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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1077/2026
Depositata il 23/01/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ER ZO, Presidente MA MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249033746057000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21078/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti: Alle ore 11:28 nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica ai resistenti;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 10 novembre 2025, poi rinviata al 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 07120249033746057000 notificata a mezzo raccomandata AR n. 67404739249-0 interessi in data 29.10.2024 per l'importo di euro 86.414,54 comprensivo di sanzioni, limitatamente ai soli tributi di competenza tributaria. Eccepisce:
-l'omessa notifica degli atti prodromici
-l'illegittimità delle notifiche
-la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione che ha eccepito l'improcedibilità del ricorso in quanto la contribuente ha aderito a due definizioni agevolate. Esibisce in ogni caso la notifica degli atti interruttivi. Ricorrente_1Su richiesta della Corte ha inviato nota con cui ha comunicato che la è decaduta dai benefici della definizione agevolata perchè non ha provveduto ai pagamenti.
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. Invero la decadenza dalla definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento anche di una sola delle rate successiva alla prima comporta la perdita totale del beneficio fiscale, costituendo una violazione di legge che si ricava dai principi generali dell'ordinamento tributario. Il regime agevolato è infatti una eccezione alla regola e come richiede un adempimento rigoroso (cfr. Cass. Civ. sez. 5, n. 16937/2025) Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che si liquidano in € 3000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 01 Dicembre 2025
Depositata il 23/01/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ER ZO, Presidente MA MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249033746057000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21078/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti: Alle ore 11:28 nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica ai resistenti;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 10 novembre 2025, poi rinviata al 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 07120249033746057000 notificata a mezzo raccomandata AR n. 67404739249-0 interessi in data 29.10.2024 per l'importo di euro 86.414,54 comprensivo di sanzioni, limitatamente ai soli tributi di competenza tributaria. Eccepisce:
-l'omessa notifica degli atti prodromici
-l'illegittimità delle notifiche
-la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione che ha eccepito l'improcedibilità del ricorso in quanto la contribuente ha aderito a due definizioni agevolate. Esibisce in ogni caso la notifica degli atti interruttivi. Ricorrente_1Su richiesta della Corte ha inviato nota con cui ha comunicato che la è decaduta dai benefici della definizione agevolata perchè non ha provveduto ai pagamenti.
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. Invero la decadenza dalla definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento anche di una sola delle rate successiva alla prima comporta la perdita totale del beneficio fiscale, costituendo una violazione di legge che si ricava dai principi generali dell'ordinamento tributario. Il regime agevolato è infatti una eccezione alla regola e come richiede un adempimento rigoroso (cfr. Cass. Civ. sez. 5, n. 16937/2025) Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che si liquidano in € 3000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 01 Dicembre 2025