Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
Nel processo minorile l'anticipazione da parte dell'Erario del compenso spettante al difensore nominato d'ufficio è dovuta, secondo la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 5, l. 30 luglio 1990, n. 217, anche se, nelle more del processo, l'imputato abbia raggiunto la maggiore età ovvero anche se, in concreto, l'attività defensionale sia stata svolta, "in toto" oppure in parte, successivamente a tale momento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/1999, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 5.10.1999
1. Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alessandro Conzatti " N. 4260
3. Dott. Donato Danza " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Secondo Carmenini " N. 47618/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno
avverso l'ordinanza emessa l'1.10.1998 dal Tribunale per i minorenni di Salerno Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lionello Marini Letta la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 1-10-1998 dal detto Tribunale, che ha liquidato il compenso ex art.1 comma 5 L.30-7-1990 n.217 al difensore di ufficio di Longobardi Leonardo, il cui nome era stato iscritto nel registro delle persone indagate quando era ancora minore degli anni 18 ma che, al momento della prestazione professionale, aveva raggiunto la maggiore età.
Secondo il ricorrente, il quale ha citato al riguardo un parere espresso dall'ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia, la liquidazione del compenso al difensore del minore deve essere effettuato a norma del detto art.1 L.217/90 soltanto per l'attività professionale espletata sino al raggiungimento della maggiore età; avendo nella specie, pacificamente, il difensore svolto la propria attività professionale in toto successivamente al compimento della maggiore età da parte del Longobardi, il compenso per la difesa di ufficio non doveva, secondo il ricorrente, essere anticipato dallo Stato ai sensi della suddetta normativa. Osserva la Corte quanto segue.
Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze di garantire la continuità della difesa e di evitare una disparità di trattamento tra imputati che hanno commesso il reato in età minore soltanto a causa della maggiore o minore celerità delle indagini e dei processi possono essere soddisfatte soltanto interpretando la norma in questione nel senso di ritenere anticipabile al difensore di ufficio del minorenne il compenso a fare data dal momento della iscrizione del nominativo del medesimo minore nel registro degli indagati, essendo irrilevante la circostanza che l'attività professionale sia svolta in concreto una volta raggiunta la maggiore età dal soggetto assistito;
il ricorrente sostiene, invece, che non vi è ragione per temere la detta disparità di trattamento, posto che una che analoga disparità si verifica inevitabilmente tra minori iscritti immediatamente nel registro degli indagati e minori identificati a distanza di tempo e pertanto iscritti a modello 52 soltanto dopo il raggiungimento della maggiore età (nel qual caso lo stesso Tribunale concorda che l'anticipazione non deve avere luogo) e rileva inoltre che, quanto alla paventata discontinuità della linea difensiva, è sufficiente considerare che al raggiungimento dell'età maggiore l'imputato può liberamente scegliere tra l'accettazione del precedente difensore di ufficio (nel qual caso la continuità della difesa è assicurata) e la nomina di un difensore di fiducia (conferendo ad esso valido mandato, con accettazione del rischio di una differente impostazione difensiva).
Osserva questa Corte che anche se sono corrette le suddette argomentazioni del ricorrente, ciò non conduce, peraltro, a ritenere non anticipabile il compenso al difensore di ufficio del minore con riguardo al caso in esame.
Invero, per quanto si possa discutere in termini di ratio legis è la lettera stessa della norma di cui al citato art.1, comma 5, L. 217/90 - il quale recita testualmente: "nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste nella presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano il reddito di cui all'art.3" - ad escludere in radice la possibilità di una interpretazione diversa da quella data con la impugnata ordinanza.
Non vi è dubbio, infatti, che debba essere considerato "processo penale a carico di minorenne" quel procedimento che ha inizio con la iscrizione del nominativo di un soggetto minore degli anni 18 nel registro delle notizie di reato di cui all'art.335 c.p.p., per essere a costui attribuito il reato;
è dal momento di tale iscrizione che l'indagato può esercitare i propri diritti anche a mezzo di un difensore, una volta che ai sensi del comma 3^ del citato art.335 gli è stata data comunicazione dell'avvenuta iscrizione. Pertanto in relazione all'anticipazione da parte dell'Erario del compenso spettante al difensore di ufficio in procedimento a carico di minorenne non rilevano ne' il fatto che, nelle more del procedimento, quest'ultimo abbia maturato l'età maggiore ne' la circostanza che, in concreto, l'attività defensionale sia stata svolta, in toto ovvero in parte, successivamente al compimento degli anni 18 da parte dell'assistito.
Conseguentemente, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di ufficio emesso in applicazione del disposto dell'art. 1 comma 5 della Legge 30-7-1990 del Tribunale per i Minorenni deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 1999