Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2005, n. 6270
CASS
Sentenza 8 novembre 2005

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Massime1

In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere, non può essere ricompresa fra le tassative cause di nullità previste dall'art. 292, comma ter, cod. proc. pen., né fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Omessa notifica della cartella: l'Equitalia ha l'onere di depositare la copia della cartella?
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 24 gennaio 2011

    Qualora il contribuente deduca l'omessa o invalida notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l'agente della riscossione abbia l'onere di provare l'avvenuta notifica. Tale onere è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 11 settembre 2010, n. 19415. Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale per mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto. A fronte della contumacia dell'Ufficio, mancava in atti qualsiasi prova in ordine a tale notifica, l'onere della quale incombeva sull'amministrazione rimasta contumace. Al riguardo la Cassazione ha anche affermato: "allorchè una delle parti deduca in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2005, n. 6270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6270
Data del deposito : 8 novembre 2005

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