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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2415/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110071199883000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130021923500000 TARI 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320239021489238000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.11.2023, depositato in data 20.3.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239021489238000, notificata il 25.09.2023, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 866,25, per mancato pagamento della cartella di pagamento n. 29320110071199883000 e n. 29320130021923500000, i cui ruoli sono stati emessi dal Comune di Catania, Ufficio Tributi, per mancato pagamento della
TARSU, anno d'imposta 2010 e 2011, eccependo:1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione e conseguente estinzione del credito;
3) la violazione dell'art. 1, comma 222.230 della Legge197/2022 ai sensi del quale “sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali”, Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;
ha, poi, contestato le eccezioni di parte ricorrente e prodotto documenti atti a provare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, non impugnata, n. 29320169027623830000 notificata l'11.1.2017 a mezzo “pec”.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva posto che i vizi denunciati dal ricorrente, sebbene infondati, sono imputabili a ADER.
Detto ciò, l'eccezione di omessa notifica delle cartelle è assolutamente infondata quanto alla cartella di pagamento n. 29320110071199883000 posto che, per come documentato in atti, è stata consegnata personalmente al destinatario il 2.3.2012. Di contro, la cartella di pagamento n. 29320130021923500000 risulta consegnata il 26.10.2013 alla moglie del ricorrente. Agli atti manca la prova dell'invio della raccomandata informativa, essendo stata depositata solo la distinta di accettazione delle raccomandate ma non quella di invio.
Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento n. 29320130021923500000 non si
è perfezionata. Successivamente a dette notifiche, però, risulta agli atti che ADER ha notificato al ricorrente, in data 11.1.2017 a mezzo “pec”, l'intimazione di pagamento n.
29320169027623830000 con la quale veniva richiesto il pagamento delle cartelle n.
29320110071199883000 e n. 29320130021923500000. La mancata impugnazione di tale intimazione ha sanato eventuali vizi dell'intimazione e degli atti ad essa sottostanti, rendendo così definitivo e non più contestabile il credito tributario, se non per il sopravvenire di vizi da far valere con l'impugnazione nel successivo atto che verrà notificato. Nel caso di specie, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
29320239021489238000 è stata eccepita la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica delle cartelle. Tale eccezione è infondata in quanto tra la data di notifica l'intimazione di pagamento n. 29320169027623830000 (11.1.2017), che ha interrotto i termini di prescrizione, e quella impugnata (25.9.2023) è decorso un tempo inferiore a cinque anni (termine oltre il quale si prescrivono i tributi locali), tenuto della sospensione dei termini “COVID”.
Non miglior sorte ha la lamentata la violazione dell'art. 1, comma 222 - 230 della Legge
197/2022 posto che il Comune di Catania, giusta delibera del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2023, non ha aderito allo stralcio parziale previsto dalla legge 197/2022 riguardo ai contenziosi tributari per le cartelle esattoriali sino a mille euro.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito ai termini di sospensione COVID, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
NU CI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2415/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110071199883000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130021923500000 TARI 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320239021489238000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.11.2023, depositato in data 20.3.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239021489238000, notificata il 25.09.2023, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 866,25, per mancato pagamento della cartella di pagamento n. 29320110071199883000 e n. 29320130021923500000, i cui ruoli sono stati emessi dal Comune di Catania, Ufficio Tributi, per mancato pagamento della
TARSU, anno d'imposta 2010 e 2011, eccependo:1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione e conseguente estinzione del credito;
3) la violazione dell'art. 1, comma 222.230 della Legge197/2022 ai sensi del quale “sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali”, Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;
ha, poi, contestato le eccezioni di parte ricorrente e prodotto documenti atti a provare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, non impugnata, n. 29320169027623830000 notificata l'11.1.2017 a mezzo “pec”.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva posto che i vizi denunciati dal ricorrente, sebbene infondati, sono imputabili a ADER.
Detto ciò, l'eccezione di omessa notifica delle cartelle è assolutamente infondata quanto alla cartella di pagamento n. 29320110071199883000 posto che, per come documentato in atti, è stata consegnata personalmente al destinatario il 2.3.2012. Di contro, la cartella di pagamento n. 29320130021923500000 risulta consegnata il 26.10.2013 alla moglie del ricorrente. Agli atti manca la prova dell'invio della raccomandata informativa, essendo stata depositata solo la distinta di accettazione delle raccomandate ma non quella di invio.
Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento n. 29320130021923500000 non si
è perfezionata. Successivamente a dette notifiche, però, risulta agli atti che ADER ha notificato al ricorrente, in data 11.1.2017 a mezzo “pec”, l'intimazione di pagamento n.
29320169027623830000 con la quale veniva richiesto il pagamento delle cartelle n.
29320110071199883000 e n. 29320130021923500000. La mancata impugnazione di tale intimazione ha sanato eventuali vizi dell'intimazione e degli atti ad essa sottostanti, rendendo così definitivo e non più contestabile il credito tributario, se non per il sopravvenire di vizi da far valere con l'impugnazione nel successivo atto che verrà notificato. Nel caso di specie, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
29320239021489238000 è stata eccepita la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica delle cartelle. Tale eccezione è infondata in quanto tra la data di notifica l'intimazione di pagamento n. 29320169027623830000 (11.1.2017), che ha interrotto i termini di prescrizione, e quella impugnata (25.9.2023) è decorso un tempo inferiore a cinque anni (termine oltre il quale si prescrivono i tributi locali), tenuto della sospensione dei termini “COVID”.
Non miglior sorte ha la lamentata la violazione dell'art. 1, comma 222 - 230 della Legge
197/2022 posto che il Comune di Catania, giusta delibera del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2023, non ha aderito allo stralcio parziale previsto dalla legge 197/2022 riguardo ai contenziosi tributari per le cartelle esattoriali sino a mille euro.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito ai termini di sospensione COVID, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
NU CI