Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere, non può essere ricompresa fra le tassative cause di nullità previste dall'art. 292, comma ter, cod. proc. pen., né fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Omessa notifica della cartella: l'Equitalia ha l'onere di depositare la copia della cartella?Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 24 gennaio 2011
Qualora il contribuente deduca l'omessa o invalida notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l'agente della riscossione abbia l'onere di provare l'avvenuta notifica. Tale onere è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 11 settembre 2010, n. 19415. Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale per mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto. A fronte della contumacia dell'Ufficio, mancava in atti qualsiasi prova in ordine a tale notifica, l'onere della quale incombeva sull'amministrazione rimasta contumace. Al riguardo la Cassazione ha anche affermato: "allorchè una delle parti deduca in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2005, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1868
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 030073/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC EC, N. IL 17/06/1975;
avverso ORDINANZA del 16/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LI CE (alias HR NA) ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 16 luglio 2005 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha confermato l'ordinanza emessa il giorno 1 giugno 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, applicativa nei confronti della predetta, persona sottoposta alle indagini per il delitto di trasporto di 2 Kg. circa di cocaina e tratta in arresto nella flagranza del medesimo.
Con un primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione laddove i Giudici del riesame hanno disatteso l'eccezione di nullità della ordinanza cautelare impugnata perché non tradotta integralmente nella lingua dell'indagata, cittadina bosniaca, motivando esclusivamente che sia il verbale di interrogatorio, sia l'ordinanza erano stati sottoscritti dall'interprete, circostanza, questa, che, secondo la ricorrente, non valeva a dimostrare - mancando una specifica attestazione del cancelliere al riguardo - l'avvenuta traduzione.
Il motivo è infondato.
Invero, anche a dover prescindere, valorizzando l'avvenuta nomina di un interprete, dal rilievo che la ricorrente non afferma la sua mancata conoscenza della lingua italiana, leggendosi in ricorso unicamente che ella è cittadina bosniaca, va osservato che, in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione nella lingua madre dell'indagato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.I.P. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere, non può essere ricompresa ne' fra le tassative cause di nullità previste dall'art. 292 c.p.p., comma ter, ne' fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 143 c.p.p. (Cass. Sez. 6^ 17/12/2002, n. 2275, Bohm).
Nella specie risulta, comunque, che l'indagata è stata assistita, in sede di udienza cautelare, da un interprete, la cui funzione era quella di tradurre quanto veniva affermato, richiesto e disposto nella odierna udienza, incluso il testo della ordinanza custodiale emessa, sicché, anche a prescindere dall'avvenuta sottoscrizione in calce al testo della medesima, da parte dell'interprete, valorizzata dai giudici del riesame, l'affermazione di mancata traduzione di tale atto costituisce una mera allegazione difensiva in punto di fatto non confortata da alcun elemento concreto.
Senza contare che, qualora lo straniero non sia in grado di capire la lingua italiana, la concreta conoscenza dell'atto è assicurata dal disposto dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis, che pone a carico del direttore dell'istituto penitenziario o di un operatore da lui delegato l'onere di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento con cui è stata disposta la sua custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti (Cass. Sez. 1^, 08/11/2001, n. 17829, Essid). Con un secondo motivo la ricorrente ha dedotto i medesimi vizi di legittimità denunciati a sostegno del primo motivo, con riferimento alla motivazione della ordinanza gravata in punto esclusione della esclusione dell'applicabilità del disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 4, - a tenore del quale - la misura personale della custodia in carcere può essere adottata nei confronti di una donna avente un figlio minore di tre anni (come nella specie la HR), assumendo che il Tribunale ha valorizzato esigenze di rilevanza non eccezionale, va osservato che il Tribunale ha collegato la ritenuta eccezionale rilevanza della ravvisata esigenza di cautela a plurime ragioni, costituite dalla gravità del fatto (e non del mero titolo di reato) costituito dall'eseguito trasporto, unitamente a tale Bajramovic, di ben 2 kg. di droga pesante, dai ritenibili collaudati contatti con la malavita organizzata dedita al traffico internazionale di stupefacenti, dalle descritte modalità della condotta indicative di "professionalità e capacità criminale a livelli notevolissimi" da parte di persona munita, tra l'altro, di un alias, e vivente in condizioni di estrema precarietà, si che un coacervo di elementi convergenti ha condotto i giudici del riesame ha ritenere - con un apprezzamento in fatto non connotato da elementi si illogicità manifesta ne' da violazione di legge - che il grado di pericolo per la collettività emergente oltrepassasse l'estremo della semplice concretezza richiesto dall'art. 274 c.p.p., comportando una sostanziale certezza che l'indagata a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, avrebbe continuato a commettere delitti tra quelli indicati nell'art. 274 c.p.p., lett. c). Donde l'infondatezza anche del secondo dei motivi posti a sostegno del ricorso, ed il conseguente rigetto del medesimo, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995 n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006