Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1525
CS
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità dei provvedimenti di decadenza dalla concessione dell’alloggio

    Il TAR ha ritenuto i provvedimenti illegittimi per violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 e per l'accertamento che il mancato pagamento degli oneri non era imputabile al ricorrente, ma al Capo Fabbricato.

  • Accolto
    Colpa dell'Amministrazione

    Il TAR ha ritenuto sussistente la colpa dell'Amministrazione, non avendo questa dimostrato un errore scusabile e avendo violato i canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

  • Accolto
    Nesso causale tra illecito e danno

    Il TAR ha accertato il nesso causale tra il fatto illecito e le conseguenze dannose mediante consulenza tecnica.

  • Accolto
    Quantificazione del danno alla salute

    Il TAR ha quantificato il danno non patrimoniale in € 33.963,88, sulla base della consulenza tecnica.

  • Accolto
    Danno patrimoniale per differenze retributive e di quiescenza

    Il TAR ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per differenze retributive e di trattamento di quiescenza.

  • Accolto
    Illegittimità dei provvedimenti di decadenza

    Il TAR ha annullato i provvedimenti di decadenza per violazione dell'art. 7 L. 241/1990 e per insussistenza dell'addebito.

  • Rigettato
    Inammissibilità della domanda risarcitoria per tardività

    La Corte ha ritenuto la domanda risarcitoria tempestiva, poiché formulata entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

  • Rigettato
    Colpa concorrente del danneggiato (art. 1227 c.c.)

    La Corte ha rigettato la censura, ritenendo che l'Amministrazione non abbia fornito prova adeguata della colpa concorrente del danneggiato, evidenziando che la nomina a Capo Fabbricato non risultava comunicata al danneggiato e che la responsabilità del mancato pagamento era attribuibile ad altro soggetto.

  • Rigettato
    Esclusione del nesso causale tra provvedimenti e danno alla salute

    La Corte ha ritenuto sussistente il nesso causale, basandosi sulla documentazione medica e sulle conclusioni della CTU, che hanno validato la capacità lesiva dell'evento.

  • Rigettato
    Riduzione della percentuale di invalidità permanente

    La Corte ha confermato la percentuale di invalidità permanente del 12% stabilita dalla CTU, ritenendola ragionevole e motivata, anche in considerazione del congedo per inidoneità disposto dall'Amministrazione stessa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha esaminato l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza del TAR Liguria che aveva accolto la domanda risarcitoria di un ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri. L'appellato aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, concretizzatosi nei provvedimenti di decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio, adottati nonostante l'annullamento giudiziale degli stessi. L'ex sottufficiale lamentava, in particolare, un danno alla salute, consistente in un grave episodio di ischemia cerebrale seguito da un disturbo d'ansia generalizzato, e un danno patrimoniale derivante dalla perdita di retribuzione e dalla prospettiva di una pensione meno vantaggiosa, a seguito della dichiarata inidoneità permanente al servizio. Il Ministero appellante, invece, contestava la decisione di primo grado, deducendo, in primo luogo, la sussistenza di una colpa concorrente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., sostenendo che l'appellato, in qualità di Capo Fabbricato, avesse delegato informalmente la riscossione delle spese condominiali a terzi, senza adeguato controllo, contribuendo così alla situazione debitoria che aveva determinato la decadenza. In secondo luogo, il Ministero impugnava la sussistenza del nesso causale tra i provvedimenti di decadenza e l'insorgere della patologia, ritenendo l'evento in sé inidoneo a causare un danno così grave e permanente, e, infine, contestava la quantificazione del danno permanente, ritenendo la percentuale d'invalidità fissata dal CTU eccessiva.

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile, per genericità, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 30, comma 3, del c.p.a. in ordine all'autonomia dell'azione risarcitoria, ritenendo comunque tempestivo il ricorso introduttivo. Quanto al motivo relativo alla colpa concorrente del danneggiato, il Collegio ha ritenuto la censura infondata, evidenziando come l'Amministrazione non avesse fornito adeguata dimostrazione della effettiva nomina dell'appellato a Capo Fabbricato e della conseguente sua responsabilità nella gestione delle spese condominiali, né della comunicazione di eventuali provvedimenti successivi che lo avessero investito di tale ruolo. Ha altresì valorizzato la produzione documentale dell'appellato, che attestava l'assegnazione del ruolo a terzi e l'incompatibilità dell'appellato a ricoprire tale incarico. In ordine al nesso causale, il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR, basata sulla documentazione medica e sulla CTU, ritenendo logicamente e congruamente motivate le conclusioni sulla capacità lesiva dell'evento, anche in presenza di eventuali condizioni preesistenti. Infine, riguardo alla quantificazione del danno permanente, il Collegio ha ritenuto ragionevole la percentuale d'invalidità del 12% stabilita dal CTU, in considerazione anche del congedo per inidoneità anticipato disposto dall'Amministrazione stessa. Le spese del grado sono state poste a carico del Ministero appellante.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1525
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1525
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo