Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 0 1 25 /02 REPUBBLICA IT EL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 6577/99 Cron.135 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA SORDONI ALVARO, elettivamente VIALE ANGELICO 35, studio dell'avvocato presso 10 D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALMOBILIARE S.P.A. IN QUALITA' DI INCORPORANTE PER FUSIONE DELLA NUOVA SER.TI.CO. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1 presso lo 2001 studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, che lo rappresenta 3832 e difende unitamente agli avvocati COSMELLI GIORGIO e -1- DE FRANCESCO SALVATORE C\o GHERA EDOARDO, giusta procura speciale atto notar DOMENICO ACQUARONE di MILANO del 29/3/99 Rep. n°209580; - controricorrente avversO la sentenza n. 135/98 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 24/03/98 R.G.N. 32/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere. -2- Svolgimento del processo RO NI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in data 24 marzo 1998 con la quale il Tribunale di Civitavecchia, giudicando quale giudice di rinvio designato da questa Corte (sent. n.274 del 12 gennaio 1991), ha rigettato la domanda da esso proposta nei confronti del datore di lavoro TI.Co s.p.a (società successivamente incorporata dalla Italmobiliare s.p.a.) per ottenere le differenze retributive derivanti dal computo del premio di collaborazione nella determinazione dei compensi per lavoro straordinario e festivo, nonché dal computo del compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo nelle spettanze per ferie, festività e gratifica natalizia. Al ricorso, fondato su due motivi, ha resistito la società Italmobiliare s.p.a. con controricorso. Successivamente, in data 24 settembre 2001, è stata depositata una richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottoscritta congiuntamente dai difensori del ricorrente e della resistente. Motivi della decisione Va, preliminarmente, presa in esame la istanza, con la quale le parti del presente giudizio, attraverso i loro difensori, chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere, facendo presente che tra esse è stato raggiunto un accordo. E' noto l' orientamento della giurisprudenza di questa Corte alla stregua del quale deve darsi atto, anche di ufficio ed anche nel giudizio di cassazione, della cessazione della materia del contendere intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso quando sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione (come, nella specie, l'accordo cui si fa riferimento nella ricordata istanza) dalla quale emerga che ogni contrasto tra le 3 stesse è venuto meno (Cass. 1 dicembre 1992 n.12826, 7 maggio 1993 n.5286, 16 settembre 1995 n.9781, 15 maggio 1998 n.4919, S.U. 28 settembre 2000 n.1048). Quanto alla formula da adottare, ritiene il Collegio (conf. Cass. S.U. 18 maggio 2000 n. 368) che la cessazione della materia del contendere imponga la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio e a una pronuncia sulla impugnazione (interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della stessa, ma anche al momento della decisione: vedi Cass. 1 marzo 2001 n.2939). Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001 11 Presidente Il Cons. estensore folcllo lovey. Shill IL CANCELLERE 3 Depositato in Cambolleria oggi, - 8 GEN. 2002 S CANO I E IL CANCELLIERE R A D 0 P 3 S , 1 U S 3 . O 5 A L T T 405 L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G N 1 O O E P S A E M I I D G A E G A , E D O O L T R E T T T I S A N R I I L E G D L S E E E R O D 4