Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12498
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Sentenza 26 agosto 2003

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In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall'INPS (nella specie, indennità di disoccupazione agricola) il termine di decadenza cosiddetto sostanziale, nel senso che è posto a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (termine di un anno in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989), decorre dalle date indicate nelle tre ipotesi previste dallo stesso articolo; pertanto, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non interferisce ne' sul "dies a quo", ne' sulla decorrenza di detto termine decadenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12498
    Data del deposito : 26 agosto 2003

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