Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9157
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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L'art. 16 della legge n. 155 del 1981 - che ha previsto l'istituzione, in favore dei lavoratori licenziati con determinati requisiti contributivi e di età, del pensionamento anticipato al posto dell'assegno di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968 ed ha attribuito il relativo onere finanziario alla Cassa integrazione guadagni cui ha destinato l'addizionale dello 0,15 per cento del contributo di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 488 del 1968 (destinato, insieme con il concorso dello Stato, al relativo finanziamento) - non ha apportato alcuna innovazione alla precedente normativa in ordine ai lavoratori beneficiari della provvidenza e alle imprese tenute al pagamento del menzionato contributo addizionale. Ne consegue che anche dopo l'entrata in vigore della suddetta disposizione per l'individuazione delle imprese tenute al pagamento in oggetto si deve far riferimento all'art. 12 della legge n. 1115 del 1968 che, nel porre il suddetto obbligo a carico di tutte le "imprese industriali diverse da quelle edili", si riferisce anche alle imprese industriali che, appartenendo ad enti pubblici, sono "escluse dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai" ex art. 3 D.L. C.P.S. n. 869 del 1947, sostituito dall'art. 4 della legge n. 270 del 1988. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il Consorzio di bonifica euganeo, pur gestendo un'impresa industriale, non fosse tenuto al pagamento del contributo addizionale in argomento in quanto, essendo un ente pubblico, non era destinatario degli interventi della CIG).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9157
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9157
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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