Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 687
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Sentenza 22 gennaio 2002

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La norma di cui all'art.705 cod. proc. civ. - per la quale il convenuto o i suoi aventi causa in giudizio possessorio non possono proporre giudizio petitorio finché il primo procedimento non sia definito e la decisione non sia eseguita - comporta l'improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata integralmente la situazione di fatto del possessore sulla cosa, senza che detta improponibilità possa essere esclusa dalla circostanza che nel corso del giudizio petitorio sia intervenuta l'esecuzione della sentenza resa nel giudizio possessorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 687
    Data del deposito : 22 gennaio 2002

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