Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
Per i dipendenti delle Ferrovie dello stato, a norma dell'articolo 1 dell'allegato sulle competenze accessorie alla legge 11 febbraio 1970,n.34, non costituisce carattere essenziale della missione (presupposto della corresponsione della indennità di trasferta) la predeterminazione della sua durata, che può essere anche a tempo indeterminato, purché temporanea. La nozione di trasferta è pertanto caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo ove si svolge la prestazione, dalla necessità che essa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del superiore legittimato ad adottarlo, dalla irrilevanza del consenso del lavoratore, dalla esclusione della necessità che durante la trasferta siano espletate le stesse mansioni svolte nel luogo di provenienza, potendo l'interesse del datore di lavoro all'adozione del provvedimento essere finalizzato anche a far acquisire al lavoratore una specifica esperienza professionale mirata al conferimento di futuri incarichi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notalo dott. Paolo Castellini di Roma dei 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. Nicola Corbo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Sesto Rufò, n. 23, giusta procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
GA TA rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Nappi, presso il quale elett.te domiciliata in Roma, via Agri n. 1, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 25457/1999 del 19.03-01.12.1999, R.G. n. 84102/94, notificata il 03 maggio 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'09 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
udito l'avv. Pasquale Nappi per LA LI;
udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dalla Ferrovie dello Stato s.p.a., Società di Trasporti e Servizi per azioni (in appresso Ferrovie), di cui era dipendente, e, a conferma della sentenza appellata, dichiarava il diritto di LI LA alla indennità di trasferta richiesta per il periodo di distacco del lavoratore dal Comparto di appartenenza al Servizio Informazioni Aziendali (SIA) di Roma e condannava la ferrovie al pagamento della somma dovuta. Osservava il Tribunale: era pacifico che, a seguito di selezione positivamente superata, il lavoratore era stato distaccato presso la SIA in Roma e che con delibera 09 agosto 1989 del direttore generale dell'Ente era stato disposto il passaggio di esso al profilo professionale di segretario di informatica ed il suo definitivo trasferimento dall'impianto di appartenenza a quello di Roma;
in realtà dalla documentazione agli atti risultava che il lavoratore, anteriormente alla delibera, era stato "distaccato" con telex ed insieme ad altri suoi colleghi, solo temporaneamente alla sede di Roma, per il perfezionamento delle loro conoscenze informatiche, e che solo con la citata delibera era stato disposto il suo "trasferimento" dal compartimento di originaria appartenenza in tale ultima sede;
non era di ostacolo alla individuazione in tale ipotesi di una vera e propria missione, presupposto per il diritto alla trasferta, la domanda del dipendente di partecipazione alla selezione, essendo essa orientata alla indagine dell'Ente a verificare la disponibilità del lavoratore, ne' la mancata predeterminazione della durata del distacco, potendo esso di fatto protrarsi anche a tempo indeterminato, ne', infine, la provenienza della disposizione da organo funzionalmente sovraordinato al superiore gerarchico del distaccato.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Ferrovie dello Stato s.p.a. affidandosi ad unico motivo di censura. LA LI si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la tardività del controricorso, che incide solo sulla liquidazione delle spese per essere il procuratore comparso all'udienza di discussione.
Con l'unico motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e segg. della legge 11 febbraio 1970, n. 34, 2103 c.c., e di ogni altra norma in materia di competenze accessorie per il personale F.S. e in particolare di indennità di trasferta, nonché di esercizio di jus variandi da parte del datore di lavoro, nonché omesso e insufficiente esame di un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la sentenza aveva errato nel ritenere il periodo di distacco vera e propria missione, atteso che, in mancanza di ulteriori specificazioni e rinegoziazione delle mansioni, oggetto della missione poteva intendersi soltanto l'esercizio di quelle di appartenenza;
nel caso specifico era stato ammesso dallo stesso lavoratore la sua adibizione a mansioni di segretario di informatica che non erano quelle proprie del profilo di appartenenza;
la domanda, presentata dal lavoratore per la partecipazione (non obbligatoria) alla selezione, costituiva presupposto logico per l'esclusione della missione, esprimendo essa la specifica volontà di una libera scelta di modifica delle mansioni e conseguentemente del luogo di espletamento di esse, senza che in qualche modo si potesse far riferimento all'esercizio del potere di autorganizzazione del datore di lavoro;
la delibera con il provvedimento di trasferimento, in realtà, non aveva avuto effetto che quello di formalizzare una situazione di fatto già consolidatasi, in adempimento dell'impegno assunto con il primo atto della procedura di selezione di attribuire ai vincitori una mansione nel nuovo settore in Roma, e quindi nel riconoscimento del diritto acquisito dal lavoratore con la interessata partecipazione e il successivo superamento della procedura selettiva;
l'interesse dell'Ente, ove letto in una all'interesse e alla libera scelta del lavoratore, rafforzava, invece di escludere, il profilo negoziale dell'operazione.
Il motivo, nel duplice profilo articolato, è infondato. Per i dipendenti della Ferrovie l'indennità di trasferta è corrisposta quando essi "si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori" (art. 1 all. alla legge n. 34 di cui in titolazione), e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 1 dell'allegato sulle competenze accessorie della legge 11 febbraio 1970 n. 34, non costituisce connotazione essenziale della missione (presupposto della corresponsione dell'indennità di trasferta) la predeterminazione della sua durata, che può anche essere a tempo indeterminato, come si desume dal penultimo comma dell'articolo citato, che fa riferimento ad incarichi di lunga durata, e quindi elemento differenziale essenziale della trasferta rispetto al trasferimento è al solo la circostanza che lo spostamento dalla sede o residenza (nozioni definite analiticamente dal quarto comma del cit. art. 1), che sia stata assegnata al momento dell'assunzione, sia di durata meramente temporanea, ancorché indeterminata" (Cass. 05 ottobre 1998, n. 0 9870, e da ultimo conforme Cass. n. 13193 del 2001). Il concetto di trasferta, pertanto, è caratterizzato dalla temporaneità del mutamento del luogo della prestazione, così contrapponendosi al trasferimento, che invece comporta la definita assegnazione del dipendente ad altra sede;
ad esso è indifferente sia il consenso o meno del lavoratore, e, ove intervenuto, comunque espresso (anche a domanda), stante la unilateralità del provvedimento del datore di lavoro, sia l'espletamento o meno delle medesime mansioni del luogo di provenienza, potendo integrare l'interesse del datore di lavoro ad adottare il provvedimento anche la specifica professionalizzazione del lavoratore mirata a futuri incarichi (Cass. 17 gennaio 1991, n. 408), sia le modalità di adozione del provvedimento, purché proveniente da superiore gerarchico che possa legittimamente impartirlo (Cass. n. 09870 citata).
La sentenza impugnata appare del tutto in linea con i principi sopra indicati, e pertanto non merita le censure ad essa opposte in questa sede.
In conclusione il ricorso va rigettato;
per il principio della soccombenza la Ferrovie dello Stato s.p.a. va condannata al rimborso in favore di LA LI delle spese di giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e distratte in favore del procuratore, come da richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Ferrovie dello Stato s.p.a. al rimborso in favore di LA LI delle spese del giudizio di cassazione in euro 12,00, oltre a euro 200,00 per onorari di avvocato per la sola discussione orale, da attribuirsi all'avv. Pasquale Nappi.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003