Articolo 44 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 41 terArticolo 41 quinquies
Versione
31 ottobre 1942
Art. 44. Norme integrative e di esecuzione della legge.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonche' le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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