Versione
28 aprile 1980
28 aprile 1980
Art. 2.
I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
L. 12.000 per un figlio;
L. 24.000 per due figli;
L. 36.000 per tre figli;
L. 48.000 per quattro figli;
L. 72.000 per cinque figli;
L. 108.000 per sei figli;
L. 144.000 per sette figli;
L. 228.000 per otto figli;
L. 108.000 per ogni altro figlio.
La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila.
Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia.
In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila".
Nell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), e elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.
Nel secondo comma dell'articolo 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nel primo periodo le parole: "saranno computate per i quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "saranno computate per i sette decimi".
Nell' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.
I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
L. 12.000 per un figlio;
L. 24.000 per due figli;
L. 36.000 per tre figli;
L. 48.000 per quattro figli;
L. 72.000 per cinque figli;
L. 108.000 per sei figli;
L. 144.000 per sette figli;
L. 228.000 per otto figli;
L. 108.000 per ogni altro figlio.
La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila.
Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia.
In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila".
Nell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), e elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.
Nel secondo comma dell'articolo 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nel primo periodo le parole: "saranno computate per i quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "saranno computate per i sette decimi".
Nell' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.
Commentari • 4
- 1. Circolare del 24/02/1993 n. 28 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 febbraio 1993 · 0.8157817
Come e\' noto, il D.M. 30 settembre 1992, nell\'approvare i programmi e criteri selettivi per i controlli relativi all\'anno 1993 da parte degli uffici finanziari, all\'art. 19 introduce criteri di programmazione e di controllo anche per i tributi indiretti sugli affari amministrati dagli uffici del registro. Non si tratta di una novita\' in assoluto in quanto il precedente D.M. 23 dicembre 1991, che approvava i programmi e criteri selettivi per l\'anno 1992, gia\' aveva individuato all\'art. 8 alcuni controlli su cui avrebbe dovuto particolarmente incentrarsi l\'attivita\' degli uffici del registro. Tuttavia le eccezionali incombenze dell\'anno 1992 che hanno gravato sugli …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/1987, n. 292Provvedimento: […] 2.1. - In effetti, la tassabilità nella misura del 40% (elevata al 70% dall'art. 2 della legge 24 aprile 1980, n. 146) delle indennità percepite dai soggetti indicati nell'art. 47, alinea, lett. d) del d.P.R. n. 597 del 1973 (parlamentari, giudici costituzionali, eletti nei consigli regionali, provinciali e comunali) è esclusa per le indennità erogate a favore dei soggetti previsti dall'art.49, terzo comma, alla lett. a) (amministratori, sindaci e revisori di società o di enti pubblici, fra cui quelli ospedalieri), sulla base di una diversità di posizione che il legislatore ha, con piena giustificazione, individuato fra le anzidette categorie. […]Leggi di più...
- sent. 292/87 c. i.r.pe.f. (imposta sul reddito delle persone fisiche)·
- criterio.·
- condizioni·
- sent. 292/87 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- esclusione .·
- necessita'·
- indennita' degli amministratori elettivi di enti pubblici, tra cui quelli ospedalieri·
- sent. 292/87 b. capacita' contributiva·
- non fondatezza della questione.·
- rilevanza della questione·
- "completezza" dell'impugnazione·
- esenzioni parziali d'imposta·
- esclusione·
- commisurazione delle prestazioni tributarie