Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1082
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La notifica della cartella relativa all'anno 2010 è risultata perfezionata in quanto consegnata personalmente al destinatario. La notifica della cartella relativa all'anno 2011 non si è perfezionata per mancanza della prova dell'invio della raccomandata informativa. Tuttavia, l'intimazione di pagamento notificata nel 2017, non impugnata, ha sanato eventuali vizi delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'intimazione di pagamento del 2017 ha interrotto i termini di prescrizione. Il tempo trascorso tra tale notifica e l'intimazione impugnata (2023) è inferiore a cinque anni, tenuto conto della sospensione dei termini per il COVID.

  • Rigettato
    Violazione art. 1, commi 222-230 Legge 197/2022

    Il Comune di Catania non ha aderito allo stralcio parziale previsto dalla legge 197/2022 per i contenziosi tributari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1082
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1082
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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