotesi in cui il soggetto tenuto alla restituzione di somme sia lo stesso soggetto che ha precedentemente ricevuto il pagamento sprovvisto di valido titolo.
* * *
La domanda attorea di accertamento del diritto al pagamento di differenze retributive a titolo di paga ordinaria (ivi compresa l'incidenza dei correlati incrementi previsti dal CCNL), di 13° e di 14° mensilità, di indennità di cassa, di lavoro straordinario diurno, di lavoro notturno e di lavoro festivo va parimenti rigettata, risultando fondata – per ragioni del tutto analoghe a
12 quelle appena illustrate – l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla odierna parte convenuta.
Difatti, come già osservato, il rapporto di lavoro intercorso tra le odierne parti in causa (e/o tra la parte ricorrente e è cessato Controparte_2 in data 5.07.2017 e il primo atto, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con il quale la odierna parte ricorrente ha rivendicato il diritto al pagamento delle componenti retributive sopra menzionate è costituito dalla lettera di diffida e messa in mora del 15.12.2022 (all. H alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023).
Il diritto della odierna parte ricorrente a ottenere il pagamento di tali componenti retributive risulta estinto per prescrizione (quinquennale) maturata in data 5.07.2022, dunque prima dell'invio della lettera di diffida e messa in mora del 15.12.2022 (all. H alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023).
Conseguentemente risulta estinto anche l'ipotetico diritto della odierna parte ricorrente al pagamento della integrazione del TF correlata alle maggiori retribuzioni rivendicate, fermo restando, in ogni caso, quanto precedentemente argomentato in punto di inammissibilità – per violazione del divieto di ne bis in idem – di una ulteriore azione volta ad ottenere l'accertamento del diritto al pagamento del TF in misura diversa (e maggiore) rispetto a quella per la quale era stata già richiesta e ottenuta la pronuncia di ingiunzione di pagamento e per la quale si era già svolto il correlato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
* * *
La domanda attorea di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2017 (quantificata dalla parte ricorrente in euro 6.563,11) e dell'indennità sostitutiva dei permessi retribuiti non goduti anno 2017 (quantificata dalla parte ricorrente in euro
8.003,35) è invece fondata.
13 Come già evidenziato, per effetto della ordinanza n. 18291/2024 pronunciata in data 4.07.2024 dalla Suprema Corte sul ricorso per cassazione presentato dalla odierna parte convenuta avverso la pronuncia resa dal giudice di secondo grado in relazione all'impugnazione del licenziamento più volte menzionato (all. A alle note di parte ricorrente del 15.07.2025) risulta ormai accertato in modo irretrattabile che nel periodo dal 22.9.2009 al 5.07.2017 è intercorso – dapprima tra la odierna parte ricorrente e la odierna parte convenuta e poi tra la odierna parte ricorrente e – un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato (e non un rapporto di agenzia o di sostituzione di agente), nell'ambito del quale la odierna parte ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al 4° livello di inquadramento di cui al CCNL industrie alimentari.
Dall'avvenuta riqualificazione del rapporto di agenzia (o di sostituzione di agente) in termini di rapporto di lavoro subordinato consegue il diritto della odierna parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva dei permessi retribuiti non goduti, trattandosi di istituti radicalmente estranei al rapporto di lavoro formalmente pattuito tra le parti ed essendo quindi del tutto irrealistico – quantomeno in linea generale e astratta – che la odierna parte ricorrente abbia già fruito, in costanza di rapporto, dei ferie retribuite e di permessi retribuiti (salvo quanto già ammesso spontaneamente, a tale riguardo, dalla odierna parte ricorrente).
Le indennità di cui sopra possono essere liquidate, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c., in conformità ai conteggi attorei (redatti in relazione al 4° livello del CCNL industrie alimentari) e alle ammissioni spontanee della odierna parte ricorrente, e dunque, rispettivamente, in euro 6.563,11 e in euro
8.003,35, per un totale di euro 14.566,46.
L'eccezione di prescrizione sollevata anche a tale riguardo dalla odierna parte convenuta è infondata: difatti la giurisprudenza ha chiarito che
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della
14 prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cassazione civile, sez. I, 10/02/2020, n.
3021; Cassazione civile, sez. lav., 29/01/2016, n. 1757, Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2004, n. 19303).
Il medesimo principio può essere esteso analogicamente, ad avviso di questo giudice, anche per quanto riguarda il diritto alla monetizzazione delle festività soppresse non godute e dei permessi retribuiti non goduti, attesa la funzione di tali istituti, sostanzialmente affine a quella delle ferie.
Pertanto – (a) essendo il rapporto di lavoro terminato in data 5.07.2017,
(b) avendo la odierna parte ricorrente rivendicato il pagamento delle suddette indennità con atto stragiudiziale del 15.12.2022 (all. H alla nota di deposito di parte ricorrente del 11.09.2023) o comunque, al più tardi, con il ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente procedimento (notificato in data 1.02.2023) e (c) non essendo decorso, tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di rivendicazione delle indennità in parola, il termine decennale di prescrizione di cui sopra – l'eccezione di prescrizione in esame deve essere rigettata.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti indicati in precedenza
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della odierna parte convenuta.
Tali spese si liquidano – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni
15 giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – nella misura di euro
4.500,00.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso e della misura della soccombenza attorea, si ritiene che le suddette spese di lite debbano essere compensate parzialmente, per 2/3.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della odierna parte ricorrente al pagamento, a carico della odierna parte convenuta, di euro 14.566,46, per i titoli indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna la odierna parte convenuta al pagamento, in favore della odierna parte ricorrente, della somma suddetta, oltre accessori di legge;
- rigetta il ricorso nella restante parte e/o ne dichiara l'inammissibilità;
- condanna la odierna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della odierna parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
16