Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 438
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Sentenza 14 gennaio 2003

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Per i dipendenti delle Ferrovie dello stato, a norma dell'articolo 1 dell'allegato sulle competenze accessorie alla legge 11 febbraio 1970,n.34, non costituisce carattere essenziale della missione (presupposto della corresponsione della indennità di trasferta) la predeterminazione della sua durata, che può essere anche a tempo indeterminato, purché temporanea. La nozione di trasferta è pertanto caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo ove si svolge la prestazione, dalla necessità che essa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del superiore legittimato ad adottarlo, dalla irrilevanza del consenso del lavoratore, dalla esclusione della necessità che durante la trasferta siano espletate le stesse mansioni svolte nel luogo di provenienza, potendo l'interesse del datore di lavoro all'adozione del provvedimento essere finalizzato anche a far acquisire al lavoratore una specifica esperienza professionale mirata al conferimento di futuri incarichi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 438
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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