Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 6695/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 7005 Consigliere Rep. 1114 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE N TENZA dal Sig." per diritti 3000 sul ricorso proposto da: DE MONTIS ELIO, in proprio, DE MONTIS ALDO, DE MONTIS IL CANCELLIERE ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL LIRE 1500 BABUINO 181, presso l'avvocato CORTESE D.. CANCELLERIA rappresentati e difesi dall'avvocato DE MONTIS ELIO, giusta delega a margine del ricorso;
0239956 ricorrenti - W2222 0239931
contro
FALLIMENTO LA MARINA Srl, in persona del Curatore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 23, UFFICIO COPIE l'avvocato TURRIO BALDASSARRI, rappresentato e presso Richiesta copia esecutiva dal Sig. DE MONTIS dall'avvocato MARCHESE MARIANO, giusta procura 2000 difeso per diritti 4000+ 11 1 GIU 2001- a margine del controricorso;
1779 IL CANCELLIERE -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 287/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 04/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 46605ST CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 052 11000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. 00SIT LLO per diritti L.3000 il IL CANCELLIERE AX398237 AX398232 AX398242 -2- AX398241 Svolgimento del processo Con ricorso in data 5.7.1998, gli avvocati Elio, Aldo e Anna Maria De Montis proposero opposizione allo stato passivo del fallimento della S.r.l. il La Marina" contestando la legittimità della limitazione del privilegio ex art. C. C. 2751 bis,n.2, che assisteva il loro credito per prestazioni professionali, alla somma di lire 21.382.500, mentre per la parte residua, pari a lire 11.067.323, il privilegio stesso era stato escluso e il credito, per detta somma, ammesso in via chirografaria. Dedussero gli opponenti, a censura della decisione del giudice delegato, che la data dalla quale operare a ritroso il computo del biennio indicato dalla norma suddetta doveva ritenersi quella in cui il professionista cessava la propria attività e che le prestazioni medesime dovevano essere oggetto di una valutazione unitaria, con la conseguenza che, fatta applicazione del suddetto principio, il credito insinuato sarebbe risultato come relativo, per l'intero ammontare, a prestazioni professionali anteriori “agli ultimi due anni ". Richiesero, dunque, che il privilegio fosse esteso a tutto l'importo del credito. Nella contumacia della curatela fallimentare, il tribunale di Cagliari, con sentenza emessa il 4.3.1999, rigettò l'opposizione. Precisato il punto che nel giudizio non era stata posto in discussione il limite quantitativo entro il quale il credito era stato ammesso al passivo del fallimento, atteso che l'opposizione era basata unicamente sul mancato C.C. riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n.2 per una parte dei crediti ed era, dunque, da intendersi proposta per reclamare il privilegio per tutti i crediti così come ammessi, il tribunale, nella motivazione della sentenza, ha ritenuto: a) che la norma in questione ponesse l'accento sulle prestazioni svolte dal professionista, prescindendo dalla considerazione del momento in cui il credito relativo fosse venuto a maturazione, cosicché quella che attribuiva all'inciso prestazione > solo il valore di indicazione del dies a quo, al quale rapportare l'ambito temporale del privilegio, costituiva una lettura parziale della norma stessa, in quanto il riferimento agli ultimi due anni di prestazione > era da intendersi proprio come indicativo del presupposto oggettivo del credito garantito dal privilegio. b) che dovesse prestarsi adesione a quell'orientamento secondo il quale il privilegio poteva essere riconosciuto ai crediti relativi alle prestazioni effettuate nell'ultimo biennio, dal momento che la stessa disposizione di legge, attribuendo un diverso trattamento agli ultimi due anni di prestazione rispetto a quelli anteriori, imponeva di scindere l'attività del professionista e di distinguere le prestazioni, derogando in tal modo al principio generale dell'inscindibilità". Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli opponenti, avvocati De Montis, illustrando poi con memoria il ricorso stesso. L'intimata curatela del fallimento non si è costituita. Motivi della decisione I ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis n.2 c.c., in relazione anche agli artt. 2234, 2957 c.C.. Essi deducono, esplicitamente richiamando la sentenza n. 10515 del 1994 di questa Corte di legittimità, che l'analisi sistematica delle norme del codice civile in tema di contratto d'opera professionale, delle quali anche hanno denunciato la violazione, offra argomenti a conferma della interpretazione unitaria del termine แprestazione e che la disciplina desumibile dalla tariffa professionale imponga una valutazione finale ( " soltanto al termine " ) della prestazione stessa, alla stregua dei risultati economici e dei vantaggi, anche di carattere non patrimoniale", che il cliente abbia conseguito. Il motivo è fondato. La pronuncia di questa Corte, che i ricorrenti hanno richiamano la n.10515 del 1994 - ha disatteso e ritenuto non concludenti proprio quelle specifiche argomentazioni della sentenza ora impugnata, che da un lato fanno leva sul carattere eccezionale delle norme attributive di cause di prelazione e dall'altro prospettano, ad onta della pur considerata regola della postnumerazione del compenso dovuto al professionista, come conseguenza contra legem, la vanificazione del limite temporale indicato dalla norma .C.C. dell'art. 2751 bis n.2Ycui darebbe luogo il riconoscimento del privilegio a tutti i crediti per prestazioni liquidabili ed esigibili nel biennio, ancorché eseguite, in parte, oltre il termine stesso. -Tale sentenza, infatti, ponendo come problematica nel senso che il punto costituiva esso stesso la questione da decidere - proprio l'individuazione di quali dovessero considerarsi le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di " prestazione", ha ritenuto che dovesse tenersi conto e della natura dell'attività svolta dal professionista avvocato ( concretantesi in un complesso di prestazioni il cui reale valore può essere colto soltanto al momento in cui esse di definiscono ) e del riferimento del D.M. 31.10.1985, oltre che alla natura e al valore della controversia, anche ai risultati del giudizio ed ai vantaggi conseguiti dal cliente, e ne ha fatto discendere una prima conseguenza in ciò che il momento nel quale far luogo alla determinazione dell'onorario debba con il momento in cui identificarsi, anche argomentando ex art. 2234 c.C., l'attività è conclusa. Di qui l'ulteriore conseguenza che il credito concernente quella prestazione debba ritenersi privilegiato, ai sensi dell'art. 2751 bis, n.2, c.c., se esso è divenuto liquido ossia se ne è stata possibile la quantificazione - negli ultimi due anni. e laLa sentenza ha posto anche in rilievo l'irragionevolezza, conseguente inaccettabilità, del risultato cui perverrebbe la diversa opinione, seguendo la quale resterebbe operata, a dispetto del carattere unitario e della prestazione e della sua valutazione secondo i risultati conseguiti nonché del principio della postnumerazione, una scissione temporale, in funzione dell'applicazione dell'art. 2751 bis,n.2) tra i segmenti dell'attività, pur quando 66 in favore del professionista esista un titolo per prestazioni effettuate anche oltre il biennio e che le ricomprenda nella loro interezza ed unitarietà. Da tale pronuncia la Corte non ha motivo di discostarsi, onde dev'essere di diville riaffermato il principio giuridico secondo il quale ai fini dell'applicazione"L dell'art. 2751 bis,n.2,c.c. a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili 1 crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione - deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vanno valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti e devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio ". Nel caso di specie, traendosi dalla stessa sentenza impugnata che non era posta in discussione, nel giudizio, né la prestazione dell'attività professionale svolta dagli avvocati De Montis, né la quantificazione degli importi ammessi al passivo ", ricorrono le condizioni perché questa Corte pronunci nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo l'opposizione. La sentenza va dunque cassata senza rinvio. Appare equo disporre che restino compensate le spese del giudizio di primo grado, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della curatela. hoooo
P.Q.M.
290000 La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione e dichiara che il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.2, c.c. spetta su tutti i crediti per compensi ammessi al passivo. Compensa le spese del primo grado del giudizio e condanna la curatela del fallimento della S.r.l. La Marina al pagamento delle spese del presente giudizio oltre lire 2.000.000di cassazione, liquidate in complessive lire 2243.000 per onorario. Così deciso addì 10 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Dott. Corrado Carnevale Presidente les Dott. Walter Celentano estensore When Per l'uffic e ilti m lilare "L'estemny 2 Presidente" E e y mills tens Prev CORTE SUPREMIAU CASAZIONE Prima Sezione e Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 8 MAR. 2001 Mire Sammier 11 - IL CANCELLIERE вый АШ . . . UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 10 MAG. 2001 Serie trato in data 290.000 DUECENTONOVANTAMILA versate S. 21916 p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia prin LIPPO) Giudiziari Responsabile Servizio (Dr. M. FACCI 500