Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01525/2026REG.PROV.COLL.
N. 03250/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3250 del 2023, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AN FI;
Udito l’avvocato Pier Giorgio Leoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla richiesta, proposta da-OMISSIS- dinanzi al T.a.r. per la Liguria, di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno a lui cagionato dall’illegittimo esercizio del potere (in particolare, per effetto dei provvedimenti prot. 39804 e prot. 39803 del 10.11.2014, di decadenza dalla concessione dell’alloggio di servizio).
1.1. Esponeva l’allora ricorrente:
- di essere stato un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri concessionario di un alloggio di servizio, per sé e per il nucleo familiare, in forza di un atto pubblico del 7.10.2007 e che, con i provvedimenti prot. n. 39803 e n. 39084 del 10.11.2014, l’Amministrazione ha disposto la decadenza dalla concessione, contestando al predetto di aver omesso, dal 2011 al 2014, il pagamento di ingenti oneri legati al godimento dell’alloggio.
- di aver precedentemente impugnato, sempre dinanzi al T.a.r per la Liguria, tali provvedimenti, ottenendone prima la sospensione cautelare (già con decreto presidenziale n. 413 del 2014) e poi l’annullamento (con sentenza n. 49 del 2015);
- di aver riportato ingenti danni dalla adozione dei citati provvedimenti amministrativi illegittimi, atteso che: (i) lo stesso giorno in cui gli sono stati notificati i due atti, ossia il 19.11.2014, è stato colpito da un grave episodio di ischemia cerebrale con algie toraciche, al punto da venire ricoverato immediatamente in ospedale; (ii) la malattia si è poi stabilizzata in un «persistente disturbo d’ansia generalizzato in terapia farmacologica», dunque in un danno permanente alla salute, a causa del quale la commissione medica ospedaliera lo ha pure dichiarato inidoneo in maniera permanente al servizio (con verbale n. 2067 del 27.10.2015); (iii) di aver dunque subito anche un rilevante danno economico (in termini di perdita di retribuzione e della possibilità di ottenere una pensione più vantaggiosa una volta in quiescenza).
1.1. Tanto premesso, con il ricorso al T.a.r. notificato il 4.11.2015 e depositato il 18.11.2015, il -OMISSIS- ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento sia del danno alla salute, sia del danno patrimoniale derivato dalla adozione degli illegittimi provvedimenti del 2014 che lo hanno dichiarato decaduto dall’alloggio di servizio.
1.3. L’Amministrazione ha resistito al ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice, all’esito della disposta TU medico-legale, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero della difesa a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale (quantificato il 33.963,88 euro) e il danno patrimoniale relativo alle differenze retributive e a quelle in termini di trattamento di quiescenza derivanti dall’anticipata cessazione del servizio, oltre che al pagamento delle spese processuali e di TU.
2.1. In motivazione, il T.a.r. ha così giustificato la propria decisione:
- sussiste il danno ingiusto: i provvedimenti amministrativi di decadenza dalla concessione dell’alloggio (prot. n. 39803 e n. 39084 del 10.11.2014) sono illegittimi, sia per la già accertata (cfr. sentenza del T.a.r. Liguria n. 49 del 2015) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (essendo mancata la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di decadenza in un caso in cui il contraddittorio con il privato avrebbe consentito all’Amministrazione di accertare più compiutamente i fatti e di pervenire a una diversa conclusione), sia perché nel presente giudizio è stato acclarato come, a omettere il pagamento dei debiti condominiali (quanto dovuto per le utenze e pagamento dei fornitori), non è stato il-OMISSIS- ma il Capo Fabbricato, -OMISSIS- incaricato della raccolta di quelle somme (delle quali, invece, si era indebitamente impossessato); di conseguenza, il -OMISSIS- avrebbe avuto titolo di mantenere il bene della vita (l’alloggio), essendo insussistente l’addebito contestatogli di non aver pagato le bollette, cosa che l’Amministrazione avrebbe potuto accertare instaurando il doveroso contraddittorio con il privato;
- sussiste la colpa dell’Amministrazione: non solo questa non ha dimostrato di essere incorsa in un errore scusabile, ma è stata anzi accertata la palese violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione in cui si sostanza l’elemento soggettivo dell’illecito, dovendo essere considerata gravemente negligente la scelta di adottare un provvedimento così gravoso per il privato – se non afflittivo e in senso lato “sanzionatorio” – senza prima sentirne le ragioni, in mancanza di motivi di specifica urgenza;
- sussiste il “nesso causale” tra fatto illecito e le conseguenze dannose, come accertato mediante la consulenza tecnica;
- il danno risarcibile derivato dalla condotta in parola deve quantificarsi nell’importo ottenuto sommando il dovuto (in base alle c.d. “tabelle di Milano”) a titolo di invalidità temporanea (7 giorni di totale, 30 giorni di parziale al 50%, 120 giorni di parziale al 25%), di invalidità permanente (nella misura del 12%) e di danno patrimoniale per le differenze retributive e stipendiali che il ricorrente avrebbe conseguito rimanendo in servizio sino alla pensione (mentre è cessato anticipatamente dal servizio a decorrere dal 28.10.2015 perché giudicato inidoneo in via permanente dalla CMO propria in ragione della patologia scaturita dalla vicenda di specie) e per le differenze in termini di trattamento di quiescenza (corrispondenti alla diversa e superiore anzianità di servizio a decorrere dal 2015 e sino al compimento del sessantesimo anno di età).
3. Avverso tale decisione il Ministero in intestazione ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
3.1. Error in iudicando per violazione dell’art. 30, comma 3, del c.p.a. e dell’art. 1227, comma 2 ed in subordine comma 1, del codice civile; sussistono profili di colpa concorrente a carico del danneggiato; era lui il Capo Fabbricato incaricato dall’Amministrazione di raccogliere canoni e spese e di versarli; la delega da lui informalmente conferita al sig. -OMISSIS- senza accertarsi che all’esito della raccolta i pagamenti venissero regolarmente versati, costituisce comportamento negligente che ha di fatto determinato il concretizzarsi della situazione debitoria in capo all’Amministrazione e i successivi provvedimenti; non sono stati compilati i registri riportanti la consegna delle quote e il pagamento delle singole bollette; non è stata rispettata la previsione (cfr. titolo III, art. 18 delle “Istruzioni di Gestione degli Alloggi di Servizio della Marina Militare ubicati nell’area giurisdizionale di Maridipart La Spezia - Ed. 2006”) che attribuisca al Capo Fabbricato “ la ripartizione, fra gli utenti, delle spese relative al consumo dell’acqua, dell’energia elettrica, al consumo del combustibile per riscaldamento (ove non siano stati stipulati contratti individuali) …omissis… ” e, ancora, la redazione del “preventivo annuale delle spese, lo stato di ripartizione delle stesse, nonché il relativo rendiconto annuale”.
3.2. Errore nell’individuazione del nesso di causa: la decisione del TAR appare erronea perché finisce per attribuire ad un unico ed isolato evento, di per sé inidoneo a compromettere l’integrità psico-fisica della persona, una gravità tale da causare un danno alla vita irreparabile; è aprioristica l’esclusione di ricorrenza di patologie pregresse o sorte a seguito di eventi ulteriori e diversi da quello contestato in questa sede; se è pacifico il malore del -OMISSIS- al ricevimento degli atti di causa, non è possibile desumere che ciò abbia poi determinato un disturbo da conversione tale da infierire gravemente e in maniera costante sullo stato emotivo e sulla capacità lavorativa.
3.3. Error in iudicando , per avere il T.a.r. recepito la TU anche in punto di percentuale d’invalidità permanente fissata al 12%.; invero, la situazione clinica è migliorata nel tempo e la percentuale d’invalidità eventualmente da riconoscersi deve attestarsi al 6-8%.
4. Si è costituito l’appellato, contrastando in maniera articolata, anche con successiva memoria e ulteriori repliche, il gravame.
5. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 12.2.2026.
6. L’appello è infondato laddove non inammissibile.
7. Prendendo le mosse da quest’ultimo profilo, deve giudicarsi inammissibile, perché generica, la censura, in appello riproposta, in relazione alla pretesa violazione dell’art. 30, comma 3, del c.p.a. (dunque, l’inammissibilità della domanda risarcitoria, che questa avrebbe dovuto essere proposta congiuntamente a quella di annullamento dei provvedimenti asseritamente lesivi); invero, tale argomento di gravame, seppure menzionato nel titolo del primo motivo di appello, poi non è in alcun modo sviluppato.
7.1. Peraltro, la censura è comunque infondata, come correttamente evidenziato già dal T.a.r., che al riguardo ha opportunamente valorizzato l’autonomia dell’azione risarcitoria nel sistema processuale amministrativo, in cui questa, in caso d’impugnazione del provvedimento asseritamente lesivo, può essere formulata “nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza” (sul punto si v. anche Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 4 del 2011 e n. 8 del 2022); e, nella specie, la sentenza di annullamento è stata pubblicata il 13.1.2015 e il termine semestrale di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 92, co. 3, cod. proc. amm. – applicabile in assenza di notificazione della pronuncia – è venuto a scadere il 13.7.2015: tale data rappresenta dunque il giorno da cui iniziare a computare il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione risarcitoria, con la conseguenza che il ricorso di primo grado, notificato il 4.11.2015 e depositato il 18.11.2015, è tempestivo.
8. Infondato è anche il residuo profilo di censura contenuto nel primo mezzo di gravame con il quale si deduce la pretesa violazione dell’art. 1227, comma 2 e, in subordine, comma 1, del codice civile, in relazione al fatto che il -OMISSIS- avrebbe effettivamente ricoperto il ruolo di Capo Fabbricato nell’alloggio di servizio dove abitava.
8.1. Al proposito, devesi convenire con l’appellato laddove evidenzia la novità del profilo difensivo rispetto agli argomenti eccepiti in primo grado dall’Amministrazione. Tuttavia, da tale rilievo preliminare non può farsi derivare la conseguenza di inammissibilità della censura, per un duplice ordine di motivi.
8.1.1. In primo luogo, secondo la condivisa giurisprudenza amministrativa di questo Consiglio (cfr., Ad plen., n.4 del 2019, § 17), “ il divieto dei motivi nuovi in appello vale per il ricorrente, non per la parte resistente, la quale può appellare, formulando motivi contro la sentenza che accoglie il ricorso, anche se nel giudizio di primo grado non ha svolto puntuali difese o non si è proprio costituita. Del resto, le difese di primo grado sono finalizzate a contrastare l’accoglimento del ricorso, mentre i motivi di appello sono diretti a dedurre i vizi della sentenza impugnata, conosciuti solo quando essa viene pubblicata .”.
8.1.2. E comunque, rispetto alla medesima eccezione in diritto che viene ora prospettata in causa da parte dell’Amministrazione, anche la giurisprudenza civile di legittimità giunge ad analoghe conclusioni, laddove ha affermato che l’invocare per la prima volta in appello, nell’ambito di una controversia risarcitoria, il fatto colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.) può ritenersi ammissibile (cfr., al proposito, Cass., S.U., n. 13902 del 03/06/2013, Rv. 626470 – 01, secondo cui “in una controversia risarcitoria in cui si discuta circa l'effettiva quantificazione dei pretesi danni, non configura come domanda nuova, inammissibile in appello, la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta "ab origine"”; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, n. 31971 del 11/12/2024, Rv. 673198 – 02, secondo cui “in tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.”).
8.2. Passando dunque allo scrutinio della censura in parola, deve evidenziarsi che, secondo le affermazioni della difesa appellante, risulterebbe dagli atti che il Luogotenente -OMISSIS- (e non il -OMISSIS-) era stato nominato Capo Fabbricato, sin dal settembre 2012, con atto formale dell’allora Comandante in Capo di RT La Spezia (cfr. allegato 2 alla produzione documentale di primo grado); e, sulla base di tale nomina, allo stesso sig. -OMISSIS- era devoluta anche l’attività di raccolta delle quote ed il pagamento delle somme dovute per i consumi energetici, attività che l’appellato avrebbe poi solo informalmente delegato al -OMISSIS- senza curarsi poi che il denaro raccolto venisse poi usato per i pagamenti. Dunque, tale comportamento negligente avrebbe di fatto concorso al concretizzarsi della situazione debitoria in capo alla MARISTAELI, contribuendo in qualche modo alla catena di eventi che ha portato all’adozione dei successivi provvedimenti di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio poi giudicati illegittimi e fonte di danno per l’odierno appellato.
8.2.1. Tale censura, tuttavia, è stata decisamente contrastata dalla difesa del -OMISSIS- che, anche mediante ulteriore produzione documentale (da ritenere ammissibile perché necessitata dalla specifica contestazione operata, in questo grado, dall’appellante), ha depositato la nota del Comando in Capo Dipartimento Alto Tirreno del 3.2.2010, prot. n. 5070 e la nota del Comando in Capo Dipartimento Alto Tirreno del 9.7.2010, n. prot. 34127 dalle quali emerge, contrariamente all’assunto dell’appellante, che la nomina a Capo Fabbricato era stata effettivamente conferita dall’Amministrazione al signor -OMISSIS- motivandosi (cfr. nota in data 3.2.2010 n. prot. 5070) anche espressamente sull'incompatibilità dell'odierno appellato a ricoprire l’incarico in questione.
Oltre a ciò, deve pure considerarsi che il signor -OMISSIS- nell’atto di “confessione” del 20.11.2014 con il quale ha riconosciuto la propria esclusiva responsabilità rispetto al mancato pagamento delle utenze risultate insolute, non ha fatto alcun riferimento a deleghe ricevute dal -OMISSIS- né ha altrimenti coinvolto quest’ultimo nella distrazione delle somme riscosse dagli assegnatari degli alloggi per il pagamento degli oneri relativi.
E comunque, dagli atti non emerge alcuna dimostrazione del fatto che il provvedimento del 2012 a cui fa riferimento l’Amministrazione appellante (e cioè l’annesso n.1 all’Ordine del giorno del 19.9.2012 di RT Alto Tirreno, contenente un lungo elenco di tutti coloro che risultano nominati Capo Fabbricato nelle numerose strutture di La Spezia), sia mai stato comunicato al -OMISSIS- o reso in qualche modo efficace nei confronti dello stesso. Al contrario, vi è evidenza del fatto che l'Amministrazione, sin dal 2010, aveva motivatamente assegnato il ruolo in questione al -OMISSIS- e che di ciò aveva dato comunicazione sia al -OMISSIS- che al -OMISSIS-; sicchè, in difetto di dimostrazione dell’effettiva comunicazione al -OMISSIS- di un successivo provvedimento che, nel 2012, lo nominava Capo Fabbricato, non può logicamente predicarsi alcuna negligenza di quest’ultimo rispetto all’adempimento di funzioni che non risultano formalmente comunicate.
8.1.3. In definitiva, nessuna dimostrazione adeguata è stata fornita da parte dell’Amministrazione in relazione alla effettiva ricorrenza di condotte del -OMISSIS- capaci di integrare un qualche concorso colposo del danneggiato nella causazione degli ammanchi posti a fondamento degli illegittimi provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggio, a loro volta causativi del danno in questione.
9. Del pari infondato è il secondo motivo di appello, con il quale l’Amministrazione contesta la sussistenza di valido nesso eziologico tra la notifica dei provvedimenti di decadenza dalla concessione dell’alloggio e l’insorgere della patologia riscontrata.
Al proposito deve ricordarsi che il nesso causale tra condotta dell’Amministrazione ed evento di danno (l’insorgere e lo stabilizzarsi della patologia di specie) è stato adeguatamente accertato sulla base della eloquente documentazione medica prodotta dall’interessato, le cui conclusioni sono state validate dalle condivisibili affermazioni del TU, le quali appaiono anche a questo Collegio logicamente e congruamente motivate pure sotto il profilo della capacità lesiva dell’evento (a prescindere da eventuali condizioni di salute preesistenti) e della compatibilità tra la problematica reattiva e i reliquati patologici della stessa.
Peraltro, il primo giudice ha anche evidenziato come, sullo specifico punto, neppure il consulente di parte dell’Amministrazione aveva formulato osservazioni in sede di TU.
10. Ad analoghe conclusioni deve giungersi a proposito del terzo mezzo di gravame. Invero, l’esatta determinazione della percentuale di invalidità permanente residuata va necessariamente correlata alla ragionevole personalizzazione del danno, rispetto alla quale la valutazione effettuata dal TU (per il 12%) non appare affatto irragionevole né immotivata, anche in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione, la quale in causa ha sostenuto l’avvenuta riduzione della sintomatologia, ha invece disposto, già a decorrere dal 28.10.2015, il congedo per inidoneità dell’interessato, quale diretta conseguenza dello stato morboso di causa, con almeno 5 anni di anticipo sui tempi di legge e a un solo anno di distanza dalla notifica del provvedimento di decadenza e sgombero. Con ciò dimostrando di ravvisare, nelle competenti sedi della sanità militare, che la patologia di specie fosse oramai stabilizzata quale condizione di permanente inidoneità al servizio.
11. In definitiva, l’appello va integralmente rigettato.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Ministero appellante alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall’appellato, liquidate in complessivi € 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
AN FI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FI | IO TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.