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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11867 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 11186 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Staniscia e Parte_1 dall'avv. Filomena Daniela Piccolo, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.5.2024, la sig.ra premesso che dalla relazione con il sign. Parte_1
è nata il [...] – esponeva che dopo aver riconosciuto la figlia, il Controparte_1 Persona_1
se ne è da subito disinteressato facendo perdere ogni traccia di sé e non contribuendo al CP_1 mantenimento della minore. Ha dedotto la ricorrente che ormai sono anni che il padre non vede la figlia e non è rintracciabile. Ha chiesto disporsi l'affido esclusivo e la determinazione del mantenimento a carico del . CP_1
Sentita la ricorrente all'udienza del 22.5.2025, - dopo diversi rinvii disposti per la notifica al resistente che è stato dichiarato contumace – il Giudice ha, pertanto, disposto quanto segue adottando i provvedimenti provvisori: Per_ Orbene, circa la modalità di affido di , in punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Nel caso concreto, non pare potersi dubitare – alla luce delle dichiarazioni della ricorrente e della documentazione agli atti (v.denuncia della sorella del ) - che il resistente sia ormai assente dalla CP_1 vita della figlia da quasi due anni, disinteressandosi completamente della figlia, non contribuendo al suo mantenimento neppure con l'invio di piccole somme e rendendosi irreperibile dalla ex-compagna.
1 2
E' chiaro che – essendo la bambina rimasta sola con la madre che provvede al suo mantenimento, alla sua crescita emotiva, affettiva e materiale – la stessa non vede e non sente il padre da moltissimo tempo e l'assenza prolungata ed il totale distacco del dalla vita della figlia rende quanto mai complessa la CP_1 gestione della stessa da parte della madre che può, fortunatamente, avvalersi dell'aiuto economico dei genitori ma che, per necessità di orari di lavoro (che le è necessario per mantenere la figlia) ha dovuto Per_ iscrivere in un istituto privato (alla cui retta provvedono i nonni materni). Appare, pertanto, necessario disporre – provvisoriamente – l'affido superesclusivo della minore alla madre , che provvedere ad adottare ogni decisione di ordinaria e di straordinaria Parte_1 gestione nell'interesse della figlia, adottando ogni valutazione e determinazione per la salute, la scuola, lo sport e la socialità della minore. Nulla va stabilito in ordine alle visite padre-figlia che di fatto non avvengono da più di due anni. In ogni caso, in assenza di ulteriori elementi, va disposta una indagine socio- ambientale presso la abitazione di , sita in via A.Scialoja 38 (Borgo Orefici). Parte_1 Gli operatori dei SS, espletata la visita domiciliare, avranno cura di sentire la madre e le persone conviventi e, se possibile anche la minore, segnalando a questo Giudice ogni eventuale criticità. Per_ Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero al contributo per il mantenimento di , - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, - atteso che nulla è emerso dalla documentazione agli atti sulla redditualità del , ma solo CP_1 che lo stesso ha sempre lavorato – quando il nucleo era ancora unito – sia pure senza alcun contratto stabile – rilevato che la ricorrente mantiene da sola la minore che vive con lei dalla nascita e sostiene il canone di locazione ed ogni altra spesa per la figlia, pone provvisoriamente a carico di CP_1 Per_
nato in [...] il [...], l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in €
[...] 250,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua da giugno 2026. Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del misura del 50% , come indicate nel Protocollo del 7.3.2018. L'assegno unico per la minore sarà percepito per intero dalla madre, come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025. Riserva ogni ulteriore valutazione.
Rinviato il giudizio per l'acquisizione della relazione socio-ambientale dei SS della II Municipalità, la causa è stata riservata in decisione.
Orbene, dalla relazione dei SS non sono emerse criticità di alcun tipo in quanto sono state, sostanzialmente, confermate le deduzioni della ricorrente circa lo stato attuale della minore, del fatto che la stessa vive presso la madre (che lavora stabilmente come impiegata amministrativa) che si occupa della figlia da quando è nata. La bambina frequenta l'istituto OR OR (scuola primaria), pratica la danza, rispetta con regolarità le lezioni, ha una serena vita sociale, è seguita da un pediatra di base, è circondata da amore e da cure in un ambiente familiare sereno ed accudente. Non è stato possibile contattare il padre in quanto irreperibile.
Il Tribunale, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria svolta, preso atto del parere del PM del 6.11.2025
– conferma l'ordinanza del Gi e dispone l'affido super-esclusivo di alla madre che adotterà Persona_1 ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della minore.
Non è stato ritenuto necessario l'ascolto della minore in ragione della tenera età.
Nulla si statuisce in ordine alle visite padre-figlia che, di fatto non si sono mai svolte.
Circa il mantenimento della minore, il Collegio conferma l'ordinanza del Gi con la quale era stato posto provvisoriamente a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di CP_1
€ 250,00 mensili che, allo stato, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, può ritenersi congrua. La decorrenza è stabilita dal ricorso introduttivo, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da dicembre 2026.
2 3
L'assegno unico, se percepito, sarà corrisposto per intero alla madre. I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: Per_
- dispone l'affido super-esclusivo di alla madre;
Parte_1
- pone a carico del padre, l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Controparte_1 nella misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da novembre 2026;
- l'assegno unico per la minore sarà percepito per intero dalla madre;
- le spese straordinarie per la minore , come da Protocollo del 2018, sono suddivise tra i genitori al 50%. Spese non ripetibili.
Si comunichi.
Napoli, 14.11.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 11186 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Staniscia e Parte_1 dall'avv. Filomena Daniela Piccolo, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.5.2024, la sig.ra premesso che dalla relazione con il sign. Parte_1
è nata il [...] – esponeva che dopo aver riconosciuto la figlia, il Controparte_1 Persona_1
se ne è da subito disinteressato facendo perdere ogni traccia di sé e non contribuendo al CP_1 mantenimento della minore. Ha dedotto la ricorrente che ormai sono anni che il padre non vede la figlia e non è rintracciabile. Ha chiesto disporsi l'affido esclusivo e la determinazione del mantenimento a carico del . CP_1
Sentita la ricorrente all'udienza del 22.5.2025, - dopo diversi rinvii disposti per la notifica al resistente che è stato dichiarato contumace – il Giudice ha, pertanto, disposto quanto segue adottando i provvedimenti provvisori: Per_ Orbene, circa la modalità di affido di , in punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Nel caso concreto, non pare potersi dubitare – alla luce delle dichiarazioni della ricorrente e della documentazione agli atti (v.denuncia della sorella del ) - che il resistente sia ormai assente dalla CP_1 vita della figlia da quasi due anni, disinteressandosi completamente della figlia, non contribuendo al suo mantenimento neppure con l'invio di piccole somme e rendendosi irreperibile dalla ex-compagna.
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E' chiaro che – essendo la bambina rimasta sola con la madre che provvede al suo mantenimento, alla sua crescita emotiva, affettiva e materiale – la stessa non vede e non sente il padre da moltissimo tempo e l'assenza prolungata ed il totale distacco del dalla vita della figlia rende quanto mai complessa la CP_1 gestione della stessa da parte della madre che può, fortunatamente, avvalersi dell'aiuto economico dei genitori ma che, per necessità di orari di lavoro (che le è necessario per mantenere la figlia) ha dovuto Per_ iscrivere in un istituto privato (alla cui retta provvedono i nonni materni). Appare, pertanto, necessario disporre – provvisoriamente – l'affido superesclusivo della minore alla madre , che provvedere ad adottare ogni decisione di ordinaria e di straordinaria Parte_1 gestione nell'interesse della figlia, adottando ogni valutazione e determinazione per la salute, la scuola, lo sport e la socialità della minore. Nulla va stabilito in ordine alle visite padre-figlia che di fatto non avvengono da più di due anni. In ogni caso, in assenza di ulteriori elementi, va disposta una indagine socio- ambientale presso la abitazione di , sita in via A.Scialoja 38 (Borgo Orefici). Parte_1 Gli operatori dei SS, espletata la visita domiciliare, avranno cura di sentire la madre e le persone conviventi e, se possibile anche la minore, segnalando a questo Giudice ogni eventuale criticità. Per_ Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero al contributo per il mantenimento di , - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, - atteso che nulla è emerso dalla documentazione agli atti sulla redditualità del , ma solo CP_1 che lo stesso ha sempre lavorato – quando il nucleo era ancora unito – sia pure senza alcun contratto stabile – rilevato che la ricorrente mantiene da sola la minore che vive con lei dalla nascita e sostiene il canone di locazione ed ogni altra spesa per la figlia, pone provvisoriamente a carico di CP_1 Per_
nato in [...] il [...], l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in €
[...] 250,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua da giugno 2026. Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del misura del 50% , come indicate nel Protocollo del 7.3.2018. L'assegno unico per la minore sarà percepito per intero dalla madre, come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025. Riserva ogni ulteriore valutazione.
Rinviato il giudizio per l'acquisizione della relazione socio-ambientale dei SS della II Municipalità, la causa è stata riservata in decisione.
Orbene, dalla relazione dei SS non sono emerse criticità di alcun tipo in quanto sono state, sostanzialmente, confermate le deduzioni della ricorrente circa lo stato attuale della minore, del fatto che la stessa vive presso la madre (che lavora stabilmente come impiegata amministrativa) che si occupa della figlia da quando è nata. La bambina frequenta l'istituto OR OR (scuola primaria), pratica la danza, rispetta con regolarità le lezioni, ha una serena vita sociale, è seguita da un pediatra di base, è circondata da amore e da cure in un ambiente familiare sereno ed accudente. Non è stato possibile contattare il padre in quanto irreperibile.
Il Tribunale, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria svolta, preso atto del parere del PM del 6.11.2025
– conferma l'ordinanza del Gi e dispone l'affido super-esclusivo di alla madre che adotterà Persona_1 ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della minore.
Non è stato ritenuto necessario l'ascolto della minore in ragione della tenera età.
Nulla si statuisce in ordine alle visite padre-figlia che, di fatto non si sono mai svolte.
Circa il mantenimento della minore, il Collegio conferma l'ordinanza del Gi con la quale era stato posto provvisoriamente a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di CP_1
€ 250,00 mensili che, allo stato, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, può ritenersi congrua. La decorrenza è stabilita dal ricorso introduttivo, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da dicembre 2026.
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L'assegno unico, se percepito, sarà corrisposto per intero alla madre. I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: Per_
- dispone l'affido super-esclusivo di alla madre;
Parte_1
- pone a carico del padre, l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Controparte_1 nella misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da novembre 2026;
- l'assegno unico per la minore sarà percepito per intero dalla madre;
- le spese straordinarie per la minore , come da Protocollo del 2018, sono suddivise tra i genitori al 50%. Spese non ripetibili.
Si comunichi.
Napoli, 14.11.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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