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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN MA NG, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2145/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003468271 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110008786363 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120001760705 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T5025702012 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29120229003468271 notificata in data 1.2.2023, e dei seguenti atti: cartella di pagamento n. 29120110008786363, afferente a Irpef e IVA per l'anno 2007, Diritti annuali Camera di Commercio relativi all'anno 2008, per l'importo di € 9.568,34; cartella di pagamento n. 29120120001760705, afferente a Irpef e IVA per l'anno 2008 per l'importo di € 4.144,24; avviso di accertamento esecutivo n.
TY501T502570/2012 (riferimento interno n. 89113009852683003000), afferente a IVA per l'anno 2008 per l'importo di € 25.013,53;
Eccepiva:
- La prescrizione e inesistenza giuridica della pretesa;
- La prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi contenuti negli atti impugnati;
- La nullità degli atti impugnati per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
- La nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
- La decadenza dal diritto di notifica delle cartelle per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 anche nel testo applicabile ratione temporis;
- La nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva depositando controdeduzioni con le quali chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, comunque, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18 agosto 2023 è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del cautelare.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente ad interessi e sanzioni.
1.Sono infondate le doglianze espresse in ordine al difetto di notifica degli atti prodromici avendo parte resistente prodotto idonea documentazione a tale proposito da cui risulta che: la cartella di pagamento n.
29120110008786363 è stata regolarmente notificata in data 21/09/2011; la cartella di pagamento n.
29120120001760705 è stata regolarmente notificata in data 30/05/2012; l'avviso di accertamento n.
TY501T502570/2012, riferentesi all'anno di imposta 2008, è stato regolarmente notificato in data
22/12/2012. Sono, altresì, infondate le censure inerenti la presunta violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 D.P.R. 602/73 risultando le cartelle suddette emesse nel rispetto dei termini decadenziali di legge.
2. La natura decennale del relativo termine di prescrizione dei crediti per tributi erariali impone di ritenere infondata la sollevata eccezione di prescrizione dovendo altresì tenersi conto della sospensione introdotta dalla legislazione per il contrasto al COVID-19. Ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2 del D.L. 17/3/2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24/4/2020 n. 27, sono stati sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie « derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», nonché i termini relativi agli «atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 24/9/205, n. 159 «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati (entro il mese successivo al) termine del periodo di sospensione.»
Deve ritenersi, pertanto, che in relazione a tutte le entrate tributarie già iscritte a ruolo in epoca precedentemente all'8/3/2020, per effetto delle suddette disposizioni via sia stata una interruzione della prescrizione relativa al periodo intercorrente tra l'8/3/2020 e il 31/8/2021, ossia per un periodo di tempo complessivo di 541 giorni.
Nella fattispecie in esame, pertanto, deve escludersi la prescrizione dei crediti dovendo considerarsi che dal momento della notifica delle cartelle presupposte al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta maturato il termine di prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla suindicata normativa emergenziale.
3.Deve, invece, essere accolta la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione di interessi e sanzioni.
Invero, la disposizione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti (…) (in termini,
Cass. S.U. n. 22281 del 2022, cit.; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del 30/09/2019;
Cass. n. 17020 del 2014; Cass. n. 4554 del 22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n. 16123 del 18/08/2004). La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”
Relativamente alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sul punto, il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del
22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012 (…); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n.
28576 del 29/11/2017; così anche Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto limitatamente a interessi e sanzioni.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato limitatamente ad interessi e sanzioni.
Compensa le spese.
Agrigento 12.12.2025 Il Presidente Il componente est.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN MA NG, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2145/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003468271 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110008786363 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120001760705 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T5025702012 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29120229003468271 notificata in data 1.2.2023, e dei seguenti atti: cartella di pagamento n. 29120110008786363, afferente a Irpef e IVA per l'anno 2007, Diritti annuali Camera di Commercio relativi all'anno 2008, per l'importo di € 9.568,34; cartella di pagamento n. 29120120001760705, afferente a Irpef e IVA per l'anno 2008 per l'importo di € 4.144,24; avviso di accertamento esecutivo n.
TY501T502570/2012 (riferimento interno n. 89113009852683003000), afferente a IVA per l'anno 2008 per l'importo di € 25.013,53;
Eccepiva:
- La prescrizione e inesistenza giuridica della pretesa;
- La prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi contenuti negli atti impugnati;
- La nullità degli atti impugnati per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
- La nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
- La decadenza dal diritto di notifica delle cartelle per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 anche nel testo applicabile ratione temporis;
- La nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva depositando controdeduzioni con le quali chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, comunque, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18 agosto 2023 è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del cautelare.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente ad interessi e sanzioni.
1.Sono infondate le doglianze espresse in ordine al difetto di notifica degli atti prodromici avendo parte resistente prodotto idonea documentazione a tale proposito da cui risulta che: la cartella di pagamento n.
29120110008786363 è stata regolarmente notificata in data 21/09/2011; la cartella di pagamento n.
29120120001760705 è stata regolarmente notificata in data 30/05/2012; l'avviso di accertamento n.
TY501T502570/2012, riferentesi all'anno di imposta 2008, è stato regolarmente notificato in data
22/12/2012. Sono, altresì, infondate le censure inerenti la presunta violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 D.P.R. 602/73 risultando le cartelle suddette emesse nel rispetto dei termini decadenziali di legge.
2. La natura decennale del relativo termine di prescrizione dei crediti per tributi erariali impone di ritenere infondata la sollevata eccezione di prescrizione dovendo altresì tenersi conto della sospensione introdotta dalla legislazione per il contrasto al COVID-19. Ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2 del D.L. 17/3/2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24/4/2020 n. 27, sono stati sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie « derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», nonché i termini relativi agli «atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 24/9/205, n. 159 «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati (entro il mese successivo al) termine del periodo di sospensione.»
Deve ritenersi, pertanto, che in relazione a tutte le entrate tributarie già iscritte a ruolo in epoca precedentemente all'8/3/2020, per effetto delle suddette disposizioni via sia stata una interruzione della prescrizione relativa al periodo intercorrente tra l'8/3/2020 e il 31/8/2021, ossia per un periodo di tempo complessivo di 541 giorni.
Nella fattispecie in esame, pertanto, deve escludersi la prescrizione dei crediti dovendo considerarsi che dal momento della notifica delle cartelle presupposte al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta maturato il termine di prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla suindicata normativa emergenziale.
3.Deve, invece, essere accolta la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione di interessi e sanzioni.
Invero, la disposizione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti (…) (in termini,
Cass. S.U. n. 22281 del 2022, cit.; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del 30/09/2019;
Cass. n. 17020 del 2014; Cass. n. 4554 del 22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n. 16123 del 18/08/2004). La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”
Relativamente alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sul punto, il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del
22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012 (…); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n.
28576 del 29/11/2017; così anche Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto limitatamente a interessi e sanzioni.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato limitatamente ad interessi e sanzioni.
Compensa le spese.
Agrigento 12.12.2025 Il Presidente Il componente est.