Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/03/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 32619, del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di ET MI (c.f. [...]), nato ad Avellino il 07/12/1985 e residente a [...]del Cardinale (AV), in via Turone n. 31, non costituito;
Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;
Udito, nell’udienza in data 11 marzo 2026 tenutasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Garlisi. Non comparso il convenuto;
Premesso in
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2025, la Procura regionale per il Veneto della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il sig. MI TT, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di € 16.316,33 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di € 3.716,40 in favore dell’INPS, per un totale di € 20.032,73, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Riferiva il Pubblico Ministero che l’odierno convenuto, già rinviato a giudizio con decreto del 6/12/2023 (successivamente integrato con atto dell’11/12/2023) emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nell’ambito del procedimento n. 407/2019 RGNR per i reati di cui agli artt.
110, 476, comma 2 e 640, comma 2, n. 1, c.p. – come meglio descritti in citazione con riferimento per esteso ai relativi capi di imputazione – si era avvalso di un falso diploma di qualifica professionale triennale di “Operatore dei servizi della ristorazione – settore sala/bar”, n. 109888*2012, apparentemente rilasciato dall’Istituto professionale paritario “AS” di San Marco di Castellabate in data 10/10/2014, per avere accesso alle graduatorie del personale ATA della provincia di Belluno.
A conferma della falsità del diploma di qualifica professionale, il Pubblico Ministero evidenziava che dagli esiti dell’indagine penale era emerso che:
a) le pergamene consegnate all’Istituto AS nell’anno 2013 non ricomprendevano quella con il numero seriale del diploma asseritamente vantato dall’odierno convenuto;
b) il diploma n. 109888*2012, di cui era in possesso il sig. TT, risultava in realtà consegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale ad altro Istituto (Istituto
“Domenico Rea” di Nocera Inferiore) ed era riferibile a soggetto diverso;
c) solo in data 16/05/2019 l’Istituto AS aveva comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l’avvenuto svolgimento di una sessione straordinaria di esami nell’agosto 2013, ossia a distanza di circa sei anni;
viceversa, non risultava a protocollo alcuna richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di tale sessione, né risultavano inviate in corso d’anno le prescritte istanze giustificative dei candidati;
d) nel corso di una perquisizione eseguita in data 28/05/2019 presso l’Istituto AS era stato rinvenuto un registro, di recente fattura, dei diplomi relativi alla sessione speciale di esami dell’anno 2013 e, fra i nominativi dei diplomati, al n. 107, era presente quello di MI TT;
e) sentiti a sommarie informazioni, i docenti - che figuravano dai verbali quali membri della Commissione degli esami tenutisi presso il AS in sessione speciale nell’agosto 2013 - avevano escluso di aver fatto parte di quella Commissione. Al riguardo, il Presidente della Commissione dichiarava di essere cessato dalle funzioni nel giugno 2013 e che, dunque, non avrebbe potuto presiedere la sessione straordinaria d’esame; era del tutto inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013, atteso che il 24 agosto era un sabato e il 25 agosto una domenica; le prove d’esame non avrebbero potuto essere svolte in un solo giorno, considerato l’elevato numero di candidati risultante dagli elenchi;
f) tutti i commissari avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, nonché le firme apposte sugli elenchi dei candidati ammessi e qualificati per l’anno scolastico 2012-2013, fra i quali figurava il nominativo dell’odierno convenuto;
g) era altresì emersa la particolarità che tutti i diplomati risultavano ammessi con votazione 90/100 e qualificati con voto finale di 100/100;
h) nel corso dell’indagine penale, a seguito delle perquisizioni, erano state restituite all’Istituto AS, per mancato recapito ai destinatari, n. 13 comunicazioni presumibilmente contenenti istruzioni sulle dichiarazioni da rilasciare in caso di accertamenti;
i) accertamenti peritali grafologici avevano ricondotto la redazione dei registri e dei verbali relativi alla sessione speciale di agosto 2013 a personale in servizio presso la segreteria dell’Istituto AS, così emergendo la falsità non solo dei diplomi – tra i quali quello dell’odierno convenuto – ma anche dei verbali, dei registri e degli elenchi creati allo scopo di simulare una situazione di apparente regolarità formale per trarre in inganno le istituzioni scolastiche.
Tanto considerato, il Requirente evidenziava che, attraverso l’utile collocamento in graduatoria, MI TT, rinnovando per ciascuna assunzione la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di qualifica professionale già prodotta con la domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA, aveva ottenuto di svolgere le seguenti attività di supplenza quale collaboratore scolastico:
a) in data 13/12/2018 dall’Istituto “Tina Merlin” di Belluno, a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il periodo dal 13 al 22 dicembre 2018;
b) in data 14/01/2019 dall’Istituto “Longarone” di Longarone (BL), a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con plurimi contratti susseguitisi nei periodi dal 14 gennaio al 31 maggio 2019;
c) in data 10/05/2019 dal Liceo statale “Giustina Renier” di Belluno, a tempo determinato per n. 12 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il periodo dal 10 maggio all’8 giugno 2019;
d) in data 23/09/2019 dall’Istituto “Pieve di Cadore” di Pieve di Cadore (BL),
a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il periodo dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020;
e) in data 29/09/2020 dall’Istituto “Calvi – Dolomieu” di Belluno, a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il periodo dal 29 settembre 2020 al 31 agosto 2021, successivamente risolto anticipatamente con decorrenza 22 novembre 2020.
Per tali attività MI TT aveva percepito retribuzioni complessive per euro 25.102,04 (di cui euro 557,78 dall’Istituto “Tina Merlin”; euro 5.209,68 dall’Istituto “Longarone”; euro 479,03 dal Liceo “Giustina Renier”; euro 14.297,17 dall’Istituto “Pieve di Cadore”; euro 4.558,38 dall’Istituto “Calvi –
Dolomieu”) ed euro 3.716,40 a titolo di indennità NASPI, corrisposti in funzione dei periodi di assunzione e per l’arco temporale di disoccupazione involontaria, cui non avrebbe avuto titolo di accedere in mancanza del titolo professionale richiesto normativamente.
Considerato, dunque, che, secondo il Requirente, ricorrevano nella fattispecie descritta in citazione i presupposti della responsabilità erariale (rapporto di servizio, condotta antigiuridica e dolo), ed evidenziato di aver previamente notificato al convenuto, in data 17/06/2025, formale invito a fornire deduzioni, rimasto privo di riscontro, la Procura regionale riteneva che la fattispecie illecita avesse determinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’INPS un danno erariale derivante dall’indebito collocamento in una posizione utile in graduatoria e dal derivato vantaggio economico conseguente alle illegittime assunzioni. Il Requirente concludeva per la condanna del convenuto al risarcimento di tali danni, così come di seguito quantificati: a) nella misura di euro 16.316,33, pari al 65% delle retribuzioni percepite (considerando l’utilità della prestazione eseguita in favore dell’Amministrazione); b) nell’ulteriore misura di euro 3.716,40, pari all’intera indennità NASPI indebitamente percepita. Veniva dunque contestato il danno in complessivi euro 20.032,73, oltre rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione ed emolumento, e interessi legali sulla somma rivalutata.
2. Il convenuto non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come risulta dalla relata di notifica acquisita agli atti di causa.
3. All’udienza tenutasi in data 11 marzo 2026, con l’assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Magistrato relatore, il Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Garlisi ha concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Contumacia del convenuto MI TT In rito e in via preliminare, il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 c.g.c., verificata la ritualità della notificazione dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiara la contumacia del convenuto MI TT, evocato in giudizio e non costituitosi.
2. Oggetto del giudizio Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti del sig.
MI TT, il quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe utilizzato un falso diploma di qualifica professionale triennale di “Operatore dei servizi della ristorazione – settore sala/bar”, asseritamente rilasciato dall’Istituto professionale paritario “AS” di San Marco di Castellabate, al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di Belluno e, conseguentemente, il conferimento di plurimi incarichi di supplenza con il profilo di collaboratore scolastico. La Procura ha contestato la sussistenza di un danno erariale complessivamente quantificato in euro 20.032,73, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 16.316,33 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pari al 65% delle retribuzioni percepite, nonché della somma di euro 3.716,40 in favore dell’INPS, corrispondente all’intero importo dell’indennità NASPI (assicurazione sociale per l’impiego di natura previdenziale, introdotta dal d.lgs. n. 22/2015).
3. Antigiuridicità della condotta e nesso di causalità Nel merito, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994 (e successive modifiche e integrazioni), la domanda è fondata e merita parziale accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Innanzitutto, con riguardo alla fattispecie illecita contestata, il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti agli atti consentano di ritenere ampiamente provata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la falsità del titolo professionale utilizzato dal convenuto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA e della successiva stipula dei contratti di supplenza (Corte dei conti, Seconda Sezione centrale d’appello, n. 155/2025).
Assume, in proposito, rilievo la circostanza che il convenuto non abbia presentato deduzioni in sede preprocessuale e non si sia costituito nel presente giudizio, così non prendendo specifica posizione sull’ipotesi accusatoria della Procura, pur a fronte di un articolato compendio istruttorio di segno univoco.
Sebbene la contumacia non possa di per sé valere quale ammissione dei fatti, la mancata contestazione degli elementi specificamente allegati dal Requirente non introduce elementi idonei a porre in dubbio le risultanze istruttorie acquisite agli atti.
Gli elementi valorizzati dalla Procura appaiono, peraltro, gravi, precisi e concordanti e si inseriscono in una vicenda già ampiamente scrutinata, anche in sede penale e contabile, con riguardo ai falsi diplomi rilasciati dall’Istituto
“AS” (cfr. Sezione Veneto, sent. n. 32/2026).
In particolare, risultano decisivi:
a) la circostanza che MI TT non figurasse tra gli studenti per i quali, in data 24 luglio 2013, l’Istituto AS aveva richiesto all’Ufficio scolastico territoriale le pergamene dei diplomi relativi agli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013;
b) il fatto che il diploma indicato dal convenuto recasse il seriale n.
109888*2012, numero non compreso tra quelli consegnati al AS, ma ricadente invece nel blocco di diplomi assegnato ad altro istituto statale e risultante consegnato a un soggetto diverso;
c) l’emersione, nel corso delle indagini, di una sessione straordinaria di esami dell’agosto 2013, mai previamente richiesta né autorizzata dall’Ufficio scolastico regionale competente;
d) il rinvenimento, nel corso della perquisizione eseguita presso l’Istituto AS, di un registro dei diplomi di recente formazione riferito proprio a tale sessione speciale del 2013, nel quale figurava anche il nominativo dell’TT;
e) le concordi dichiarazioni rese dai docenti indicati quali componenti della commissione d’esame, i quali hanno negato di aver mai partecipato a quella sessione straordinaria e hanno disconosciuto le firme apposte sulla relativa documentazione;
f) la dichiarazione del presidente della commissione, che ha escluso di avere presieduto una sessione di esami nell’agosto 2013, essendo cessato dall’incarico già nel giugno del medesimo anno, denunciando la falsità delle sottoscrizioni a lui attribuite;
g) gli esiti degli accertamenti grafologici svolti nel procedimento penale, dai quali è emerso che nominativi, verbali, registri e sottoscrizioni risultavano riconducibili al personale dell’Istituto AS, con artificiosa costruzione di un’apparente regolarità documentale.
A ciò si aggiunga che, all’atto della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA presentata il 26 ottobre 2017 presso l’Istituto omnicomprensivo “Valboite” di Cortina d’Ampezzo, il convenuto aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso del diploma di qualifica di “Operatore dei servizi ristorazione-sala”, con votazione di 100/100, reiterando poi la medesima dichiarazione sostitutiva all’atto delle successive assunzioni presso diversi istituti scolastici della provincia di Belluno.
Deve, pertanto, ritenersi provato che il sig. MI TT non abbia mai conseguito il titolo dichiarato e che proprio tale titolo falso sia stato utilizzato per ottenere il collocamento in posizione utile nelle graduatorie e il conseguente conferimento degli incarichi di supplenza.
Ne consegue l’antigiuridicità della condotta, avendo il convenuto dichiarato il possesso di un titolo inesistente al fine di conseguire l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di Belluno e di ottenere, sulla base di tale dichiarazione non veritiera, la stipula dei successivi contratti di lavoro a tempo determinato.
In proposito, la normativa di settore richiamata nell’atto di citazione prevede, per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie ATA di terza fascia, il possesso di uno dei titoli di studio tassativamente indicati dall’art. 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 640/2017. L’assenza del titolo dichiarato, unitamente alla mancata dimostrazione del possesso di altro titolo equipollente o comunque idoneo, rende pertanto illegittimi ab origine l’inserimento in graduatoria e i successivi rapporti di lavoro instaurati con l’Amministrazione scolastica.
L’instaurazione del rapporto di lavoro in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore integra, quindi, una grave violazione delle disposizioni che regolano l’accesso al pubblico impiego, nonché dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.,
con conseguente illiceità della percezione delle retribuzioni e delle ulteriori utilità economiche conseguite in forza di tale rapporto. A tale riguardo, la giurisprudenza contabile è costante nell’affermare che, nei casi di accesso a impieghi pubblici in assenza del titolo prescritto, viene meno il sinallagma contrattuale tra prestazione e retribuzione, poiché l’attività resa non corrisponde a quella giuridicamente esigibile dall’Amministrazione sulla base della normativa di settore.
3.2. Sussiste, altresì, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno lamentato. La retribuzione erogata in forza di un rapporto instaurato sine titulo costituisce, in particolare, esborso causalmente riconducibile alla condotta illecita del soggetto che abbia fraudolentemente rappresentato il possesso dei requisiti richiesti (ex multis, Corte dei conti, Sez. Veneto, n.
32/2026; Sez. Lombardia, nn. 176 e 187/2025; Sez. Piemonte, n. 45/2025; Sez.
Friuli-Venezia Giulia, n. 11/2025).
Gli incarichi di supplenza ottenuti da MI TT presso i diversi istituti scolastici della provincia di Belluno costituiscono, infatti, conseguenza immediata e diretta dell’inserimento in graduatoria conseguito attraverso la falsa dichiarazione del titolo di studio. In mancanza di tale dichiarazione mendace, il convenuto non avrebbe potuto collocarsi utilmente nelle graduatorie di terza fascia, né stipulare i successivi contratti di lavoro.
Parimenti, l’indennità NASPI risulta causalmente collegata ai medesimi rapporti di lavoro illecitamente instaurati, atteso che il relativo presupposto è rappresentato dalla cessazione involontaria di rapporti di lavoro subordinato ai quali il convenuto non avrebbe potuto accedere in assenza del titolo richiesto dalla legge.
4. Elemento soggettivo: il dolo Il Collegio ritiene ampiamente provato anche l’elemento soggettivo del dolo, atteso che il convenuto ha presentato la domanda di inserimento in graduatoria facendo espresso riferimento a un diploma mai conseguito, reiterando la medesima dichiarazione anche in occasione delle successive assunzioni.
Tale condotta, avuto riguardo alla reiterazione delle dichiarazioni, alla natura essenziale del requisito fatto valere ai fini dell’accesso al rapporto di lavoro e alle correlate utilità economiche, evidenzia la piena consapevolezza della non veridicità di quanto dichiarato e la volontà di conseguire un indebito vantaggio. Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che le istituzioni scolastiche abbiano inizialmente ritenuto attendibile la documentazione prodotta dal convenuto, trattandosi di circostanza idonea a spiegare l’induzione in errore dell’Amministrazione, ma non a escludere la coscienza e volontà della condotta in capo a chi si è consapevolmente avvalso di un titolo inesistente al fine di ottenere l’inserimento in graduatoria e il conseguente conferimento degli incarichi. L’elemento psicologico del dolo risulta, pertanto, desumibile dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa e, in particolare, dalle stesse dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal convenuto, nelle quali egli ha indicato, quale titolo utile per l’inserimento in graduatoria e per le successive assunzioni, un diploma in realtà mai conseguito.
5. Sussistenza e quantificazione del danno Con riferimento alla sussistenza e alla quantificazione del danno erariale ascrivibile al convenuto, il Collegio rileva che la Procura attrice ha contestato il pregiudizio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in assenza dei requisiti richiesti, quantificandolo nella misura del 65% delle retribuzioni complessivamente percepite, oltre all’intero importo dell’indennità NASPI.
Quanto alle retribuzioni percepite per le supplenze svolte presso gli istituti della provincia di Belluno, la Procura ha espletato specifica attività istruttoria, come risulta dalla documentazione in atti, delegando il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Venezia ad acquisire dalle banche dati INPS gli “estratti conto integrati – casellario degli attivi” relativi al convenuto (doc. 15), richiedendo all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto il curriculum giuridico dei periodi di servizio prestati presso il MIUR, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito (doc. 16), e disponendo che la Ragioneria territoriale dello Stato di Treviso/Belluno comunicasse l’ammontare degli emolumenti corrisposti al lordo degli oneri contributi e previdenziali a decorrere da gennaio 2017 (doc. 17).
Dalla documentazione acquisita risulta che il convenuto ha percepito una retribuzione lorda complessiva pari a euro 25.102,04, così ripartita: – euro 557,78 per la supplenza presso l’Istituto “Tina Merlin” dal 13 al 22 dicembre 2018; – euro 5.209,68 per la supplenza presso l’Istituto “Longarone” nei periodi dal 14 al 16 gennaio 2019, dal 17 gennaio al 1° febbraio 2019, dal 2 al 13 febbraio 2019, dal 14 febbraio al 2 marzo 2019, dal 3 al 9 marzo 2019, dal 10 al 23 marzo 2019, dal 26 marzo al 28 aprile 2019 e dal 29 al 31 maggio 2019; – euro 479,03 per la supplenza presso il Liceo “Giustina Renier” dal 10 maggio all’8 giugno 2019; – euro 14.297,17 per la supplenza presso l’Istituto
“Pieve di Cadore” dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020; – euro 4.558,38 per la supplenza presso l’Istituto “Calvi-Dolomieu” dal 29 settembre al 22 novembre 2020, data di efficacia della risoluzione anticipata del contratto.
La determinazione del danno al lordo delle ritenute fiscali e comprensiva degli oneri riflessi costituisce applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 24/2020), secondo cui tali ritenute non rappresentano un vantaggio per l’Erario, essendo destinate alla posizione previdenziale del dipendente. La quantificazione risulta altresì coerente con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro illecito comporta, oltre al percepimento di retribuzioni non dovute, anche l’acquisizione di un indebito vantaggio previdenziale, con conseguenti oneri a carico dell’Amministrazione (Sez. Veneto, sent. n. 190/2017).
In linea con consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione di norme imperative espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), nonché delle disposizioni che regolano l’accesso ai pubblici impieghi, comporta l’invalidità del rapporto di lavoro instaurato in assenza del titolo richiesto, con conseguente impossibilità di riconoscere piena utilità alla prestazione resa sine titulo (Corte dei conti, II Sezione centrale d’appello, n. 159/2024).
Ciò non esclude, tuttavia, che, in presenza di mansioni di carattere meramente esecutivo e non altamente specialistiche, la quantificazione del danno possa fondarsi su una valutazione equitativa che tenga conto dell’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la percentuale di danno debba essere rideterminata in misura inferiore rispetto a quella indicata dalla Procura, potendosi stimare l’utilità della prestazione nella misura del 50% della retribuzione complessivamente percepita, avuto riguardo al contenuto non qualificato delle mansioni svolte, alla loro fungibilità e alla natura temporanea e frazionata dei rapporti di lavoro (cfr., in analoga fattispecie, Sez. Veneto, sent. n. 32/2026). Il danno derivante dall’illecita percezione delle retribuzioni va, pertanto, quantificato in euro 12.551,02, pari al 50% dell’importo complessivo di euro 25.102,04, da liquidarsi in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Quanto all’indebita percezione dell’indennità NASPI, per complessivi euro 3.716,40, deve osservarsi che si tratta di prestazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro, finalizzata al sostegno del reddito dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. L’importo, percepito in assenza dei presupposti di legge, non è suscettibile di riduzione in ragione dell’eventuale utilità della prestazione resa e integra, pertanto, danno erariale da liquidarsi integralmente in favore dell’INPS.
6. Le somme imputate in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono comprensive di rivalutazione monetaria, mentre quelle riconosciute in favore dell’INPS si intendono gravate da rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione sino al deposito della presente sentenza (cfr. cit. Sez. Veneto, sent. n. 32/2026). Da tale ultima data decorrono gli interessi legali sugli importi come sopra determinati, sino al soddisfo.
7. Spese del giudizio In virtù della soccombenza, il convenuto è altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.,
con nota a margine della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione della contumacia del convenuto, condanna il sig. TT MI al pagamento:
• della somma di euro 12.551,02 (euro dodicimilacinquecentocinquantuno/02), comprensiva di rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
• della somma di euro 3.716,40 (euro tremilasettecentosedici/40), oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione sino al deposito della presente sentenza, in favore dell’INPS.
Sulle somme come sopra determinate sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, ai sensi dell’art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza FI AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art. 31, c. 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in Innocenza FI AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto