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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4513/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES - CF_ES
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1321/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 26/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001796820000 IRPEF-ALTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AD impugna la sentenza n. 1321/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 10, il 27.04.2023, depositata il 26.5.2023 e non notificata, relativa al ricorso n. 1877/2022 emessa a seguito di ricorso proposto da ES avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229001796820 000, sentenza con la quale si annullava l'intimazione opposta e si condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre accessori.
Con ricorso notificato il 3.5.2022, la sig.ra ES adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina per impugnare l'intimazione di pagamento n. 29520229001796820000 (notificata il
15.4.2022), di € 10.353,02, già richiesta con la cartella di pagamento n. 29520010055255130000, notificata il 5.6.2001 ed avente ad oggetto IRPEF 1995
MOTIVI DI APPELLO
REGOLARE PRODUZIONE DOCUMENTALE
Preliminarmente, occorre puntualizzare che la documentazione prodotta da AD può essere presa in considerazione dal Giudice di primo grado, anche in caso di costituzione tardiva. Ciò è chiaramente indicato nella sentenza n. 1268/2021 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, ove si legge: “……secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza n. 14755/2018 (conforme Cass. Sez. lavoro
23518/2019) – che si condivide – “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicchè può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purchè sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabile dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevante ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare a fini probatori della intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica della intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado”.”.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA RITENUTO PRESCRITTO IL
CREDITO
il Giudice di primo grado ha errato, oltre che nell'indicare la contumacia di AD (che di contro si è costituita con comparsa del 24.4.2023, ricevuta dal Sigit il 26.04.2023 alle ore 16,53), anche nel ritenere prescritto il tributo richiesto. Infatti:
- la cartella sottesa all'intimazione è stata regolarmente notificata a mani della sig.ra ES il 5.6.2001;
- tutti i tributi erariali si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile) (Cass.
Civ. Ordinanza n. 10549 del 15.4.2019 secondo cui “i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.”). In proposito la Cassazione, nella sua giurisprudenza maggioritaria, ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo
2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche" (“il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.- “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all'ordinario termine dì prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007 - Cass 24322/14 - Cass. ord. n. 16232 del
19/07/20203”). I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (da ultimo la Corte di Cassazione, nell'ordinanza
8120 del 23 marzo 2021, che ha evidenziato che i crediti Iva, Irpef, Irap e per l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale;
vedasi anche Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza
23 febbraio 2010, n. 4283; ex pluris Commissione Tributaria Regionale di Messina – Sent 5116/10/2018;
Commissione Tributaria Provinciale di Messina – Sent 735/9/2017). Da ultimo, per tuziorismo difensivo, si ricorda la sentenza del 15/06/2022 n. 807/6 della Comm. Trib. Reg. per la Toscana, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella.
In base a tale consolidato principio (Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), la CTR Toscana, ribadendo l'orientamento della Corte di Cassazione, ricorda che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Ed ancora, come pacificamente indicato dalla giurisprudenza, visto che l'obbligazione accessoria segue la prescrizione dell'obbligazione tributaria principale, anche gli interessi e gli accessori si prescrivono in dieci anni (Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 – 5 – Ordinanza n. 10549 del
15.4.2019 “…il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale;
la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009 e Cass. n. 8814/2008)”; -
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 12, sentenza n. 353/21 del 29.1/5.3.2021 “in generale, va osservato che con riferimento alle imposte erariali, non essendo queste assimilabili a prestazioni corrispettive periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Quanto alle sanzioni il termine quinquennale di cui all'art. 20 D.Lv. 472/97 trova applicazione nel caso di sanzioni autonome;
di contro, ove le sanzioni abbiano natura accessoria rispetto a pretese tributarie, stante la natura accessoria, il termine di prescrizione è quello proprio del tributo cui la sanzione inerisce”;-Commissione Tributaria Regionale di
Messina, sez. 2, sentenza n. 4486/21 del 2.2/12.5.2021 “appare evidente che il termine di prescrizione decennale relativo alle sanzioni e interesse è chiaramente applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di crediti connessi a sanzioni e a interessi non accertati con autonomo atto di contestazione (previsione dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 erroneamente citato dal giudice di primo grado), ma, invece, dovuti ed iscritti a ruolo quale conseguenza del mancato pagamento di imposte dovute”- Commissione Tributaria Regionale di Messina, sez. 2, sentenza n. 6592/19 del 24.9/14.11.2019 “Ed invero il termine di prescrizione di una cartella esattiva o di un atto d'intimazione è quello connaturato al tributo/credito che ne è oggetto;
lo stesso termine prescrizionale del credito si applica ai relativi interessi (quali oggetto di una prestazione strutturalmente unica)”.
- in data 27.12.2010 è stato notificato, a mani della sig.ra ES , l'avviso di intimazione n. 29520109024946861000, che ha interrotto la decorrenza dei termini;
- ai fini dei conteggi, occorre anche tener conto delle interruzioni della prescrizione causa Covid, come indicati in primo grado.
REGOLARE COSTITUZIONE DELL'AGENTE IN PRIMO GRADO
Per dovere di difesa si ribadisce che AD si è regolarmente costituita in primo grado, con comparsa del
24.4.2023, ricevuta dal Sigit il 26.04.2023 alle ore 16,53. Si rileva che in sentenza sussiste la contraddizione tra quanto detto nello svolgimento del processo (“non si costituisce AD se non in limine litis) e quanto asserito in motivazione (“data la contumacia di Agente della Riscossione”).
REGOLARE NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
Come provato dalla documentazione che si produce, la cartella esattoriale n. 29520010055255130000 è stata regolarmente notificata il 5.6.2001 a mani della sig.ra ES. Infondata è, pertanto, l'eccezione di controparte relativa alla mancata notifica della cartella.
Inoltre, dalla regolare notifica della stessa, discende la sua definitività, vista la mancata opposizione nei termini di legge e, la conseguente inammissibilità della sua contestazione, stante l'intervenuta decadenza dall'azione
PIENA MOTIVAZIONE DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
L'avviso di intimazione è atto di natura vincolata, come risulta, ex commi 2 e 3 dell'art. 50 D.P.R. n. 602/73,
“se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni. L'avviso …è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze…”. Da quanto sopra riportato si evince che la funzione che il legislatore ha voluto attribuire all'avviso di intimazione non è quella di portare il contribuente a conoscenza dell'obbligazione tributaria, bensì quella di rinnovare allo stesso l'invito al pagamento di somme già motivatamente richieste con la notifica della cartella di pagamento. Da ciò consegue che l'avviso non deve contenere alcuna motivazione, bensì soltanto il riferimento al numero degli atti presupposti e della relativa data di notifica con cui è stato richiesto il pagamento della medesima obbligazione. Tale modello – introdotto con D.M. n. 321/99
e sostituito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. 22585 del 17.2.2015 – non prevede alcun obbligo di motivazione né tantomeno un obbligo di allegazione dei precedenti atti ivi richiamati
(in senso conforme Cass. Civ. Ordinanza n. 28689 del 9.11.2018). E ciò, poiché l'avviso fa seguito e richiama l'atto precedentemente notificato e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, nonché l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione delle cartelle in oggetto. In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo. Alle intimazioni di pagamento, dunque, sono applicabili le disposizioni del codice di procedura civile e quelle del DPR n. 602/73, che derogano puntualmente alle prime, non anche a quelle previste per gli atti amministrativi. Tanto premesso, giova evidenziare che, anche nella denegata ipotesi in cui l'avviso di intimazione fosse ritenuto attratto nell'alveo degli atti amministrativi - circostanza che si nega e contesta – alcun obbligo di allegazione sussiste,
e ciò in quanto, se è vero che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 dispone che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”, e che il richiamato art. 3 della l. 241/1990 prevede a sua volta che “se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”, è anche vero che da tale previsione non discende, sic et simpliciter, l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato all'interessato siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato. Controdeduzioni in appello nell'interesse di ES
Diritto
A) AD nel giudizio di primo grado non si è costituita se non in limine litis con mancata tempestiva rilevazione dell'atto di costituzione sulla piattaforma telematica. In maniera del tutto legittima, quindi, è stata dichiarata la contumacia dell'AD. In ogni caso, anche ove fosse stata tempestivamente rilevata sulla piattaforma telematica, la costituzione dell'AD sarebbe stata comunque tardiva in quanto effettuata il giorno prima dell'udienza di trattazione tenutasi in data 27 aprile 2023. Da ciò deriva l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'AD nel giudizio di primo grado
B) in ossequio alla norma di cui all'art 32 comma 1 DLgs n. 546/1992, che recita testualmente: "Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24 comma
1". Ciò posto e considerata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata nel giudizio di primo grado è indubbio che AD non ha provato l'interruzione della prescrizione con la notifica della cartella ed in tal senso va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il credito è stato ritenuto prescritto.
C) In ogni caso, anche alla luce della documentazione ex adverso prodotta nel giudizio di appello, il credito per cui è causa va considerato prescritto. In tal senso si contesta innanzitutto l'assunto secondo il quale in data 5.06.2001 sarebbe stata regolarmente notificata la cartella di pagamento a mani della sig.ra ES;
ed ancora il rilievo secondo il quale in data 27.12.2010 sarebbe stato notificato a mani della sig.ra
ES l'avviso di intimazione n. 29520109024946861000 che avrebbe interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione. In particolare, non viene prodotto l'avviso di intimazione n. 29520109024946861000 presuntivamente notificato il 27.12.2010 e quindi non viene provato il collegamento con la cartella di pagamento e la conseguente interruzione dei termini di prescrizione della cartella stessa. Sono in ogni caso soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019)
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019; Cass. n. 8120/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va confermata la contumacia di AD in primo grado che, verosimilmente si è costituita come dalla stessa dichiarato solo il 26.4.23 con inserimento sul PTT in quel giorno ma con visibilità soltanto dal giorno successivo e, verosimilmente, non individuata dal Primo Giudice.
Pertanto va addebitato al comportamento colposo di AD l'inserimento tardivo della comparsa e , fatto ancor piu rilevante, l'ultratardiva produzione documentale.
Tuttavia, la normativa vigente all'epoca dell'appello prevede la possibilità della produzione in secondo grado. L'appello è fondato.
Si osserva infatti che l'Ufficio come era suo onere ha depositato la documentazione in secondo grado .
Con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato Decreto legislativo, articolo 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, articolo 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.” (da ultimo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087). Con ordinanza n. 3615 del 07 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata in relazione alla possibilità del deposito di nuovi documenti in appello.
la Corte di Cassazione ha affermato come costituisce un orientamento ormai pacifico e consolidato quello secondo cui "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello e' generalmente ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'articolo 57 del detto decreto" (Sezione 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018;
Cassazione sentenza n. 27774/2017)”. Nell'accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì,
evidenziato come la motivazione fa leva sulla chiara lettera dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cassazione n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2). Peraltro, vi è da aggiungere che i nuovi documenti possono essere prodotti anche se la parte aveva la disponibilità degli stessi sin dal primo grado di giudizio, non costituendo tale L'intimazione di pagamento numero
29520109024946861000 prodotta in appello contiene la regolare notifica del 27/12/2010 . Il collegamento mancante è stato prodotto in secondo grado --- DOC 7 B AVVISO INTIMAZIONE .pdf.p7m depositato in data 12/10/2023, dal quale si evince il collegamento con la primitiva cartella notificata nel 2001. Pertanto deve ritenersi non decorso il termine prescrizionale perché interrotto dalla intimazione notificata medio tempore, seguita poi dall' intimazione che è stata impugnata nel presente giudizio.
Circa le spese si ritiene opportuna la compensazione di entrambi i gradi del giudizio alla lucedella circostazna che AD si è costituita solo in secondo grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 30 giugno 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4513/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES - CF_ES
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1321/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 26/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001796820000 IRPEF-ALTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AD impugna la sentenza n. 1321/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 10, il 27.04.2023, depositata il 26.5.2023 e non notificata, relativa al ricorso n. 1877/2022 emessa a seguito di ricorso proposto da ES avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229001796820 000, sentenza con la quale si annullava l'intimazione opposta e si condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre accessori.
Con ricorso notificato il 3.5.2022, la sig.ra ES adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina per impugnare l'intimazione di pagamento n. 29520229001796820000 (notificata il
15.4.2022), di € 10.353,02, già richiesta con la cartella di pagamento n. 29520010055255130000, notificata il 5.6.2001 ed avente ad oggetto IRPEF 1995
MOTIVI DI APPELLO
REGOLARE PRODUZIONE DOCUMENTALE
Preliminarmente, occorre puntualizzare che la documentazione prodotta da AD può essere presa in considerazione dal Giudice di primo grado, anche in caso di costituzione tardiva. Ciò è chiaramente indicato nella sentenza n. 1268/2021 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, ove si legge: “……secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza n. 14755/2018 (conforme Cass. Sez. lavoro
23518/2019) – che si condivide – “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicchè può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purchè sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabile dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevante ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare a fini probatori della intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica della intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado”.”.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA RITENUTO PRESCRITTO IL
CREDITO
il Giudice di primo grado ha errato, oltre che nell'indicare la contumacia di AD (che di contro si è costituita con comparsa del 24.4.2023, ricevuta dal Sigit il 26.04.2023 alle ore 16,53), anche nel ritenere prescritto il tributo richiesto. Infatti:
- la cartella sottesa all'intimazione è stata regolarmente notificata a mani della sig.ra ES il 5.6.2001;
- tutti i tributi erariali si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile) (Cass.
Civ. Ordinanza n. 10549 del 15.4.2019 secondo cui “i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.”). In proposito la Cassazione, nella sua giurisprudenza maggioritaria, ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo
2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche" (“il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.- “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all'ordinario termine dì prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007 - Cass 24322/14 - Cass. ord. n. 16232 del
19/07/20203”). I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (da ultimo la Corte di Cassazione, nell'ordinanza
8120 del 23 marzo 2021, che ha evidenziato che i crediti Iva, Irpef, Irap e per l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale;
vedasi anche Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza
23 febbraio 2010, n. 4283; ex pluris Commissione Tributaria Regionale di Messina – Sent 5116/10/2018;
Commissione Tributaria Provinciale di Messina – Sent 735/9/2017). Da ultimo, per tuziorismo difensivo, si ricorda la sentenza del 15/06/2022 n. 807/6 della Comm. Trib. Reg. per la Toscana, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella.
In base a tale consolidato principio (Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), la CTR Toscana, ribadendo l'orientamento della Corte di Cassazione, ricorda che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Ed ancora, come pacificamente indicato dalla giurisprudenza, visto che l'obbligazione accessoria segue la prescrizione dell'obbligazione tributaria principale, anche gli interessi e gli accessori si prescrivono in dieci anni (Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 – 5 – Ordinanza n. 10549 del
15.4.2019 “…il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale;
la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009 e Cass. n. 8814/2008)”; -
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 12, sentenza n. 353/21 del 29.1/5.3.2021 “in generale, va osservato che con riferimento alle imposte erariali, non essendo queste assimilabili a prestazioni corrispettive periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Quanto alle sanzioni il termine quinquennale di cui all'art. 20 D.Lv. 472/97 trova applicazione nel caso di sanzioni autonome;
di contro, ove le sanzioni abbiano natura accessoria rispetto a pretese tributarie, stante la natura accessoria, il termine di prescrizione è quello proprio del tributo cui la sanzione inerisce”;-Commissione Tributaria Regionale di
Messina, sez. 2, sentenza n. 4486/21 del 2.2/12.5.2021 “appare evidente che il termine di prescrizione decennale relativo alle sanzioni e interesse è chiaramente applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di crediti connessi a sanzioni e a interessi non accertati con autonomo atto di contestazione (previsione dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 erroneamente citato dal giudice di primo grado), ma, invece, dovuti ed iscritti a ruolo quale conseguenza del mancato pagamento di imposte dovute”- Commissione Tributaria Regionale di Messina, sez. 2, sentenza n. 6592/19 del 24.9/14.11.2019 “Ed invero il termine di prescrizione di una cartella esattiva o di un atto d'intimazione è quello connaturato al tributo/credito che ne è oggetto;
lo stesso termine prescrizionale del credito si applica ai relativi interessi (quali oggetto di una prestazione strutturalmente unica)”.
- in data 27.12.2010 è stato notificato, a mani della sig.ra ES , l'avviso di intimazione n. 29520109024946861000, che ha interrotto la decorrenza dei termini;
- ai fini dei conteggi, occorre anche tener conto delle interruzioni della prescrizione causa Covid, come indicati in primo grado.
REGOLARE COSTITUZIONE DELL'AGENTE IN PRIMO GRADO
Per dovere di difesa si ribadisce che AD si è regolarmente costituita in primo grado, con comparsa del
24.4.2023, ricevuta dal Sigit il 26.04.2023 alle ore 16,53. Si rileva che in sentenza sussiste la contraddizione tra quanto detto nello svolgimento del processo (“non si costituisce AD se non in limine litis) e quanto asserito in motivazione (“data la contumacia di Agente della Riscossione”).
REGOLARE NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
Come provato dalla documentazione che si produce, la cartella esattoriale n. 29520010055255130000 è stata regolarmente notificata il 5.6.2001 a mani della sig.ra ES. Infondata è, pertanto, l'eccezione di controparte relativa alla mancata notifica della cartella.
Inoltre, dalla regolare notifica della stessa, discende la sua definitività, vista la mancata opposizione nei termini di legge e, la conseguente inammissibilità della sua contestazione, stante l'intervenuta decadenza dall'azione
PIENA MOTIVAZIONE DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
L'avviso di intimazione è atto di natura vincolata, come risulta, ex commi 2 e 3 dell'art. 50 D.P.R. n. 602/73,
“se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni. L'avviso …è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze…”. Da quanto sopra riportato si evince che la funzione che il legislatore ha voluto attribuire all'avviso di intimazione non è quella di portare il contribuente a conoscenza dell'obbligazione tributaria, bensì quella di rinnovare allo stesso l'invito al pagamento di somme già motivatamente richieste con la notifica della cartella di pagamento. Da ciò consegue che l'avviso non deve contenere alcuna motivazione, bensì soltanto il riferimento al numero degli atti presupposti e della relativa data di notifica con cui è stato richiesto il pagamento della medesima obbligazione. Tale modello – introdotto con D.M. n. 321/99
e sostituito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. 22585 del 17.2.2015 – non prevede alcun obbligo di motivazione né tantomeno un obbligo di allegazione dei precedenti atti ivi richiamati
(in senso conforme Cass. Civ. Ordinanza n. 28689 del 9.11.2018). E ciò, poiché l'avviso fa seguito e richiama l'atto precedentemente notificato e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, nonché l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione delle cartelle in oggetto. In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo. Alle intimazioni di pagamento, dunque, sono applicabili le disposizioni del codice di procedura civile e quelle del DPR n. 602/73, che derogano puntualmente alle prime, non anche a quelle previste per gli atti amministrativi. Tanto premesso, giova evidenziare che, anche nella denegata ipotesi in cui l'avviso di intimazione fosse ritenuto attratto nell'alveo degli atti amministrativi - circostanza che si nega e contesta – alcun obbligo di allegazione sussiste,
e ciò in quanto, se è vero che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 dispone che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”, e che il richiamato art. 3 della l. 241/1990 prevede a sua volta che “se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”, è anche vero che da tale previsione non discende, sic et simpliciter, l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato all'interessato siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato. Controdeduzioni in appello nell'interesse di ES
Diritto
A) AD nel giudizio di primo grado non si è costituita se non in limine litis con mancata tempestiva rilevazione dell'atto di costituzione sulla piattaforma telematica. In maniera del tutto legittima, quindi, è stata dichiarata la contumacia dell'AD. In ogni caso, anche ove fosse stata tempestivamente rilevata sulla piattaforma telematica, la costituzione dell'AD sarebbe stata comunque tardiva in quanto effettuata il giorno prima dell'udienza di trattazione tenutasi in data 27 aprile 2023. Da ciò deriva l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'AD nel giudizio di primo grado
B) in ossequio alla norma di cui all'art 32 comma 1 DLgs n. 546/1992, che recita testualmente: "Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24 comma
1". Ciò posto e considerata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata nel giudizio di primo grado è indubbio che AD non ha provato l'interruzione della prescrizione con la notifica della cartella ed in tal senso va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il credito è stato ritenuto prescritto.
C) In ogni caso, anche alla luce della documentazione ex adverso prodotta nel giudizio di appello, il credito per cui è causa va considerato prescritto. In tal senso si contesta innanzitutto l'assunto secondo il quale in data 5.06.2001 sarebbe stata regolarmente notificata la cartella di pagamento a mani della sig.ra ES;
ed ancora il rilievo secondo il quale in data 27.12.2010 sarebbe stato notificato a mani della sig.ra
ES l'avviso di intimazione n. 29520109024946861000 che avrebbe interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione. In particolare, non viene prodotto l'avviso di intimazione n. 29520109024946861000 presuntivamente notificato il 27.12.2010 e quindi non viene provato il collegamento con la cartella di pagamento e la conseguente interruzione dei termini di prescrizione della cartella stessa. Sono in ogni caso soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019)
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019; Cass. n. 8120/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va confermata la contumacia di AD in primo grado che, verosimilmente si è costituita come dalla stessa dichiarato solo il 26.4.23 con inserimento sul PTT in quel giorno ma con visibilità soltanto dal giorno successivo e, verosimilmente, non individuata dal Primo Giudice.
Pertanto va addebitato al comportamento colposo di AD l'inserimento tardivo della comparsa e , fatto ancor piu rilevante, l'ultratardiva produzione documentale.
Tuttavia, la normativa vigente all'epoca dell'appello prevede la possibilità della produzione in secondo grado. L'appello è fondato.
Si osserva infatti che l'Ufficio come era suo onere ha depositato la documentazione in secondo grado .
Con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato Decreto legislativo, articolo 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, articolo 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.” (da ultimo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087). Con ordinanza n. 3615 del 07 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata in relazione alla possibilità del deposito di nuovi documenti in appello.
la Corte di Cassazione ha affermato come costituisce un orientamento ormai pacifico e consolidato quello secondo cui "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello e' generalmente ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'articolo 57 del detto decreto" (Sezione 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018;
Cassazione sentenza n. 27774/2017)”. Nell'accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì,
evidenziato come la motivazione fa leva sulla chiara lettera dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cassazione n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2). Peraltro, vi è da aggiungere che i nuovi documenti possono essere prodotti anche se la parte aveva la disponibilità degli stessi sin dal primo grado di giudizio, non costituendo tale L'intimazione di pagamento numero
29520109024946861000 prodotta in appello contiene la regolare notifica del 27/12/2010 . Il collegamento mancante è stato prodotto in secondo grado --- DOC 7 B AVVISO INTIMAZIONE .pdf.p7m depositato in data 12/10/2023, dal quale si evince il collegamento con la primitiva cartella notificata nel 2001. Pertanto deve ritenersi non decorso il termine prescrizionale perché interrotto dalla intimazione notificata medio tempore, seguita poi dall' intimazione che è stata impugnata nel presente giudizio.
Circa le spese si ritiene opportuna la compensazione di entrambi i gradi del giudizio alla lucedella circostazna che AD si è costituita solo in secondo grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 30 giugno 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE