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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 554/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIO Parte_1
CORIGLIANO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. IMBRIACI SILVANO, giusta procura CP_1 in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure dichiarava la cessazione della materia del CP_ contendere rilevando che con la memoria di costituzione l' aveva dato atto di aver provveduto
“all'abbandono del credito, in data 04.10.2022, già in fase di istruttoria del ricorso amministrativo, alla luce della configurazione della prescrizione del credito” in contestazione (richiesta di CP_ pagamento comunicata dall' con racc. a/r n. 68980601702-6 del 07/12/2021, notificata il
27/12/2021, della somma di € 1.223,04, relativa all'indebito dell' calcolato sulla pensione cat. VO
n. 50012263, per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2003, di cui era titolare il de cuius della ricorrente).
Compensava le spese di lite “considerato che già in via amministrativa è stato disposto CP_ dall l'annullamento del provvedimento volto al recupero delle somme ritenute indebitamente percepite dal de cuius della ricorrente”.
Ha interposto appello la solo sul capo relativo alla disposta compensazione delle spese Pt_1 di lite, rilevando: 1) di aver proposto in data 18/01/2022, tramite Patronato LABOR, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , chiedendo l'annullamento del provvedimento di CP_1 recupero delle indebite prestazioni pensionistiche oggetto di giudizio;
2) di non aver avuto alcun riscontro, nei novanta giorni previsti dalla Legge (artt. 46 e 47 della L. 88/1989 e Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' ), da parte del Comitato CP_1
Provinciale , per evitare lo spirare del termine decadenziale semestrale;
di aver depositato CP_1
CP_ ricorso giurisdizionale in data 8/07/2022, notificato all' unitamente al pedissequo decreto di fissazione di prima udienza, in data 31/08/2022. CP_ La compensazione disposta, dunque, non aveva alcun fondamento giuridico, posto che l' aveva disposto lo sgravio con provvedimento del 4 ottobre 2022, in data ampiamente successiva sia alla presentazione del ricorso amministrativo, che alla scadenza dei novanta giorni previsti per fornire riscontro allo stesso, che alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio,. CP_ Si è costituito l' rilevando di aver disposto lo sgravio prima dell'udienza di prima comparizione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. CP_ In effetti la richiesta di restituzione formulata dall' aveva ad oggetto un credito ormai prescritto, così come attestato dall'Ente stesso, che ha riconosciuto l'assenza di qualsiasi atto CP_ interruttivo della prescrizione;
l' però, nonostante la presentazione di un ricorso amministrativo, ha provveduto a riconoscere le ragioni della solo a seguito dell'esercizio Pt_1
CP_ dell'azione giudiziaria, esercizio che è stato necessitato dal comportamento stesso dell' che prima ha richiesto il pagamento di un credito ormai prescritto e poi non ha provveduto in via amministrativa, non lasciando al ricorrente altra strada che adire le vie legali.
In definitiva non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese. In accoglimento dell'appello, le spese di lite del primo grado di giudizio sono poste a carico CP_ dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia. esclusa la fase di trattazione della causa, atteso che la stessa è stata decisa in prima udienza.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato, nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, I scaglione – corrispondente al valore delle spese di lite del primo grado di giudizio che costituisce il valore della controversia in appello – valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 974/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 16/05/2023, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna al CP_1 pagamento, in favore di delle spese del primo grado di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 886,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario.
Condanna e al pagamento, in favore di delle spese del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 337,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 554/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIO Parte_1
CORIGLIANO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. IMBRIACI SILVANO, giusta procura CP_1 in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure dichiarava la cessazione della materia del CP_ contendere rilevando che con la memoria di costituzione l' aveva dato atto di aver provveduto
“all'abbandono del credito, in data 04.10.2022, già in fase di istruttoria del ricorso amministrativo, alla luce della configurazione della prescrizione del credito” in contestazione (richiesta di CP_ pagamento comunicata dall' con racc. a/r n. 68980601702-6 del 07/12/2021, notificata il
27/12/2021, della somma di € 1.223,04, relativa all'indebito dell' calcolato sulla pensione cat. VO
n. 50012263, per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2003, di cui era titolare il de cuius della ricorrente).
Compensava le spese di lite “considerato che già in via amministrativa è stato disposto CP_ dall l'annullamento del provvedimento volto al recupero delle somme ritenute indebitamente percepite dal de cuius della ricorrente”.
Ha interposto appello la solo sul capo relativo alla disposta compensazione delle spese Pt_1 di lite, rilevando: 1) di aver proposto in data 18/01/2022, tramite Patronato LABOR, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , chiedendo l'annullamento del provvedimento di CP_1 recupero delle indebite prestazioni pensionistiche oggetto di giudizio;
2) di non aver avuto alcun riscontro, nei novanta giorni previsti dalla Legge (artt. 46 e 47 della L. 88/1989 e Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' ), da parte del Comitato CP_1
Provinciale , per evitare lo spirare del termine decadenziale semestrale;
di aver depositato CP_1
CP_ ricorso giurisdizionale in data 8/07/2022, notificato all' unitamente al pedissequo decreto di fissazione di prima udienza, in data 31/08/2022. CP_ La compensazione disposta, dunque, non aveva alcun fondamento giuridico, posto che l' aveva disposto lo sgravio con provvedimento del 4 ottobre 2022, in data ampiamente successiva sia alla presentazione del ricorso amministrativo, che alla scadenza dei novanta giorni previsti per fornire riscontro allo stesso, che alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio,. CP_ Si è costituito l' rilevando di aver disposto lo sgravio prima dell'udienza di prima comparizione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. CP_ In effetti la richiesta di restituzione formulata dall' aveva ad oggetto un credito ormai prescritto, così come attestato dall'Ente stesso, che ha riconosciuto l'assenza di qualsiasi atto CP_ interruttivo della prescrizione;
l' però, nonostante la presentazione di un ricorso amministrativo, ha provveduto a riconoscere le ragioni della solo a seguito dell'esercizio Pt_1
CP_ dell'azione giudiziaria, esercizio che è stato necessitato dal comportamento stesso dell' che prima ha richiesto il pagamento di un credito ormai prescritto e poi non ha provveduto in via amministrativa, non lasciando al ricorrente altra strada che adire le vie legali.
In definitiva non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese. In accoglimento dell'appello, le spese di lite del primo grado di giudizio sono poste a carico CP_ dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia. esclusa la fase di trattazione della causa, atteso che la stessa è stata decisa in prima udienza.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato, nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, I scaglione – corrispondente al valore delle spese di lite del primo grado di giudizio che costituisce il valore della controversia in appello – valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 974/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 16/05/2023, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna al CP_1 pagamento, in favore di delle spese del primo grado di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 886,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario.
Condanna e al pagamento, in favore di delle spese del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 337,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)