Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
L'art. 16 della legge n. 155 del 1981 - che ha previsto l'istituzione, in favore dei lavoratori licenziati con determinati requisiti contributivi e di età, del pensionamento anticipato al posto dell'assegno di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968 ed ha attribuito il relativo onere finanziario alla Cassa integrazione guadagni cui ha destinato l'addizionale dello 0,15 per cento del contributo di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 488 del 1968 (destinato, insieme con il concorso dello Stato, al relativo finanziamento) - non ha apportato alcuna innovazione alla precedente normativa in ordine ai lavoratori beneficiari della provvidenza e alle imprese tenute al pagamento del menzionato contributo addizionale. Ne consegue che anche dopo l'entrata in vigore della suddetta disposizione per l'individuazione delle imprese tenute al pagamento in oggetto si deve far riferimento all'art. 12 della legge n. 1115 del 1968 che, nel porre il suddetto obbligo a carico di tutte le "imprese industriali diverse da quelle edili", si riferisce anche alle imprese industriali che, appartenendo ad enti pubblici, sono "escluse dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai" ex art. 3 D.L. C.P.S. n. 869 del 1947, sostituito dall'art. 4 della legge n. 270 del 1988. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il Consorzio di bonifica euganeo, pur gestendo un'impresa industriale, non fosse tenuto al pagamento del contributo addizionale in argomento in quanto, essendo un ente pubblico, non era destinatario degli interventi della CIG).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9157 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO BONIFICA EUGANEO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14919/00 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA EUGANEO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 25 settembre 2000, rep. n. 70243;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 305/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 18/06/99 R.G.N. 2176/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito l'Avvocato COMPAGNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20.12.1994 al Pretore del lavoro di Padova, il Consorzio di Bonifica Euganeo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, notificato il 16.12.1994, con il quale gli si intimava il pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di lire 24.521.320 per contributi previdenziali dovuti per il periodo dal 1.6.1984 al 31.12.1990. In ricorso l'opponente eccepiva in via preliminare la nullità del decreto, per la mancata indicazione della causale della pretesa;
nel merito deduceva l'infondatezza della medesima pretesa, verosimilmente relativa all'addizionale dello 0,15% destinata a far fronte agli oneri conseguenti al prepensionamento dei dipendenti di aziende industriali in crisi, atteso che il Consorzio è un ente pubblico operante in agricoltura, il cui personale non beneficia della Cassa integrazione guadagni.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 13.12.1995, rigettava l'opposizione, assumendo che il Consorzio di bonifica era tenuto al pagamento dell'addizionale, dovendo qualificarsi industriale ai sensi dell'art. 2195 c.c.. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione il soccombente. Il Tribunale di Padova, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione pretorile, accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
In motivazione il Tribunale osservava che i soggetti colpiti dalla contribuzione coincidono con le aziende industriali suscettibili di essere beneficiarie di interventi in regime di cassa integrazione, mentre il Consorzio di Bonifica, avendo natura di ente pubblico, di norma non può avvalersi della normativa relativa alla cassa integrazione guadagni. Riteneva peraltro non decisiva in senso contrario la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 3 del d.l. C.P.S. n. 869 del 1947, che prevede la possibile applicazione delle norme sulla cassa integrazione anche agli enti pubblici che gestiscono aziende industriali, trattandosi di applicazione solo eventuale e condizionata all'adozione di apposito decreto ministeriale.
Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo.
L'intimato ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato con un motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stesa sentenza.
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione dell'art. 16 legge 23.4.1981 n. 155, degli articoli 10 e 11 della legge 5.11.1968 n. 1115, dell'art. 26 del d.p.r. 27.4.1968 n. 488, dell'art. 3 d.l.
C.P.S. 12.8.1947 n. 869, modificato dalla legge 8.8.1972 n. 464, nonché vizi di motivazione.
Sostiene il ricorrente che la legge n. 155 del 1981 non ha mutato, rispetto alla precedente normativa (legge n. 1115 del 1968), l'individuazione soggettiva dei datori di lavoro tenuti al pagamento del contributo addizionale, individuati nelle imprese industriali, con esclusione delle sole imprese edili e senza distinzione tra imprese industriali pubbliche e private. Secondo l'Inps, sarebbe errato, infatti, il richiamo all'art. 3 del d.l. C.P.S. n. 869 del 1947, in quanto detta norma si riferisce alla sola materia delle integrazioni salariali e non ha alcun riferimento con le disposizioni relative agli assegni previsti per i lavoratori anziani licenziati. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il Consorzio di Bonifica Euganeo, perseguendo fini generali (igienici, demografici ed economici) che trascendono gli interessi strettamente agricoli, deve ritenersi azienda industriale, ai sensi sia dell'art. 2195 c.c. che dell'art. 49 lett. A) della legge n. 88 del 1989, come tale soggetta al pagamento dell'addizionale.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Consorzio, denunciando violazione degli articoli 638 e 125 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per assoluta genericità del suo contenuto, poiché nell'atto ingiuntivo il titolo della pretesa è stato indicato in "contributi e somme aggiuntive per il periodo dal 1 giugno 1984 al 31 dicembre 1990", senza alcuna precisazione dei contributi ai quali si faceva riferimento.
Il ricorso principale è fondato per le seguenti considerazioni. Il Tribunale ha ritenuto che obbligate al versamento dell'addizionale dello 0,15% al contributo di cui all'art. 26 del d.p.r. 27.4.1968 n. 488, siano soltanto le imprese industriali interessate dalle cause di crisi economica, sul presupposto che gli articoli 11 e 12 della legge 5.11.1968 n. 1115 abbiano posto una intima ed indissolubile correlazione tra imprese industriali i cui lavoratori licenziati possono beneficiare degli interventi e imprese assoggettate a contribuzione;
di conseguenza ha ritenuto che il Consorzio di bonifica, in quanto ente pubblico, non essendo destinatario degli interventi della Cassa integrazione guadagni, non è assoggettato all'addizionale in discussione.
Queste argomentazioni del Tribunale non possono essere condivise. L'art. 11 della legge 5.11.1968 n. 1115 ha istituito un assegno per gli operai ed impiegati licenziati "dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili" che abbiano determinati requisiti contributivi e di età. Il successivo art. 12 ha stabilito che l'assegno predetto è corrisposto dall'INPS ed ha previsto "un contributo a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili, nella misura dello 0,15% in addizionale al contributo di cui all'art. 26 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 e con il concorso dello Stato". L'art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155 ha stabilito che "agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale", che abbiano determinati requisiti contributivi e di età, spetta il trattamento di pensione (comma 1), ed ha soggiunto che "il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria".
La legge n. 155 del 1981, dunque, si è limitata ad introdurre il pensionamento anticipato in luogo dell'assegno e ad attribuire il relativo onere finanziario alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con attribuzione alla predetta Cassa del contributo addizionale, ma nulla ha innovato quanto ai lavoratori beneficiari della provvidenza ed alle imprese tenute al pagamento del contributo.
Orbene, la lettura delle norme sopra riassunte non autorizza affatto una interpretazione che porti a far coincidere le imprese industriali tenute al pagamento dell'addizionale dello 0.15% con le imprese i cui lavoratori dipendenti possono beneficiare del prepensionamento. In particolare l'art. 12 della legge n. 1115/1968, nel porre l'obbligo della contribuzione a carico di tutte le "imprese industriali diverse da quelle edili", non pone limitazioni di sorta, fatta eccezione per le imprese edili, e ricomprende certamente nel suo ambito di applicazione anche le imprese industriali che, appartenendo ad enti pubblici, sono "escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai" (art. 3 DLCPS 12.8.1947 n. 869). Quest'ultima norma infatti, riferendosi alla materia delle integrazioni salariali, non ha nessuna attinenza con le disposizioni in esame, che si riferiscono al prepensionamento dei lavoratori anziani licenziati;
ne' può avere importanza il fatto che alla riscossione dei contributi ed alla erogazione delle provvidenze pensionistiche sia deputata la stessa Cassa che eroga le integrazioni salariali, costituendo questa nient'altro che una gestione speciale dell'INPS.
Peraltro neppure può ritenersi iniquo che al versamento del contributo in esame debbano provvedere anche imprese che di fatto non potranno mai giovarsi delle provvidenze che il contributo medesimo è diretto a finanziare. Il sistema previdenziale in vigore, infatti, sfugge alla logica assicurativa del rapporto tra rischio e premio, è improntato a criteri solidaristici, non solo nell'ambito della stessa categoria, ma anche fra categorie produttive diverse, ed è caratterizzato anche dall'intervento finanziario dello Stato, a carico della fiscalità generale, come nel caso dei prepensionamenti. Sono pertanto del tutto destituiti di fondamento i generici rilievi di incostituzionalità delle norme sopra citate per supposta "irragionevolezza" delle stesse, formulati dal resistente, posto che il principio solidaristico informa di sè gran parte del titolo III^ della prima parte della Costituzione, ivi compreso l'art. 38.
La tesi del Tribunale sopra criticata, secondo cui andrebbe esclusa per il Consorzio di bonifica la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'addizionale in considerazione della natura di ente pubblico del medesimo, costituisce l'unica "ratio decidendi" posta dal giudice del gravame a sostegno delle propria decisione. In particolare il Tribunale così decidendo ha implicitamente affermato la natura industriale e non agricola dell'impresa gestita dal Consorzio di bonifica. Nient'altro può significare il richiamo all'art. 3 del DLCPS n. 927 del 1947, sostituito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1988 n. 270. Questa affermazione del Tribunale non è
stata oggetto di impugnazione incidentale da parte del Consorzio, sicché è ormai precluso in questa sede l'esame di siffatta questione.
Deve essere invece respinto il ricorso incidentale condizionato con il quale il Consorzio ha riproposto la questione della nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa indicazione della "causa petendi".
Il Tribunale, nel respingere il corrispondente motivo di appello, ha rilevato: a) che ai fini della procedura monitoria costituisce valida prova scritta del credito l'attestazione del direttore della sede INPS;
b) che l'oggetto della pretesa doveva considerarsi sufficientemente determinato con l'indicazione del periodo delle omissioni contributive;
c) che l'enunciazione della "causa petendi", ancorché sintetica, è comunque dimostrata dal fatto che l'opposizione ha esattamente individuato i presupposti della pretesa contributiva, mostrando che l'intimato era stato concretamente posto in grado di articolare adeguata difesa.
Osserva la Corte che queste argomentazioni del Tribunale non sono state investite da specifiche censure da parte del Consorzio, che si è limitato a ribadire la tesi della nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assoluta genericità del medesimo. Nella specie il Tribunale ha interpretato il contenuto di un documento processuale ed ha ravvisato in esso la presenza di tutti gli elementi della domanda giudiziale, escludendo quindi ogni nullità. Le censure del ricorrente, lungi dall'indicare i vizi logici e gli errori presenti nelle argomentazioni del giudice di appello, si sostanziano per contro nel contrapporre una propria interpretazione a quella del Tribunale, e sono pertanto inammissibili in questa sede, risolvendosi nella richiesta di un riesame del contenuto della domanda giudiziale, riservato al giudice del merito.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale deve essere accolto, mentre il ricorso incidentale condizionato deve essere respinto. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001