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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TARANTO Parte_1
LAURA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MEDICI PAOLA, la Controparte_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025, la ricorrente, premesso: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente;
- che, dalla stessa è nata una figlia minore (il 16/12/2013); - che, Per_1 pochi mesi dopo la nascita della minore, le parti hanno deciso di interrompere la propria relazione;
- che, successivamente, hanno proposto ricorso congiunto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di regolamentare la potestà genitoriale della figlia minore ha riferito che medio tempore sono Per_1
1 sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della regolamentazione della potestà genitoriale della figlia minore. Pertanto, la ricorrente ha chiesto, a modifica delle condizioni in precedenza concordate: disporsi l'affido esclusivo della minore con collocamento presso la stessa, la modifica della disciplina del diritto di visita del padre;
- aumentarsi ad € 800,00 l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Con comparsa di risposta, il resistente si è opposto alla domanda della ricorrente.
All'udienza del 26/09/2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Il padre dà il consenso alla visita neuropsichiatrica infantile per e al percorso di Per_1 logopedia con ripartizione delle spese al 50%;
- Il padre dà il consenso a che segua il doposcuola con ripartizione delle spese al 50%; Per_1
- Le parti si impegnano a comunicare via Whatsapp per le decisioni riguardanti la minore e, se necessario, anche telefonicamente;
- rinuncia dell'affido esclusivo da parte della ricorrente;
- diritto di visita del padre: weekend alternati dal venerdì dall'uscita dal doposcuola con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina e il giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 21:30, nelle settimane in cui la minore non resta dal padre il weekend, con facoltà di pernotto previo accordo tra le parti. Fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore;
in caso di difficoltà lavorative il sig. darà avviso tempestivo alla madre e le parti CP_1 troveranno un uovo accordo per il giorno di visita;
festività natalizie e pasquali alternate;
vacanze estive 20 giorni con il padre, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- Assegno unico al 100% alla madre (200 euro);
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore di euro 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale;
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni già previste e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TARANTO Parte_1
LAURA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MEDICI PAOLA, la Controparte_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025, la ricorrente, premesso: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente;
- che, dalla stessa è nata una figlia minore (il 16/12/2013); - che, Per_1 pochi mesi dopo la nascita della minore, le parti hanno deciso di interrompere la propria relazione;
- che, successivamente, hanno proposto ricorso congiunto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di regolamentare la potestà genitoriale della figlia minore ha riferito che medio tempore sono Per_1
1 sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della regolamentazione della potestà genitoriale della figlia minore. Pertanto, la ricorrente ha chiesto, a modifica delle condizioni in precedenza concordate: disporsi l'affido esclusivo della minore con collocamento presso la stessa, la modifica della disciplina del diritto di visita del padre;
- aumentarsi ad € 800,00 l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Con comparsa di risposta, il resistente si è opposto alla domanda della ricorrente.
All'udienza del 26/09/2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Il padre dà il consenso alla visita neuropsichiatrica infantile per e al percorso di Per_1 logopedia con ripartizione delle spese al 50%;
- Il padre dà il consenso a che segua il doposcuola con ripartizione delle spese al 50%; Per_1
- Le parti si impegnano a comunicare via Whatsapp per le decisioni riguardanti la minore e, se necessario, anche telefonicamente;
- rinuncia dell'affido esclusivo da parte della ricorrente;
- diritto di visita del padre: weekend alternati dal venerdì dall'uscita dal doposcuola con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina e il giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 21:30, nelle settimane in cui la minore non resta dal padre il weekend, con facoltà di pernotto previo accordo tra le parti. Fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore;
in caso di difficoltà lavorative il sig. darà avviso tempestivo alla madre e le parti CP_1 troveranno un uovo accordo per il giorno di visita;
festività natalizie e pasquali alternate;
vacanze estive 20 giorni con il padre, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- Assegno unico al 100% alla madre (200 euro);
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore di euro 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale;
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni già previste e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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