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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1650/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza
Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- OR PE PE-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE NE RT ha chiesto l'accertamento del diritto al rimborso della differenza tra la maggiore imposta operata sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto (fondo di previdenza MEF) in luogo della minore imposta da applicarsi ex articolo 19 comma due bis d.p.r. 917 -86, non avendo dato riscontro l'Agenzia all'istanza di rimborso inviata il
3/11/2022.
Nella resistenza dell'Ufficio, al Corte di Giustizia Tributaria di
I Grado di Napoli con la sentenza n. 16755 del 25 novembre
2024 ha accolto il ricorso, in quanto andava riconosciuto il diritto della parte al rimborso totale (e non parziale) della differenza di imposta trattenuta in eccedenza. In particolare, andava fatto richiamo a Cass. n. 30553 del 3/11/2023 che aveva stabilito che l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione del servizio, dai fondi di previdenza ha funzione esclusivamente previdenziale nonché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale.
Perciò l'erogazione in esame andava considerata una indennità equipollente al trattamento di fine rapporto con assoggettamento a tassazione separata.
Avverso questa sentenza propone appello l'Agenzia delle
Entrate DP Napoli II che ha chiesto la riforma della sentenza nella arte in cui ha accolto il ricorso della contribuente anche per la parte che eccede quanto già era stato oggetto di riconoscimento in fase di mediazione.
La contribuente si è a sua volta costituita, prendendo sostanzialmente atto della fondatezza delle deduzioni di parte appellante, chiedendo quindi accogliersi l'appello limitatamente a quanto specificato dalla controparte, con compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle difese svolte dall'Ufficio nell'atto di appello, può reputarsi incontestato che, stante l'assenza di quote contributive a carico del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti, avendo lo stesso Ufficio richiesto la riforma della impugnata decisione in parte qua.
Per l'effetto, anche a non voler reputare che sia intervenuta una vera e propria cessazione della materia del contendere, attesa l'adesione della contribuente alle difese dell'Ufficio, il ricorso originario può essere accolto per l'importo derivante dall'applicazione delle suddette regole, con il riconoscimento della somma come determinata, secondo tassazione separata e decurtata dell'importo annuale sopra indicato.
Per l'effetto va riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso della detta somma.
Quanto al resto il gravame è infondato.
Reputa la Corte di Giustizia Tributaria di dover far richiamo a quanto di recente precisato da Cass. n. 27341/2024, che ha affermato il principio per cui «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal
Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
Il precedente di legittimità, a sostegno della propria conclusione, ha evidenziato che occorre muovere dalla premessa che è pacifico - (cfr. risposta ad interpello interpretativo n. 425 del 2023, seguita da risposta n. 91 del
2024, relativa ad altro Fondo di analoga natura) ed in conformità al consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass. 31.01.2017, n.
2458; Cass. 25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019;
Cass. n. 27804 del 2019; Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass.
n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass.
15.11.2021, n. 34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006)- che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da
Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R.
In tal senso la Corte di cassazione, in tema di PE, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle
"indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del
D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016,
25396 del 2017 e 5330 del 2019).
Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione (come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430).
Continua invece ad essere tuttora controverso se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo
(come è pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell'importo di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui «L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.». Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell'an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra « l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».
Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato in sede di legittimità che ad alimentare il Fondo - dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto - sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura.
Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività̀ accertativa del suo personale.
Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀ accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un' entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità̀ integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo.
Tal che non può̀ dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può̀ sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (così la citata Cass. 14.01.2022,
n. 1006, in motivazione).
Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.
Ne deriva che, escluse le ragioni di fondatezza del ricorso, come sopra specificate, il ricorso della contribuente debba per il resto essere rigettato.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado, e ciò anche alla luce dell'intervento chiarificatore del giudice di legittimità solo nel corso del presente giudizio.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: accoglie in parte l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto della contribuente al rimborso nei termini di cui in motivazione, rigettando per il resto il ricorso originario;
compensa integralmente le spese del doppio grado.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1650/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza
Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- OR PE PE-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE NE RT ha chiesto l'accertamento del diritto al rimborso della differenza tra la maggiore imposta operata sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto (fondo di previdenza MEF) in luogo della minore imposta da applicarsi ex articolo 19 comma due bis d.p.r. 917 -86, non avendo dato riscontro l'Agenzia all'istanza di rimborso inviata il
3/11/2022.
Nella resistenza dell'Ufficio, al Corte di Giustizia Tributaria di
I Grado di Napoli con la sentenza n. 16755 del 25 novembre
2024 ha accolto il ricorso, in quanto andava riconosciuto il diritto della parte al rimborso totale (e non parziale) della differenza di imposta trattenuta in eccedenza. In particolare, andava fatto richiamo a Cass. n. 30553 del 3/11/2023 che aveva stabilito che l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione del servizio, dai fondi di previdenza ha funzione esclusivamente previdenziale nonché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale.
Perciò l'erogazione in esame andava considerata una indennità equipollente al trattamento di fine rapporto con assoggettamento a tassazione separata.
Avverso questa sentenza propone appello l'Agenzia delle
Entrate DP Napoli II che ha chiesto la riforma della sentenza nella arte in cui ha accolto il ricorso della contribuente anche per la parte che eccede quanto già era stato oggetto di riconoscimento in fase di mediazione.
La contribuente si è a sua volta costituita, prendendo sostanzialmente atto della fondatezza delle deduzioni di parte appellante, chiedendo quindi accogliersi l'appello limitatamente a quanto specificato dalla controparte, con compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle difese svolte dall'Ufficio nell'atto di appello, può reputarsi incontestato che, stante l'assenza di quote contributive a carico del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti, avendo lo stesso Ufficio richiesto la riforma della impugnata decisione in parte qua.
Per l'effetto, anche a non voler reputare che sia intervenuta una vera e propria cessazione della materia del contendere, attesa l'adesione della contribuente alle difese dell'Ufficio, il ricorso originario può essere accolto per l'importo derivante dall'applicazione delle suddette regole, con il riconoscimento della somma come determinata, secondo tassazione separata e decurtata dell'importo annuale sopra indicato.
Per l'effetto va riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso della detta somma.
Quanto al resto il gravame è infondato.
Reputa la Corte di Giustizia Tributaria di dover far richiamo a quanto di recente precisato da Cass. n. 27341/2024, che ha affermato il principio per cui «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal
Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
Il precedente di legittimità, a sostegno della propria conclusione, ha evidenziato che occorre muovere dalla premessa che è pacifico - (cfr. risposta ad interpello interpretativo n. 425 del 2023, seguita da risposta n. 91 del
2024, relativa ad altro Fondo di analoga natura) ed in conformità al consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass. 31.01.2017, n.
2458; Cass. 25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019;
Cass. n. 27804 del 2019; Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass.
n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass.
15.11.2021, n. 34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006)- che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da
Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R.
In tal senso la Corte di cassazione, in tema di PE, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle
"indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del
D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016,
25396 del 2017 e 5330 del 2019).
Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione (come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430).
Continua invece ad essere tuttora controverso se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo
(come è pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell'importo di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui «L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.». Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell'an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra « l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».
Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato in sede di legittimità che ad alimentare il Fondo - dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto - sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura.
Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività̀ accertativa del suo personale.
Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀ accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un' entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità̀ integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo.
Tal che non può̀ dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può̀ sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (così la citata Cass. 14.01.2022,
n. 1006, in motivazione).
Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.
Ne deriva che, escluse le ragioni di fondatezza del ricorso, come sopra specificate, il ricorso della contribuente debba per il resto essere rigettato.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado, e ciò anche alla luce dell'intervento chiarificatore del giudice di legittimità solo nel corso del presente giudizio.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: accoglie in parte l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto della contribuente al rimborso nei termini di cui in motivazione, rigettando per il resto il ricorso originario;
compensa integralmente le spese del doppio grado.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente