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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2374/25 RG iscritta in data 27.3.25 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Pasquale De Maio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
LI TR alla via Alcide De Gasperi n. 9;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti AN Grattacaso e Irma Mauriello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via Roma n. 60/D;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.11.25, fissata in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti (cui si rinvia) la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.3.25 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 11.7.98 in Santomenna e che dalla loro unione Controparte_1 era nato il figlio AN (6.6.2000), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando altresì che con decreto del 8.10.13 erano state omologate le condizioni di cui alla separazione.
In particolare, quanto al figlio maggiorenne, chiedeva di prevedere un mantenimento diretto da parte di ciascuno dei genitori, con esclusione di ogni contributo per il mantenimento per il figlio a favore dell'altro coniuge, nonché di statuire l'obbligo del pagamento nella misura del 50% della rata di mutuo, nonché l'obbligo della resistente di rimborsare le rate fino ad allora versate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente che aderiva alla domanda principale, opponendosi invece alla richiesta di pagamento diretto del mantenimento del figlio e chiedendo di dichiarare l'inadempimento del ricorrente al versamento della contribuzione indiretta come statuito nei precedenti provvedimenti giudiziali e ciò a far data dal mese di luglio dell'anno 2014 ad oggi e, di contro, dichiarare il diritto di ella resistente alla percezione del medesimo contributo, disponendo che il pagamento della relativa quota parte della rata di mutuo fosse da intendere come misura integrativa del contributo indiretto al mantenimento del figlio anche per il mancato versamento dell'aggiornamento.
Sentite le parti innanzi al giudice delegato, all'udienza del 23.9.25 con formulazione di una proposta conciliativa non accettata dal ricorrente, la causa, all'udienza del 20.11.25, fissata in modalità di trattazione scritta, era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento con riferimento alla domanda principale.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno quindi esaminate le ulteriori domande, prima fra tutte quella relativa al mantenimento del figlio
AN, studente universitario fuori sede, affetto da sclerosi multipla (circostanza riconosciuta da entrambe le parti in sede di audizione), dovendo dichiararsi inammissibile la richiesta di mantenimento diretto del figlio da parte del ricorrente, in quanto AN, quando fa rientro a casa, convive con la madre che si è sempre occupata di lui.
Sul punto si osserva che unico legittimato "iure proprio" a chiedere il mantenimento è il genitore convivente con il figlio maggiorenne ovvero il genitore che provvede materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso, sempre che il figlio non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale (ex multis Cass. civ. n. 29977/20), sussistendo anche una legittimazione concorrente del figlio.
Nel caso di specie, il ricorrente, con il quale non convive il figlio, non è in alcun modo legittimato a chiedere di versare direttamente il contributo per il mantenimento direttamente al figlio.
Acclarato che AN non ha ancora conseguito la laurea, valutando il suo stato di salute, deve quindi prevedersi a carico del genitore non collocatario (dunque del ricorrente) il pagamento del contributo, facendo applicazione dell'art. 337 septies c.c..
Si tratta, dunque, di individuare la capacità reddituale di entrambi i coniugi, dovendo darsi atto che, come riconosciuto nel corso del giudizio, non vi è alcuna casa coniugale da assegnare, in quanto la resistente ed il figlio vivono da tempo in fitto in un immobile che non era originariamente la casa destinata ad abitazione familiare.
Quanto al ricorrente, egli risulta dipendente delle Poste Italiane, con uno stipendio mensile di €
1700,00 (si veda busta paga prodotta in atti). Per l'anno 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di
€ 25288,00; per l'anno 2022 un reddito di € 26139,00 e per l'anno 2023 un reddito di € 27316,00.
Egli onora da solo la rata mensile di mutuo a tasso fisso di € 430,00 (mutuo cointestato tra le parti).
Egli vive in una casa concessagli in comodato dalla di lui madre e fa fronte ad un finanziamento contratto nel 2024 con cui gli è stata erogata la somma di € 24.000,00 con pagamento di una rata mensile di € 394,41 (egli in sede di audizione ha dichiarato di aver contratto anche un altro finanziamento, dovendo far fronte all'esborso complessivo di € 600,00 mensile, di cui tuttavia non vi
è riscontro se non per la somma di € 394,41, non avendo neanche depositato gli estratti conto).
La resistente svolge attività di parrucchiera in Santomenna in un locale concessole in locazione per la somma di € 52,00 mensili. Ella corrisponde un canone di locazione per la casa in fitto di € 300,00 ed è sempre e solo lei che si è fatta carico delle spese per il figlio con il supporto della di lei madre.
Entrambi sono comproprietari della casa che doveva essere destinata a casa coniugale e per la quale vi è la rata di mutuo che sta pagando il solo ricorrente che dal 2015 (come ammesso nella comparsa di costituzione del giudizio di divisione pendente tra le parti) non corrisponde alcun mantenimento per il figlio. Tra le parti pende un giudizio di scioglimento della comunione ove l'odierna resistente ha chiesto, in caso di conguaglio per assegnazione del bene, la compensazione con le somme dovute a titolo di mantenimento.
Questa la situazione attuale con riferimento alla quale, ritiene il Tribunale, in considerazione del tempo trascorso, della situazione reddituale delle parti, di dover determinate a carico di Pt_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da corrispondersi mensilmente in favore
[...] della resistente la somma di € 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a dover ciascun genitore contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Non può invece accogliersi la domanda di dichiarare il diritto della resistente alla percezione del contributo per il mantenimento non versato in passato, disponendo che il pagamento della relativa quota parte della rata di mutuo sia da intendere come misura integrativa del contributo indiretto al mantenimento del figlio anche per il mancato versamento dell'aggiornamento. Si tratta di una modalità di adempimento dell'obbligazione che non può essere imposta dal Tribunale, trattandosi di questione di natura negoziale e ricordandosi che la parte titolare del diritto al mantenimento ha il titolo per agire giudiziale, in caso di inadempimento.
Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le domande di assegnazione della casa in comproprietà articolata dal ricorrente, in quanto l'immobile non è qualificabile come casa coniugale, vivendo il figlio con la madre in un immobile in affitto e quella di condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di mutuo, esulando dal presente giudizio, trattandosi di azione di regresso dell'obbligato solidale.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato ad Parte_1
LI TR l'8.6.66 e , nata in [...] il [...], celebrato Controparte_1 in data 11.7.98 nel Comune di Santomenna;
2) Determina in € 350,00 l'assegno di mantenimento per il figlio che il ricorrente dovrà corrispondere mensilmente alla resistente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, disponendo che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
3) Dichiara inammissibili le altre domande proposte;
4) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24.11.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi