Sentenza 22 gennaio 2002
Massime • 1
La norma di cui all'art.705 cod. proc. civ. - per la quale il convenuto o i suoi aventi causa in giudizio possessorio non possono proporre giudizio petitorio finché il primo procedimento non sia definito e la decisione non sia eseguita - comporta l'improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata integralmente la situazione di fatto del possessore sulla cosa, senza che detta improponibilità possa essere esclusa dalla circostanza che nel corso del giudizio petitorio sia intervenuta l'esecuzione della sentenza resa nel giudizio possessorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. FR Paolo FIORE - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND NC, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROBERTO BUONANNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC ZA, in proprio e nella qualità di erede di NE RO, NE ELVIRA, NE STEFANIA, NO UC, AI AN;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 16957/99 proposto da:
IC o ICO ZA, NE ELVIRA, NE STAFANIA, tutte anche quali eredi di NE RO, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato NC FIERRO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ND NC, NO UC, AI AN;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 17938/99 proposto da:
AI AN, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato TERESA LADDAGA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IC ZA, NE ELVIRA, NE STAFANIA, tutte anche quali eredi di NE RO, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato NC FIERRO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
ND NC, NO UC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 820/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 30/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei tre ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale della ricci ZA;
l'estinzione per rinuncia del ricorso della AI AN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NT RE, con atto per OT AN del 19 aprile 1958, vendè ad NT FA il quartino al primo piano dell'edificio sito in Pozzuoli, alla via Miliscola, n.c. 174 con "parti di terrazzino a livello, antistante".
Successivamente a tale vendita il figlio del RE, FR, succeduto al genitore, realizzò un ampliamento del suo quartino al pianoterra dello stesso edificio, mediante costruzione di un corpo avanzato, in modo che il lastrico di copertura di tale nuovo corpo venne a trovarsi allo stesso livello dell'appartamento a primo piano venduto al FA e collegato al terrazzino.
Con ricorso in data 17 ottobre 1977 al Pretore di Pozzuoli il RE FR, lamentando che il FA, al fine di aumentare la consistenza della parte di terrazzino originariamente acquistata, si era impossessato del lastrico solare di sua proprietà, posto a livello con l'immobile sovrastante, chiese di essere reintegrato nel possesso di tale lastrico.
Nel corso del giudizio il FA, che si era costituito per resistere al ricorso, con atto per OT AT del 5.1.1978 vendè l'appartamento al primo piano "con i terrazzini a livello" ad NA AI, che, a sua volta, con atto per OT AT dell'8 maggio 1978, vendè lo stesso immobile a OC TR ed a NZ IC, precisando che i terrazzini erano muniti di "inferriata" (ringhiera), arretrata di un metro rispetto al margine esterno". L'adito pretore accolse la domanda di reintegra e la sua decisione, impugnata in appello dal FA, fu confermata dal Tribunale di Napoli.
Nella pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dagli ultimi acquirenti dell'appartamento a primo piano - il TR e la IC - gli stessi, con atto di citazione notificato in data 11 aprile 1991, convennero innanzi al Tribunale di Napoli il RE FR, proponendo domanda di revindica;
contestualmente convennero la AI, loro diretta dante causa, e CI NO, erede del FA, perché prestassero garanzia per evizione.
Il RE eccepì, preliminarmente, l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 705 c.p.c., adducendo che il giudicato possessorio non era stato ancora eseguito, e, nel merito, contestò la fondatezza della domanda, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti degli attori.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale della domanda principale, dichiarò che il TR e la IC avevano acquistata la proprietà del terrazzino nella estensione descritta dal C.T.U. e, pertanto, condannò il RE a rilasciare agli attori il terrazzino nella parte di essa risultata effettivamente trasferita nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;
rigettò la domanda proposta nei confronti della NO, ma accolse la domanda di evizione proposta nei confronti della AI, che condannò a versare agli attori la somma di L. 9.750.000; accolse parzialmente la domanda di revindica proposta dal RE, relativamente a quella parte del terrazzo che eccedeva la parte venduta da suo padre al FA.
La decisione del Tribunale fu impugnata dalla IC in proprio e quale erede di OC TR, frattanto deceduto, nonché da EL e TE TR, altre eredi del OC TR. Separata impugnazione fu proposta dal RE e la AI propose appello incidentale.
La Corte d'Appello di Napoli, riuniti i gravami, con sentenza resa in data 30 marzo 1999 li ha rigettati. In ordine alla domanda proposta nei confronti della NO, il giudice d'appello ne ha ribadita l'infondatezza, osservando che gli ultimi acquirenti potevano far valere la garanzia da evizione solo nei confronti della loro dante causa, mentre la NO, erede del FA, primo acquirente, doveva considerarsi nella posizione di costui, quale dante causa della AI. Nè gli attori si potevano dolere della condanna al rimborso delle spese a favore della NO e della somma a tal titolo liquidata, considerato che erano soccombenti nei confronti della stessa e che la somma liquidata era inferiore a quella posta a carico del RE ed a favore di ciascuno dei due attori.
Quanto al gravame proposto dal RE nei confronti della IC e delle TR, la corte di merito ha giudicata, in primo luogo, infondata l'eccezione d'improponibilità ex art. 705 cod. proc. civ. sollevata dall'appellante, rilevando che nei giudizi di opposizione di terzo e di opposizione alla esecuzione proposti nei confronti del RE dalla IC e dal TR OC questi ultimi "agivano non per ottenere una pronuncia con effetto di giudicato sul loro diritto dominicale, ma solo per paralizzare la domanda possessoria e, quindi, in tal caso l'inammissibilità non sussiste". Nel merito, premesso che, in considerazione della diversa natura del giudizio possessorio rispetto a quello petitorio, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo giudizio non avrebbero potuto pregiudicare gli accertamenti tecnici eseguiti nel secondo e che, comunque, il C.T.U. in sede petitoria aveva tenuto presenti i rilievi tecnici eseguiti nel giudizio possessorio, la corte territoriale ha osservato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede petitoria dimostrava convincentemente la fondatezza della decisione impugnata.
Per vero, ha rilevato la corte d'Appello, a) con l'atto AN del 1958 il RE NT vendè al FA un quartino e "le parti" di un terrazzino a livello prospicienti la via Miliscola e la proprietà Gubitosi;
b) nel rivendere l'immobile alla IC ed al TR, la AI, che lo aveva acquistato dal FA, ebbe a precisare che i terrazzini erano delimitati da inferriata arretrata di un metro verso la proprietà Gubitosi;
il che significava che, poiché in conseguenza dell'ampliamento del sottostante corpo di fabbrica rimasto in proprietà al RE NT e pervenuto al figlio FR, si era creata una prosecuzione del terrazzo a livello, il FA aveva finito per appropriarsi sia della "parte" impermeabilizzata che gli spettava e sita in corrispondenza al vano di sua pertinenza, estendendone la delimitazione, sia della parte ulteriore verso est non in corrispondenza di vani utili e, quindi, effettuando una nuova recinzione;
c) ne derivava che la AI, succeduta consapevolmente od inconsapevolmente in tale abusiva situazione, aveva rivenduto alla IC ed al TR terrazzini illegittimamente ampliati in danno del RE FR, sicché, da una parte, era tenuta a prestare garanzia per l'evizione ai propri acquirenti, dall'altra gli ultimi acquirenti IC e TR dovevano restituire al RE la parte illegittimamente accorpata al terrazzino di loro proprietà, vale a dire parte dell'area sub T/3 del terrazzino eccedente il filo esterno e verso est, cioè verso la proprietà Gubitosi;
d) erroneamente, però, il RE rivendicava l'intera superficie T/3, rifacendosi ai titoli d'acquisto succedutisi, com'era provato dai confini e, soprattutto, dal fatto che la larghezza, pari a metri tre, del terrazzo corrispondeva a quella catastale, facendo presumere l'esistenza di un corpo di fabbrica sottostante di pertinenza RE, che doveva restare coperto dal terrazzo dell'unità FA;
e) diversamente gli originari contraenti avrebbero parlato, di parte del terrazzino, non già di parti prospicienti, non solo la via Miliscola, ma anche la proprietà Gubitosi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il RE FR, affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale fondato su tre motivi la IC NZ, la TR EL e la TR TE, tutte anche quali eredi di TR OC. Con separato controricorso resiste la AI NA, che, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su di un unico motivo. A tale ricorso resistono con controricorso la IC, la TR EL e la TR TE. Con atti depositati in data 26 giugno 2001 la IC - o ICo - NZ, in proprio e quale procuratrice della figlia TE TR, e TR EL, da una parte, ed NA AI, dall'altra, hanno rinunciato ai ricorsi reciprocamente proposti, accettando la rinuncia.
All'odierna udienza i tre ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno dichiarati inammissibili il ricorso incidentale ed i controricorsi proposti da TE TR, poiché in violazione degli artt. 365 e 370 c.p.c., che esigono la procura speciale, il difensore della TE TR agisce in virtù di procura generale alle liti.
Carattere preliminare assume il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla IC e dalla TR EL, poiché le ricorrenti censurano la statuizione di rigetto della richiesta di riunione di cause per violazione dell'art. 274 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha negata la riunione della presente causa a quella di opposizione all'esecuzione, poiché in quest'ultimo giudizio essi avevano proposto domanda di usucapione di una parte del terrazzo ben più estesa di quella loro attribuita nel presene giudizio, sicché è evidente il pericolo di conflitto di giudicati. La censura è inammissibile, attesa l'insindacabilità in sede di legittimità dei provvedimenti del giudice di merito in tema di riunione di cause, trattandosi di valutazioni ispirate a criteri di opportunità e di economia dei giudizi.
Va, ora, esaminato il ricorso principale.
Col primo motivo il RE censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che la motivazione della statuizione di rigetto dell'eccezione di improponibilità ex art. 705 cod. proc. civ. della domanda petitoria in pendenza dell'esecuzione del giudicato possessorio è addirittura incomprensibile, sicché equivale ad omessa motivazione. Il ricorrente premette che la formulazione dell'eccezione era oltremodo chiara e semplice, essendo fondata sul rilievo che alla data - 11 aprile 1991 - di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio l'esecuzione del giudicato possessorio, costituito dalla sentenza resa dal Pretore di Pozzuoli, confermata in appello dal Tribunale di Napoli, era ancora in corso, essendo stata portata a termine l'11 giugno 1991, come documentato dal verbale dell'Ufficiale Giudiziario, redatto nel contraddittorio col TR OC. A tale eccezione il giudice d'appello ha dato una risposta oscura, avendo incomprensibilmente fatto riferimento ai giudizi di opposizione di terzo e di opposizione all'esecuzione promossi dalla IC e dal TR avverso il giudicato possessorio nonché alla sentenza di questa Suprema Corte n. 3825 del 22 aprile 1994 per affermare che in quei giudizi i predetti IC e TR non agivano per ottenere una pronuncia con effetto di giudicato sul loro diritto di proprietà, ma solo al fine di paralizzare la domanda possessoria.
Sennonché, la Corte d'Appello non si è avveduta, da un canto, che la sentenza di questa Suprema Corte n. 3825 del 1984, menzionata a conforto della motivazione adottata, si riferiva ad un caso di esecuzione del giudicato possessorio che pregiudicava in maniera grave ed irreparabile il diritto degli attori in revindica, mentre nel caso in esame la IC ed il TR non avevano mai eccepito un siffatto pregiudizio, sicché sicuramente la decisione impugnata aveva giudicato ultra petita, e, dall'altro, che i giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo erano stati da esso ricorrente ricordati al solo fine di sottolineare il valore di precedente giurisprudenziale della decisione resa dal Tribunale a definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, secondo cui la domanda di usucapione proposta in quel giudizio dalla IC e dal TR era improcedibile ai sensi dell'art. 705 cod. proc. civ. La censura è fondata.
Non v'è dubbio che - come rileva il ricorrente - la statuizione censurata dia una risposta oscura ad un'eccezione formulata, al contrario, in termini talmente chiari da non consentire alcun dubbio sulla sua portata.
Rispondere ad un'eccezione fondata sul divieto di cumulo del petitorio col possessorio, perché la domanda principale di revindica proposta nel presente giudizio dalla IC e dal TR era stata notificata quando era ancora in corso l'esecuzione del giudicato possessorio, che l'eccezione era infondata, perché nei giudizi di opposizione di terzo e di opposizione all'esecuzione del giudicato possessorio gli stessi IC e TR avevano opposto il loro diritto di proprietà, non già per ottenere un giudicato in ordine all'esistenza di tale diritto, bensì solo per paralizzare la domanda possessoria, significa dare una risposta senza aver compreso il significato, di tutt'altro tenore, dell'eccezione, fondata sul fatto che la domanda petitoria era stata proposta in questo giudizio dalla IC e dal TR pendendo ancora l'esecuzione del giudicato possessorio, e, quindi, come esattamente rileva il ricorrente, significa, in sostanza, non dare alcuna motivazione, perché quella data è assolutamente illogica.
Peraltro, contrariamente a quanto obiettano i controricorrenti, il RE a ragione oppone loro detta eccezione, non potendo essi avvalersi del principio della relatività soggettiva del divieto di cumulo ex art. 705 cod. proc. civ., che può farsi valere solo nei confronti del convenuto del giudizio possessorio.
Invero, la IC ed il TR OC, in quanto aventi causa a titolo particolare dalla AI, a sua volta avente causa allo stesso titolo dal FA, devono considerarsi successori a titolo particolare di chi, come il FA, fu convenuto in possessorio dal RE. Sicché, così come ad essi il Tribunale di Napoli, nel giudizio di opposizione di terzo, potè correttamente opporre che non erano legittimati a proporre l'opposizione, perché successori a titolo particolare rispetto al FA e non terzi, e così come essi potettero essere legittimati a proporre opposizione all'esecuzione del giudicato possessorio, altrettanto correttamente, nel presente giudizio, il RE può loro opporre che, in quanto aventi causa, sia pure attraverso la AI, del FA, essi devono considerarsi nella stessa posizione del FA, che fu convenuto nel giudizio possessorio, e, quindi, non potevano promuovere il giudizio petitorio nella pendenza dell'esecuzione del giudicato possessorio. Nè potrebbe ostare all'accoglimento dell'eccezione la circostanza che l'esecuzione del giudicato possessorio sia stata eventualmente portata a termine nel corso del giudizio petitorio, poiché, come ritenuto da questa Suprema Corte con sentenza n. 3116 del 1985, "la norma di cui all'art. 705 cod. proc. civ. - per la quale il convenuto in giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita - comporta l'improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata, nella sua integrità, la situazione di fatto del possessore sulla cosa, a nulla rilevando - per escludere detta sanzione processuale - che sopravvenga l'esecuzione (nella specie, spontanea) della sentenza possessoria nel corso del giudizio petitorio".
Alla luce di tale condiviso principio di diritto, che correttamente la sentenza ora richiamata fa derivare dall'inidoneità della domanda petitoria a costituire il rapporto processuale se proposta quando la decisione sulla domanda possessoria non sia stata integralmente eseguita nonché sulla natura di sanzione che l'improponibilità della domanda assume, deriva che l'eccezione in esame è rilevante ai fini della decisione, poiché, se il giudice del rinvio avrà accertato in fatto che l'esecuzione integrale del giudicato possessorio non era ancora avvenuta alla data della proposizione della domanda petitoria da parte della IC e del TR, tale domanda dovrà essere dichiarata improponibile, ancorché l'esecuzione integrale del giudicato possessorio fosse sopravvenuta nel corso del giudizio petitorio.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso, col quale il RE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 948 cod. civ., 99, 112, 163 e 164 cod. proc. civ., adducendo che la domanda di revindica proposta dalla IC e dal TR avrebbe dovuto essere rigettata, perché essi, alla data di proposizione della domanda, erano ancora nel possesso dei beni rivendicati. È, invero, evidente che l'improponibilità ex art. 705 cod. proc. civ. della domanda rende superfluo ogni discorso nella fondatezza della stessa.
Col terzo motivo il RE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 948 cod. civ., 99 e 112 cod. proc. civ., rilevando che, nell'accogliere la domanda riconvenzionale di revindica da lui proposta, il giudice d'appello ha omesso di condannare gli attori a restituirgli il bene riconosciuto di sua proprietà.
Precisa che, al limite, la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere sul punto, perché nel corso del giudizio era stato eseguito il giudicato possessorio, con la sua reintegrazione nel possesso del bene.
La censura è fondata.
Poiché, com'è pacifico tra le parti, la domanda riconvenzionale non era una domanda di mero accertamento del diritto di proprietà del RE ma una domanda di revindica, in quanto tendente, oltre che ad eliminare ogni incertezza su detto diritto, anche a conseguire la restituzione delle parti di terrazzino oggetto della controversia, il giudice del merito, accogliendo parzialmente la domanda, avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla richiesta di restituzione del bene la cui proprietà aveva riconosciuto spettare al convenuto, tenendo conto altresì della situazione sopravvenuta nel corso del giudizio petitorio a seguito dell'eventuale esecuzione del giudicato possessorio, che poteva aver determinato la corrispondenza dello stato di fatto al diritto di proprietà fatto valere nel giudizio petitorio e che sarebbe stato accertato in esito allo stesso giudizio.
Prima di affrontare l'esame degli altri motivi del ricorso principale, va ricordato che, avendo le parti proposto contrapposte domande di revindica con riferimento agli stessi beni, la motivazione resa nel merito dal giudice d'appello necessariamente esamina in maniera contestuale entrambe le domande. Tuttavia, poiché, in ordine alla domanda principale, la censura relativa all'improponibilità della domanda ex art. 705 cod. proc. civ. è stata accolta, si deve ritenere che ogni questione relativa al merito di tale domanda resti assorbita dall'accoglimento di detta censura, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento o rigetto degli ulteriori motivi del ricorso principale, riguardanti il merito della decisione impugnata non potrà che riguardare la sola domanda riconvenzionale, proposta dal RE.
Giova, altresì, precisare che, com'è noto, il divieto posto dall'art. 705 cod. proc. civ., in considerazione della ratio che lo ispira, ricollegantesi al principio "spoliatus ante omnia restituendus", vale solo per il convenuto in possessorio, sicché correttamente il RE, che nel giudizio possessorio fu attore, propose domanda riconvenzionale di revindica nonostante che il giudicato possessorio non fosse stato ancora eseguito. Col quarto motivo il RE censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 cod. proc. civ. nonché per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, osservando che il giudice d'appello, nel rigettare parzialmente la sua domanda riconvenzionale, non ha considerato che il giudicato possessorio conteneva l'accertamento di un fatto (costruzione, da parte di esso ricorrente, del corpo di fabbrica avanzato dopo che il FA, nel 1958, aveva acquistato l'appartamento; il che rendeva impossibile che tale acquisto avesse ad oggetto il lastrico solare in questione) che, invece, è stato negato con la sentenza impugnata.
Ne risulta, ad avviso del ricorrente, la violazione del giudicato formatosi sul punto, oltre al vizio di omessa motivazione sull'eccezione al riguardo sollevata con l'atto di appello. La censura è destituita di fondamento.
Non v'è dubbio che, come ricorda il ricorrente, gli effetti del giudicato sostanziale si estendano a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto costituenti le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della decisione, ma l'interpretazione che il ricorrente dà dell'accertamento di fatto contenuto nel giudicato possessorio, come di accertamento di una circostanza (la costruzione, da parte di esso ricorrente, del corpo avanzato dopo che il FA aveva acquistato l'appartamento) escludente l'acquisto, da parte del FA, della parte di terrazzino rivendicata da esso ricorrente non è corretta. Invero, come dimostra la sentenza impugnata, con motivazione articolata e priva di vizi logico-giuridici, la tesi che l'intera estensione sub T/3 del terrazzino si appartenga al RE è smentita dall'interpretazione del contenuto dell'atto di acquisto del FA (atto per OT AN del 1958) e da alcuni dati oggettivi (confini e larghezza del terrazzo).
Sulla base di tali elementi correttamente il giudice del petitorio ha proceduto ad una autonoma e diversa valutazione dello stesso fatto cui il giudice del possessorio aveva attribuito valore decisivo.
Col quinto motivo il RE, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, adduce che il giudice d'appello, condizionato dal principio, pacifico, secondo cui il giudicato possessorio non può pregiudicare la decisione in sede petitoria, ha finito, erroneamente, col negare qualsiasi valore probatorio al giudicato possessorio, limitatamente all'accertamento dei fatti che ne costituivano il presupposto.
Ciò - osserva il ricorrente - era stato rilevato in appello, ma la corte di merito si è limitata ad affermare che la diversa natura dei due giudizi impediva che gli accertamenti compiuti in sede possessoria pregiudicassero gli accertamenti in sede petitoria. La censura è infondata, poiché correttamente la corte territoriale, in considerazione della diversa natura del giudizio petitorio rispetto a quello possessorio, ha proceduto ad un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie, pur evidenziando che il C.T.U. aveva tenuto presenti gli accertamenti compiuti in sede possessoria.
La diversità della causa petendi e del petitum che caratterizzano la domanda possessoria rispetto a quella petitoria non solo impediscono che le soluzioni ed i provvedimenti adottati nel giudizio possessorio pregiudichino il giudizio petitorio, ma consentono altresì al giudice del petitorio di procedere ad una autonoma e diversa valutazione dei fatti accertati in sede possessoria, che siano rilevanti al fine dell'accertamento del diritto dedotto in giudizio.
Tale principio non contrasta col diverso principio, richiamato dal ricorrente, del valore di prova documentale che una sentenza può assumere rispetto alla situazione giuridica che forma oggetto dell'accertamento giudiziale, perché, a prescindere dal rilievo, già fatto, che la Corte d'Appello ha dato atto della legittima utilizzazione, da parte del C.T.U., di accertamenti compiuti nel giudizio possessorio, non v'è dubbio che gli stessi fatti possano in un giudizio avente diversa natura e diversa finalità, pur tra le stesse parti, essere oggetto di diversa valutazione. Col sesto motivo il RE rileva il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che l'interpretazione dell'atto per OT AN del 1958 data dal giudice d'appello è errata, perché il terrazzo attribuito in proprietà alla IC ed alle TR non può qualificarsi "terrazzino". Al riguardo, non è stato considerato che il FA aveva acquistato solo alcune "parti" del terrazzino. Sostiene il ricorrente che la corte di merito, anziché dare prevalenza ai dati catastali, avrebbe dovuto privilegiare il contenuto dei titoli e, partendo da essi, determinare l'originaria complessiva estensione del terrazzino a livello, la parte di esso trasferita al FA e le dimensioni del successivo ampliamento realizzato da esso ricorrente. Tale compito è stato disatteso dal giudice d'appello, il quale, peraltro, ha omesso di valutare gli elementi di prova acquisiti, costituiti dalla licenza edilizia del 1973, dai rilievi svolti nel giudizio possessorio dal C.T.U. Ing. Ruvidi e dalle deposizioni testimoniali ivi assunte nonché dal contegno ivi osservato dal FA.
Le censure in cui si articola il motivo sono, in parte, infondate ed, in parte, inammissibili.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la decisione impugnata si fonda sia sull'interpretazione diretta del contenuto dell'atto per OT AN del 1958, del quale valorizza, in particolare, l'indicazione dei confini (non solo la via Miliscola, ma anche la proprietà Gubitosi), sia sul dato catastale della larghezza del terrazzo, significativamente coincidente con quella effettiva. Peraltro, il dato della pluralità dei confini viene correttamente correlato all'espressione "parti" del terrazzino usata dai contraenti nell'atto per OT AN, per inferirne logicamente che a seguire la tesi del RE non troverebbe spiegazione l'uso di tale espressione in luogo di quella di "parte" del terrazzino, che sarebbe stato più corretto usare.
Pertanto, i dati catastali, limitati alla larghezza del terrazzo, vengono correttamente utilizzati solo al fine di chiarire la volontà delle parti quanto all'oggetto del contratto, restando il contenuto del contratto il dato fondamentale assunto a guida del procedimento ermeneutico seguito dalla corte di merito.
La correttezza sul piano giuridico dell'interpretazione data e la coerenza logica delle conclusioni trattene escludono la possibilità di censurare la decisione impugnata per non aver seguito il criterio d'indagine proposto dal ricorrente e per aver omesso di considerare le risultanze processuali dallo stesso ricorrente richiamate, dovendosi osservare, quanto al criterio d'indagine seguito, che il giudice di merito è libero di scegliere, nell'esercizio del suo potere d'indagine, il criterio che, anche, come nel caso in esame, sulla base degli accertamenti compiuti dal C.T.U., ritenga più producente rispetto all'indagine e, quanto all'utilizzazione delle risultanze processuali, che la legittimità della motivazione, quando si articoli in passaggi logici corretti e pervenga a conclusioni coerenti con gli accertamenti compiuti, non può essere condizionata dall'omessa considerazione di talune risultanze processuali. È noto, invero, il condiviso insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudice di merito è libero "di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvi i casi tassativamente previsti dalla legge)". (Cass., n. 4916/2000). Peraltro, poiché la gran parte delle risultanze probatorie di cui si lamenta l'omesso esame si formarono nel giudizio possessorio, si è già avuto modo di osservare che la diversa natura del giudizio petitorio rispetto a quello possessorio giustifica la diversa ed autonoma valutazione che degli stessi fatti accertati in sede possessoria dia il giudice del petitorio.
Nel resto, le censure, attenendo al merito della conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello, risultano inammissibili, perché volte solo a sollecitare una diversa interpretazione del contenuto dell'atto per OT AN del 1958.
Col settimo motivo il RE denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione, rilevando che la Corte d'Appello non ha neppure motivato il rigetto della richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare che solo dopo il 1958 esso ricorrente aveva realizzato l'ampliamento del suo quartino al pianoterra e con esso l'ampliamento del terrazzo a livello del quartino sovrastante. Osserva la Corte che le considerazioni svolte sub 4°) e 6°) dimostrano l'infondatezza anche di quest'ultima censura, poiché, da un canto, la circostanza che la costruzione del corpo di fabbrica avanzato sia successiva all'acquisto del FA non implica che tutte le parti del terrazzino rivendicate dal RE facciano parte dell'ampliamento del terrazzo a livello conseguente a detta costruzione e, dall'altro, la compiutezza e la logicità della motivazione data dal giudice d'appello a sostegno della conclusione raggiunta dispensava dall'assumere ulteriori mezzi istruttori non decisivi.
Va ora ripreso l'esame del ricorso incidentale proposto dalla IC e dalla TR EL (il primo motivo è già stato esaminato). Col secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. nonché "non rispondenza agli atti processuali",
adducendo che erroneamente è stata esclusa la legittimazione passiva della NO, che, in quanto erede del FA, ritenuto responsabile dello spoglio in danno del RE, correttamente fu convenuta nel presente giudizio.
La censura è infondata.
Considerata la natura della domanda proposta nei confronti della NO, correttamente qualificata come domanda di evizione, la conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello era inevitabile, essendo evidente che solo la AI, immediata dante causa della IC e del TR, poteva essere da costoro convenuta in evizione, mentre la NO, erede del FA, dante causa della AI, era assolutamente estranea al rapporto sorto dalla compravendita AI/IC-TR.
D'altro canto, sulla qualificazione giuridica attribuita alla domanda la censura svolta dalle ricorrenti, peraltro a tratti confusa ed oscura, non muove alcuna obiezione.
Col terzo motivo le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. nonché per "disparità di trattamento", rilevando che: a) la condanna di esse ricorrenti al rimborso delle spese processuali a favore della NO è illegittima, attesa l'accertata responsabilità del FA, dante causa della NO, nel giudizio possessorio;
b) non risponde al vero che la somma liquidata a loro favore a titolo di spese processuali nei confronti del RE sia superiore a quella liquidata a favore della NO nei loro confronti e, comunque, l'attività processuale svolta da esse ricorrenti è di gran lunga superiore a quella svolta dalla NO.
La censura, con riferimento al primo profilo, è infondata, essendo evidente che la soccombenza delle ricorrenti nel giudizio petitorio nei confronti della NO giustifica la loro condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla NO per resistere alla loro azione infondata, a nulla rilevando che nel precedente giudizio possessorio il FA, dante causa della NO, fosse risultato soccombente.
Il principio della soccombenza, invero, va applicato con riferimento esclusivo al giudizio nel quale viene proposta la domanda, ritenuta fondata o rigettata.
Decisamente inammissibile per genericità è, poi, l'altro profilo della censura, poiché la congruità della somma liquidata a titolo di spese processuali non può essere valutata con riferimento alla somma liquidata a regolamento di un diverso rapporto, sia pure svoltosi nell'ambito di un medesimo giudizio, dovendo, invece, essere valutata con riferimento ai minimi ed ai massimi stabiliti dalla tariffa forense ed alla documentata attività processuale svolta dalla parte vittoriosa.
Il giudizio relativo al ricorso incidentale proposto dalla AI va dichiarato estinto in virtù della rinuncia al ricorso operata dalla ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti IC, TR TE e TR EL. Poiché l'accettazione della rinuncia proviene personalmente dalle controricorrenti, ai sensi dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., non deve farsi luogo alla condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo e terzo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo motivo;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale di TR TE;
rigetta il ricorso incidentale proposto da IC NZ e TR EL;
dichiara estinto il giudizio di cassazione relativo al ricorso incidentale proposto da AI NA;
cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, addì 10 luglio 2001, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.
DEPOSITATA IN ACNCELLERIA IL 22 GENNAIO 2002