CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30235 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EN ID nato a [...]( TUNISIA) il 16/04/1981 EL MI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca NA PI ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 30235 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, confermava la condanna dei ricorrenti per due rapine aggravate consumate ai danni di due farmaciste mentre si trovavano all'interno dei loro esercizi commerciali. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di OU AH, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 133 cod.pen., art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato in modo eccessivo, senza indicare puntualmente quali fossero i parametri normativi di riferimento;
in particolare non sarebbe stato considerato rilevante il contributo offerto dal ricorrente all'accertamento dei fatti con le sue dichiarazioni etero- accusatorie. 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di El IB AN, che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore in occasione dell'udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato;
si deduceva che la Corte di appello aveva fatto formalistica applicazione della giurisprudenza della Cassazione senza effettuare un effettivo contemperamento tra le esigenze di celerità del processo e le esigenze di tutela del diritto di difesa;
si rimarcava che gli impegni professionali allegati a sostegno dell'impedimento riguardavano un incidente cautelare che era caratterizzato da urgenza (si trattava di un'udienza di fronte al Tribunale per la libertà di Bologna e di un processo presso la Corte di appello); 3.2. violazione di legge (art. 441, comma 5 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'utilizzazione dell'incidente probatorio disposto dopo l'ammissione del rito abbreviato per sentire il coimputato chiamante in correità; si tratterebbe di un atto utilizzato dal giudice di primo grado, ma ritenuto irrilevante dalla Corte d'appello che, invero, avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, perché non necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità chesarebbe stato disposto solo al fine di valorizzarle nel seguito del processo proseguito con le forme del rito ordinario a carico di un coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso di OU AH diretto a contestare la quantificazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile. 1.1. Il collegio ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità, che, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. In coerenza con tali indicazioni la Corte di appello rilevava che la pena inflitta al ricorrente fosse congrua ed armonica con i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; veniva giustificato il discostamento del minimo in ragione del modus operandi rilevato, ritenuto allarmante;
veniva, inoltre, ritenuta "benevola" la concessione di attenuanti generiche in regime di prevalenza. Si tratta di una motivazione che esprime le ragioni dell'adesione del collegio la quantificazione operata dal primo giudice che non si presta in alcuna censura in questa sera 2. Il ricorso di El IB AN è infondato. 2.1. E' infondato il primo motivo con il quale si censura la legittimità del rigetto della richiesta di differimento per il legittimo impedimento. Il collegio ribadisce che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) 3 éí'R prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con queste linee ermeneutiche, rilevava che il difensore dell'imputato nell'istanza del 13 dicembre 2018 non aveva motivato adeguatamente le ragioni della richiesta, non rappresentando l'impossibilità che, nel concomitante processo, l'assistito potesse essere difeso da altro legale, né tantomeno aveva allegato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'articolo 102 del codice di rito (come già avvenuto, peraltro, all'udienza del 18 settembre del 2018, quando aveva nominato un sostituto processuale: pag. 6 della sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità sia perché la ammissione del rito abbreviato non osta all'esercizio di poteri integrativi da parte del giudice che procede, sia perché l'interrogatorio di OU, raccolto con le forme dell'incidente probatorio quando il giudizio abbreviato era già stato ammesso, non è stato posto alla base della conferma di responsabilità, sicché non si rinviene un concreto interesse del ricorrente a contestarne la legittimità (pag. 6 della sentenza impugnata). Quanto al primo profilo, ovvero alla legittimità dei poteri di integrazione il collegio ribadisce che nel giudizio abbreviato, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell'acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l'azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato (Sez. 2, n. 40724 del 18/09/2013 - dep. 02/10/2013, Riccio e altri, Rv. 256730). Ma quello che più rileva è che il ricorrente non ha alcun interesse alla censura tenuto conto che l'interrogatorio contestato non è stato posto a sostegno della conferma di responsabilità. Sul punto si ribadisce, infatti, che l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la cui lettura non può essere disgiunta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta "da chi non è legittimato o non ha interesse". 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di OU ÌD consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4 Il Presidente L'estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OU ID, ale condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di El IB AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 23 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca NA PI ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 30235 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, confermava la condanna dei ricorrenti per due rapine aggravate consumate ai danni di due farmaciste mentre si trovavano all'interno dei loro esercizi commerciali. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di OU AH, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 133 cod.pen., art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato in modo eccessivo, senza indicare puntualmente quali fossero i parametri normativi di riferimento;
in particolare non sarebbe stato considerato rilevante il contributo offerto dal ricorrente all'accertamento dei fatti con le sue dichiarazioni etero- accusatorie. 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di El IB AN, che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore in occasione dell'udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato;
si deduceva che la Corte di appello aveva fatto formalistica applicazione della giurisprudenza della Cassazione senza effettuare un effettivo contemperamento tra le esigenze di celerità del processo e le esigenze di tutela del diritto di difesa;
si rimarcava che gli impegni professionali allegati a sostegno dell'impedimento riguardavano un incidente cautelare che era caratterizzato da urgenza (si trattava di un'udienza di fronte al Tribunale per la libertà di Bologna e di un processo presso la Corte di appello); 3.2. violazione di legge (art. 441, comma 5 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'utilizzazione dell'incidente probatorio disposto dopo l'ammissione del rito abbreviato per sentire il coimputato chiamante in correità; si tratterebbe di un atto utilizzato dal giudice di primo grado, ma ritenuto irrilevante dalla Corte d'appello che, invero, avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, perché non necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità chesarebbe stato disposto solo al fine di valorizzarle nel seguito del processo proseguito con le forme del rito ordinario a carico di un coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso di OU AH diretto a contestare la quantificazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile. 1.1. Il collegio ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità, che, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. In coerenza con tali indicazioni la Corte di appello rilevava che la pena inflitta al ricorrente fosse congrua ed armonica con i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; veniva giustificato il discostamento del minimo in ragione del modus operandi rilevato, ritenuto allarmante;
veniva, inoltre, ritenuta "benevola" la concessione di attenuanti generiche in regime di prevalenza. Si tratta di una motivazione che esprime le ragioni dell'adesione del collegio la quantificazione operata dal primo giudice che non si presta in alcuna censura in questa sera 2. Il ricorso di El IB AN è infondato. 2.1. E' infondato il primo motivo con il quale si censura la legittimità del rigetto della richiesta di differimento per il legittimo impedimento. Il collegio ribadisce che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) 3 éí'R prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con queste linee ermeneutiche, rilevava che il difensore dell'imputato nell'istanza del 13 dicembre 2018 non aveva motivato adeguatamente le ragioni della richiesta, non rappresentando l'impossibilità che, nel concomitante processo, l'assistito potesse essere difeso da altro legale, né tantomeno aveva allegato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'articolo 102 del codice di rito (come già avvenuto, peraltro, all'udienza del 18 settembre del 2018, quando aveva nominato un sostituto processuale: pag. 6 della sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità sia perché la ammissione del rito abbreviato non osta all'esercizio di poteri integrativi da parte del giudice che procede, sia perché l'interrogatorio di OU, raccolto con le forme dell'incidente probatorio quando il giudizio abbreviato era già stato ammesso, non è stato posto alla base della conferma di responsabilità, sicché non si rinviene un concreto interesse del ricorrente a contestarne la legittimità (pag. 6 della sentenza impugnata). Quanto al primo profilo, ovvero alla legittimità dei poteri di integrazione il collegio ribadisce che nel giudizio abbreviato, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell'acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l'azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato (Sez. 2, n. 40724 del 18/09/2013 - dep. 02/10/2013, Riccio e altri, Rv. 256730). Ma quello che più rileva è che il ricorrente non ha alcun interesse alla censura tenuto conto che l'interrogatorio contestato non è stato posto a sostegno della conferma di responsabilità. Sul punto si ribadisce, infatti, che l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la cui lettura non può essere disgiunta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta "da chi non è legittimato o non ha interesse". 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di OU ÌD consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4 Il Presidente L'estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OU ID, ale condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di El IB AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 23 maggio 2023