Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 20/04/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 82/2026
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN OR Presidente Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere ON ND Consigliere relatore Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 61465 del registro di segreteria, promosso da:
RD AR (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Gioia Maria IO (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 7, pec gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it (fax 0761/290860), come da procura alle liti allegata all’atto di appello;
contro
- Procura generale presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale p.t.,
domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio in persona del Procuratore regionale p.t.;
nei confronti di Comune di Viterbo (c.f. 80008850564), in persona del Sindaco in carica, con sede in Viterbo, via Ascenzi, n. 1, non costituito avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio - n.
59/2024, depositata il 15 febbraio 2024 e notificata il 20 febbraio 2024;
VISTO l’atto d’appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 20 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa MO ON, il Consigliere relatore ON Scandurra, l’avv. Gioia Maria IO. per l’appellante e il Pubblico Ministero in persona del cons. D’Alesio Sabrina;
non costituito il Comune di Viterbo;
Svolgimento del processo I. Con sentenza n. 59/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio dichiarava irregolare il conto giudiziale presentato dall'agente contabile BA AR presso il Comune di Viterbo, avente ad oggetto "Buoni Carburante - Periodo di gestione 2020”,
in assenza di documentazione giustificativa attestante l'effettivo avvenuto rifornimento di carburante; condannava il BA al pagamento di euro 12.300,00 a favore del Comune di Viterbo, oltre interessi e spese processuali.
II. Avverso la sentenza il BA, non comparso, per causa (a suo avviso) non imputabile, nel giudizio di primo grado, proponeva appello, formulando istanza di rimessione in termini, al fine di poter depositare documentazione utile a supporto della corretta gestione del conto ovvero gli ordini di servizio di due squadre di cantonieri, dai quali poter desumere che vi è corrispondenza tra ordini di servizio fuori sede e la consegna contestuale di buoni carburante.
Con un primo motivo di gravame lamentava “Error in iudicando della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell’agente contabile senza valutazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e violazione del principio del legittimo affidamento dell’agente contabile”, rilevando che il Comune di Viterbo non si era dotato di un regolamento per la gestione dei buoni carburante e che il regolamento di contabilità del Comune non conteneva alcuna prescrizione in ordine alla tenuta specifica dei buoni carburante da parte degli agenti contabili, né individuava adempimenti particolari nel loro utilizzo. Osservava, altresì, che i buoni carburante acquistati dal Comune di Viterbo consistevano in buoni carburante elettronici usa e getta (BCE), in altri termini carte prepagate non nominative a spendibilità limitata del valore di € 50,00 e che gli stessi erano utilizzabili anche nei distributori self-service, nei quali spesso la ricevuta non viene erogata.
Con un secondo motivo di impugnativa deduceva “Legittimo affidamento sulla regolarità del conto 51835”, siccome firmato dal Dirigente di riferimento e depositato senza alcuna richiesta di documentazione integrativa da parte del Responsabile del Settore finanziario.
In conclusione, chiedeva, previa sospensione della sentenza impugnata, di essere rimesso in termini con conseguente ammissione della produzione documentale. In subordine e, comunque, in riforma dell’appellata sentenza, di dichiarare l’irregolarità del conto senza ammanco, o, in ulteriore subordine, di ridurre la misura dell’accertato ammanco alla luce dei buoni carburanti consegnati in occasione degli ordini di servizio esterni in base ai servizi svolti. In via istruttoria, chiedeva di essere ammesso alla produzione documentale indicata.
III. La Procura generale riteneva inammissibile l’istanza di rimessione in termini, in quanto il BA ben avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 148, comma 2, c.g.c., chiedere di essere ascoltato dal Collegio di prime cure, al fine di fornire chiarimenti utili a suo discarico e svolgere così le proprie difese direttamente anche senza il patrocinio di un legale.
La Procura riteneva quindi che con la mancata e non incolpevole comparizione nel giudizio di primo grado, l’appellante è decaduto dalla possibilità di produrre nuovi mezzi di prova e di articolare sugli stessi le sue difese. In conclusione, chiedeva il rigetto dell’atto di appello.
IV. Il BA provvedeva al deposito di memoria difensiva, ribadendo le conclusioni in atti.
V. Con ordinanza n. 15/2024 veniva dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 190, comma 4, c.g.c., la richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza in epigrafe, in quanto la proposizione dell’appello sospende ipso iure l’esecuzione della sentenza impugnata.
VI. All’odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti.
Motivi della decisione L’appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 59/2024, con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha dichiarato irregolare il conto giudiziale n. 51835, avente a oggetto la gestione dell’agente contabile AR BA del Comune di Viterbo, relativa all’esercizio finanziario 2020 e ha liquidato un danno di euro 12.300,00, oltre interessi e spese di giudizio, a carico dell’agente contabile.
Il magistrato istruttore, con la relazione n. 5 del 2023 ha ritenuto di ammettere a discarico il conto giudiziale in esame. La Procura regionale ha, tuttavia, espresso parere contrario, in quanto non risultava documentazione giustificativa idonea a comprovare Io
"scarico", ricordando al riguardo come in materia di gestione buoni carburante, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia (art. 626, ultimo comma, R.D. n. 827/1924), è evidente che unico valido titolo di scarico è una ricevuta del gestore (fiscale o di altro tipo) della pompa di servizio, che attesti la tipologia di fornitura resa.
Il giudizio di conto è, come noto, disciplinato dall’art. 137 e segg. del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii.
L’art. 140 c.g.c., comma 3, stabilisce che “il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio”; il giudizio non si incardina dunque con una citazione della Procura contabile (tenuta solo a rassegnare le proprie conclusioni nell’interesse dell’erario), bensì, in via automatica, a seguito del deposito del conto giudiziale presso la segreteria della Sezione giurisdizionale competente.
Detta fictio iuris, invero, ha una sua ragionevolezza giuridica ove si consideri che il giudizio di conto è un procedimento dichiarativo di controllo con l’obiettivo di garantire una certezza giuridica sulle gestioni contabili; sicché, appunto, è proprio il deposito del conto giudiziale presso la segreteria della Sezione giurisdizionale competente che rappresenta la domanda, con cui l’obbligato (agente contabile) chiede alla magistratura la declaratoria della regolarità della gestione.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il giudizio di conto è una procedura a carattere necessario, in quanto volta a garantire in forma giurisdizionale l’interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali degli enti pubblici.
Pertanto, la Sezione può adottare provvedimenti di mero accertamento, quali dichiarazioni relative alla mera regolarità/irregolarità del conto (che potrebbero anche non condurre alla necessaria condanna dell’agente, non trattandosi di ammanchi ad esso imputabili, ma della mera violazione delle norme contabili), nonché statuizioni condannatorie (allorché si accerti un debito del contabile nei confronti dell’amministrazione in ragione dell’esistenza di un ammanco allo stesso imputabile). Sia nell’uno che nell’altro caso il Collegio potrà disporre, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.
L’agente contabile, per essere discaricato, deve fornire la prova che le mancanze o la diminuzione del denaro siano avvenuti per causa di forza maggiore o per fatti a lui non imputabili, e non per propria negligenza.
In ogni caso, non vi può essere discarico (ovvero esenzione da responsabilità) quando l’agente contabile abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili (art. 194, comma 2, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n.
827/1924).
La disposizione in questione attribuisce, dunque, al contabile l’onere di provare di avere esattamente adempiuto ai propri doveri nella gestione del denaro pubblico, secondo l’ordinario riparto dell’onere della prova, che attribuisce al soggetto che eccepisce di essere esente da responsabilità, cioè di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi, di provare l’avvenuto loro esatto adempimento.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti ha meramente natura ricognitiva di autodichiarazione resa dal soggetto utilizzatore dei buoni e come tale risulta idonea a comprovare il “carico”, ma non lo “scarico”, consistente nella reale utilizzazione degli automezzi in uso all’amministrazione per effettive esigenze di servizio, in assenza di ricevute del distributore di carburanti, attestanti l’erogazione, l’importo e la tipologia del carburante, la data di rifornimento e la targa dell’automezzo.
Il che induce questo giudice a dichiarare, pur in presenza di un formale pareggio del conto, che non pare presentare ammanchi, l’irregolarità del conto per mancata presentazione di documentazione comprovante il corretto scarico dei buoni, non avendo l’agente contabile assolto al suddetto onere probatorio.
Le peculiarità della fattispecie esaminata giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 61465 rigetta l’appello proposto da AR BA e, per l’effetto, dichiara irregolare il conto n. 51835 “Comune di Viterbo –
Buoni Carburante – Periodo di gestione 2020”, con conseguente conferma della sentenza di condanna di primo grado n. 59/2024.
Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
f.to ON ND f.to EN OR Depositata in Segreteria il 20/04/2026 IL DIRIGENTE f.to Massimo Biagi