Sentenza 10 aprile 2001
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- 1. Affidamento diretto, società miste, oggetto sociale, ammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
IANA ITAL BLICA te B et + P 5 346/ 0 1 6 1 C 7 NOME D POPU 1 B - 1 +3 1 - 1 6 RTE SUPK 16 A Oggetto E Guidice de 4 fall. SEZNE TERZA CIVILE Equité. Decreto unguntu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6741/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere .. MS27 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 17/11/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOTO AN DI EZ & AN BE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, che la difende anche disgiuntamente LE IN, all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HI LE OLLO PUBBLICITA' SNC;
intimata 2000 avverso la sentenza n. 7145/97 del Giudice di pace di 1848 MILANO, emessa e depositata il 03/12/97 (R.G. 9612/97) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Mario LACAGNINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16 giugno 1997, in opposizione a decreto ingiuntivo, la società snc LE HI e AO OL Pubblicità, conveniva dinanzi al giudice di Pace di Milano, la società snc FO ZI, per sen- tir dichiarare nullo e quindi revocare il decreto in- giuntivo opposto, essendo il credito per il quale l'ingiunzione era stata concessa privo dei requisiti legali di esigibilità e di liquidità ed essendo stato comunque integralmente estinto. Si costituiva la società creditrice e nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la con- danna dell'opponente alle spese del giudizio. Istruita la lite, il giudice di pace la decideva in via equitativa, osservando che in ordine ai pagamenti richiesti secondo le due fatture prodotte dalla credi- trice, il primo era stato tempestivamente eseguito, ed il secondo venne effettuato con ritardo ritenuto di 2 lieve entità, "incrociandosi il pagamento con il solle- cito dello studio legale del creditore”. Riteneva dunque il giudice di pace, in via equita- tiva (essendo i crediti inferiori ai due milioni di lire, incluse le spese legali) che "la società credi- trice avrebbe dovuto imputare i pagamenti alle partite contabili alle quali i pagamenti stessi erano stati in- dirizzati, e per il pagamento effettuato in ritardo ri- chiedere i soli interessi legali. Sulla base di tale decisione il giudice accoglieva l'opposizione, poiché il ricorso doveva ritenersi im- proponibile, e dichiarava la nullità e la inefficacia del decreto, condannando la FO ZI al pagamento delle spese del giudizio. Contro la decisione ricorre la FO ZI con uni- co articolato motivo;
non hanno svolto difesa le con- troparti. Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, l'adempimento risulta eseguito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento. Deduce il ricorrente nell'unico motivo la violazio- ne e falsa applicazione della legge (art. 1193 e 1194 c.c.) in tema dei criteri di imputazione dei pagamenti. In particolare il principio di diritto violato è rife- rito all'art. 1194 C.C. secondo il quale il debitore 3 non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi ed alle spese, senza il consenso del creditore. In senso contrario si osserva che la regola equita- tiva posta dal giudice di pace, appartiene, come ha puntualizzato la S. Corte a sezioni unite (Cass. 15 ot- tobre 1999 n. 716) alla equità costitutiva o sostituti- fu va, e non è impugnabile per cassazione se non precise e rilevanti violazioni delle regole processuali (ad es. violando il principio del contraddittorio od i diritti della difesa), precetti costituzionali (ad es. a garan- zia di diritti inviolabili o di libertà), o di norme di rango sovranazionale (ad es. norme di diritto comunita- rio recepite). Nella fattispecie la denuncia dei criteri di impu- tazione, nell'ambito di rapporti di dare e di avere tra parti private, nei limiti della competenza equitativa, non investe né principi costituzionali, né processuali, né costituisce motivazione apparente;
pone invece una regola integrativa, che regola i rapporti tra le parti, secondo il buon senso dell'equità. Nulla per le spese, non avendo svolto attività di- fensiva la controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 1 Roma, 17 settembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. bekah Ill IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola IL PRESIDENTE Vilofinesteras Depositato in Cancelleria OGGI, 10 APP 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Concette Ammendola) 8 5 3 80 ) N , S O 1 ZI L 7 -19 A A R P T 1 I IS -1 D G 1 E 2 E R . IC L A D 9 D 3 E IU T E G N 6 E 4 S E . E T.N T T R (IS A