TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3191/2022
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Massimo Urselli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Eleonora Coletta;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.4.2022, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da infortunio sul CP_1
lavoro in itinere del 28.6.2021, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti consentito di acclarare che dal denunziato infortunio sul lavoro in itinere (già riconosciuto come tale dall in sede CP_1
amministrativa) è derivato un danno biologico permanente in misura del
6%, con decorrenza dalla data del ricorso amministrativo (15.1.2022).
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell'ente convenuto quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro nella misura del 6% e condanna l' CP_1
a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali e
2 rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimo Urselli.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3191/2022
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Massimo Urselli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Eleonora Coletta;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.4.2022, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da infortunio sul CP_1
lavoro in itinere del 28.6.2021, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti consentito di acclarare che dal denunziato infortunio sul lavoro in itinere (già riconosciuto come tale dall in sede CP_1
amministrativa) è derivato un danno biologico permanente in misura del
6%, con decorrenza dalla data del ricorso amministrativo (15.1.2022).
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell'ente convenuto quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro nella misura del 6% e condanna l' CP_1
a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali e
2 rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimo Urselli.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3