I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
L. 12.000 per un figlio;
L. 24.000 per due figli;
L. 36.000 per tre figli;
L. 48.000 per quattro figli;
L. 72.000 per cinque figli;
L. 108.000 per sei figli;
L. 144.000 per sette figli;
L. 228.000 per otto figli;
L. 108.000 per ogni altro figlio.
La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila.
Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia.
In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila".
Nell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), e elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.
Nel secondo comma dell'articolo 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nel primo periodo le parole: "saranno computate per i quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "saranno computate per i sette decimi".
Nell' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.