Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 1
In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall'INPS (nella specie, indennità di disoccupazione agricola) il termine di decadenza cosiddetto sostanziale, nel senso che è posto a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (termine di un anno in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989), decorre dalle date indicate nelle tre ipotesi previste dallo stesso articolo; pertanto, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non interferisce ne' sul "dies a quo", ne' sulla decorrenza di detto termine decadenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12498 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAZIONE DI M. MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 918/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 28/03/00 R.G.N. 623/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Lecce confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 29 aprile 1998, che aveva rigettato la domanda proposta (con ricorso del 5 gennaio 1998) da RO RI MO contro l'INPS - per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1993 - in base al rilievo che l'attrice era decaduta dall'azione (ai sensi dell'art. 47 DPR n.639/70, come sostituito dall'art. 4 decreto-legge n. 384,
convertito in legge n. 438 del 1992). Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L'Istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (Articolo 4 del decreto legge n.384, conv. in legge n.438 del 1992), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - RO RI MO censura la sentenza impugnata per averla dichiarata decaduta dall'azione - volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1993 - sebbene il termine decadenziale non possa decorrere prima che - a seguito della reiscrizione (per provvedimento amministrativo o giudiziale) negli elenchi dei lavoratori agricoli - l'assicurato sia in possesso del particolare "status" oppure ricorra il "relativo presupposto", non potendosi - in difetto - iniziare l'azione contro l'INPS per ottenerne prestazioni previdenziali.
Il ricorso non è fondato.
2. Invero, per le controversie in materia di indennità di disoccupazione agricola (come di ogni altra prestazione previdenziale, parimenti a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". (ai sensi dell'art. 47 DPR n.639/70, come sostituito dall'art. 4 decreto-legge n. 384,
convertito in legge n. 438 del 1992). Si tratta, all'evidenza, di un termine di decadenza di natura sostanziale - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine la sentenza n. 246 del 1992, relativa all'articolo 6 del decreto-legge n. 133, convertito in legge n. 166 del 1991, norma di interpretazione autentica dell'articolo 47, commi secondo e terzo, del DPR n. 639/70, nel senso che i termini, ivi previsti, "sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale") e di questa Corte (vedine la sentenze n. 3853/03, nonché le sentenze n. 5942/01, 9595/97, con riferimento all'analoga decadenza dall'azione, concernente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, di cui all'articolo 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83) - con la conseguenza che ne va esclusa, da un lato, la sanatoria
(ai sensi dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533) e, dall'altro, l'abrogazione tacita (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 148 disp. att. c.p.c.) - in quanto non riguardano l'esperimento di azione giudiziaria per la tutela del diritto sostanziale - senza che ne risulti violata la costituzione (vedi Corte cost. n. 246/92, cit, 376 e 410/92), sia sotto il profilo dell'irrilevanza di ogni preclusione ostativa del riesame giudiziario di pretese già oggetto di contestazione in sede amministrativa (vedi Corte cost., ordinanza n. 88/1988), sia sotto il profilo della disparità di trattamento (vedi Cass. n. 5942/01, 9595/97, cit), potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quale, appunto, l'analoga decadenza dall'azione, concernente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli). Quanto, poi, alla decorrenza dello stesso termine decadenziale - per l'esercizio dell'azione giudiziaria - la disposizione in esame prevede, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo : 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ne risulta che lo stesso termine decadenziale, comunque, decorre dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni, dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) - per l'esaurimento del procedimento amministrativo - quali risultano dal cumulo del termine (di 120 giorni) per la pronuncia sulla domanda amministrativa (a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533), nonché dei due termini ulteriori (di 90 giorni ciascuno, di cui all'articolo 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (vedi Cass. n. 3853/03, cit. ed, ivi, riferimenti a Corte cost. n. 128/96, ed a Cass. n. 152/99). Pertanto l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - che concorre ad integrare la complessa fattispecie costitutiva del diritto a prestazioni previdenziali degli stessi lavoratori (vedi, per tutte, Cass., sez.un., n. 1133/2000) - non interferisce ne' sul dies a quo, ne' sulla decorrenza di detto termine decadenziale. La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure, che le vengono mosse dalla ricorrente.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato.
La ricorrente non può essere condannata, tuttavia, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione (art.152 disp. att. c.p.c).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003