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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/02/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 864/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa da: con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Genova, Viale Sauli 39/4 presso e nello studio degli Avv.ti Massimo
Ciconte del Foro di Genova e Serena Piccardi che la rappresentano e difendono come da mandato apposto in calce all'appello
Appellante
Contro il (cod. fisc. ), sito in AL (GE), Via Controparte_1 P.IVA_1
della Libertà n.20 in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Olga D'Acunzo, Elena Valle Controparte_2
e Alessandro Barbero ed elettivamente domiciliato in AL (GE), Corso Matteotti
n.26/26 come da mandato agli atti del fascicolo di primo grado
Nonché contro p.iva , in liquidazione con sede legale in Torino, Controparte_3 P.IVA_2
Corso XI Febbraio n. 22, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Genova, Viale
Sauli 39/10 presso e nello studio dell'Avv. Annalisa Farinetti del Foro di Genova che la rappresenta e difende come da mandato apposto in calce
Appellate avverso la sentenza n. 389/2022 dell'11/02/2022, depositata in cancelleria in data 15/02/2022 emessa, nel procedimento RG N. 13271/2019 dal Tribunale di Genova.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti per l'udienza del 08.02.2024.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
-con atto di citazione in appello del 12.09.22, ha convenuto in giudizio, nanti Parte_1
la Corte d'Appello di Genova, il sito in AL (GE), Via Controparte_1
della Libertà n.20 nonché per la riforma della Sentenza n. 389/2022 CP_3
resa dal Tribunale di Genova, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le pronunce meglio viste e ritenute e per i motivi tutti esposti in narrativa, in riforma dell'ordinanza di primo grado: - in via principale, rigettare le domande tutte formulate ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
- in subordine, accertare e dichiarare, per il periodo anteriore al 23 aprile 2015, il difetto di legittimazione passiva, ovvero il difetto di titolarità passiva rispetto ai rapporti sostanziali dedotti in lite, dell'esponente, e/o comunque rigettare le domande tutte ex adverso formulate afferenti al periodo anteriore al 23 aprile 2015; - in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuto che il depuratore di AL non avrebbe fornito un servizio qualificabile come depurazione, limitare la condanna richiesta da controparte a quella parte della tariffa di depurazione corrispondente al “costo” del depuratore medesimo, dunque, ed al più, lo 0,6% o, in estremo subordine, l'1,5% delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione nel periodo in contestazione;
- in estremo subordine, rigettare le domande tutte di controparte afferenti al periodo anteriore ad ottobre 2014 in quanto prescritte. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
-che è stato quindi radicato, nanti la Corte d'Appello sopra indicata, il presente giudizio avente RG. N. 864/2022;
-che, successivamente, con nota scritta depositata in occasione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la ha manifestato la volontà di rinunciare Parte_1
agli atti del presente giudizio,
-che il costituito, dotato dei relativi poteri, ha accettato tale rinuncia, CP_1
chiedendo la condanna di parte appellante al pagamento in suo favore delle spese di lite del presente grado giudizio con riferimento ai valori medi ed ivi compresa la fase di trattazione, in conformità ai più recenti arresti della Suprema Corte (Cfr. Corte Cass.
n. 29857/2023) nonché la fase decisionale (Cfr. Corte Cass. n. 26843/2023);
- che anche dotata dei relativi poteri, ha accettato la suddetta Controparte_3
rinuncia,
- sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento ex. art. 306 c.p.c., con condanna della rinunciante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio al appellato: spese che si liquidano in applicazione del CP_1
DM. 147/2022 in complessivi € 6.734,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale) secondo il valore della causa (scaglione di riferimento da € 26.000,001 a € 52.000,00), valori medi con riferimento alle prime due fasi e minimi per la terza e la quarta, mentre le spese di lite tra l'appellante e l'appellata sono compensate in ragione della Controparte_3
qualità di cedente l'azienda e la mancanza di domande nei suoi confronti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Visto l'art. 306 c.p.c. - Dichiara l'estinzione del giudizio,
- Condanna a rifondere al appellato le spese di lite del giudizio Parte_1 CP_1
di appello che liquida in complessivi € 6.734,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra Parte_1
e Controparte_3
Così deciso in Genova, il giorno 09.02.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Laura Casale IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa da: con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Genova, Viale Sauli 39/4 presso e nello studio degli Avv.ti Massimo
Ciconte del Foro di Genova e Serena Piccardi che la rappresentano e difendono come da mandato apposto in calce all'appello
Appellante
Contro il (cod. fisc. ), sito in AL (GE), Via Controparte_1 P.IVA_1
della Libertà n.20 in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Olga D'Acunzo, Elena Valle Controparte_2
e Alessandro Barbero ed elettivamente domiciliato in AL (GE), Corso Matteotti
n.26/26 come da mandato agli atti del fascicolo di primo grado
Nonché contro p.iva , in liquidazione con sede legale in Torino, Controparte_3 P.IVA_2
Corso XI Febbraio n. 22, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Genova, Viale
Sauli 39/10 presso e nello studio dell'Avv. Annalisa Farinetti del Foro di Genova che la rappresenta e difende come da mandato apposto in calce
Appellate avverso la sentenza n. 389/2022 dell'11/02/2022, depositata in cancelleria in data 15/02/2022 emessa, nel procedimento RG N. 13271/2019 dal Tribunale di Genova.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti per l'udienza del 08.02.2024.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
-con atto di citazione in appello del 12.09.22, ha convenuto in giudizio, nanti Parte_1
la Corte d'Appello di Genova, il sito in AL (GE), Via Controparte_1
della Libertà n.20 nonché per la riforma della Sentenza n. 389/2022 CP_3
resa dal Tribunale di Genova, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le pronunce meglio viste e ritenute e per i motivi tutti esposti in narrativa, in riforma dell'ordinanza di primo grado: - in via principale, rigettare le domande tutte formulate ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
- in subordine, accertare e dichiarare, per il periodo anteriore al 23 aprile 2015, il difetto di legittimazione passiva, ovvero il difetto di titolarità passiva rispetto ai rapporti sostanziali dedotti in lite, dell'esponente, e/o comunque rigettare le domande tutte ex adverso formulate afferenti al periodo anteriore al 23 aprile 2015; - in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuto che il depuratore di AL non avrebbe fornito un servizio qualificabile come depurazione, limitare la condanna richiesta da controparte a quella parte della tariffa di depurazione corrispondente al “costo” del depuratore medesimo, dunque, ed al più, lo 0,6% o, in estremo subordine, l'1,5% delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione nel periodo in contestazione;
- in estremo subordine, rigettare le domande tutte di controparte afferenti al periodo anteriore ad ottobre 2014 in quanto prescritte. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
-che è stato quindi radicato, nanti la Corte d'Appello sopra indicata, il presente giudizio avente RG. N. 864/2022;
-che, successivamente, con nota scritta depositata in occasione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la ha manifestato la volontà di rinunciare Parte_1
agli atti del presente giudizio,
-che il costituito, dotato dei relativi poteri, ha accettato tale rinuncia, CP_1
chiedendo la condanna di parte appellante al pagamento in suo favore delle spese di lite del presente grado giudizio con riferimento ai valori medi ed ivi compresa la fase di trattazione, in conformità ai più recenti arresti della Suprema Corte (Cfr. Corte Cass.
n. 29857/2023) nonché la fase decisionale (Cfr. Corte Cass. n. 26843/2023);
- che anche dotata dei relativi poteri, ha accettato la suddetta Controparte_3
rinuncia,
- sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento ex. art. 306 c.p.c., con condanna della rinunciante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio al appellato: spese che si liquidano in applicazione del CP_1
DM. 147/2022 in complessivi € 6.734,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale) secondo il valore della causa (scaglione di riferimento da € 26.000,001 a € 52.000,00), valori medi con riferimento alle prime due fasi e minimi per la terza e la quarta, mentre le spese di lite tra l'appellante e l'appellata sono compensate in ragione della Controparte_3
qualità di cedente l'azienda e la mancanza di domande nei suoi confronti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Visto l'art. 306 c.p.c. - Dichiara l'estinzione del giudizio,
- Condanna a rifondere al appellato le spese di lite del giudizio Parte_1 CP_1
di appello che liquida in complessivi € 6.734,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra Parte_1
e Controparte_3
Così deciso in Genova, il giorno 09.02.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Laura Casale IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Atzeni